TAR Milano, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 4
TAR
Ordinanza cautelare 2 febbraio 2021
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TAR
Ordinanza cautelare 29 giugno 2021
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Ordinanza collegiale 19 marzo 2025
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TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di istruttoria

    L'amministrazione non doveva scendere in un dettagliato esame di ogni singolo aspetto delle opere abusive, una volta identificato il carattere sostanzialmente essenziale e non sanabile delle stesse. Inoltre, la società ha presentato domanda di sanatoria, riconoscendo la necessità di regolarizzare opere abusive.

  • Rigettato
    Violazione art. 31 d.P.R. 380/2001

    Le opere sono state complessivamente considerate, non in maniera atomistica. Le modifiche apportate, inclusa la realizzazione di 5 unità abitative nel sottotetto e l'ampliamento al piano terra, hanno comportato una saturazione del lotto e un aggravio del carico urbanistico. Le opere di tamponamento successive alla presentazione della sanatoria sono irrilevanti.

  • Rigettato
    Trasformazione a uso abitativo dei sottotetti non dimostrata

    Il Comune ha evidenziato numerosi indici della realizzazione dei locali a uso abitativo sin dall'origine, quali la presenza di tutti gli impianti, finiture, altezza e rapporti aero-illuminanti tipici delle abitazioni. La successiva apposizione di cartongesso o opere in muratura non sanano l'abuso.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Il ricorso introduttivo è stato rigettato, pertanto l'atto di accertamento dell'inottemperanza non è illegittimo per derivazione.

  • Rigettato
    Mancanza di procedimento e sopralluogo

    L'effetto acquisitivo si verifica automaticamente in caso di inottemperanza. La società non ha ottemperato all'ordine di demolizione nei termini previsti. Plurimi sopralluoghi sono stati effettuati, anche ai fini di sequestri preventivi.

  • Rigettato
    Erronea individuazione dell'area di sedime

    La determina impugnata indica come abusiva l'intera unità immobiliare al piano terra poiché la diversa distribuzione degli spazi ha comportato la realizzazione di un trilocale in luogo di un bilocale.

  • Rigettato
    Avvenuta ottemperanza per i sottotetti

    Le opere di tamponamento e copertura dell'impianto elettrico sono state eseguite oltre il termine di legge, quando l'effetto acquisitivo si era già verificato. Tali opere non costituiscono integrale ottemperanza, residuando altri impianti e balconi.

  • Rigettato
    Presupposto di illegittimità degli atti causativi di danno

    Poiché le domande di annullamento sono state rigettate, viene meno il presupposto per la domanda risarcitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 4
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 4
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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