Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4491 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 22891/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 05/05/2025 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elett.te dom.te presso lo studio dell'Avv. CARANDENTE GIAR- C.F._2
RUSSO GIROLAMO (c.f.: dal quale sono rappresentate e difese C.F._3
in virtù di procura in atti
- Attrici
E
(c.f.: , elett.te dom.to alla VIA UGO RICCI, 19, Controparte_1 P.IVA_1
NAPOLI presso lo studio dell'Avv. DI FALCO ALDO (c.f.: dal quale C.F._4
è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- Convenuto
È presente l'Avvocato Gaetano Salvachiaro, per delega dell'avv. Giarrusso, per parte attrice, il quale insite per l'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti ai fini delle conclusioni richiama le note le comparse già depositate.
E' presente altresì l'avv. Vincenza Franco per delega dell'avv. Aldo di Falco per il Co- mune di , la quale si riporta alle proprie difese e conclude per il rigetto della CP_1
domanda, con vittoria di spese ed onorari.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
1
c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 22891/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elett.te dom.te presso lo studio dell'Avv. CARANDENTE GIAR- C.F._2
RUSSO GIROLAMO (c.f.: dal quale sono rappresentate e difese C.F._3
in virtù di procura in atti
- Attrici
E
(c.f.: , elett.te dom.to alla VIA UGO RICCI, 19, Controparte_1 P.IVA_1
NAPOLI presso lo studio dell'Avv. DI FALCO ALDO (c.f.: dal quale C.F._4
è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- Convenuto
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da verbale di causa che precede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30 settembre 2022,
[...]
e , sulla premessa di essere comproprietarie di un locale Parte_1 Parte_2
cantinato ubicato in Quarto (NA) alla via Gramsci n. 8, distinto in NCEU del Comune di
Quarto (NA) al foglio 12, particella 831/1061 (in virtù di atto di compravendita del
13.02.1996, per notaio in Pozzuoli-NA, rep. 21268 – raccolta n. Persona_1
2
3438), hanno dedotto in fatto:
➢ che nel mese di dicembre 2019 il suddetto locale veniva interessato da copio- se infiltrazioni provenienti dalla fogna comunale di via Gramsci. Per tale moti- vo le parti chiedevano l'intervento dei tecnici comunali al fine di provvedere alla riparazione dei danni causati dalle infiltrazioni, le quali interessavano la parete del locale cantinato confinante con la suddetta strada pubblica e il so- laio di copertura del suddetto locale cantinato, costituito dal marciapiede del- la sede stradale su via Gramsci;
➢ che, in seguito alla segnalazione (cfr. pec del 7 gennaio 2020 a firma del tecni- co incaricato), l'Ente comunale effettuava i lavori di riparazione della rete fo- gnaria, eliminando le infiltrazioni d'acqua alla parete dell'immobile di proprie- tà delle istanti confinante con la via Gramsci, senza però risolvere le infiltrazio- ni provenienti dal solaio di copertura del locale cantinato, coincidente con il marciapiede della sede stradale su via Gramsci;
➢ che in data 21.09.2020 veniva inviata al la richiesta di ripri- Controparte_1
stino dello stato dei luoghi e di risarcimento dei danni, a mezzo del costituito procuratore, ma la stessa rimaneva senza riscontro alcuno;
➢ che su richiesta delle attrici, l'architetto redigeva perizia Persona_2
del 16.01.2021 contenente, quali allegati, la Pec del 07.01.2020, la stima dei lavori occorrenti per il ripristino dello stato dei luoghi per un importo di euro
63.738,87, la planimetria, l'atto di proprietà e i rilievi fotografici;
➢ che con pec del 29.03.2022 il procuratore chiedeva nuovamente al CP_1
il ripristino dei luoghi ed il risarcimento dei danni, richiesta rimasta
[...]
senza riscontro alcuno;
➢ che alla data di notifica dell'atto di citazione le infiltrazioni provenienti dal so- laio di copertura del locale cantinato, costituito dal marciapiede della sede stradale su via Gramsci, persistevano.
Ciò premesso ed individuato il quale unico responsabile delle Controparte_1
infiltrazioni su indicate, ex artt. 2043 e 2051 c.c., le attrici hanno chiesto “condannare
l'Ente risarcimento dei danni subiti dalle istanti, pari ad euro 63.738,87, così come
3
descritti e quantificati nella perizia giurata dell'Architetto , oppure Persona_2
alla diversa somma che emergerà dalla quantificazione della C.T.U e che apparirà congrua al prudente giudizio del Giudice adito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Il si è costituito tempestivamente in giudizio, eccependo che: il lo- Controparte_1
cale per cui è causa presentava delle irregolarità urbanistiche tali da consentire l'esclusione della responsabilità del in ordine alle infiltrazioni che hanno CP_1
interessato la parete e il solaio contigui alla pavimentazione di via Gramsci;
l'assenza del nesso causale tra il bene giuridico di proprietà del (la strada e il Controparte_1
marciapiede) e le infiltrazioni;
l'imprevedibilità dell'evento; in via subordinata al rico- noscimento nell'an della responsabilità, l'eccessiva sproporzione tra i danni occorsi e le somme richieste.
In sintesi, l'amministrazione ha concluso per il rigetto della domanda.
Il precedente GU (dottor ), rilevata la costituzione di tutte le parti, ha con- Per_3
cesso i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. ed ha, poi, ammesso la consu- lenza tecnica di ufficio, affidata ed espletata dall'ing. . Persona_4
All'esito dei chiarimenti richiesti alle parti in ordine a quanto emerso in corso di causa ed, in particolare, nel corso della ctu (in ordine all'alienazione dell'immobile danneg- giato ed all'esecuzione dei lavori di riparazione da parte del nuovo proprietario), la causa è stata rinviata all'odierna udienza per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. .
*****
In prima battuta va rimarcato che le odierne attrici non sono più proprietarie del bene immobile danneggiato dalle infiltrazioni.
All'esito dei chiarimenti richiesti alle parti con ordinanza del 28 marzo 2025 (alla luce di quanto già accertato dal ctu Ing. nel corso delle operazioni peritali), è Per_4
infatti emerso che l'immobile in data 28 febbraio 2023 è stato alienato in favore di per un corrispettivo di euro 150.000,00 (cfr. contratto depositato Parte_3
dalle attrici in data 28 aprile 2025).
Nel contratto non si opera nessun cenno a presunti danni da infiltrazioni coinvolgen-
4
ti l'immobile ovvero all'incidenza di detti danni ai fini della determinazione del prez- zo di compravendita; va, infine, segnalato come allo stesso partecipi quale venditore anche il signor (estraneo al presente giudizio), quale contitolare del Controparte_2
bene per la quota di ¼.
È bene segnalare come le operazioni peritali affidate al ctu ing. sono state Per_4
avviate successivamente alla predetta compravendita e, precisamente in data 30 ottobre 2023, data del primo ed unico accesso.
A pag. 3 della ctu il consulente dà atto che “attualmente l'immobile, adibito a locale deposito di materiali edili, è di proprietà del sig. a seguito di trasfe- Parte_3
rimento di proprietà da con atto del 28/02/2023 rep. n.5208 Controparte_3
per notaio in Napoli, come da copia del certificato di compravendi- Persona_5
ta consegnato pro manibus dall'avv. Girolamo Carandente Giarrusso”.
A pagina 5 della ctu si legge quanto segue: “a causa del ripristino del locale, operato dal nuovo proprietario, non è possibile oggi valutare i danni così come vennero valutati in computo metrico già in atti, redatto dall'arch. , alla data del Persona_6
17 gennaio 2021”.
Alla luce del quadro ricostruttivo sopra riportato, costituiscono circostanze incontro- verse che le attuali attrici non abbiano mai provveduto al ripristino dei danni corre- lati alle lamentate infiltrazioni, in quanto vi ha provveduto l'acquirente (signor
[...]
successivamente all'acquisto del 28 febbraio 2023, e che le parti di detto Pt_3
contratto non ebbero a dare evidenza in contratto all'esistenza di tali danni, anche ai solo fini descrittivi, ovvero a valorizzarli ai fini della determinazione del prezzo.
Ciò premesso, occorre soffermarsi sulla richiesta risarcitoria proposta dalle attrici con l'atto introduttivo, richiesta che ha univocamente ad oggetto il valore dei costi di riparazione dell'immobile, come stimati dal proprio tecnico architetto (cfr. Per_2
allegato denominato “stima lavori” contenuto nella produzione di parte attrice).
Orbene la vicenda all'esame di questo Giudice presenta significative affinità con le tematiche afferenti alla possibilità di ottenere il ristoro dei danni, correlati ai costi di riparazione di un'autovettura e determinati da un sinistro stradale, nell'ipotesi in cui emerga, in corso di causa, l'alienazione dell'autovettura in difetto di prova
5
dell'effettuazione degli interventi di riparazione nonché di allegazione e prova di un prezzo di compravendita “pregiudicato” da detti danni.
Particolarmente interessante è riportare quanto affermato dal Tribunale di Roma sez. XIII con la sentenza del 20/01/2005 (Giudice Unico dottor Marco Rossetti), in cui, a fronte della situazione sopra descritta (alienazione del veicolo e difetto di alle- gazione e prova dell'effettuazione delle riparazioni dello stesso), viene affermato quanto segue: “è stata infatti la stessa istante ad allegare di non avere mai riparato il veicolo (cfr. comparsa conclusionale), dimostrando nel contempo di averlo venduto il
28.2.2002. Ricorrendo questa ipotesi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, il danno risarcibile non è pari al costo delle riparazioni
(che non sono state eseguite e, in conseguenza della vendita del mezzo, non po- tranno più esserlo in futuro), ma è pari alla differenza tra il prezzo che si sarebbe potuto ricavare dalla vendita, se il veicolo fosse stato integro, ed il minor prezzo che si è dovuto accettare. In questa differenza, il sottraendo va determinato in base alla media delle stime pubblicate nelle apposite riviste specializzate, a meno che il dan- neggiato non provi il valore superiore alla media del proprio veicolo, in considerazione delle ottime condizioni di manutenzione (Giudice di pace Casamassima, 06-02-1998, in Arch. circolaz., 1998, 362; Giudice di pace Torino, 10-10-1997, in Arch. circolaz.,
1998, 65; Giudice di pace Roma, 06-06-1997, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1997, 885;
Trib. Forlì, 09-03-1994, in Arch. circolaz., 1994, 1073; Pret. Torino, 02-02-1993, in
Assicurazioni, 1993, II, 2, 164; Pret. Milano, 12-12-1991, in Resp. civ., 1992, 832; Trib.
Teramo, 29-05-1997, in
P.Q.M.
, 1997, fasc. 2, 39). Nel caso di specie, la sig.ra Pt_4
non ha tuttavia in alcun modo dedotto quale fosse il valore di mercato del proprio veicolo al momento del fatto, sicché è impossibile stabilire se esso sia stato o meno
"svenduto". Né può trovare applicazione l'art. 1226 c.c., in quanto il ricorso a tale norma esige l'impossibilità della prova, e certamente non può ritenersi tale la produ- zione in giudizio di listini o mercuriali comprovanti i valori medi dell'usato nel mercato degli autoveicoli”.
È parimenti interessante riportare quanto affermato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.7012 del 2023 in cui si è parimenti affermato il difet-
6
to di prova del danno nell'ipotesi di auto incidentata alienata, in assenza di prova di riparazione, per un corrispettivo finanche superiore al valore di mercato stimato dal ctu;
la conferma della statuizione di rigetto viene fondata sui seguenti argomenti: “La circostanza che la vettura danneggiata è stata venduta ad un prezzo superiore, non solo al danno subito, ma anche al valore stesso del bene, comporta che alcun pregiu- dizio ha subito in concreto la ricorrente, che possa doversi risarcire a carico del dan- neggiato. Si ricorda come ancora valido il criterio differenziale per stimare una perdi- ta: serve il confronto tra la situazione patrimoniale anteriore al fatto del danneg- giante e quella successiva: se il patrimonio ha un valore complessivo minore, v'è danno. Qualora il ricorrente avesse dovuto vendere la vettura ad un valore inferiore a quello precedente il fatto illecito, per causa del danneggiamento, per l'appunto, allora il danneggiamento avrebbe influito sul valore del bene, determinandone un ricavato minore: infine, il valore complessivo del patrimonio dopo l'illecito darebbe stato infe- riore a quello precedente (ad esempio, la vettura valeva 5 ed è stata venduta a 4 a causa del danno riportato). Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato che il danno subito dal veicolo (circa 1500 euro) ha inciso sul prezzo di rivendita, ed anzi, risulte- rebbe il contrario, posto che il valore della vettura era stato stimato in 1000 euro, ed invece l'automobile è stata rivenduta a . Il che significa, che allo stato degli atti, il CP_4
danno dovuto all'incidente non ha influito sulla vendita e dunque non ha costituito un pregiudizio per il proprietario. Questa conclusione vale sia che, come è accertato dal giudice di merito, e non sufficientemente smentito dal ricorrente, la vettura sia stata riparata, poiché il valore della vendita ha annullato il costo della riparazione;
sia qualora non sia stata effettuata alcuna riparazione, per una ovvia ed analoga ragio- ne” (cfr. anche quanto affermato da Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21256 del
2011).
I principi in esame sono stati fatti propri da questo Tribunale e da questo Giudice con la sentenza n. 2887/2025 pubblicata in data il 21/03/2025, in cui, oltre al richiamo ai precedenti giurisprudenziali appena richiamati, si legge quanto segue: “la domanda risarcitoria avanzata da non può in ogni caso essere accolta per difetto di prova del danno subito.
7
In via preliminare, va osservato in diritto che nel nostro ordinamento il risarciment del danno ha la funzione di reintegrare il patrimonio del leso nelle condizioni anteriori alla consumazione dell'illecito, sia esso aquiliano o contrattuale.
Tale finalità viene conseguita di regola mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario, tale da riportare il soggetto leso alla condizione in cui si trovava nell'istante anteriore alla verificazione dell'illecito.
Per danno si intende il pregiudizio economico che si riflette in un'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore/danneggiato ed il valore che presenterebbe, se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o se il fatto dannoso non si fosse verifi- cato.
Il danno in sé, dunque, non corrisponde con la distruzione di una cosa o la perdita di utilità o godimento, ma con la diversa situazione patrimoniale in cui il soggetto dan- neggiato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse mai verificato.
Il patrimonio non va valutato dal punto di vista giuridico, come complesso di diritti valutabili in denaro spettanti ad un soggetto, bensì sul piano meramente economico, cioè come complesso di beni o di utilità.
Ebbene, l'attore non ha agito al fine di ottenere il rimborso delle spese da lui sostenu- te al fine di riparare il veicolo danneggiato, ma ha chiesto il pagamento della somma di denaro necessaria alla riduzione in pristino, somma quantificata nella comparsa conclusionale in primo grado e richiamata nel giudizio di appello. La domanda, dun- que, presuppone che il danneggiato sosterrà le dette spese in futuro al fine di elimina- re le conseguenze dei danni, ma una simile presupposizione richiede che il proprietario del mezzo danneggiato resti tale.
In caso contrario, la domanda ha ad oggetto una spesa che non verrà mai sostenuta e che per tale motivo non integra un danno nel senso in precedenza indicato (Trib. Na- poli, Sez. X, 15 novembre 2018, n. 9871 – est. Forziati).
Ebbene, nel corso del giudizio, l'attore non ha mai allegato di aver riparato il veicolo né vi sono prove in atti dell'avvenuta riparazione, atteso che la richiesta di risarcimen- to danni si fonda soltanto su di una perizia di parte.
8
Dalla documentazione in atti, inoltre, risulta che il veicolo danneggiato è stato aliena- to in data 16 luglio 2018 (dopo circa quattro mesi dal sinistro), per cui l'appellante chiede il riconoscimento di spese che non potrà più sostenere.
Non essendo ipotizzabile alcuna spesa (futura) a carico di.. e mancando alcuna spesa di riduzione in pristino già sostenuta, non può dirsi esistente il danno di cui si chiede il ristoro, per cui la domanda di risarcimento deve essere rigettata.
In altri termini, non può essere concesso il risarcimento in forma specifica, quale è la condanna al pagamento delle spese di riparazione (Cass. Civ., 4 marzo 1998, n. 2402), perché il danneggiato non può più procedere all'eliminazione in natura dei danni riportati dall'autovettura.
L'attore, peraltro, non ha nemmeno allegato e provato di aver ceduto il bene ad un prezzo inferiore, per cui non è possibile stabilire se esso sia stato o meno “svenduto”.
Non vale in senso contrario il richiamo, operato dall'appellante all'ordinanza n. 5159 del 17/2/2023 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, in quanto relativa a fattispecie di autoveicolo che non era stato venduto e che la parte non aveva in animo di vende- re, come si evince chiaramente dalla lettura del provvedimento”.
I principi sopra richiamati devono trovare applicazione anche nel caso di specie in cui
è emerso che le attrici hanno alienato il bene immobile asseritamente danneggiato in ragione delle denunziate infiltrazioni senza fornire prova alcuna in ordine all'effettuazione delle riparazioni necessarie a porvi rimedio;
è, invero, emerso che le predette riparazioni sono state eseguite dall'acquirente in assenza di Parte_3
qualsivoglia pattuizione volta a regolamentare tra le parti tale profilo ovvero l'accollo dei relativi costi e/o l'incidenza sul prezzo di compravendita.
Anche nella presente fattispecie non è, quindi, configurabile alcuna spesa di ripara- zione già sostenuta ovvero a sostenersi;
al contempo non è stato né allegato né pro- vato che i predetti danni abbiano inciso sul prezzo di compravendita dell'immobile, carenza cui non può porsi rimedio a mezzo di ctu, atteso che la stessa non può porre rimedio a carenze deduttive e probatorie;
al contempo non può ricorrersi ad una valutazione equitativa del danno per le ragioni già sopra evidenziate.
Tali conclusioni non appaiono in alcun modo scalfite dalle note depositate dalle attrici
9
in data 28 aprile 2025 all'esito della sollecitazione da parte di questo Giudice a dedur- re sulle questioni sollevate.
VI si equivoca palesemente sul concetto di difetto di prova dei danni, atteso che il presente rigetto viene fondato non già sul difetto di prova dei danni materiali arre- cati al bene immobile ovvero della loro riconducibilità a beni in custodia del conve- nuto bensì al difetto di prova dell'esistenza di una diminuzione patrimoniale CP_1
in capo alle attrici correlata ai fatti di causa, il tutto nei termini sopra chiariti.
Le ragioni di cui sopra conducono al rigetto della domanda proposta dalle attrici.
La obiettiva novità e singolarità delle questioni trattate e che hanno condotto alla statuizione di rigetto (unitamente al rilievo officioso delle stesse) giustificano la com- pensazione delle spese di lite tra le parti, con esclusione delle spese di ctu come li- quidate in corso di causa, che vanno definitivamente poste a carico delle sole attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta le domande proposte dalle attrici e Parte_1 Parte_2
nei confronti del convenuto , in persona del l.r.p.t.;
[...] Controparte_1
➢ compensa le spese di lite tra le parti;
➢ pone definitivamente a carico delle attrici e Parte_1 Parte_2
le spese di ctu come liquidate in corso di causa.
[...]
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
10