TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/10/2025, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 17 Ottobre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1724 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. residente in [...] CodiceFiscale_1
Galatea n. 23, ed elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia n. 213, presso lo studio dell'avv. Carola
Magistro, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, per mandato generale alle liti del CP_1
23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il 16.02.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2023 00062174 23 000, notificato CP_ l'11.01.2024, con cui l richiedeva il pagamento della somma di € 19.037,78 a titolo di contributi previdenziali Gestione Separata per l'anno 2016 nel quale aveva svolto lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni.
Il ricorrente, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della L 335/1995.
1 Alla luce di quanto sopra eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedeva, previa sospensione,
l'annullamento, con vittoria di spese da distrarsi.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' il quale contestava i motivi di CP_1 opposizione e l'intervenuta prescrizione e spiegando ulteriori difese chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Contestava la maturazione della prescrizione quinquennale, in quanto il termine era stato interrotto con la notifica in data 06.12.2022 dell'avviso bonario, datato 18.11.2022, tenuto conto anche della sospensione dei termini dettata dalla normativa emergenziale della pandemia Covid-19. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 19.05.2025, resa all'esito dell'udienza 14.05.2025, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 19.09.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 17.10.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi vengono decise con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
2 Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto questioni che riguardano la prescrizione ai sensi dell'art. 3, comma 9
e 10, della L 335/1995, proponendo così un'opposizione a ruolo.
Ciò premesso, va detto che risulta incontestato che l'avviso di addebito è stato notificato in data 11.01.2024 ed il ricorso depositato in data 16.02.2024, quindi entro il termine previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
Ne merito, va rilevato come parte ricorrente non ha contestato la sussistenza del requisito per la sua iscrizione nella Gestione Separata per l'attività professionale svolta in qualità di lavoratore autonomo.
Ed infatti, alla luce della più recente ed univoca giurisprudenza di legittimità, è ormai pacifico che chiunque svolga un'attività professionale autonoma non è più sufficiente la sola iscrizione alla sola Cassa Previdenziale
3 di categoria, se esistente e se tale iscrizione non assicura anche la copertura previdenziale (Cfr.: Cassazione
n. 30344 e n. 30345 del 18.12.2017; n. 1172 del 18.01.2018).
Occorre a questo punto esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, in quanto l ha CP_1 dato prova di aver richiesto il pagamento del credito risultante dalla dichiarazione dei redditi 2017 per il periodo d'imposta del 2016, con missiva raccomandata a/r n. 66479436944-8 del 18.11.2022 e consegnata in data
06.12.2022, all'indirizzo del destinatario, direttamente dall'ente previdenziale mediante spedizione diretta a messo del servizio postale ordinario (v. avviso di ricevimento in atti).
Le contestazioni svolte con riferimento a tale notificazione sono prive di pregio giuridico, rilevando con riferimento a questa modalità di notificazione che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente anche agli
Uffici impositori di provvedere alla notifica degli atti di accertamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass. Ordinanza 29 agosto 2017,
n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR
n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n. 17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del
2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui
4 interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la
CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982”.
Ne consegue che la predetta comunicazione (al pari dell'avviso di addebito) potevano essere eseguite direttamente dall' mediante spedizione diretta a messo del servizio postale di raccomandata con avviso CP_1 di ricevimento.
Sul decorso del termine di prescrizione relativo alla gestione separata è intervenuta la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 19640 del 24 luglio 2018, nella quale testualmente si legge “…questa Corte,
… , in generale, ha sempre posto in rilievo che l'impossibilità di far valere un diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. sentenze n. 21026 del 06/10/2014 e n. 10828 del 26/05/2015)”, precisando inoltre che “… questa Corte ha già affermato, con specifico riferimento alla materia in oggetto (sentenza n. 13463 del
29/05/2017), che in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma
4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo – ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione CP_ anche a beneficio dell' – con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito”.
Ulteriori precisazioni possono inoltre trarsi, anche a conferma di quanto già precedentemente affermato, da quanto statuito dalla Suprema Corte nella sua successiva sentenza n. 27950 del 31.10.2018, nella quale si
5 legge “Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l.
1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, D. Lgs.. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»”.
Si osserva, inoltre, che questo decidente è ben a conoscenza che la Suprema Corte è intervenuta più di recente sulla materia dapprima con la pronuncia n. 6677 del 07.03.2019 ed ancora, tornando sulla questione, con la più recente pronuncia n. 30605 del 22 novembre 2019, che così argomentava: “che del pari manifestamente infondato è il nono motivo, avendo la Corte territoriale accertato che il ricorrente omise di compilare correttamente la dichiarazione dei redditi (così la sentenza impugnata, pag. 6) ed essendosi chiarito che costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art.
2941 c.c., n. 8, la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la Gestione separata (Cass. n. 6677 del
2019;” e di cui ha fatto applicazione in alcuni pronunciamenti più recenti.
Tuttavia, questo decidente, deve rilevare che successivamente Questo Ufficio ha ritenuto di aderire all'orientamento di legittimità secondo cui “La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo versamento, in quanto il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (in tal senso, si rinvia a quanto già statuito nella sentenza Tribunale Catania Sez. lavoro, Sent.,
24/01/2020; in tal senso conformi anche Corte d'Appello Catania Sez. lavoro Sent., 07/11/2019; Cass. Sez. lav.
31 ottobre 2018, n. 27950). Non rilevano pertanto, a tal fine, né la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (che, quale dichiarazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, potendo tuttavia valere come atto ricognitivo del debito laddove sia compilato il quadro RR), né l'atto, eventualmente successivo (avente piuttosto efficacia interruttiva della CP_ prescrizione, anche a beneficio dell' ), con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del D.Lgs. n.
462 del 1997, un maggior reddito. Ritenendo che in tali casi, non ricorre alcun comportamento doloso della parte ricorrente che possa consentire di configurare l'ipotesi di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., laddove abbia omesso di compilare il quadro RR in seno alla dichiarazione dei redditi, attesa l'assoluta incertezza normativa in merito all'obbligo contributivo nella gestione separata degli avvocati e degli altri professionisti già iscritti in albi (obbligo
6 che appariva semmai escluso, per gli avvocati, dalla l. 22, l. 576/1980), che ha reso necessario l'intervento del legislatore mediante norma di interpretazione autentica, peraltro di difficile lettura (art. 18, comma 12, D.L.
98/2011 ), tanto da generare notevoli oscillazioni giurisprudenziali, solo in parte sopite dopo i recenti interventi dalla Suprema Corte. Il termine prescrizionale deve pertanto intendersi decorso dalla data di scadenza dei contributi, senza alcun evento sospensivo”, (ex multis: Trib. Catania, Sez. Lav., dott. , sent. n. Per_2
3035 del 23.09.2020; n. 3704 del 28.10.2020), cui va dato seguito anche da questo decidente.
Pertanto facendo applicazione dei suindicati principi al caso di specie e rilevato che i contributi sono riferiti all'anno 2016, il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza per il versamento del saldo di quanto dovuto a titolo di imposte.
In particolare:
➢ per l'anno 2016, va rilevato quanto segue:
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM – del 20.07.2017, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 21.07.2017 n. 169, era stata ufficializzata la proroga dei versamenti per i titolari di reddito d'impresa, che potevano essere effettuati:
·- entro il 20.7.2017, senza alcuna maggiorazione;
·- oppure dal 21.7.2017 al 20.8.2017, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
L'applicabilità di tali nuovi termini era prevista soltanto per il 2017, in deroga alle scadenze ordinarie, che erano state oggetto di un “differimento a regime” ad opera dell'art. 7-quater, del D.L. 22.10.2016 n. 193, conv. in Legge
01.12.2016 n. 225.
A seguito delle esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato emesso, a modifica del DPCM del 20.07.2017, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM – del 03.08.2017 (GU Serie Generale n.191 del 17-08-2017), che decreta quanto segue: “Art.
1 - Differimento, per l'anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
1. I contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuti entro il 30 giugno 2017 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto con la maggiorazione dello 0,40%
a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
7
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, recante differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi, del quale sono fatti salvi gli effetti.”
Pertanto, per il 2016 la data di scadenza per il versamento del saldo di quanto dovuto a titolo di imposte era fissato al 30.06.2017, termine prorogato (dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM – del
03.08.2017), al 20.07.2017.
Ne consegue che il termine di prescrizione decorrente rispettivamente dal 20.07.2017 non era ancora maturato alla data di formazione e notificazione dell'avviso di pagamento per l'anno 2016 con la comunicazione del
18.11.2022 e vieppiù non era decorso alla data di notificazione dell'avviso di addebito.
Infatti, sul decorso di tale termine incidono gli effetti sospensivi ed interruttivi della normativa emergenziale da
COVID-19, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni
Civili di questo Tribunale, le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
In particolare, trovano applicazione le sospensioni dei termini previste dall'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n.
18 (convertito con modificazioni dalla L 27/2020), e dall'articolo 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21). Pertanto, nella fattispecie operano due periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.02.2020 al 30.06.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.06.2021, pari a complessivi 311 giorni.
Quindi, l'ordinario termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 20.07.2017 e che andava a scadere il
20.07.2022, deve essere prorogato di ulteriori 311 giorni, per cui esso andava effettivamente a scadere il
16.07.2023, conseguentemente la notificazione dell'avviso di pagamento per l'anno 2016 con la comunicazione del 18.11.2022 ha validamente interrotto il predetto termine, che non era nuovamente decorso alla data di notifica dell'avviso di addebito qui impugnato.
Conclusivamente, l'eccezione di prescrizione è infondata ed il ricorso va rigettato.
3. Spese.
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza, tuttavia stante la peculiarità dei termini di sospensione, le stesse possono trovare compensazione in ragione della metà e la restante parte trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.02.2024 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentanti p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
8 1. Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara dovuti i contributi relativi all'anno 2016 e per l'effetto conferma l'avviso di addebito impugnato.
2. Compensa le spese di giudizio tra le parti in ragione della metà e condanna il ricorrente alla refusione della restante metà nei confronti dell' in persona Controparte_1 del legale rappresentanti p.t., che al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi €
1.863,00 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 17.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 17 Ottobre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1724 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. residente in [...] CodiceFiscale_1
Galatea n. 23, ed elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia n. 213, presso lo studio dell'avv. Carola
Magistro, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, per mandato generale alle liti del CP_1
23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il 16.02.2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2023 00062174 23 000, notificato CP_ l'11.01.2024, con cui l richiedeva il pagamento della somma di € 19.037,78 a titolo di contributi previdenziali Gestione Separata per l'anno 2016 nel quale aveva svolto lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni.
Il ricorrente, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della L 335/1995.
1 Alla luce di quanto sopra eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedeva, previa sospensione,
l'annullamento, con vittoria di spese da distrarsi.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' il quale contestava i motivi di CP_1 opposizione e l'intervenuta prescrizione e spiegando ulteriori difese chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Contestava la maturazione della prescrizione quinquennale, in quanto il termine era stato interrotto con la notifica in data 06.12.2022 dell'avviso bonario, datato 18.11.2022, tenuto conto anche della sospensione dei termini dettata dalla normativa emergenziale della pandemia Covid-19. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 19.05.2025, resa all'esito dell'udienza 14.05.2025, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 19.09.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 17.10.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi vengono decise con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
2 Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto questioni che riguardano la prescrizione ai sensi dell'art. 3, comma 9
e 10, della L 335/1995, proponendo così un'opposizione a ruolo.
Ciò premesso, va detto che risulta incontestato che l'avviso di addebito è stato notificato in data 11.01.2024 ed il ricorso depositato in data 16.02.2024, quindi entro il termine previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
Ne merito, va rilevato come parte ricorrente non ha contestato la sussistenza del requisito per la sua iscrizione nella Gestione Separata per l'attività professionale svolta in qualità di lavoratore autonomo.
Ed infatti, alla luce della più recente ed univoca giurisprudenza di legittimità, è ormai pacifico che chiunque svolga un'attività professionale autonoma non è più sufficiente la sola iscrizione alla sola Cassa Previdenziale
3 di categoria, se esistente e se tale iscrizione non assicura anche la copertura previdenziale (Cfr.: Cassazione
n. 30344 e n. 30345 del 18.12.2017; n. 1172 del 18.01.2018).
Occorre a questo punto esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, in quanto l ha CP_1 dato prova di aver richiesto il pagamento del credito risultante dalla dichiarazione dei redditi 2017 per il periodo d'imposta del 2016, con missiva raccomandata a/r n. 66479436944-8 del 18.11.2022 e consegnata in data
06.12.2022, all'indirizzo del destinatario, direttamente dall'ente previdenziale mediante spedizione diretta a messo del servizio postale ordinario (v. avviso di ricevimento in atti).
Le contestazioni svolte con riferimento a tale notificazione sono prive di pregio giuridico, rilevando con riferimento a questa modalità di notificazione che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente anche agli
Uffici impositori di provvedere alla notifica degli atti di accertamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass. Ordinanza 29 agosto 2017,
n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR
n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n. 17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del
2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui
4 interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la
CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982”.
Ne consegue che la predetta comunicazione (al pari dell'avviso di addebito) potevano essere eseguite direttamente dall' mediante spedizione diretta a messo del servizio postale di raccomandata con avviso CP_1 di ricevimento.
Sul decorso del termine di prescrizione relativo alla gestione separata è intervenuta la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 19640 del 24 luglio 2018, nella quale testualmente si legge “…questa Corte,
… , in generale, ha sempre posto in rilievo che l'impossibilità di far valere un diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. sentenze n. 21026 del 06/10/2014 e n. 10828 del 26/05/2015)”, precisando inoltre che “… questa Corte ha già affermato, con specifico riferimento alla materia in oggetto (sentenza n. 13463 del
29/05/2017), che in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma
4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo – ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione CP_ anche a beneficio dell' – con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito”.
Ulteriori precisazioni possono inoltre trarsi, anche a conferma di quanto già precedentemente affermato, da quanto statuito dalla Suprema Corte nella sua successiva sentenza n. 27950 del 31.10.2018, nella quale si
5 legge “Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l.
1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, D. Lgs.. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»”.
Si osserva, inoltre, che questo decidente è ben a conoscenza che la Suprema Corte è intervenuta più di recente sulla materia dapprima con la pronuncia n. 6677 del 07.03.2019 ed ancora, tornando sulla questione, con la più recente pronuncia n. 30605 del 22 novembre 2019, che così argomentava: “che del pari manifestamente infondato è il nono motivo, avendo la Corte territoriale accertato che il ricorrente omise di compilare correttamente la dichiarazione dei redditi (così la sentenza impugnata, pag. 6) ed essendosi chiarito che costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art.
2941 c.c., n. 8, la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la Gestione separata (Cass. n. 6677 del
2019;” e di cui ha fatto applicazione in alcuni pronunciamenti più recenti.
Tuttavia, questo decidente, deve rilevare che successivamente Questo Ufficio ha ritenuto di aderire all'orientamento di legittimità secondo cui “La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo versamento, in quanto il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (in tal senso, si rinvia a quanto già statuito nella sentenza Tribunale Catania Sez. lavoro, Sent.,
24/01/2020; in tal senso conformi anche Corte d'Appello Catania Sez. lavoro Sent., 07/11/2019; Cass. Sez. lav.
31 ottobre 2018, n. 27950). Non rilevano pertanto, a tal fine, né la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (che, quale dichiarazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, potendo tuttavia valere come atto ricognitivo del debito laddove sia compilato il quadro RR), né l'atto, eventualmente successivo (avente piuttosto efficacia interruttiva della CP_ prescrizione, anche a beneficio dell' ), con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del D.Lgs. n.
462 del 1997, un maggior reddito. Ritenendo che in tali casi, non ricorre alcun comportamento doloso della parte ricorrente che possa consentire di configurare l'ipotesi di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., laddove abbia omesso di compilare il quadro RR in seno alla dichiarazione dei redditi, attesa l'assoluta incertezza normativa in merito all'obbligo contributivo nella gestione separata degli avvocati e degli altri professionisti già iscritti in albi (obbligo
6 che appariva semmai escluso, per gli avvocati, dalla l. 22, l. 576/1980), che ha reso necessario l'intervento del legislatore mediante norma di interpretazione autentica, peraltro di difficile lettura (art. 18, comma 12, D.L.
98/2011 ), tanto da generare notevoli oscillazioni giurisprudenziali, solo in parte sopite dopo i recenti interventi dalla Suprema Corte. Il termine prescrizionale deve pertanto intendersi decorso dalla data di scadenza dei contributi, senza alcun evento sospensivo”, (ex multis: Trib. Catania, Sez. Lav., dott. , sent. n. Per_2
3035 del 23.09.2020; n. 3704 del 28.10.2020), cui va dato seguito anche da questo decidente.
Pertanto facendo applicazione dei suindicati principi al caso di specie e rilevato che i contributi sono riferiti all'anno 2016, il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza per il versamento del saldo di quanto dovuto a titolo di imposte.
In particolare:
➢ per l'anno 2016, va rilevato quanto segue:
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM – del 20.07.2017, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 21.07.2017 n. 169, era stata ufficializzata la proroga dei versamenti per i titolari di reddito d'impresa, che potevano essere effettuati:
·- entro il 20.7.2017, senza alcuna maggiorazione;
·- oppure dal 21.7.2017 al 20.8.2017, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
L'applicabilità di tali nuovi termini era prevista soltanto per il 2017, in deroga alle scadenze ordinarie, che erano state oggetto di un “differimento a regime” ad opera dell'art. 7-quater, del D.L. 22.10.2016 n. 193, conv. in Legge
01.12.2016 n. 225.
A seguito delle esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato emesso, a modifica del DPCM del 20.07.2017, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM – del 03.08.2017 (GU Serie Generale n.191 del 17-08-2017), che decreta quanto segue: “Art.
1 - Differimento, per l'anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
1. I contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuti entro il 30 giugno 2017 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto con la maggiorazione dello 0,40%
a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
7
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, recante differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi, del quale sono fatti salvi gli effetti.”
Pertanto, per il 2016 la data di scadenza per il versamento del saldo di quanto dovuto a titolo di imposte era fissato al 30.06.2017, termine prorogato (dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM – del
03.08.2017), al 20.07.2017.
Ne consegue che il termine di prescrizione decorrente rispettivamente dal 20.07.2017 non era ancora maturato alla data di formazione e notificazione dell'avviso di pagamento per l'anno 2016 con la comunicazione del
18.11.2022 e vieppiù non era decorso alla data di notificazione dell'avviso di addebito.
Infatti, sul decorso di tale termine incidono gli effetti sospensivi ed interruttivi della normativa emergenziale da
COVID-19, per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni
Civili di questo Tribunale, le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
In particolare, trovano applicazione le sospensioni dei termini previste dall'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n.
18 (convertito con modificazioni dalla L 27/2020), e dall'articolo 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21). Pertanto, nella fattispecie operano due periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.02.2020 al 30.06.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.06.2021, pari a complessivi 311 giorni.
Quindi, l'ordinario termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 20.07.2017 e che andava a scadere il
20.07.2022, deve essere prorogato di ulteriori 311 giorni, per cui esso andava effettivamente a scadere il
16.07.2023, conseguentemente la notificazione dell'avviso di pagamento per l'anno 2016 con la comunicazione del 18.11.2022 ha validamente interrotto il predetto termine, che non era nuovamente decorso alla data di notifica dell'avviso di addebito qui impugnato.
Conclusivamente, l'eccezione di prescrizione è infondata ed il ricorso va rigettato.
3. Spese.
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza, tuttavia stante la peculiarità dei termini di sospensione, le stesse possono trovare compensazione in ragione della metà e la restante parte trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.02.2024 da nei confronti dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentanti p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
8 1. Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara dovuti i contributi relativi all'anno 2016 e per l'effetto conferma l'avviso di addebito impugnato.
2. Compensa le spese di giudizio tra le parti in ragione della metà e condanna il ricorrente alla refusione della restante metà nei confronti dell' in persona Controparte_1 del legale rappresentanti p.t., che al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi €
1.863,00 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 17.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
9