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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/12/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1257/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI LU ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pomezia, Via Roma n. 139, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.12.2025, parte ricorrente concludeva come da note ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 esponendo che: 1) si era unita in matrimonio con il 16 marzo 2003, Controparte_1 cittadino bulgaro, residente in [...]; 2) il matrimonio era stato trascritto nei registri di stato pagina 1 di 4 civile del Comune di Roma;
3) dal matrimonio erano nati due figli: (nato il [...]) e Per_1
(nato il [...]); 4) in data 08.06.2011 i coniugi avevano chiesto la separazione Per_2 consensuale innanzi al Tribunale di Roma, che veniva omologata il 17.06.2011; 5) l'accordo di separazione prevedeva l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre,
e un contributo mensile di € 250,00 per ciascun figlio da parte del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6) successivamente, di comune accordo, i figli si trasferivano in Bulgaria presso il padre, mentre la sig.ra si stabiliva in Aprilia (LT); 7) non vi era stata alcuna Parte_1 riconciliazione tra i coniugi e non risultavano pendenti altri procedimenti connessi.
Concludeva, quindi, chiedendo “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare con sentenza anche parziale sullo status – lo scioglimento del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza accogliendo sia in via provvisoria che definitiva, le istanze che seguono: a) disporre l'affido condiviso del figlio Persona_3 con collocamento prevalente presso il padre in Bulgaria, e facoltà per la mamma di poterlo vedere ed avere con sé per circa 1 mese durante le vacanze di Natale e dal mese di giugno al mese di settembre durante le vacanze estive, la mamma potrà inoltre trascorrere 2 settimane con il figlio nel mese di maggio di ogni anno;
b) disporre a carico della signora di versare Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma di € 300,00 mensili Per_2 Per_1
( € 150,00 per ciascun figlio) da versare entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Latina, a mezzo bonifico bancario o atro mezzo idoneo, oltre rivalutazione come per legge;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.10.2024, si costituiva il resistente, con il patrocinio del medesimo avvocato, munito di procura speciale, aderendo alle conclusioni svolte.
All'udienza del 26.11.2024 il Giudice, rilevato un possibile conflitto di interessi tra le parti, disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti del resistente;
infine, all'udienza del
16.9.2025, verificata la regolarità della notifica eseguita all'estero, veniva dichiarata la contumacia di e la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del Controparte_1
4.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Roma il
16.03.2003, va accolta. Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Roma (RM), in pagina 2 di 4 data 16 marzo 2003, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 171, parte I, Serie 2, anno 2003. Può, infatti, ritenersi realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898 e ss.mm., essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Latina, nel procedimento di separazione, terminato con il decreto di omologa n. 18158/2011 del 8.7.2011; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla deve disporsi in ordine all'affidamento ed al collocamento dei figli e essendo gli stessi ambedue maggiorenni.
Sull'assegno di mantenimento per i figli giova premettere, in via generale, che - a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi - la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (v. sul punto Cass. 19 febbraio 2018 n. 3922). In base a detta disposizione, i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, facendo fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis c.c. Il dovere di educazione si estingue al momento del compimento del diciottesimo anno da parte del figlio, mentre l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età (non prevedendo né l'art. 30 Cost., né l'art. 147 c.c. alcuna scadenza ad essa collegata), ma ha una durata mutevole, senza rigida predeterminazione di tempo, soggetta alle circostanze del singolo caso. Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto confermarsi a suo carico l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Ciò posto, stante la contumacia di parte resistente e la situazione pagina 3 di 4 economico – reddituale della ricorrente, si ritiene congruo accogliere la richiesta di parte ricorrente, circa un assegno mensile per il mantenimento dei due figli di € 300,00 (150,00 per ciascun figlio), considerata altresì l'età dei figli (di anni 18 e 23) e la residenza degli stessi in
Bulgaria unitamente al padre (come comprovato dai certificati di residenza in atti), oltre al 50% delle spese straordinarie, determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale.
L'esito e la natura del giudizio giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara lo scioglimento matrimonio contratto tra le parti in Roma (RM), in data 16.03.2003, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 171, parte I,
Serie 2, anno 2003;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dispone che la ricorrente versi entri il giorno 5 di ogni mese alla controparte l'assegno di €
300,00 a titolo di mantenimento dei figli, somma soggetta a rivalutazione secondo gli Indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Tribunale di
Latina;
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Latina, 22 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1257/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NI LU ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pomezia, Via Roma n. 139, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.12.2025, parte ricorrente concludeva come da note ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 esponendo che: 1) si era unita in matrimonio con il 16 marzo 2003, Controparte_1 cittadino bulgaro, residente in [...]; 2) il matrimonio era stato trascritto nei registri di stato pagina 1 di 4 civile del Comune di Roma;
3) dal matrimonio erano nati due figli: (nato il [...]) e Per_1
(nato il [...]); 4) in data 08.06.2011 i coniugi avevano chiesto la separazione Per_2 consensuale innanzi al Tribunale di Roma, che veniva omologata il 17.06.2011; 5) l'accordo di separazione prevedeva l'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre,
e un contributo mensile di € 250,00 per ciascun figlio da parte del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6) successivamente, di comune accordo, i figli si trasferivano in Bulgaria presso il padre, mentre la sig.ra si stabiliva in Aprilia (LT); 7) non vi era stata alcuna Parte_1 riconciliazione tra i coniugi e non risultavano pendenti altri procedimenti connessi.
Concludeva, quindi, chiedendo “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare con sentenza anche parziale sullo status – lo scioglimento del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza accogliendo sia in via provvisoria che definitiva, le istanze che seguono: a) disporre l'affido condiviso del figlio Persona_3 con collocamento prevalente presso il padre in Bulgaria, e facoltà per la mamma di poterlo vedere ed avere con sé per circa 1 mese durante le vacanze di Natale e dal mese di giugno al mese di settembre durante le vacanze estive, la mamma potrà inoltre trascorrere 2 settimane con il figlio nel mese di maggio di ogni anno;
b) disporre a carico della signora di versare Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma di € 300,00 mensili Per_2 Per_1
( € 150,00 per ciascun figlio) da versare entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Latina, a mezzo bonifico bancario o atro mezzo idoneo, oltre rivalutazione come per legge;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.10.2024, si costituiva il resistente, con il patrocinio del medesimo avvocato, munito di procura speciale, aderendo alle conclusioni svolte.
All'udienza del 26.11.2024 il Giudice, rilevato un possibile conflitto di interessi tra le parti, disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti del resistente;
infine, all'udienza del
16.9.2025, verificata la regolarità della notifica eseguita all'estero, veniva dichiarata la contumacia di e la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del Controparte_1
4.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Roma il
16.03.2003, va accolta. Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Roma (RM), in pagina 2 di 4 data 16 marzo 2003, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 171, parte I, Serie 2, anno 2003. Può, infatti, ritenersi realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898 e ss.mm., essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Latina, nel procedimento di separazione, terminato con il decreto di omologa n. 18158/2011 del 8.7.2011; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla deve disporsi in ordine all'affidamento ed al collocamento dei figli e essendo gli stessi ambedue maggiorenni.
Sull'assegno di mantenimento per i figli giova premettere, in via generale, che - a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi - la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (v. sul punto Cass. 19 febbraio 2018 n. 3922). In base a detta disposizione, i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, facendo fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis c.c. Il dovere di educazione si estingue al momento del compimento del diciottesimo anno da parte del figlio, mentre l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età (non prevedendo né l'art. 30 Cost., né l'art. 147 c.c. alcuna scadenza ad essa collegata), ma ha una durata mutevole, senza rigida predeterminazione di tempo, soggetta alle circostanze del singolo caso. Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto confermarsi a suo carico l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Ciò posto, stante la contumacia di parte resistente e la situazione pagina 3 di 4 economico – reddituale della ricorrente, si ritiene congruo accogliere la richiesta di parte ricorrente, circa un assegno mensile per il mantenimento dei due figli di € 300,00 (150,00 per ciascun figlio), considerata altresì l'età dei figli (di anni 18 e 23) e la residenza degli stessi in
Bulgaria unitamente al padre (come comprovato dai certificati di residenza in atti), oltre al 50% delle spese straordinarie, determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale.
L'esito e la natura del giudizio giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara lo scioglimento matrimonio contratto tra le parti in Roma (RM), in data 16.03.2003, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 171, parte I,
Serie 2, anno 2003;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dispone che la ricorrente versi entri il giorno 5 di ogni mese alla controparte l'assegno di €
300,00 a titolo di mantenimento dei figli, somma soggetta a rivalutazione secondo gli Indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo del Tribunale di
Latina;
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione della presente sentenza e le altre incombenze di legge.
Latina, 22 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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