Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti IGg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 17/07/2024 al n. 3718/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. GHIZZI Parte_1 C.F._1
ELISA, elettivamente domiciliato in VIA G. CHIASSI NR. 54 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. GHIZZI ELISA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. GHIZZI CP_1 C.F._2
ELISA, elettivamente domiciliata in via G. Chiassi 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. GHIZZI ELISA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili),
29/04/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “- 1) Pronunciare lo Parte_1 CP_1
scioglimento del matrimonio contratto tra il IG. e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mantova MN),
[...]
di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza, e con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge, alle seguenti condizioni
- 2) I coniugi concordano sul trasferimento della quota indivisa della signora alla figlia maggiorenne con presa in carico da parte del IG. CP_1 [...]
del mutuo residuo dell'abitazione; L'abitazione resta assegnata al IG. Pt_1
il quale continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia e la IG.ra Pt_1 CP_1
ha già provveduto ad asportare i propri effetti personali;
Pertanto la IG.ra si obbliga a trasferire, alla figlia la sua quota CP_1 Persona_1
(cosicché la figlia divenga proprietaria per la quota indivisa del 50%) della ex casa coniugale e quindi dell'immobile di seguito descritto: Appartamento al piano I censito nel catasto fabbricati del Comune di San Giorgio Bigarello (MN)
• Foglio 20 ,p.lla 1144 sub 3 Via L.Einaudi,7 piano 1, categoria A3, Classe 4, di vani 5,5, sup. cat.100, RC 235,76;
• Foglio 20, p.lla 1144 sub 8 Via L.Einaudi,7 piano T, categoria C6, Classe 3,
mq 16 sup. cat.18, RC 19,83
• L'atto definitivo con il quale sarà data attuazione a tale impegno preliminare se non già redatto entro i 60 giorni dall'emissione della sentenza di separazione,
laddove i coniugi concordemente abbiano deciso di posticipare il trasferimento immobiliare, esso dovrà comunque avvenire entro e non oltre sessanta giorni dall'estinzione totale del contratto di mutuo fondiario;
pagina 2 di 4 • A tal riguardo il IG. si obbliga a prendersi carico dei ratei di mutuo Pt_1
residui manlevando la moglie da ogni relativo onere;
I coniugi sceglieranno concordemente il nominativo del Notaio e la data fissata per l'atto. Il suddetto trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L.
06.03.1987 n. 74 e della sentenza C. Cost. n. 154/1999.
• L'Immobile viene trasferito nello stato e grado attuale, con ogni annesso,
connesso, azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti
• Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione del Divorzio.
• Entrambe le parti in ogni caso rinunciano altresì ad ogni azione di regresso,
l'una nei confronti dell'altra, in ordine alla rate del Mutuo già corrisposte all'Istituto di Credito.
• 3) Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra né a titolo di assegno divorzile né nessun altro titolo avendo tacitato ogni pregresso rapporto economico e non avranno null'altro a pretendere per qualsiasi altra ragione e/o titolo ivi comprese eventuali pretese derivanti dal pregresso regime patrimoniale dei coniugi;
• 4) Spese legali compensate”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti,
premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 28/05/2000 (con pagina 3 di 4 atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 42 parte
II, serie A, anno 2000) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 42, parte
II, serie A, anno 2000);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio svolta via Teams, il 30/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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