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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/06/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15912/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15912/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. FILIPPONE ANNA elettivamente domiciliato in C.F._2
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FILIPPONE ANNA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 14.6.2014 in Bologna con atto trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio al n. 137 parte 2 serie B anno 2014 in regime di separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio a Bologna il 18 febbraio 2016. Con ricorso congiunto le parti Per_1 hanno chiesto di separarsi alle condizioni ivi concordemente previste e all'udienza del 29.4.2025 tenutasi attraverso scambio di note scritte, hanno confermato di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno qui pertanto integralmente recepite. Nulla va disppsto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
pagina 1 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale fra , nata il [...] a [...], e Parte_1 Parte_2 nato il [...] a [...], unitisi in matrimonio concordatario il 14.6.2014 in Bologna con atto trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio al n. 137 parte 2 serie B anno 2014; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere agli adempimenti di legge;
dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, serbandosi rispetto reciproco.
2) La SI.ra resterà a vivere nella casa famigliare di sua proprietà, sita in Parte_1
Bologna, via Cairoli, 9; il SI. si trasferirà altrove, spostando anche formalmente Parte_2 la propria residenza, in un'abitazione adatta all'accoglienza di , e non oltre, la Persona_2 data dell'udienza. Entro tale termine il SI. dovrà asportare tutti i propri effetti Parte_2 personali e suppellettili. Tali impegni non risultano disattesi.
3) Il figlio verrà affidato al padre ed alla madre in affido condiviso, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, e avrà diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori provvederanno ad educarlo ed allevarlo nel rispetto reciproco concordando le linee generali relative alla loro educazione. Essi si impegnano a favorire sempre la centralità dell'interesse del minore, agevolando la relazione tra di loro, responsabilizzandosi nel modo più fattivo e collaborativo possibile.
4) Il minore manterrà la propria residenza presso la casa famigliare, che rimarrà per lui uno stabile punto di riferimento.
5) Essendo il minore affidato congiuntamente ai genitori, la madre e il padre eserciteranno in forma congiunta la responsabilità sullo stesso per le questioni di straordinaria amministrazione, con il dovere di adottare congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. In caso di impossibilità di raggiungere un accordo tra i genitori in ordine alle questioni di straordinaria amministrazione (es. scelta della scuola o di uno sport, etc.), gli stessi si impegnano a rivolgersi ad un mediatore familiare di comune fiducia o, in alternativa, di attendere ed attenersi alla decisione del Giudice all'uopo adito.
6) Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 ter c.p.c., i genitori di condivideranno, Per_1 altresì, in uguale misura la responsabilità genitoriale sul minore, e saranno, pertanto, corresponsabili del suo andamento scolastico, della sua educazione, della sua salute, della sua cura e custodia, nonché della sua crescita serena ed equilibrata.
7) Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, sarà autonomamente responsabile della vigilanza sullo stesso ed in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
8) I genitori si obbligano ad assumere, di comune accordo, tutte le decisioni riguardanti la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessarie con la precisazione che, in ogni caso, il genitore che avrà il minore presso di sé dovrà, preventivamente, informare l'altro genitore su eventuali visite mediche, esami, terapie etc., cui il figlio dovrà sottoporsi e sulla relativa anamnesi e diagnosi.
9) Il regime di frequentazione di verrà effettuato secondo la seguente modalità: (doc.4) Per_1
DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO
- Visti gli impegni lavorativi del SI. (commerciante con orario di lavoro dalle 13 alle 20 Pt_2 dal lunedì al sabato) questi potrà vedere e tenere con sè il figlio nei fine settimana dal venerdì pagina 2 di 4 sera prima di cena, quando ritirerà il figlio dall'abitazione famigliare al lunedì mattina con il riaccompagno a scuola;
In caso di reperimento da parte del padre di altra occupazione che gli permetta altri orari, egli terrà con sè due giorni a settimana dal ritiro a scuola sino Per_1 all'accompagnamento il secondo giorno successivo e fine settimana alternati;
− Il figlio trascorrerà le festività Natalizie e Pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'altro, nonchè il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Lunedì in Albis con l'altro, salvo diversi accordi tra i coniugi.
- Il figlio, inoltre, trascorrerà le vacanze estive con il padre per 15 giorni anche consecutivi, il periodo sarà da concordare preventivamente con la madre, almeno due mesi prima e con contemperamento delle reciproche esigenze lavorative e di ferie. 10) Tenuto conto della collocazione prevalente di presso la madre, il padre provvederà a Per_1 versarLe, a titolo di contributo al mantenimento del minore, la somma di €. 250,00= mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o con altro pagamento elettronico concordato. (docc. 5,6,7,8)
11) Vengono poste a carico dei genitori le spese di natura straordinaria necessarie per nel modo che segue: Per_1
- Dal momento della sottoscrizione del seguente atto, le spese di natura straordinaria per saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il seguente Per_1 schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
f) trattamenti estetici anche coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di email agli indirizzi noti alle parti e/o telefonicamente e/o messaggi (sms. Whatsapp) e occorrerà l'espressa accettazione scritta. Tuttavia, come previsto dal Tribunale di Bologna, in caso di disaccordo sulla spesa da sostenersi, in relazione a dette spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore, che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo pagina 3 di 4 all'esibizione. Le parti concordano, inoltre, che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai genitori nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre;
pertanto, gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome del figlio ed a consegnarne copia all'altro genitore.
12) I genitori sono autorizzati al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
13) I coniugi volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, ai fini della risoluzione della crisi coniugale, convengono quanto segue:
A) le parti danno atto di aver così diviso ogni bene comune, compresi risparmi, investimenti, auto ed ogni altro cespite;
B) il conto n. 3733515 accesso presso Banca Unicredit, intestato al sig. Parte_2 contenente una provvista pari ad euro 6.322,73, verrà prontamente intestato al minore, come conto deposito vincolato alle esigenze di , i genitori sceglieranno il prodotto Per_1 finanziario più remunerativo applicabile alle loro esigenze. (doc.9) C) L'assegno unico universale, erogato da , continuerà ad essere percepito dalla sig.ra CP_1
nella misura di euro 57.00 mensili;
Pt_1
D) Nulle sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15912/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. FILIPPONE ANNA elettivamente domiciliato in C.F._2
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FILIPPONE ANNA
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 14.6.2014 in Bologna con atto trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio al n. 137 parte 2 serie B anno 2014 in regime di separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio a Bologna il 18 febbraio 2016. Con ricorso congiunto le parti Per_1 hanno chiesto di separarsi alle condizioni ivi concordemente previste e all'udienza del 29.4.2025 tenutasi attraverso scambio di note scritte, hanno confermato di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno qui pertanto integralmente recepite. Nulla va disppsto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
pagina 1 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale fra , nata il [...] a [...], e Parte_1 Parte_2 nato il [...] a [...], unitisi in matrimonio concordatario il 14.6.2014 in Bologna con atto trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio al n. 137 parte 2 serie B anno 2014; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere agli adempimenti di legge;
dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, serbandosi rispetto reciproco.
2) La SI.ra resterà a vivere nella casa famigliare di sua proprietà, sita in Parte_1
Bologna, via Cairoli, 9; il SI. si trasferirà altrove, spostando anche formalmente Parte_2 la propria residenza, in un'abitazione adatta all'accoglienza di , e non oltre, la Persona_2 data dell'udienza. Entro tale termine il SI. dovrà asportare tutti i propri effetti Parte_2 personali e suppellettili. Tali impegni non risultano disattesi.
3) Il figlio verrà affidato al padre ed alla madre in affido condiviso, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre, e avrà diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori provvederanno ad educarlo ed allevarlo nel rispetto reciproco concordando le linee generali relative alla loro educazione. Essi si impegnano a favorire sempre la centralità dell'interesse del minore, agevolando la relazione tra di loro, responsabilizzandosi nel modo più fattivo e collaborativo possibile.
4) Il minore manterrà la propria residenza presso la casa famigliare, che rimarrà per lui uno stabile punto di riferimento.
5) Essendo il minore affidato congiuntamente ai genitori, la madre e il padre eserciteranno in forma congiunta la responsabilità sullo stesso per le questioni di straordinaria amministrazione, con il dovere di adottare congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. In caso di impossibilità di raggiungere un accordo tra i genitori in ordine alle questioni di straordinaria amministrazione (es. scelta della scuola o di uno sport, etc.), gli stessi si impegnano a rivolgersi ad un mediatore familiare di comune fiducia o, in alternativa, di attendere ed attenersi alla decisione del Giudice all'uopo adito.
6) Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709 ter c.p.c., i genitori di condivideranno, Per_1 altresì, in uguale misura la responsabilità genitoriale sul minore, e saranno, pertanto, corresponsabili del suo andamento scolastico, della sua educazione, della sua salute, della sua cura e custodia, nonché della sua crescita serena ed equilibrata.
7) Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, sarà autonomamente responsabile della vigilanza sullo stesso ed in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
8) I genitori si obbligano ad assumere, di comune accordo, tutte le decisioni riguardanti la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessarie con la precisazione che, in ogni caso, il genitore che avrà il minore presso di sé dovrà, preventivamente, informare l'altro genitore su eventuali visite mediche, esami, terapie etc., cui il figlio dovrà sottoporsi e sulla relativa anamnesi e diagnosi.
9) Il regime di frequentazione di verrà effettuato secondo la seguente modalità: (doc.4) Per_1
DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO
- Visti gli impegni lavorativi del SI. (commerciante con orario di lavoro dalle 13 alle 20 Pt_2 dal lunedì al sabato) questi potrà vedere e tenere con sè il figlio nei fine settimana dal venerdì pagina 2 di 4 sera prima di cena, quando ritirerà il figlio dall'abitazione famigliare al lunedì mattina con il riaccompagno a scuola;
In caso di reperimento da parte del padre di altra occupazione che gli permetta altri orari, egli terrà con sè due giorni a settimana dal ritiro a scuola sino Per_1 all'accompagnamento il secondo giorno successivo e fine settimana alternati;
− Il figlio trascorrerà le festività Natalizie e Pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'altro, nonchè il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Lunedì in Albis con l'altro, salvo diversi accordi tra i coniugi.
- Il figlio, inoltre, trascorrerà le vacanze estive con il padre per 15 giorni anche consecutivi, il periodo sarà da concordare preventivamente con la madre, almeno due mesi prima e con contemperamento delle reciproche esigenze lavorative e di ferie. 10) Tenuto conto della collocazione prevalente di presso la madre, il padre provvederà a Per_1 versarLe, a titolo di contributo al mantenimento del minore, la somma di €. 250,00= mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o con altro pagamento elettronico concordato. (docc. 5,6,7,8)
11) Vengono poste a carico dei genitori le spese di natura straordinaria necessarie per nel modo che segue: Per_1
- Dal momento della sottoscrizione del seguente atto, le spese di natura straordinaria per saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il seguente Per_1 schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
f) trattamenti estetici anche coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di email agli indirizzi noti alle parti e/o telefonicamente e/o messaggi (sms. Whatsapp) e occorrerà l'espressa accettazione scritta. Tuttavia, come previsto dal Tribunale di Bologna, in caso di disaccordo sulla spesa da sostenersi, in relazione a dette spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore, che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo pagina 3 di 4 all'esibizione. Le parti concordano, inoltre, che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai genitori nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre;
pertanto, gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome del figlio ed a consegnarne copia all'altro genitore.
12) I genitori sono autorizzati al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
13) I coniugi volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, ai fini della risoluzione della crisi coniugale, convengono quanto segue:
A) le parti danno atto di aver così diviso ogni bene comune, compresi risparmi, investimenti, auto ed ogni altro cespite;
B) il conto n. 3733515 accesso presso Banca Unicredit, intestato al sig. Parte_2 contenente una provvista pari ad euro 6.322,73, verrà prontamente intestato al minore, come conto deposito vincolato alle esigenze di , i genitori sceglieranno il prodotto Per_1 finanziario più remunerativo applicabile alle loro esigenze. (doc.9) C) L'assegno unico universale, erogato da , continuerà ad essere percepito dalla sig.ra CP_1
nella misura di euro 57.00 mensili;
Pt_1
D) Nulle sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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