Art. 1. 1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento di dollari USA correnti 95.156.888 della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo (B.A.S.), istituita dall'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 4 ottobre 1966, n. 907 .
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AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
La legge n. 907/1966 reca il titolo: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce la Banca asiatica di sviluppo adottato a Manila il 4 dicembre 1965".
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AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' art. 1:
La legge n. 907/1966 reca il titolo: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce la Banca asiatica di sviluppo adottato a Manila il 4 dicembre 1965".