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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/07/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 7088/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7088/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to FUSCO VINCENZO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.06.2025.
Con ricorso depositato in data 17.10.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio il
17.09.1976 in Porto ZZ (LI) con parte resistente, dalla cui unione non nascevano figli, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dal prolungato periodo di detenzione del resistente che non aveva permesso ai coniugi di creare un vero e proprio legame familiare. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi;
nulla disporre a titolo di mantenimento.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza di prima comparizione del 19.01.2024 il Giudice, fallito il tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione in giudizio del resistente e preso atto dell'assenza di provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare;
fissava l'udienza a trattazione scritta per la decisione.
Con note di trattazione scritta il difensore, per parte ricorrente, nel riportarsi espressamente alle richieste formulate ed alla documentazione prodotta in atti, nonché ai verbali di causa, chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi e nulla disporsi a titolo di mantenimento.
All'udienza cd. cartolare del 18.06.2025 il g.i. riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare va dichiara la contumacia del sig. che ritualmente Controparte_1
evocato in giudizio, non ha inteso costituirsi.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. L'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nel corso del giudizio, anche per la contumacia del resistente, che non ha inteso costituirsi nonché
l'ormai perdurante cessazione di qualsivoglia forma di cooperazione dei coniugi nell'interesse della famiglia sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni reciproco interesse.
Per quanto esposto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Non essendo state formulate domande accessorie, null'altro si dispone.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata in San Felice a [...] il [...] e
[...] Controparte_1
nato in [...] il [...] che hanno contratto matrimonio in Porto ZZ (LI) il
17.09.1976;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto ZZ (LI) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n.9 parte II, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1976;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 19.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7088/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to FUSCO VINCENZO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.06.2025.
Con ricorso depositato in data 17.10.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio il
17.09.1976 in Porto ZZ (LI) con parte resistente, dalla cui unione non nascevano figli, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dal prolungato periodo di detenzione del resistente che non aveva permesso ai coniugi di creare un vero e proprio legame familiare. Chiedeva, pertanto, pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi;
nulla disporre a titolo di mantenimento.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza di prima comparizione del 19.01.2024 il Giudice, fallito il tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione in giudizio del resistente e preso atto dell'assenza di provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare;
fissava l'udienza a trattazione scritta per la decisione.
Con note di trattazione scritta il difensore, per parte ricorrente, nel riportarsi espressamente alle richieste formulate ed alla documentazione prodotta in atti, nonché ai verbali di causa, chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi e nulla disporsi a titolo di mantenimento.
All'udienza cd. cartolare del 18.06.2025 il g.i. riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare va dichiara la contumacia del sig. che ritualmente Controparte_1
evocato in giudizio, non ha inteso costituirsi.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. L'impossibilità di addivenire ad una conciliazione nel corso del giudizio, anche per la contumacia del resistente, che non ha inteso costituirsi nonché
l'ormai perdurante cessazione di qualsivoglia forma di cooperazione dei coniugi nell'interesse della famiglia sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni reciproco interesse.
Per quanto esposto, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Non essendo state formulate domande accessorie, null'altro si dispone.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata in San Felice a [...] il [...] e
[...] Controparte_1
nato in [...] il [...] che hanno contratto matrimonio in Porto ZZ (LI) il
17.09.1976;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto ZZ (LI) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396) Ordinamento dello Stato Civile - atto n.9 parte II, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1976;
• Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 19.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso