Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3211/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza del 25.2.2025, tenutasi in forma cartolare, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
Avv. c.f. , difeso in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c.
ATTORE
e c.f. , difeso dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
MANDRONE LUIGI e LUCA ORSINI
CONVENUTO
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE in data 22.12.2023 ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, Parte_1
c.p.c. avverso il precetto notificato da notificato il CP_1 Controparte_1
12.12.2023, con cui si intimava il pagamento dell'importo di € 5.140 per capitale, €
5,162 per compensi del procuratore oltre accessori (complessivi € 13.348), avente quale titolo la sentenza n. 654/2023, con cui, in riforma della sentenza di primo grado, era stato confermato il d.i. n. 693/2018 emesso nei confronti di Controparte_2
L'opponente, erede per la quota di 1/2 di unitamente al fratello Controparte_2 [...]
successore in pari quota (cfr. doc. 2 dell'attore), contesta il diritto del CP_3 creditore di procedere all'esecuzione forzata per l'intera somma, trattandosi di un debito ereditario ed essendo gli eredi debitori pro quota e non ponendo la sentenza alcun obbligo solidale a carico degli eredi;
contestualmente all'opposizione, egli pagava la metà dell'importo precettato (cfr. doc. 3 di parte opponente).
1
La ragione della resistenza in giudizio è così riassumibile: l'opponente avrebbe dovuto eccepire la parziarietà del debito ereditario nell'ambito del giudizio di merito, definito con sentenza passata in giudicato, poiché ritualmente evocato in quel giudizio con ricorso in riassunzione ex art. 299 e 303, comma 2, c.p.c. a seguito del decesso di
[...]
CP_2
La giurisprudenza di legittimità è infatti unanime nell'affermare che l'eccezione ex art. 754 c.p.c. deve essere sollevata dal coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario, il quale ha l'onere di indicare al creditore questa sua condizione di coobbligato passivo entro i limiti quota in cui è chiamato a succedere, e l'omessa proposizione di detta eccezione consente al creditore di chiedere all'erede il pagamento dell'intero debito ereditario;
così come è pacifico il principio per cui, in caso di titolo di formazione giudiziale, è precluso nella fase dell'opposizione eccepire fatti antecedenti alla formazione del titolo, che avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio all'esito del quale il titolo si è formato.
L'opposizione è fondata, poiché dai principi di diritto, certamente condivisibili, richiamati dall'opposto non discende il diritto di di Controparte_1 procedere nei confronti di ad esecuzione forzata per l'intero credito Parte_1 vantato nei confronti del decuius Controparte_2
È, infatti, certamente vero che in sede di opposizione all'esecuzione, laddove il titolo esecutivo sia di formazione giudiziale, non possono farsi valere fatti impeditivi, modificativi o estintivi che avrebbero potuto essere eccepiti nell'ambito del giudizio in cui si è formato il titolo, e ciò perché il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
È parimenti corretto affermare, come fa la convenuta sulla base di una consolidata giurisprudenza della S.C. che questo giudicante non intende sconfessare, che l'erede convenuto per il pagamento dell'intero debito ereditario ha l'onere di eccepire la limtiazione di responsabilità alla quota in cui egli succede nell'ambito di quel giudizio, restandogli altrimenti preclusa la proponibilità di tale eccezione nell'ambito della fase esecutiva (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6431 del 31/03/2015 (Rv. 635069 - 01).
Nel caso di specie, tuttavia, occorre rilevare quanto segue.
In primo luogo, va osservato che il titolo esecutivo posto a base del precetto è costituito in parte – e, nello specifico, per quanto concerne capitale, spese di lite della fase monitoria e accessori – dal decreto ingiuntivo e in parte – con riferimento alle spese della fase dell'opposizione – dalla sentenza che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l'opposizione (“Qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì - quanto a sorte
2 capitale, accessori e spese da quello recati - il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute.”, cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 23500 del 26/08/2021 (Rv. 662188 - 01)
Con riguardo alla parte del credito per la quale il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo, gli eredi del decuius debitore hanno la facoltà di eccepire la parziarietà dell'obbligazione, ex art. 754 c.c. nella fase dell'opposizione all'esecuzione in applicazione del principio di diritto per cui “Nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del "de cuius", deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato "pro quota", evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 13/06/2022, n. 18977 (rv. 665110-01).
A nulla rileva che ai coeredi fosse stato notificato il ricorso in riassunzione e che essi, rimasti contumaci, non abbiano eccepito la limitazione della propria responsabilità per i debiti ereditari ex art. 754 c.c., dal momento che il titolo esecutivo è comunque costituito dal decreto ingiuntivo, emesso nei confronti del decuius e che non contiene una condanna solidale nei confronti degli eredi.
A quanto sopra, che riguarda soltanto la parte di credito per cui il titolo è costituito dal decreto ingiuntivo, e quindi con riguardo all'intero credito oggetto del precetto, si aggiunge un'ulteriore ragione per cui nel caso di specie al coerede è consentito eccepire la limitazione della responsabilità per i debiti ereditari alla propria quota di successione.
La S.C. ha infatti chiarito, con principio di diritto condiviso dal Tribunale, che “Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria.” (Sez. 3 - , Sentenza n. 3391 del 03/02/2023 (Rv. 667175 - 02).
3 E, nel caso di specie, è accaduto esattamente questo: il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti del decuius, il quale aveva proposto opposizione;
nelle more del giudizio, era deceduto l'opponente e il processo era stato riassunto nei Controparte_2 confronti degli eredi ex artt. 299 e 303, comma 2, c.p.c.
È, quindi, applicabile il richiamata principio.
Dunque, l'onere di eccepire la qualità di obbligato “pro quota” sussiste solamente nel caso in cui il coerede sia convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario.
Nella diversa ipotesi in cui il titolo sia formato soltanto nei confronti del decuius, gli eredi potranno sollevare l'eccezione di parziarietà della propria obbligazione nella fase dell'esecuzione.
Qualore, invece, il processo sia stato originariamente instaurato contro il decuius, al quale poi succedano gli eredi in corso di causa, l'eccezione fondata sull'art. 754 c.c. è superflua in quanto la situazione di litisconsorzio necessario che si instaura si fonda proprio sulla ripartizione dei debiti ereditari prevista dalla richiamata disposizione, la quale, quindi, opera “automaticamente”, senza che sia necessaria un'eccezione di parte.
In nessuno degli ultimi due casi sopra prospettati può ritenersi che sussista una condanna in solido nei confronti degli eredi, sicché sul punto non può essersi formato alcun giudicato, e da ciò consegue che non ha pregio l'argomentazione della convenuta per cui l'attore avrebbe dovuto eccepire la propria responsabilità pro quota nell'ambito di quel giudizio.
L'opposizione va dunque accolta per la metà dell'importo precettato.
Per l'altra metà, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto il pagamento, effettuato nei dieci giorni dalla notifica del precetto contestualmente alla proposizione della presente opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia e della prossimità del valore di causa (pari alla metà dell'importo precettato) al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
Non è fondata la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. formulata dall'attore, non potendosi ravvisare né il presupposto del danno conseguenza né quello dell'aver agito in mala fede o colpa grave.
Trattandosi di domanda meramente accessoria, dal rigetto della domanda ex art. 96
c.p.c. non deriva alcuna soccombenza reciproca e le spese non possono pertanto essere compensate neppure in parte.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'opposizione limitatamente alla metà dell'importo di cui al precetto;
b) dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla restante metà;
c) condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attore, liquidate in € 2.540,00 oltre c.u., marca, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge;
d) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore.
Si comunichi.
28.2.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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