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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 22/05/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 602/2024 promossa da:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Parte_1 P.IVA_1 essa quale procuratrice C.F. ), in persona Parte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti e dall'Avv.
Margherita Domenegotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Morena Mania in
Montevarchi (AR), via Roma n. 129
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio al Parte_1 Controparte_1 fine di veder accertata e dichiarata la sua qualità di erede del defunto fratello e di Persona_1 ottenere la trascrizione della relativa sentenza nei registri immobiliari.
Parte ricorrente ha premesso che il 26.05.2003 ha stipulato un contratto di mutuo di credito CP_2 fondiario con Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio s.c. a r.l., sottoscritto anche da in Persona_1 qualità di terzo datore di ipoteca. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, è stata infatti iscritta ipoteca sul seguente bene immobile di proprietà esclusiva di “Immobile Persona_1
n. 1 Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) Catasto FABBRICATI Sezione urbana - Foglio 11
Particella 236 Subalterno 4 Natura A5 - ABITAZIONE DI TIPO ULTRAPOPOLARE Consistenza 3,5 vani Indirizzo VIA CENNANO N. civico 51” (doc. 2 allegato al ricorso). pagina 1 di 4 Parte ricorrente ha altresì dedotto che, stante il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, l'odierna ricorrente è creditrice di essendo subentrata nella titolarità del CP_2 credito originariamente vantato da Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e che il terzo datore di ipoteca è deceduto in Montevarchi il 24.02.2008, come da certificato di morte prodotto Persona_1
(doc. 5 allegato al ricorso). Dalla disamina dei registri immobiliari, risulta che l'immobile ipotecato è oggi intestato alla resistente, in virtù della denuncia di successione del 24.02.2008 e della conseguente voltura catastale n. 11298.1/2008. Tuttavia, l'accettazione dell'eredità da parte di non Controparte_1
è mai stata trascritta.
Per quanto appena esposto, parte ricorrente ha affermato di avere interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento della qualità di erede di dell'odierna resistente, oltre alla relativa Persona_1 trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari. Ciò al fine di recuperare il credito vantato, anche per il tramite della propria mandataria Parte_2
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha sostenuto che ha tacitamente accettato l'eredità Controparte_1 del de cuius, avendo provveduto ad effettuare voltura catastale successivamente al decesso del proprio fratello e alla presentazione della denuncia di successione, come risulta dalla visura catastale che ha prodotto (doc. 4 allegato al ricorso). Essendo tale atto rilevante non solo a fini fiscali ma anche a fini civili, secondo parte ricorrente la resistente deve considerarsi erede pura e semplice di Persona_1
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale IN VIA
PRINCIPALE: - accertare e dichiarare, ai sensi dell' artt. 476 cpc l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del Sig. in capo alla Sig.ra e, per l'effetto, Persona_1 Controparte_1 dichiararla erede pura e semplice;
- ordinare al competente conservatore di procedere alla trascrizione dell'emananda ordinanza nei registri immobiliari con specifico riferimento al bene immobile oggetto della garanzia ipotecaria concessa dal de cuius Sig. ; IN OGNI Persona_1
CASO: -con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Stante il mancato perfezionamento della notifica del ricorso nei termini di legge ne è stata disposta la rinnovazione. All'udienza del 28.10.2024, verificata la regolarità della notifica del ricorso a parte resistente e dato atto della sua mancata costituzione, ne è stata dichiarata la contumacia. Il procedimento è stato quindi rinviato per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 14.04.2025 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni confermando quelle di cui al ricorso e il giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Le domande di parte ricorrente sono fondate e, come tali, devono essere accolte.
pagina 2 di 4 L'articolo 474 c.c. prevede che l'accettazione dell'eredità “può essere espressa o tacita”. Giova rammentare che, a mente dell'art. 476 c.c., l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. II,
Ord. n. 4843 del 19.02.2019), affinché possa verificarsi una accettazione tacita è necessaria, oltre alla consapevolezza da parte del chiamato dell'esistenza di una delazione in suo favore, “un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere”. Sono invece privi di rilevanza, ai fini dell'accettazione, tutti quegli atti che costituiscono “adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi” e, come tali, inidonei “ad esprimere, in modo certo, l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede”, quale la denuncia di successione. L'acquisizione della qualità di erede è l'effetto, invece, del compimento “di un'attività […] incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale” (Cass., Sez. II, n. 14499 del
6.06.2018).
Ciò posto, parte ricorrente ha prodotto (doc. 4 allegato al ricorso) visura catastale relativa all'immobile sito in Montevarchi, via Cennano n. 51, censito nel Catasto Fabbricati di Montevarchi al foglio 11, particella 236 sub.
4. Da essa si evince che, in seguito al decesso di la resistente ha Persona_1 effettuato voltura catastale n. 11298.1/2008 in suo favore. Infatti, dalla visura prodotta si ricava che dal
24.02.2008 l'immobile risulta intestato a quale proprietaria e che tale intestazione Controparte_1 deriva da “DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 24/02/2008 - UR Sede AREZZO
(AR) Registrazione Volume 528 n. 5 registrato in data 24/02/2008 - SUCC. Persona_1
Voltura n. 11298.1/2008 - Pratica n. AR0321162 in atti dal 02/12/2008”.
Orbene, va ricordato che Cass., Sez. VI-2, Ord. n. 11478 del 30.04.2021 ha ribadito l'ormai consolidato principio secondo cui “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per
l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi”. Conseguentemente, l'effettuazione della voltura catastale da parte della resistente deve ritenersi atto idoneo a far desumere che quest'ultima abbia tacitamente accettato l'eredità.
A fronte di tutto ciò, la resistente nulla ha contestato, scegliendo di rimanere contumace nel presente procedimento.
La domanda di accertamento della qualità di erede deve, dunque, trovare accoglimento.
pagina 3 di 4 Allo stesso modo, deve trovare accoglimento la domanda con la quale parte ricorrente ha chiesto la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, essendo il presente provvedimento trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c.
Quanto alle spese di lite, deve esserne disposta la compensazione stante la contumacia di parte resistente che non si è opposta all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara che (C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
16.05.1941, è erede di (C.F. , nato a [...] il Persona_1 C.F._2
3.07.1938 e deceduto a Montevarchi (AR) il 24.02.2008;
- ordina la trascrizione del presente provvedimento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Arezzo;
- compensa interamente le spese di lite.
Arezzo, 21/05/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 602/2024 promossa da:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Parte_1 P.IVA_1 essa quale procuratrice C.F. ), in persona Parte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti e dall'Avv.
Margherita Domenegotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Morena Mania in
Montevarchi (AR), via Roma n. 129
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio al Parte_1 Controparte_1 fine di veder accertata e dichiarata la sua qualità di erede del defunto fratello e di Persona_1 ottenere la trascrizione della relativa sentenza nei registri immobiliari.
Parte ricorrente ha premesso che il 26.05.2003 ha stipulato un contratto di mutuo di credito CP_2 fondiario con Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio s.c. a r.l., sottoscritto anche da in Persona_1 qualità di terzo datore di ipoteca. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, è stata infatti iscritta ipoteca sul seguente bene immobile di proprietà esclusiva di “Immobile Persona_1
n. 1 Comune F656 - MONTEVARCHI (AR) Catasto FABBRICATI Sezione urbana - Foglio 11
Particella 236 Subalterno 4 Natura A5 - ABITAZIONE DI TIPO ULTRAPOPOLARE Consistenza 3,5 vani Indirizzo VIA CENNANO N. civico 51” (doc. 2 allegato al ricorso). pagina 1 di 4 Parte ricorrente ha altresì dedotto che, stante il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, l'odierna ricorrente è creditrice di essendo subentrata nella titolarità del CP_2 credito originariamente vantato da Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e che il terzo datore di ipoteca è deceduto in Montevarchi il 24.02.2008, come da certificato di morte prodotto Persona_1
(doc. 5 allegato al ricorso). Dalla disamina dei registri immobiliari, risulta che l'immobile ipotecato è oggi intestato alla resistente, in virtù della denuncia di successione del 24.02.2008 e della conseguente voltura catastale n. 11298.1/2008. Tuttavia, l'accettazione dell'eredità da parte di non Controparte_1
è mai stata trascritta.
Per quanto appena esposto, parte ricorrente ha affermato di avere interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento della qualità di erede di dell'odierna resistente, oltre alla relativa Persona_1 trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari. Ciò al fine di recuperare il credito vantato, anche per il tramite della propria mandataria Parte_2
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha sostenuto che ha tacitamente accettato l'eredità Controparte_1 del de cuius, avendo provveduto ad effettuare voltura catastale successivamente al decesso del proprio fratello e alla presentazione della denuncia di successione, come risulta dalla visura catastale che ha prodotto (doc. 4 allegato al ricorso). Essendo tale atto rilevante non solo a fini fiscali ma anche a fini civili, secondo parte ricorrente la resistente deve considerarsi erede pura e semplice di Persona_1
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale IN VIA
PRINCIPALE: - accertare e dichiarare, ai sensi dell' artt. 476 cpc l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità del Sig. in capo alla Sig.ra e, per l'effetto, Persona_1 Controparte_1 dichiararla erede pura e semplice;
- ordinare al competente conservatore di procedere alla trascrizione dell'emananda ordinanza nei registri immobiliari con specifico riferimento al bene immobile oggetto della garanzia ipotecaria concessa dal de cuius Sig. ; IN OGNI Persona_1
CASO: -con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Stante il mancato perfezionamento della notifica del ricorso nei termini di legge ne è stata disposta la rinnovazione. All'udienza del 28.10.2024, verificata la regolarità della notifica del ricorso a parte resistente e dato atto della sua mancata costituzione, ne è stata dichiarata la contumacia. Il procedimento è stato quindi rinviato per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 14.04.2025 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni confermando quelle di cui al ricorso e il giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
Le domande di parte ricorrente sono fondate e, come tali, devono essere accolte.
pagina 2 di 4 L'articolo 474 c.c. prevede che l'accettazione dell'eredità “può essere espressa o tacita”. Giova rammentare che, a mente dell'art. 476 c.c., l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. II,
Ord. n. 4843 del 19.02.2019), affinché possa verificarsi una accettazione tacita è necessaria, oltre alla consapevolezza da parte del chiamato dell'esistenza di una delazione in suo favore, “un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere”. Sono invece privi di rilevanza, ai fini dell'accettazione, tutti quegli atti che costituiscono “adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi” e, come tali, inidonei “ad esprimere, in modo certo, l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede”, quale la denuncia di successione. L'acquisizione della qualità di erede è l'effetto, invece, del compimento “di un'attività […] incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale” (Cass., Sez. II, n. 14499 del
6.06.2018).
Ciò posto, parte ricorrente ha prodotto (doc. 4 allegato al ricorso) visura catastale relativa all'immobile sito in Montevarchi, via Cennano n. 51, censito nel Catasto Fabbricati di Montevarchi al foglio 11, particella 236 sub.
4. Da essa si evince che, in seguito al decesso di la resistente ha Persona_1 effettuato voltura catastale n. 11298.1/2008 in suo favore. Infatti, dalla visura prodotta si ricava che dal
24.02.2008 l'immobile risulta intestato a quale proprietaria e che tale intestazione Controparte_1 deriva da “DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 24/02/2008 - UR Sede AREZZO
(AR) Registrazione Volume 528 n. 5 registrato in data 24/02/2008 - SUCC. Persona_1
Voltura n. 11298.1/2008 - Pratica n. AR0321162 in atti dal 02/12/2008”.
Orbene, va ricordato che Cass., Sez. VI-2, Ord. n. 11478 del 30.04.2021 ha ribadito l'ormai consolidato principio secondo cui “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per
l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi”. Conseguentemente, l'effettuazione della voltura catastale da parte della resistente deve ritenersi atto idoneo a far desumere che quest'ultima abbia tacitamente accettato l'eredità.
A fronte di tutto ciò, la resistente nulla ha contestato, scegliendo di rimanere contumace nel presente procedimento.
La domanda di accertamento della qualità di erede deve, dunque, trovare accoglimento.
pagina 3 di 4 Allo stesso modo, deve trovare accoglimento la domanda con la quale parte ricorrente ha chiesto la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, essendo il presente provvedimento trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c.
Quanto alle spese di lite, deve esserne disposta la compensazione stante la contumacia di parte resistente che non si è opposta all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara che (C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
16.05.1941, è erede di (C.F. , nato a [...] il Persona_1 C.F._2
3.07.1938 e deceduto a Montevarchi (AR) il 24.02.2008;
- ordina la trascrizione del presente provvedimento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Arezzo;
- compensa interamente le spese di lite.
Arezzo, 21/05/2025
Il Giudice
Marina Rossi
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