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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/03/2024, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Massimo Gullino Presidente
2 Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 693/2021 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dagli avv.ti Parte_1
ALESSANDRO ANDRIANI e GIUSEPPE PARISI, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DOMENICO Controparte_1
GULLO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante rassegnava innanzi Giudice del lavoro di Reggio Calabria le seguenti conclusione:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assunta alle dipendenze della CP_1
per quanto esposto in narrativa;
- per l'effetto ordinare alla , in persona
[...] Controparte_1
del suo legale r.p.t., di assumere la ricorrente nella categoria D, posizione economica D1; - condannare la a risarcire il danno subito dalla ricorrente commisurato alle Controparte_1 retribuzioni non percepite dal 27 settembre 2018 al 31 gennaio 2019 e complessivamente pari a €
7.454,48 (€ 1.863,62 mensili x 4 mesi), oltre quello che subirà fino all'avvenuta assunzione. Vinte le spese e competenze di giudizio”. Parte resistente formula le seguenti conclusioni: “1) ritenere e dichiarare la giurisdizione del G.A., per le ragioni di cui alla lettera B;
2) previa ogni statuizione
e/o declaratoria occorrenda, ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile, e/o rigettare il ricorso ed ogni declaratoria e domanda, proposta nei confronti dell'Amministrazione regionale, anche per le ragioni alla lettera C e D. Con ogni consequenziale statuizione anche sulle spese di giudizio.”
Nella resistenza della previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevato CP_1 dalla rigettava il ricorso dell'attuale appellante, compensando le spese di lite. CP_1
Ha interposto appello la chiedendo l'accoglimento dell'originaria domanda Pt_1
Si è costituita la eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività e chiedendo, nel CP_1 merito, il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 2 febbraio 2024 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inamissibile.
La sentenza è sta depositata in data 29 aprile 2021 e il ricorso in appello è stato depositato in data
29 novembre 2021, oltre il termine di sei mesi normativamente previsto, non applicandosi alle controversie in materia di lavoro il regime di sospensione dei termini feriali
Prive di rilievo appaiono le note depositate dalla volte a riproporre l'eccezione di Pt_1
giudicato sollevata dalla in primo grado e rigettate esplicitamente dal Giudice, atteso che si CP_1 deve fare applicazione “del principio di diritto enunciato da Cass. S.U. 9 ottobre 2008, n.24883, secondo cui, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice dell'art. 37 cod. proc. civ., alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ("asse portante della nuova lettura della norma"), il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione solo se sul punto non si è formato il giudicato non solo esplicito, ma anche implicito nella statuizione resa sul merito della causa.”
Nel caso di specie in assenza di appello sulla giurisdizione si è formato il giudicato esplicito.
L'appello è dunque inammissibile
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di appellante nella misura liqidata in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22, II scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 968/2021 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata
[...]
in data 29/04/2021 , dichiara l'appello inammissibile .
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, che liquida in € 1.984,00 oltre accessori di legge,
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Massimo Gullino)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Massimo Gullino Presidente
2 Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 693/2021 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dagli avv.ti Parte_1
ALESSANDRO ANDRIANI e GIUSEPPE PARISI, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DOMENICO Controparte_1
GULLO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante rassegnava innanzi Giudice del lavoro di Reggio Calabria le seguenti conclusione:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assunta alle dipendenze della CP_1
per quanto esposto in narrativa;
- per l'effetto ordinare alla , in persona
[...] Controparte_1
del suo legale r.p.t., di assumere la ricorrente nella categoria D, posizione economica D1; - condannare la a risarcire il danno subito dalla ricorrente commisurato alle Controparte_1 retribuzioni non percepite dal 27 settembre 2018 al 31 gennaio 2019 e complessivamente pari a €
7.454,48 (€ 1.863,62 mensili x 4 mesi), oltre quello che subirà fino all'avvenuta assunzione. Vinte le spese e competenze di giudizio”. Parte resistente formula le seguenti conclusioni: “1) ritenere e dichiarare la giurisdizione del G.A., per le ragioni di cui alla lettera B;
2) previa ogni statuizione
e/o declaratoria occorrenda, ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile, e/o rigettare il ricorso ed ogni declaratoria e domanda, proposta nei confronti dell'Amministrazione regionale, anche per le ragioni alla lettera C e D. Con ogni consequenziale statuizione anche sulle spese di giudizio.”
Nella resistenza della previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevato CP_1 dalla rigettava il ricorso dell'attuale appellante, compensando le spese di lite. CP_1
Ha interposto appello la chiedendo l'accoglimento dell'originaria domanda Pt_1
Si è costituita la eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività e chiedendo, nel CP_1 merito, il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 2 febbraio 2024 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inamissibile.
La sentenza è sta depositata in data 29 aprile 2021 e il ricorso in appello è stato depositato in data
29 novembre 2021, oltre il termine di sei mesi normativamente previsto, non applicandosi alle controversie in materia di lavoro il regime di sospensione dei termini feriali
Prive di rilievo appaiono le note depositate dalla volte a riproporre l'eccezione di Pt_1
giudicato sollevata dalla in primo grado e rigettate esplicitamente dal Giudice, atteso che si CP_1 deve fare applicazione “del principio di diritto enunciato da Cass. S.U. 9 ottobre 2008, n.24883, secondo cui, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice dell'art. 37 cod. proc. civ., alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ("asse portante della nuova lettura della norma"), il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione solo se sul punto non si è formato il giudicato non solo esplicito, ma anche implicito nella statuizione resa sul merito della causa.”
Nel caso di specie in assenza di appello sulla giurisdizione si è formato il giudicato esplicito.
L'appello è dunque inammissibile
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di appellante nella misura liqidata in dispositivo sulla base del D.M. n 147/22, II scaglione, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 968/2021 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata
[...]
in data 29/04/2021 , dichiara l'appello inammissibile .
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, che liquida in € 1.984,00 oltre accessori di legge,
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Massimo Gullino)