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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14158 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. DA GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 45500 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, già denominata con sede in Milano, Via Pontaccio n. 10, codice Parte_1 Parte_2
fiscale , in persona del legale rappresentante, Dott. in forza di P.IVA_1 Parte_3
procura rogata il 30.6.2020 dal notaio Dott. (repertorio n. 21927, raccolta n. 10649 – Persona_1
documento n. 1) e conferita da con sede in Roma, Via Barberini n. 47, codice CP_1
, mandataria di con sede in Milano, Via Vittorio Betteloni n. P.IVA_2 Controparte_2
2, codice fiscale per atto rogato il 23.6.2020 dal notaio Dott. P.IVA_3 Persona_2
(repertorio n. 24947, raccolta n. 12095 – documento n. 2), rappresentata e difesa dagli Avvocati
TT AR e ID AR, per procura generale alle liti rogata il 16.11.2020 dal notaio
Dott. (repertorio n. 2872, raccolta n. 2212 – documento n. 3), presso i quali è Persona_3
elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15
ATTRICE
E
nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_3 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Bistolfi, presso il quale è elettivamente domiciliata, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
E Controparte_4 Controparte_5
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 5.4.2024 svolta in forma scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Per Parte_1
“Con le presenti note, la esponente richiama i propri scritti e precisa le conclusioni come formulate nel proprio atto di citazione introduttivo del presente giudizio, reiterate nel ricorso per riassunzione ex art. 303 cod. proc. civ. debitamente notificato e depositato in atti, con richiesta di contestuale 2
rigetto delle domande e delle conclusioni di contro proposte, insistendo perché l'Ecc.mo Tribunale
Adito LI:
A) accertare e dichiarare la nullità per simulazione assoluta dell'atto del notaio Persona_4
di Nettuno del 17 ottobre 2018, rep. 504, racc. 416, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 in data 19 ottobre 2018, form. 83810, con cui il sig. ha venduto alla sig.ra Controparte_4
i seguenti immobili: Controparte_3
in Roma, Comparto D del Consorzio Prampolini, avente accesso pedonale da Via ID Laj nn. 2 e
4 e accesso carrabile da Via Bruno Visentini nn. 21 e 23:
i. riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante, ai sensi dell'art. 1022 cod. civ., piena proprietà dell'appartamento (A/2) al piano V, int. 29 della scala A, di 3 vani catastali, censito al
Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 46;
ii. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 cod. civ., piena proprietà dei locali lavatoi privati (C/2) intt. A e B, posti al piano sesto della scala A, censiti al Catasto
Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 48 e 49, quali pertinenze dell'appartamento suddetto;
iii. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 cod. civ., piena proprietà del locale box (C/6) n. 3, con accesso da Via Bruno Visentini n. 23, posto al piano primo sottostrada, censito al Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 117, quale pertinenza dell'appartamento suddetto;
iv. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 cod. civ., piena proprietà del posto auto (C/6) n. 10, con accesso da Via Bruno Visentini n. 21, posto al piano terra, censito al
Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 85, quale pertinenza dell'appartamento suddetto;
v. quota proporzionale di tutte le parti comuni dell'edifico e in particolare il bene non censibile posto al piano sesto, identificato al foglio 637, particella 1214, sub. 9;
B) dichiarare e/o pronunciare l'inefficacia, nei confronti di ex art. 2901 Controparte_2
c.c., del medesimo atto sopra descritto;
C) ordinare al competente Conservatore l'annotazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 2655 cod. civ.;
D) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si richiede altresì la decisione della causa, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
Per Controparte_3
“contrariis rejectis, riservata ogni più opportuna deduzione, produzione ovvero istanza nei termini di rito che sin da ora se ne chiede la concessione, voglia l'Ill.mo designato giudice del Tribunale di 3
Roma, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e di compenso professionale, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Chiede quindi l'autorizzazione al deposito della comparsa conclusionale e della eventuale memoria di replica nei termini ex art. 190 c.p.c.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in date 14.7.2021 e 19.7.2021, quale Parte_1
Cont procuratrice di mandataria di conveniva in giudizio CP_1 Controparte_2 [...]
e e proponeva al Tribunale di Roma la domanda: CP_4 Controparte_3
“LI l'Ecc.mo Tribunale:
A) accertare e dichiarare la nullità per simulazione assoluta dell'atto del notaio Persona_4
di Nettuno del 17 ottobre 2018, rep. 504, racc. 416, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 in data 19 ottobre 2018, form. 83810, con cui il sig. ha venduto alla sig.ra Controparte_4
i seguenti immobili: Controparte_3
in Roma, Comparto D del Consorzio Prampolini, avente accesso pedonale da Via ID Laj nn. 2 e
4 e accesso carrabile da Via Bruno Visentini nn. 21 e 23:
i. riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante, ai sensi dell'art. 1022 cod. civ., piena proprietà dell'appartamento (A/2) al piano V, int. 29 della scala A, di 3 vani catastali, censito al
Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 46;
ii. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 cod. civ., piena proprietà dei locali lavatoi privati (C/2) intt. A e B, posti al piano sesto della scala A, censiti al
Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 48 e 49, quali pertinenze dell'appartamento suddetto;
iii. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 cod. civ., piena proprietà del locale box (C/6) n. 3, con accesso da Via Bruno Visentini n. 23, posto al piano primo sottostrada, censito al Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 117, quale pertinenza dell'appartamento suddetto;
iv. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 cod. civ., piena proprietà del posto auto (C/6) n. 10, con accesso da Via Bruno Visentini n. 21, posto al piano terra, censito al Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 85, quale pertinenza dell'appartamento suddetto;
v. quota proporzionale di tutte le parti comuni dell'edifico e in particolare il bene non censibile posto al piano sesto, identificato al foglio 637, particella 1214, sub. 9; 4
B) dichiarare e/o pronunciare l'inefficacia, nei confronti di ex art. 2901 Controparte_2
c.c., del medesimo atto sopra descritto;
C) ordinare al competente Conservatore l'annotazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art.
2655 cod. civ.;
D) con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
A sostegno della domanda, si deduceva che Controparte_2
Richiamata la documentazione attestante la propria legittimazione, la società attrice esponeva che, per effetto di cessione effettuata il 24.11.2020 da a favore di Controparte_6 CP_7
avente a oggetto l'acquisto pro soluto “di crediti aventi le caratteristiche indicate
[...] nell'atto di cessione”, la cessionaria era succeduta nei rapporti giuridici, già di titolarità della cedente;
che tali rapporti giuridici comprendevano quelli derivanti da mutui concessi da Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a. a favore di e, in particolare, con il contratto rogato dal notaio Parte_4
Dott. il 31.5. 2011 (repertorio n. 50249, raccolta n. 8127) tale istituto di credito le Persona_5 aveva concesso un mutuo fondiario dell'importo di € 7.500.000, ai sensi degli artt. 38 e segg. del
D.Lgs. 385/1993, da rimborsare ratealmente alle condizioni e con gli interessi ivi previsti
(documento n. 5) e, a garanzia di questa obbligazione , e Parte_5 Controparte_4
avevano costituito fideiussione fino alla concorrenza del suindicato importo, Controparte_8 con contratto intitolato “Fideiussione per operazione specifica” del 26.5.2011 (documento n. 6); che, con atti rogati dal medesimo notaio in date 5.11.2013 (repertorio n. 52891, raccolta n. 9686) e del 23.6.2014 (repertorio n. 53549, raccolta n. 10092), aveva rilasciato Parte_4 quietanze per le erogazioni, rispettivamente, di € 2.650.000 e di € 2.416.000 (documenti n. 7 e 8, quest'ultimo con gli altri numerati fino a 24 erano depositati il 14.1.2022); che con il contratto rogato dal medesimo notaio il 19.12.2011 (repertorio n. 50898, raccolta n.
8518), la Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a. aveva concesso a ulteriore Parte_4 mutuo fondiario dell'importo di € 8.000.000, ai sensi degli artt. 38 e segg. del D.Lgs. 385/93, da rimborsare ratealmente alle condizioni e con gli interessi ivi previsti (documento n. 9) e a garanzia di questa obbligazione , e si erano costituiti Parte_5 Controparte_4 Controparte_8 fideiussori dell'istituto di credito fino alla concorrenza del suindicato importo, con contratto intitolato “Fideiussione per operazione specifica” del 19.12.2011 (documento n. 10); che, con atto rogato dal medesimo notaio in data 10.5.2016 (repertorio n. 55392, raccolta n. 11292), aveva rilasciato quietanza per l'erogazione di € 5.250.000 (documento n. Parte_4
11); 5
che, con lettera raccomandata dell'8.11.2019, incorporante Cassa di Controparte_6
Risparmio di Rieti S.p.a., aveva sollecitato e i fideiussori ad adempiere le Parte_4
obbligazioni restitutorie e, in mancanza di riscontro, con lettera inviata il 21.12.2020 mediante posta elettronica certificata (P.e.c.) aveva comunicato la risoluzione dei finanziamenti, chiedendo l'integrale pagamento del dovuto (documenti n. 12 e 13); che, con lettere raccomandate del 26.1.2021 e del 5.3.2021, e il suo difensore avevano Parte_1 reiterato quest'ultimo sollecito (documenti n. 13, 14, 15); che la società attrice aveva promosso presso l'intestato Tribunale la procedura di espropriazione immobiliare nei confronti di (n. 452/2021 R.G.E.) e aveva conseguito dal Parte_4
medesimo Ufficio la pronuncia del decreto ingiuntivo n. 4974/2021, con cui era stato intimato ai fideiussori il pagamento solidale di € 6.261.172,32, oltre interessi dal 25.11.2020 e spese processuali (documenti n. 16, 17 e 18); che, in seguito, l'esponente aveva accertato che:
“A. con atto del notaio di Nettuno del 17 ottobre 2018, rep. 502, racc. 414 (cfr. Persona_4
doc. 19), trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 in data 19 ottobre 2018, form. 83801 (cfr. doc. 20), la sig.ra [aveva] venduto al sig. : Parte_5 Persona_6
in Roma, Via Salvatore Quasimodo 91, avente accesso da Via Salvatore Quasimodo 85 e da Via
Dino Campana 77:
i. riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante, ai sensi dell'art. 1022 cod. civ., piena proprietà dell'appartamento (A/2) al piano VI, int. 10 della scala B, di 8,5 vani catastali, con annessa cantina n. 10 posta al piano seminterrato della scala B, censiti al Catasto Fabbricati al foglio 861, particella 523, sub. 29; in Roma, con accesso da Via Salvatore Quasimodo 95:
ii. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 cod. civ., piena proprietà del box auto (C/6) n. B/10, posto al piano seminterrato della scala B, censito al Catasto
Fabbricati al roglio 861, particella 523, sub. 39;
B. con atto del notaio di Nettuno del 17 ottobre 2018, rep. 504, racc. 416 (cfr. Persona_4
doc. 21), trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 in data 19 ottobre 2018, form. 83810 (cfr. doc. 22), il sig. [aveva] venduto alla sig.ra Controparte_4 Controparte_3
in Roma, Comparto D del Consorzio Prampolini, avente accesso pedonale da Via ID Laj nn. 2 e
4 e accesso carrabile da Via Bruno Visentini nn. 21 e 23:
i. riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante, ai sensi dell'art. 1022 cod. civ., piena proprietà dell'appartamento (A/2) al piano V, int. 29 della scala A, di 3 vani catastali, censito al
Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 46; 6
ii. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 cod. civ., piena proprietà dei locali lavatoi privati (C/2) intt. A e B, posti al piano sesto della scala A, censiti al
Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 48 e 49, quali pertinenze dell'appartamento suddetto;
iii. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 cod. civ., piena proprietà del locale box (C/6) n. 3, con accesso da Via Bruno Visentini n. 23, posto al piano primo sottostrada, censito al Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 117, quale pertinenza dell'appartamento suddetto;
iv. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 cod. civ., piena proprietà del posto auto (C/6) n. 10, con 6 accesso da Via Bruno Visentini n. 21, posto al piano terra, censito al Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 85, quale pertinenza dell'appartamento suddetto;
v. quota proporzionale di tutte le parti comuni dell'edifico e in particolare il bene non censibile posto al piano sesto, identificato al foglio 637, particella 1214, sub. 9” che il pagamento dei prezzi delle vendite effettuate da e era stato Parte_5 Controparte_4 pattuito mediante accollo da parte dei presunti acquirenti del mutuo residuo garantito dall'ipoteca gravante sui medesimi immobili. deduceva la simulazione ovvero l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dei Controparte_2 contratti di compravendita stipulati da e l'acquirente, i quali Controparte_4 Controparte_3
non avevano inteso trasferire la proprietà, come si desumeva dal fatto che i contratti di compravendita erano stati stipulati lo stesso giorno, presso il medesimo notaio, con pattuizioni analoghe, e l'acquirente era più giovane del venditore di soli dodici anni e non avrebbe potuto conseguire un'effettiva utilità dall'acquisto della proprietà gravata dal diritto di abitazione e di uso a favore del venditore vita natural durante, e si era obbligata a di pagare il mutuo residuo dell'importo di € 87.775,82, pur non disponendo di un reddito adeguato ad adempiere l'obbligazione di rimborso delle relative rate, cui non aveva provveduto, e la compravendita era stata conclusa nell'inosservanza dell'art. 2740 c.c., né i diritti di uso e di abitazione del bene immobile erano suscettibili di essere ceduti, locati o assoggettati a ipoteca (artt. 1024 c.c. e 2810 c.c.); deduceva che, a norma dell'art. 2901 c.c., andava considerata l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, nonché la disposizione patrimoniale avente a oggetto l'intero patrimonio immobiliare di cui era titolare il debitore e la consapevolezza del pregiudizio arrecato all'esponente, desumibile dall'antieconomicità del contratto per l'acquirente i cui figli, Controparte_3 CP_9
e erano vincolati da stretti rapporti di parentela con coniuge di Controparte_10 Parte_6
(documenti n. 23 e 24). Controparte_4 7
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 21.12.2021.
e si costituivano in giudizio il 17.12.2021 e contestavano la Controparte_4 Controparte_3
fondatezza della domanda avversaria, chiedendo:
“contrariis rejectis, previa ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentali già offerti, riservata comunque ogni più opportuna deduzione, produzione ovvero istanza nei termini di rito che sin da ora se ne chiede la concessione, voglia l'Ill.mo designato giudice del Tribunale di Roma: in via principale e nel merito, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale, maggiorato del rimborso forfettario
e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge.”
eccepiva la nullità della fideiussione “per violazione della normativa antitrust, Controparte_4
problematica della quale [era] stato investito il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo nr.6697/2021 Ingiuntivo, nr.
4974/2021 Repertorio e nr. 17658/2021 R.G. reso in data 08.04.2021 dal Tribunale Roma (giudizio rubricato con il numero 41695/2021 R.G.)”.
Al riguardo, il convenuto deduceva: “Le condizioni contenute in entrambi i menzionati contratti di
'Fideiussione per operazione specifica', sono perfettamente identiche a quelle contenute nel modello emanato dall'Associazione Bancaria IT – A.B.I. in data 04 luglio 2003 'di fideiussione
a garanzia delle operazioni bancarie' (meglio conosciuto come “Schema A.B.I. 2003” –doc.08) che, imponendo al garante oneri diversi e più gravosi rispetto a quelli stabiliti dalle norme del codice civile (quali la clausola di “Permanenza dell'obbligazione del fideiussore” che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ. contenuta nell'articolo 063; la clausola di
'Reviviscenza della fideiussione' di cui all'art. 024 e la clausola di 'Sopravvivenza' di cui all'art.
085), alterano l'assetto equilibrato degli interessi alla base della disciplina civilistica della fideiussione e se, utilizzati in maniera uniforme - standarizzata dal sistema bancario, integra
“un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica” in netto contrasto con la normativa Antitrust di cui all'art. 2 comma 3 L. 287/1990, come a suo tempo accertato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento nr.14251 del 20056 per il periodo antecedente al 2005 (doc.09) e sanzionato con la nullità tale schema dalla Banca
D'IT (in qualità di autorità garante della concorrenza per il settore bancario) con il provvedimento nr. 55 del 2005 (doc.10)”.
Contestata la sussistenza della simulazione della compravendita e della “collusione tra debitore e acquirente”, i convenuti evidenziavano che l'atto dispositivo era stato perfezionato il 17.10.2018 e 8
la prima diffida da incorporante Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a., era stata Controparte_6 effettuata l'8.11.2019; eccepivano la carenza di prova del requisito oggettivo della domanda ex art. 2901 c.c.
Con ordinanza riservata del 4.2.2022, era dichiarata l'interruzione del processo, essendo stato esposto e documentato che , nato il [...] a [...] era Controparte_4
deceduto a Roma il 30.1.2022.
La causa era riassunta dalla parte attrice con ricorso depositato il 7.3.2022, ritualmente notificato con il pedissequo decreto ad il 10.3.2022 e agli eredi di Controparte_3 Controparte_4
collettivamente e impersonalmente presso il suo ultimo domicilio in data 1.4.2022; con ordinanza del 22.11.2022 era dichiarata la contumacia di questi ultimi ed erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c.
Prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza dell'8.4.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi sessanta giorni;
a norma dell'art. 101 c.p.c., con provvedimento reso l'8.9.2025, era assegnato alle parti costituite il termine di venti giorni per memorie difensive concernenti la titolarità del credito posto a fondamento della domanda di parte attrice e in data 1.10.2025 la causa era rimessa al giudice per la decisione.
La presente causa civile è stata promossa da già denominata quale Parte_1 Parte_2
procuratrice di mandataria di come risulta dalla procura rogata CP_1 Controparte_2
il 30.6.2020 dal notaio Dott. (repertorio n. 21927, raccolta n. 10649) e dalla procura Persona_1
con sottoscrizione autenticata il 23.6.2020 dal notaio Dott. (repertorio n. Persona_2
24947/12095) – documenti n. 1 e 2.
Il credito a tutela del quale la parte attrice ha esperito l'azione di simulazione del contratto di compravendita di cui all'espositiva precede e l'alternativa l'azione ex art. 2901 c.c. è sorto con la costituzione della fideiussione da parte di a favore della Cassa di Risparmio di Controparte_4
Rieti S.p.a., poi incorporata da e ceduto a il cui Controparte_6 Controparte_2
annuncio è stato pubblicato il 23.1.2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna, Parte II, avuto riguardo ai crediti in sofferenza dell'istituto di credito, ceduti anche con garanzie reali e personali (documento n. 4), il cui contratto di cessione non è stato contestato dal debitore ceduto e va considerato il principio secondo cui: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano 9
le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 4277 del
10.2.2023, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 666807-02).
Va considerato, inoltre, che nei confronti di e di altri fideiussori delle Controparte_4
obbligazioni assunte da verso tale istituto di credito, questo Tribunale ha Controparte_11
emesso il decreto n. 6697/2021 (n. 17658/2021 R.G.) con cui ha ingiunto ai fideiussori, in via solidale, di pagare a ovvero alla procuratrice della sua mandataria, la Controparte_2 somma capitale di € 6.261.172,32 oltre interessi e spese processuali (documento n. 18).
La pronuncia giudiziale va resa in relazione alla domanda proposta a norma dell'art. 2901 c.c., dovendo essere considerato che: “L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra.” (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 7121 del 15.3.2024, ivi, Rv. 670386-01).
I presupposti per l'accoglimento della domanda prevista dall'art. 2901, comma 1°, c.c. consistono nella sussistenza del diritto di credito, nella conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicarne il soddisfacimento e, in caso di atto a titolo oneroso, la consapevolezza del terzo del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la partecipazione di questi alla preordinazione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di esperire l'azione revocatoria da parte del creditore avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore ai sensi dell'art. 2901 c.c. “è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito ancorché non accertata giudizialmente” (Cass. civ., sez. I civ., sentenza n. 14166 del 14.11.2001, n.14166; conformi Cass. civ., sez. III, 17/10/2001, n.12678 Cass. civ., sez. II, 24/02/2000, n.2104), mentre, nella specie, il credito viene accertato con la presente sentenza, ed è noto che “L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - 10
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5619 del
22.3.2016, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 639291-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1893 del 9.2.2012; cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 23208 del 15.11.2016; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 1593 del 24.1.2020; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 11121 del 10.6.2020).
Non rileva neppure l'eventuale sproporzione tra l'entità del credito e il valore dei beni oggetto dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., che ha carattere conservativo e persegue la funzione di paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore nell'inosservanza dell'art. 2740 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 5402 del 17.3.2004; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 10089 del 9.5.2014; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 3697 del 13.2.2020).
La compravendita oggetto della domanda giudiziale è stata conclusa il 17.10.2018, in epoca successiva all'insorgenza del credito in questione, risalente al 26.5.2011, quando è stata costituita la fideiussione da e da altri due garanti, a favore dell'istituto di credito anzidetto in Controparte_4 relazione alle obbligazioni assunte da fino alla concorrenza di € 7.500.000 Controparte_11
(documento n. 6); al riguardo, non è ammissibile l'eccezione formulata per inosservanza dell'art. 1957 c.c., poiché la parte convenuta non si è costituita in giudizio tempestivamente entro il termine previsto dall'art.166 c.p.c.; né la nullità è rilevabile d'ufficio, stante l'assoluto difetto di allegazione e prova dell'interdipendenza di tale clausola rispetto alle restanti pattuizioni della fideiussione e circa la sussistenza e l'individuazione dell'interesse all'osservanza del termine di sei mesi previsto da questo articolo per la proposizione di istanze da parte del creditore nei confronti del debitore.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio secondo cui:”La nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga all'art. 1957 c.c. e di
"reviviscenza" e di "sopravvivenza", riproduttive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003).” (Cass., Sez. 3 civ. ordinanza n. 6685 del 13.3.2024, ivi, Rv. 670549-01).
Va considerato il principio secondo cui: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria
(cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione 11
quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita di un immobile stipulato dal debitore convenuto, il cui patrimonio immobiliare residuo risultava gravato da un fondo patrimoniale e da iscrizioni ipotecarie, reputando irrilevante che il credito sottostante a una di tali iscrizioni fosse stato contestato dal debitore medesimo, in seno ad un giudizio instaurato successivamente all'atto dispositivo).” (Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 16221 del 18.6.2019, ivi, Rv.
654318-01; cfr. Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 12901 del 26.6.2020).
Nella specie, va considerato che soli dodici anni di differenza d'età tra il venditore e l'acquirente erano sintomo dell'antieconomicità dell'acquisto del diritto di nuda proprietà del bene immobile, essendo rimasto il diritto di abitazione o di uso nella titolarità del venditore, il quale non ha ricevuto il pagamento del prezzo pattuito in € 87.775,82, che l'acquirente si è obbligata a corrispondere mediante accollo del debito residuo della quota gravante sui beni immobili, per capitale interessi e accessori, garantita da ipoteca iscritta a garanzia del credito restitutorio del mutuo indicato nel contratto di compravendita (documento n. 21), il cui pagamento è rimasto indimostrato.
Si ravvisa il presupposto del consilium fraudis, in considerazione degli incontroversi vincoli di parentela tra i figli dell'acquirente ( e e Controparte_3 CP_9 Controparte_10 [...]
coniuge di , che portano a escludere la possibilità che l'atto dispositivo Pt_6 Controparte_4
oggetto della domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. sia stato posto in essere in buona fede ed evidenzia la piena consapevolezza della natura e degli effetti dell'operazione compiuta;
l'esistenza di tali vincoli di parentela non rendono plausibile che l'acquirente il diritto di nuda proprietà sia stata all'oscuro della situazione debitoria gravante sul venditore (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5359 del 5.3.2009; ordinanza n. 1286 del 18.1.2019) e non appare verosimile che il debitore abbia omesso di riferire alla coniuge e ai congiunti l'esistenza del credito di rilevante importo, di cui al suindicato decreto ingiuntivo e alla fideiussione costituita il 26.5.2011.
Per conseguenza, la domanda attrice va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a favore della parte attrice e nei confronti di in base al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 37/2018, in Controparte_3 considerazione della natura documentale della fase istruttoria e del principio secondo cui: “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela 12
del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa.” (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 3697 del
13.2.2020, ivi, Rv. 656728-03; conf. Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 10089 del 9.5.2014).
Non va disposta alcuna pronuncia circa le spese processuali nei confronti degli eredi di
[...]
, in considerazione del principio secondo cui: “In caso di interruzione del processo per CP_4
effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del
'de cuius' senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 15995 del 18.5.2022, ivi, Rv. 664689-01; conf. Cass.,Sez. 3 civ., sentenza n. 22797 del 29.9.2017.
L'annotazione della sentenza è a cura della parte ex art. 2655 c.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, nella contumacia degli eredi di collettivamente e impersonalmente, Controparte_4 così provvede in relazione alla domanda proposta con l'atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. 45500-2021:
a sensi dell'art.2901 c.c., dichiara inefficace nei confronti di procuratrice di Parte_1 [...]
quale mandataria di il contratto di compravendita rogato il CP_1 Controparte_2
17.10.2018 dal notaio Dott. (repertorio n. 504, raccolta n. 416), con cui Persona_4 [...]
ha venduto ad i seguenti immobili: CP_4 Controparte_3
in Roma, Comparto D del Consorzio Prampolini, avente accesso pedonale da Via ID Laj nn. 2 e
4 e accesso carrabile da Via Bruno Visentini nn. 21 e 23:
i. riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante, ai sensi dell'art. 1022 c.c., piena proprietà dell'appartamento (A/2) al piano V, int. 29 della scala A, di 3 vani catastali, censito al Catasto
Fabbricati al foglio 637, particella 1214, subalterno 46;
ii. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 c.c., piena proprietà dei locali lavatoi privati (C/2) intt. A e B, posti al piano sesto della scala A, censiti al Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, subalterni 48 e 49, quali pertinenze dell'appartamento suddetto;
iii. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 c.c., piena proprietà del locale box (C/6) n. 3, con accesso da Via Bruno Visentini n. 23, posto al piano primo sottostrada, 13
censito al Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 117, quale pertinenza dell'appartamento suddetto;
iv. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 c.c., piena proprietà del posto auto (C/6) n. 10, con accesso da Via Bruno Visentini n. 21, posto al piano terra, censito al
Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, subalterno 85, quale pertinenza dell'appartamento suddetto;
v. quota proporzionale di tutte le parti comuni dell'edifico e in particolare il bene non censibile posto al piano sesto, identificato al foglio 637, particella 1214, subalterno 9; condanna a pagare alla parte attrice le spese processuali, che liquida nel Controparte_3 complessivo importo di € 11.951,00 (800 anticipazioni, 10200 fase di studio, 6.700 fase introduttiva, 15.000 fase di trattazione e istruttoria, 18.000 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
nulla in ordine alle spese processuali nei confronti dei suindicati contumaci.
Roma, 13.10.2025
Il Giudice
DA GA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. DA GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 45500 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, già denominata con sede in Milano, Via Pontaccio n. 10, codice Parte_1 Parte_2
fiscale , in persona del legale rappresentante, Dott. in forza di P.IVA_1 Parte_3
procura rogata il 30.6.2020 dal notaio Dott. (repertorio n. 21927, raccolta n. 10649 – Persona_1
documento n. 1) e conferita da con sede in Roma, Via Barberini n. 47, codice CP_1
, mandataria di con sede in Milano, Via Vittorio Betteloni n. P.IVA_2 Controparte_2
2, codice fiscale per atto rogato il 23.6.2020 dal notaio Dott. P.IVA_3 Persona_2
(repertorio n. 24947, raccolta n. 12095 – documento n. 2), rappresentata e difesa dagli Avvocati
TT AR e ID AR, per procura generale alle liti rogata il 16.11.2020 dal notaio
Dott. (repertorio n. 2872, raccolta n. 2212 – documento n. 3), presso i quali è Persona_3
elettivamente domiciliata in Roma, Viale di Villa Grazioli n. 15
ATTRICE
E
nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_3 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Bistolfi, presso il quale è elettivamente domiciliata, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
E Controparte_4 Controparte_5
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 5.4.2024 svolta in forma scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Per Parte_1
“Con le presenti note, la esponente richiama i propri scritti e precisa le conclusioni come formulate nel proprio atto di citazione introduttivo del presente giudizio, reiterate nel ricorso per riassunzione ex art. 303 cod. proc. civ. debitamente notificato e depositato in atti, con richiesta di contestuale 2
rigetto delle domande e delle conclusioni di contro proposte, insistendo perché l'Ecc.mo Tribunale
Adito LI:
A) accertare e dichiarare la nullità per simulazione assoluta dell'atto del notaio Persona_4
di Nettuno del 17 ottobre 2018, rep. 504, racc. 416, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 in data 19 ottobre 2018, form. 83810, con cui il sig. ha venduto alla sig.ra Controparte_4
i seguenti immobili: Controparte_3
in Roma, Comparto D del Consorzio Prampolini, avente accesso pedonale da Via ID Laj nn. 2 e
4 e accesso carrabile da Via Bruno Visentini nn. 21 e 23:
i. riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante, ai sensi dell'art. 1022 cod. civ., piena proprietà dell'appartamento (A/2) al piano V, int. 29 della scala A, di 3 vani catastali, censito al
Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 46;
ii. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 cod. civ., piena proprietà dei locali lavatoi privati (C/2) intt. A e B, posti al piano sesto della scala A, censiti al Catasto
Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 48 e 49, quali pertinenze dell'appartamento suddetto;
iii. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 cod. civ., piena proprietà del locale box (C/6) n. 3, con accesso da Via Bruno Visentini n. 23, posto al piano primo sottostrada, censito al Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 117, quale pertinenza dell'appartamento suddetto;
iv. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 cod. civ., piena proprietà del posto auto (C/6) n. 10, con accesso da Via Bruno Visentini n. 21, posto al piano terra, censito al
Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 85, quale pertinenza dell'appartamento suddetto;
v. quota proporzionale di tutte le parti comuni dell'edifico e in particolare il bene non censibile posto al piano sesto, identificato al foglio 637, particella 1214, sub. 9;
B) dichiarare e/o pronunciare l'inefficacia, nei confronti di ex art. 2901 Controparte_2
c.c., del medesimo atto sopra descritto;
C) ordinare al competente Conservatore l'annotazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 2655 cod. civ.;
D) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si richiede altresì la decisione della causa, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
Per Controparte_3
“contrariis rejectis, riservata ogni più opportuna deduzione, produzione ovvero istanza nei termini di rito che sin da ora se ne chiede la concessione, voglia l'Ill.mo designato giudice del Tribunale di 3
Roma, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e di compenso professionale, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Chiede quindi l'autorizzazione al deposito della comparsa conclusionale e della eventuale memoria di replica nei termini ex art. 190 c.p.c.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in date 14.7.2021 e 19.7.2021, quale Parte_1
Cont procuratrice di mandataria di conveniva in giudizio CP_1 Controparte_2 [...]
e e proponeva al Tribunale di Roma la domanda: CP_4 Controparte_3
“LI l'Ecc.mo Tribunale:
A) accertare e dichiarare la nullità per simulazione assoluta dell'atto del notaio Persona_4
di Nettuno del 17 ottobre 2018, rep. 504, racc. 416, trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 in data 19 ottobre 2018, form. 83810, con cui il sig. ha venduto alla sig.ra Controparte_4
i seguenti immobili: Controparte_3
in Roma, Comparto D del Consorzio Prampolini, avente accesso pedonale da Via ID Laj nn. 2 e
4 e accesso carrabile da Via Bruno Visentini nn. 21 e 23:
i. riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante, ai sensi dell'art. 1022 cod. civ., piena proprietà dell'appartamento (A/2) al piano V, int. 29 della scala A, di 3 vani catastali, censito al
Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 46;
ii. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 cod. civ., piena proprietà dei locali lavatoi privati (C/2) intt. A e B, posti al piano sesto della scala A, censiti al
Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 48 e 49, quali pertinenze dell'appartamento suddetto;
iii. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 cod. civ., piena proprietà del locale box (C/6) n. 3, con accesso da Via Bruno Visentini n. 23, posto al piano primo sottostrada, censito al Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 117, quale pertinenza dell'appartamento suddetto;
iv. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 cod. civ., piena proprietà del posto auto (C/6) n. 10, con accesso da Via Bruno Visentini n. 21, posto al piano terra, censito al Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 85, quale pertinenza dell'appartamento suddetto;
v. quota proporzionale di tutte le parti comuni dell'edifico e in particolare il bene non censibile posto al piano sesto, identificato al foglio 637, particella 1214, sub. 9; 4
B) dichiarare e/o pronunciare l'inefficacia, nei confronti di ex art. 2901 Controparte_2
c.c., del medesimo atto sopra descritto;
C) ordinare al competente Conservatore l'annotazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art.
2655 cod. civ.;
D) con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
A sostegno della domanda, si deduceva che Controparte_2
Richiamata la documentazione attestante la propria legittimazione, la società attrice esponeva che, per effetto di cessione effettuata il 24.11.2020 da a favore di Controparte_6 CP_7
avente a oggetto l'acquisto pro soluto “di crediti aventi le caratteristiche indicate
[...] nell'atto di cessione”, la cessionaria era succeduta nei rapporti giuridici, già di titolarità della cedente;
che tali rapporti giuridici comprendevano quelli derivanti da mutui concessi da Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a. a favore di e, in particolare, con il contratto rogato dal notaio Parte_4
Dott. il 31.5. 2011 (repertorio n. 50249, raccolta n. 8127) tale istituto di credito le Persona_5 aveva concesso un mutuo fondiario dell'importo di € 7.500.000, ai sensi degli artt. 38 e segg. del
D.Lgs. 385/1993, da rimborsare ratealmente alle condizioni e con gli interessi ivi previsti
(documento n. 5) e, a garanzia di questa obbligazione , e Parte_5 Controparte_4
avevano costituito fideiussione fino alla concorrenza del suindicato importo, Controparte_8 con contratto intitolato “Fideiussione per operazione specifica” del 26.5.2011 (documento n. 6); che, con atti rogati dal medesimo notaio in date 5.11.2013 (repertorio n. 52891, raccolta n. 9686) e del 23.6.2014 (repertorio n. 53549, raccolta n. 10092), aveva rilasciato Parte_4 quietanze per le erogazioni, rispettivamente, di € 2.650.000 e di € 2.416.000 (documenti n. 7 e 8, quest'ultimo con gli altri numerati fino a 24 erano depositati il 14.1.2022); che con il contratto rogato dal medesimo notaio il 19.12.2011 (repertorio n. 50898, raccolta n.
8518), la Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a. aveva concesso a ulteriore Parte_4 mutuo fondiario dell'importo di € 8.000.000, ai sensi degli artt. 38 e segg. del D.Lgs. 385/93, da rimborsare ratealmente alle condizioni e con gli interessi ivi previsti (documento n. 9) e a garanzia di questa obbligazione , e si erano costituiti Parte_5 Controparte_4 Controparte_8 fideiussori dell'istituto di credito fino alla concorrenza del suindicato importo, con contratto intitolato “Fideiussione per operazione specifica” del 19.12.2011 (documento n. 10); che, con atto rogato dal medesimo notaio in data 10.5.2016 (repertorio n. 55392, raccolta n. 11292), aveva rilasciato quietanza per l'erogazione di € 5.250.000 (documento n. Parte_4
11); 5
che, con lettera raccomandata dell'8.11.2019, incorporante Cassa di Controparte_6
Risparmio di Rieti S.p.a., aveva sollecitato e i fideiussori ad adempiere le Parte_4
obbligazioni restitutorie e, in mancanza di riscontro, con lettera inviata il 21.12.2020 mediante posta elettronica certificata (P.e.c.) aveva comunicato la risoluzione dei finanziamenti, chiedendo l'integrale pagamento del dovuto (documenti n. 12 e 13); che, con lettere raccomandate del 26.1.2021 e del 5.3.2021, e il suo difensore avevano Parte_1 reiterato quest'ultimo sollecito (documenti n. 13, 14, 15); che la società attrice aveva promosso presso l'intestato Tribunale la procedura di espropriazione immobiliare nei confronti di (n. 452/2021 R.G.E.) e aveva conseguito dal Parte_4
medesimo Ufficio la pronuncia del decreto ingiuntivo n. 4974/2021, con cui era stato intimato ai fideiussori il pagamento solidale di € 6.261.172,32, oltre interessi dal 25.11.2020 e spese processuali (documenti n. 16, 17 e 18); che, in seguito, l'esponente aveva accertato che:
“A. con atto del notaio di Nettuno del 17 ottobre 2018, rep. 502, racc. 414 (cfr. Persona_4
doc. 19), trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 in data 19 ottobre 2018, form. 83801 (cfr. doc. 20), la sig.ra [aveva] venduto al sig. : Parte_5 Persona_6
in Roma, Via Salvatore Quasimodo 91, avente accesso da Via Salvatore Quasimodo 85 e da Via
Dino Campana 77:
i. riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante, ai sensi dell'art. 1022 cod. civ., piena proprietà dell'appartamento (A/2) al piano VI, int. 10 della scala B, di 8,5 vani catastali, con annessa cantina n. 10 posta al piano seminterrato della scala B, censiti al Catasto Fabbricati al foglio 861, particella 523, sub. 29; in Roma, con accesso da Via Salvatore Quasimodo 95:
ii. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 cod. civ., piena proprietà del box auto (C/6) n. B/10, posto al piano seminterrato della scala B, censito al Catasto
Fabbricati al roglio 861, particella 523, sub. 39;
B. con atto del notaio di Nettuno del 17 ottobre 2018, rep. 504, racc. 416 (cfr. Persona_4
doc. 21), trascritto presso la Conservatoria di Roma 1 in data 19 ottobre 2018, form. 83810 (cfr. doc. 22), il sig. [aveva] venduto alla sig.ra Controparte_4 Controparte_3
in Roma, Comparto D del Consorzio Prampolini, avente accesso pedonale da Via ID Laj nn. 2 e
4 e accesso carrabile da Via Bruno Visentini nn. 21 e 23:
i. riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante, ai sensi dell'art. 1022 cod. civ., piena proprietà dell'appartamento (A/2) al piano V, int. 29 della scala A, di 3 vani catastali, censito al
Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 46; 6
ii. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 cod. civ., piena proprietà dei locali lavatoi privati (C/2) intt. A e B, posti al piano sesto della scala A, censiti al
Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 48 e 49, quali pertinenze dell'appartamento suddetto;
iii. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 cod. civ., piena proprietà del locale box (C/6) n. 3, con accesso da Via Bruno Visentini n. 23, posto al piano primo sottostrada, censito al Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 117, quale pertinenza dell'appartamento suddetto;
iv. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 cod. civ., piena proprietà del posto auto (C/6) n. 10, con 6 accesso da Via Bruno Visentini n. 21, posto al piano terra, censito al Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 85, quale pertinenza dell'appartamento suddetto;
v. quota proporzionale di tutte le parti comuni dell'edifico e in particolare il bene non censibile posto al piano sesto, identificato al foglio 637, particella 1214, sub. 9” che il pagamento dei prezzi delle vendite effettuate da e era stato Parte_5 Controparte_4 pattuito mediante accollo da parte dei presunti acquirenti del mutuo residuo garantito dall'ipoteca gravante sui medesimi immobili. deduceva la simulazione ovvero l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dei Controparte_2 contratti di compravendita stipulati da e l'acquirente, i quali Controparte_4 Controparte_3
non avevano inteso trasferire la proprietà, come si desumeva dal fatto che i contratti di compravendita erano stati stipulati lo stesso giorno, presso il medesimo notaio, con pattuizioni analoghe, e l'acquirente era più giovane del venditore di soli dodici anni e non avrebbe potuto conseguire un'effettiva utilità dall'acquisto della proprietà gravata dal diritto di abitazione e di uso a favore del venditore vita natural durante, e si era obbligata a di pagare il mutuo residuo dell'importo di € 87.775,82, pur non disponendo di un reddito adeguato ad adempiere l'obbligazione di rimborso delle relative rate, cui non aveva provveduto, e la compravendita era stata conclusa nell'inosservanza dell'art. 2740 c.c., né i diritti di uso e di abitazione del bene immobile erano suscettibili di essere ceduti, locati o assoggettati a ipoteca (artt. 1024 c.c. e 2810 c.c.); deduceva che, a norma dell'art. 2901 c.c., andava considerata l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, nonché la disposizione patrimoniale avente a oggetto l'intero patrimonio immobiliare di cui era titolare il debitore e la consapevolezza del pregiudizio arrecato all'esponente, desumibile dall'antieconomicità del contratto per l'acquirente i cui figli, Controparte_3 CP_9
e erano vincolati da stretti rapporti di parentela con coniuge di Controparte_10 Parte_6
(documenti n. 23 e 24). Controparte_4 7
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 21.12.2021.
e si costituivano in giudizio il 17.12.2021 e contestavano la Controparte_4 Controparte_3
fondatezza della domanda avversaria, chiedendo:
“contrariis rejectis, previa ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentali già offerti, riservata comunque ogni più opportuna deduzione, produzione ovvero istanza nei termini di rito che sin da ora se ne chiede la concessione, voglia l'Ill.mo designato giudice del Tribunale di Roma: in via principale e nel merito, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale, maggiorato del rimborso forfettario
e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge.”
eccepiva la nullità della fideiussione “per violazione della normativa antitrust, Controparte_4
problematica della quale [era] stato investito il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo nr.6697/2021 Ingiuntivo, nr.
4974/2021 Repertorio e nr. 17658/2021 R.G. reso in data 08.04.2021 dal Tribunale Roma (giudizio rubricato con il numero 41695/2021 R.G.)”.
Al riguardo, il convenuto deduceva: “Le condizioni contenute in entrambi i menzionati contratti di
'Fideiussione per operazione specifica', sono perfettamente identiche a quelle contenute nel modello emanato dall'Associazione Bancaria IT – A.B.I. in data 04 luglio 2003 'di fideiussione
a garanzia delle operazioni bancarie' (meglio conosciuto come “Schema A.B.I. 2003” –doc.08) che, imponendo al garante oneri diversi e più gravosi rispetto a quelli stabiliti dalle norme del codice civile (quali la clausola di “Permanenza dell'obbligazione del fideiussore” che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ. contenuta nell'articolo 063; la clausola di
'Reviviscenza della fideiussione' di cui all'art. 024 e la clausola di 'Sopravvivenza' di cui all'art.
085), alterano l'assetto equilibrato degli interessi alla base della disciplina civilistica della fideiussione e se, utilizzati in maniera uniforme - standarizzata dal sistema bancario, integra
“un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica” in netto contrasto con la normativa Antitrust di cui all'art. 2 comma 3 L. 287/1990, come a suo tempo accertato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento nr.14251 del 20056 per il periodo antecedente al 2005 (doc.09) e sanzionato con la nullità tale schema dalla Banca
D'IT (in qualità di autorità garante della concorrenza per il settore bancario) con il provvedimento nr. 55 del 2005 (doc.10)”.
Contestata la sussistenza della simulazione della compravendita e della “collusione tra debitore e acquirente”, i convenuti evidenziavano che l'atto dispositivo era stato perfezionato il 17.10.2018 e 8
la prima diffida da incorporante Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a., era stata Controparte_6 effettuata l'8.11.2019; eccepivano la carenza di prova del requisito oggettivo della domanda ex art. 2901 c.c.
Con ordinanza riservata del 4.2.2022, era dichiarata l'interruzione del processo, essendo stato esposto e documentato che , nato il [...] a [...] era Controparte_4
deceduto a Roma il 30.1.2022.
La causa era riassunta dalla parte attrice con ricorso depositato il 7.3.2022, ritualmente notificato con il pedissequo decreto ad il 10.3.2022 e agli eredi di Controparte_3 Controparte_4
collettivamente e impersonalmente presso il suo ultimo domicilio in data 1.4.2022; con ordinanza del 22.11.2022 era dichiarata la contumacia di questi ultimi ed erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c.
Prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza dell'8.4.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi sessanta giorni;
a norma dell'art. 101 c.p.c., con provvedimento reso l'8.9.2025, era assegnato alle parti costituite il termine di venti giorni per memorie difensive concernenti la titolarità del credito posto a fondamento della domanda di parte attrice e in data 1.10.2025 la causa era rimessa al giudice per la decisione.
La presente causa civile è stata promossa da già denominata quale Parte_1 Parte_2
procuratrice di mandataria di come risulta dalla procura rogata CP_1 Controparte_2
il 30.6.2020 dal notaio Dott. (repertorio n. 21927, raccolta n. 10649) e dalla procura Persona_1
con sottoscrizione autenticata il 23.6.2020 dal notaio Dott. (repertorio n. Persona_2
24947/12095) – documenti n. 1 e 2.
Il credito a tutela del quale la parte attrice ha esperito l'azione di simulazione del contratto di compravendita di cui all'espositiva precede e l'alternativa l'azione ex art. 2901 c.c. è sorto con la costituzione della fideiussione da parte di a favore della Cassa di Risparmio di Controparte_4
Rieti S.p.a., poi incorporata da e ceduto a il cui Controparte_6 Controparte_2
annuncio è stato pubblicato il 23.1.2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna, Parte II, avuto riguardo ai crediti in sofferenza dell'istituto di credito, ceduti anche con garanzie reali e personali (documento n. 4), il cui contratto di cessione non è stato contestato dal debitore ceduto e va considerato il principio secondo cui: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano 9
le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 4277 del
10.2.2023, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 666807-02).
Va considerato, inoltre, che nei confronti di e di altri fideiussori delle Controparte_4
obbligazioni assunte da verso tale istituto di credito, questo Tribunale ha Controparte_11
emesso il decreto n. 6697/2021 (n. 17658/2021 R.G.) con cui ha ingiunto ai fideiussori, in via solidale, di pagare a ovvero alla procuratrice della sua mandataria, la Controparte_2 somma capitale di € 6.261.172,32 oltre interessi e spese processuali (documento n. 18).
La pronuncia giudiziale va resa in relazione alla domanda proposta a norma dell'art. 2901 c.c., dovendo essere considerato che: “L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra.” (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 7121 del 15.3.2024, ivi, Rv. 670386-01).
I presupposti per l'accoglimento della domanda prevista dall'art. 2901, comma 1°, c.c. consistono nella sussistenza del diritto di credito, nella conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicarne il soddisfacimento e, in caso di atto a titolo oneroso, la consapevolezza del terzo del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la partecipazione di questi alla preordinazione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di esperire l'azione revocatoria da parte del creditore avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore ai sensi dell'art. 2901 c.c. “è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito ancorché non accertata giudizialmente” (Cass. civ., sez. I civ., sentenza n. 14166 del 14.11.2001, n.14166; conformi Cass. civ., sez. III, 17/10/2001, n.12678 Cass. civ., sez. II, 24/02/2000, n.2104), mentre, nella specie, il credito viene accertato con la presente sentenza, ed è noto che “L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - 10
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5619 del
22.3.2016, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 639291-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1893 del 9.2.2012; cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 23208 del 15.11.2016; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 1593 del 24.1.2020; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 11121 del 10.6.2020).
Non rileva neppure l'eventuale sproporzione tra l'entità del credito e il valore dei beni oggetto dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., che ha carattere conservativo e persegue la funzione di paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore nell'inosservanza dell'art. 2740 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 5402 del 17.3.2004; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 10089 del 9.5.2014; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 3697 del 13.2.2020).
La compravendita oggetto della domanda giudiziale è stata conclusa il 17.10.2018, in epoca successiva all'insorgenza del credito in questione, risalente al 26.5.2011, quando è stata costituita la fideiussione da e da altri due garanti, a favore dell'istituto di credito anzidetto in Controparte_4 relazione alle obbligazioni assunte da fino alla concorrenza di € 7.500.000 Controparte_11
(documento n. 6); al riguardo, non è ammissibile l'eccezione formulata per inosservanza dell'art. 1957 c.c., poiché la parte convenuta non si è costituita in giudizio tempestivamente entro il termine previsto dall'art.166 c.p.c.; né la nullità è rilevabile d'ufficio, stante l'assoluto difetto di allegazione e prova dell'interdipendenza di tale clausola rispetto alle restanti pattuizioni della fideiussione e circa la sussistenza e l'individuazione dell'interesse all'osservanza del termine di sei mesi previsto da questo articolo per la proposizione di istanze da parte del creditore nei confronti del debitore.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio secondo cui:”La nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga all'art. 1957 c.c. e di
"reviviscenza" e di "sopravvivenza", riproduttive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003).” (Cass., Sez. 3 civ. ordinanza n. 6685 del 13.3.2024, ivi, Rv. 670549-01).
Va considerato il principio secondo cui: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria
(cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione 11
quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita di un immobile stipulato dal debitore convenuto, il cui patrimonio immobiliare residuo risultava gravato da un fondo patrimoniale e da iscrizioni ipotecarie, reputando irrilevante che il credito sottostante a una di tali iscrizioni fosse stato contestato dal debitore medesimo, in seno ad un giudizio instaurato successivamente all'atto dispositivo).” (Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 16221 del 18.6.2019, ivi, Rv.
654318-01; cfr. Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 12901 del 26.6.2020).
Nella specie, va considerato che soli dodici anni di differenza d'età tra il venditore e l'acquirente erano sintomo dell'antieconomicità dell'acquisto del diritto di nuda proprietà del bene immobile, essendo rimasto il diritto di abitazione o di uso nella titolarità del venditore, il quale non ha ricevuto il pagamento del prezzo pattuito in € 87.775,82, che l'acquirente si è obbligata a corrispondere mediante accollo del debito residuo della quota gravante sui beni immobili, per capitale interessi e accessori, garantita da ipoteca iscritta a garanzia del credito restitutorio del mutuo indicato nel contratto di compravendita (documento n. 21), il cui pagamento è rimasto indimostrato.
Si ravvisa il presupposto del consilium fraudis, in considerazione degli incontroversi vincoli di parentela tra i figli dell'acquirente ( e e Controparte_3 CP_9 Controparte_10 [...]
coniuge di , che portano a escludere la possibilità che l'atto dispositivo Pt_6 Controparte_4
oggetto della domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. sia stato posto in essere in buona fede ed evidenzia la piena consapevolezza della natura e degli effetti dell'operazione compiuta;
l'esistenza di tali vincoli di parentela non rendono plausibile che l'acquirente il diritto di nuda proprietà sia stata all'oscuro della situazione debitoria gravante sul venditore (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5359 del 5.3.2009; ordinanza n. 1286 del 18.1.2019) e non appare verosimile che il debitore abbia omesso di riferire alla coniuge e ai congiunti l'esistenza del credito di rilevante importo, di cui al suindicato decreto ingiuntivo e alla fideiussione costituita il 26.5.2011.
Per conseguenza, la domanda attrice va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a favore della parte attrice e nei confronti di in base al D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 37/2018, in Controparte_3 considerazione della natura documentale della fase istruttoria e del principio secondo cui: “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela 12
del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa.” (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 3697 del
13.2.2020, ivi, Rv. 656728-03; conf. Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 10089 del 9.5.2014).
Non va disposta alcuna pronuncia circa le spese processuali nei confronti degli eredi di
[...]
, in considerazione del principio secondo cui: “In caso di interruzione del processo per CP_4
effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del
'de cuius' senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 15995 del 18.5.2022, ivi, Rv. 664689-01; conf. Cass.,Sez. 3 civ., sentenza n. 22797 del 29.9.2017.
L'annotazione della sentenza è a cura della parte ex art. 2655 c.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, nella contumacia degli eredi di collettivamente e impersonalmente, Controparte_4 così provvede in relazione alla domanda proposta con l'atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. 45500-2021:
a sensi dell'art.2901 c.c., dichiara inefficace nei confronti di procuratrice di Parte_1 [...]
quale mandataria di il contratto di compravendita rogato il CP_1 Controparte_2
17.10.2018 dal notaio Dott. (repertorio n. 504, raccolta n. 416), con cui Persona_4 [...]
ha venduto ad i seguenti immobili: CP_4 Controparte_3
in Roma, Comparto D del Consorzio Prampolini, avente accesso pedonale da Via ID Laj nn. 2 e
4 e accesso carrabile da Via Bruno Visentini nn. 21 e 23:
i. riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante, ai sensi dell'art. 1022 c.c., piena proprietà dell'appartamento (A/2) al piano V, int. 29 della scala A, di 3 vani catastali, censito al Catasto
Fabbricati al foglio 637, particella 1214, subalterno 46;
ii. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 c.c., piena proprietà dei locali lavatoi privati (C/2) intt. A e B, posti al piano sesto della scala A, censiti al Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, subalterni 48 e 49, quali pertinenze dell'appartamento suddetto;
iii. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 c.c., piena proprietà del locale box (C/6) n. 3, con accesso da Via Bruno Visentini n. 23, posto al piano primo sottostrada, 13
censito al Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, sub. 117, quale pertinenza dell'appartamento suddetto;
iv. riservandosi il diritto di uso vita natural durante, ai sensi dell'art. 1021 c.c., piena proprietà del posto auto (C/6) n. 10, con accesso da Via Bruno Visentini n. 21, posto al piano terra, censito al
Catasto Fabbricati al foglio 637, particella 1214, subalterno 85, quale pertinenza dell'appartamento suddetto;
v. quota proporzionale di tutte le parti comuni dell'edifico e in particolare il bene non censibile posto al piano sesto, identificato al foglio 637, particella 1214, subalterno 9; condanna a pagare alla parte attrice le spese processuali, che liquida nel Controparte_3 complessivo importo di € 11.951,00 (800 anticipazioni, 10200 fase di studio, 6.700 fase introduttiva, 15.000 fase di trattazione e istruttoria, 18.000 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
nulla in ordine alle spese processuali nei confronti dei suindicati contumaci.
Roma, 13.10.2025
Il Giudice
DA GA