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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 8117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8117 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 6962 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione esattoriale TRA
, c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi M. D'Angiolella, presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta alla via Leonetti n. 34 APPELLANTE E c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Antonio Scotto di Monaco, presso il cui studio elett.te domicilia in Procida (NA) alla via Nicola Lubrano di Vavaria n. 10 APPELLATA NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, Controparte_1
opponendo la cartella di pagamento n. 07120170002833503000, Controparte_2 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2011, premettendo di essere venuto a conoscenza del carico a seguito di estratto di ruolo. Eccependo la prescrizione del credito, per decorso del termine triennale, in relazione alla natura del carico, e la decadenza dal diritto alla riscossione, stante l'omessa notifica della cartella di pagamento e degli atti presupposti, chiese dichiararsi l'inesistenza del diritto in capo ai convenuti a procedere alla riscossione e, per l'effetto, disporre l'annullamento del ruolo esattoriale, con condanna dei medesimi convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
pagina 1 di 4 Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Parte_1 rigetto, mentre la rimase contumace. Controparte_2
Il Giudice di Pace di Procida, con sentenza n. 440/2022, accolse la domanda;
rilevò l'omessa prova della rituale notifica della cartella di pagamento impugnata e degli atti ad essa presupposti, nonché la prescrizione del credito per decorso del termine triennale, con condanna dell'agente della riscossione e dell'ente impositore, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore costituito per l'opponente, dichiaratosi antistatario. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine agli atti antecedenti l'iscrizione al ruolo esattoriale del credito nonché l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario e ribadendo l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire in capo all'opponente, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e la regolare notifica della cartella di pagamento oggetto di opposizione, nonché di successivi atti di intimazione n. 07120189044659216000 e n. 07120199053210646000, ritualmente provata in giudizio. Si è costituita la la quale, nell'eccepire l'inammissibilità dell'appello ai Controparte_1 sensi dell'art. 339 c.p.c., ne ha chiesto il rigetto, mentre la nonostante regolare CP_2
e tempestiva notifica dell'atto introduttivo in rinnovazione, è rimasta contumace. L'appello è fondato. Preliminarmente, ne va rilevata l'ammissibilità relazione al disposto degli artt. 113 e 339, co. 3 c.p.c., dal momento che, pur a fronte di un valore della lite inferiore a millecento euro, l'appellante, nel dolersi dell'erroneità della pronuncia per omessa declaratoria del difetto di giurisdizione, ha prospettato la violazione di norme sul procedimento, dunque ipotesi espressamente richiamata dalla previsione di cui all'art. 339, co. 3 c.p.c. Pronunciandosi sul punto, ancora di recente, la Suprema Corte di Cassazione (vd. sent. n. 34432/2022), ha ribadito che in materia di appello vincolato ex art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., opera il principio iura novit curia, secondo il quale qualsiasi appello, anche se proposto nelle forme ordinarie, qualora abbia comunque i requisiti del menzionato art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., resta comunque ammissibile in quanto doverosamente valutabile e/o riqualificabile come appello vincolato e/o limitato (Cass., 27/7/2015, n. 15678). Ciò premesso, la pretesa creditoria è relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2011, entrata di natura tributaria regionale. Invero, a far data dal 1° gennaio 1993, il d.lgs. n. 504/1992, art. 23, co. 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39, e ss. mm., che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica pagina 2 di 4 regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione". Ebbene, l'art. 2, c. 1 d.lgs. n. 546/1992 (oggi art. 46 d.lgs. n. 175/2024), che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito, da ultimo, con ordinanza n. 16986/2022, che anche l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario. La Corte ha richiamato e ribadito le conclusioni degli arresti precedenti tra cui, in particolare, l'ordinanza n. 7822 del 14/04/2020, con cui è stato affermato che: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
pagina 3 di 4 Nella parte motiva dell'ordinanza, si precisa come le stesse Sezioni Unite avevano già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estendesse a ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che ha giurisdizione in merito alla predetta obbligazione. Da ultimo, vale richiamare l'ordinanza n. 32539 del 14/12/2024 che ha espressamente affermato che rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva. Il principio così enunciato si addice all'oggetto del presente giudizio nel quale, parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata. Pertanto, la domanda deve essere proposta innanzi al giudice tributario. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della questione e l'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 440/2022 del giudice di pace di Procida, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario;
- condanna la al pagamento, in favore dell'appellante, dei compensi di Controparte_1 lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 173,00 per il primo grado, e in € 332,00 per il grado di appello, oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 18/09/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 4 di 4
, c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi M. D'Angiolella, presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta alla via Leonetti n. 34 APPELLANTE E c.f.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Antonio Scotto di Monaco, presso il cui studio elett.te domicilia in Procida (NA) alla via Nicola Lubrano di Vavaria n. 10 APPELLATA NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, Controparte_1
opponendo la cartella di pagamento n. 07120170002833503000, Controparte_2 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2011, premettendo di essere venuto a conoscenza del carico a seguito di estratto di ruolo. Eccependo la prescrizione del credito, per decorso del termine triennale, in relazione alla natura del carico, e la decadenza dal diritto alla riscossione, stante l'omessa notifica della cartella di pagamento e degli atti presupposti, chiese dichiararsi l'inesistenza del diritto in capo ai convenuti a procedere alla riscossione e, per l'effetto, disporre l'annullamento del ruolo esattoriale, con condanna dei medesimi convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
pagina 1 di 4 Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Parte_1 rigetto, mentre la rimase contumace. Controparte_2
Il Giudice di Pace di Procida, con sentenza n. 440/2022, accolse la domanda;
rilevò l'omessa prova della rituale notifica della cartella di pagamento impugnata e degli atti ad essa presupposti, nonché la prescrizione del credito per decorso del termine triennale, con condanna dell'agente della riscossione e dell'ente impositore, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore costituito per l'opponente, dichiaratosi antistatario. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha erroneamente disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine agli atti antecedenti l'iscrizione al ruolo esattoriale del credito nonché l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario e ribadendo l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire in capo all'opponente, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e la regolare notifica della cartella di pagamento oggetto di opposizione, nonché di successivi atti di intimazione n. 07120189044659216000 e n. 07120199053210646000, ritualmente provata in giudizio. Si è costituita la la quale, nell'eccepire l'inammissibilità dell'appello ai Controparte_1 sensi dell'art. 339 c.p.c., ne ha chiesto il rigetto, mentre la nonostante regolare CP_2
e tempestiva notifica dell'atto introduttivo in rinnovazione, è rimasta contumace. L'appello è fondato. Preliminarmente, ne va rilevata l'ammissibilità relazione al disposto degli artt. 113 e 339, co. 3 c.p.c., dal momento che, pur a fronte di un valore della lite inferiore a millecento euro, l'appellante, nel dolersi dell'erroneità della pronuncia per omessa declaratoria del difetto di giurisdizione, ha prospettato la violazione di norme sul procedimento, dunque ipotesi espressamente richiamata dalla previsione di cui all'art. 339, co. 3 c.p.c. Pronunciandosi sul punto, ancora di recente, la Suprema Corte di Cassazione (vd. sent. n. 34432/2022), ha ribadito che in materia di appello vincolato ex art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., opera il principio iura novit curia, secondo il quale qualsiasi appello, anche se proposto nelle forme ordinarie, qualora abbia comunque i requisiti del menzionato art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., resta comunque ammissibile in quanto doverosamente valutabile e/o riqualificabile come appello vincolato e/o limitato (Cass., 27/7/2015, n. 15678). Ciò premesso, la pretesa creditoria è relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2011, entrata di natura tributaria regionale. Invero, a far data dal 1° gennaio 1993, il d.lgs. n. 504/1992, art. 23, co. 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39, e ss. mm., che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica pagina 2 di 4 regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione". Ebbene, l'art. 2, c. 1 d.lgs. n. 546/1992 (oggi art. 46 d.lgs. n. 175/2024), che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito, da ultimo, con ordinanza n. 16986/2022, che anche l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario. La Corte ha richiamato e ribadito le conclusioni degli arresti precedenti tra cui, in particolare, l'ordinanza n. 7822 del 14/04/2020, con cui è stato affermato che: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
pagina 3 di 4 Nella parte motiva dell'ordinanza, si precisa come le stesse Sezioni Unite avevano già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estendesse a ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che ha giurisdizione in merito alla predetta obbligazione. Da ultimo, vale richiamare l'ordinanza n. 32539 del 14/12/2024 che ha espressamente affermato che rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva. Il principio così enunciato si addice all'oggetto del presente giudizio nel quale, parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata. Pertanto, la domanda deve essere proposta innanzi al giudice tributario. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. 147/2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della questione e l'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza n. 440/2022 del giudice di pace di Procida, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario;
- condanna la al pagamento, in favore dell'appellante, dei compensi di Controparte_1 lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 173,00 per il primo grado, e in € 332,00 per il grado di appello, oltre spese generali al 15%, iva e cpa. Così deciso in Napoli, il 18/09/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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