Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00042/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00996/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MAINAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Stocchiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI BERGAMO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Mangili, Giorgia Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Bergamo (Direzione Edilizia Privata, Pianificazione urbanistica attuativa, SUEAP, Occupazione suolo pubblico, Servizio Edilizia Privata e Pianificazione attuativa conforme al PGT) prot. n. 0194521/2025 del 21.5.25 (notificato in pari data) con cui veniva dichiarata irricevibile la segnalazione certificata d'agibilità parziale n. SCA441/2024 prot. n. 460192 del 9.12.24, in quanto asseritamente mancante dei presupposti necessari per l'acquisizione della relativa efficacia, nonché, per quanto occorra, di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, con particolare riferimento al verbale del Nucleo Specialistico Polizia Edilizia ed Ambientale datato 11.4.25 e dotato di prot. gen. n. 149880 del 15.4.25 (pratica EDI46/2025) ed alla proposta di dichiarazione di irricevibilità della suddetta SCA (proposta effettuata dal responsabile del procedimento).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MAINAR S.R.L. il 26.11.2025:
con il presente atto, si presentano motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensione, anche del verbale del Nucleo Specialistico Polizia Edilizia ed Ambientale datato 1.8.25 (Fascicolo VI.3 – 1417/2025; Pratica EDI46/2025; Rif. P.G. 0079158 del 3.3.2025).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bergamo;
Vista la dichiarazione del 30 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa ZA AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio – integrato da motivi aggiunti - la ricorrente Mainar S.r.l. agiva per l’annullamento del provvedimento del Comune di Bergamo prot. n. 0194521/2025 del 21 maggio 2025 con cui veniva dichiarata irricevibile la segnalazione certificata d’agibilità parziale n. SCA441/2024 prot. n. 460192 del 9 dicembre 2024, in quanto ritenuta mancante dei presupposti necessari per l’acquisizione della relativa efficacia.
2. Nelle more del giudizio, in data 24 novembre 2025 la stessa ricorrente Mainar S.r.l. provvedeva a presentare ulteriore e nuova segnalazione certificata d’agibilità parziale n. SCA521/2025 (prot. n. 464335 del 24 novembre 25) in relazione alla quale il Comune di Bergamo in data 29 dicembre 2025, comunicava l’assenza di “ elementi ostativi per la sua efficacia ”.
3. In ragione di tale sopravvenuta circostanza, con atto depositato il 30 dicembre 2025, la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso; alla declaratoria di improcedibilità aderiva altresì l’Amministrazione resistente. Le parti inoltre concordemente chiedevano la compensazione delle spese di giudizio.
4. Ciò premesso, conformemente all’istanza delle parti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Come da richiesta delle parti, inoltre, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RO, Presidente
ZA AP, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZA AP | MA RO |
IL SEGRETARIO