Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 35
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso per difetto di prova dei fatti costitutivi della pretesa

    La Corte ha ritenuto che le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la rendita catastale viene annotata negli atti catastali, anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA. Tale regola non si applica alle ipotesi in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'Ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, ma non all'ipotesi in cui il preteso errore che ha originato il procedimento CF di rettifica della rendita catastale sia stato commesso dalla contribuente.

  • Rigettato
    Erroneità della stima e del procedimento accertativo

    La Corte ha ritenuto che le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la rendita catastale viene annotata negli atti catastali, anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA. Tale regola non si applica alle ipotesi in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'Ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, ma non all'ipotesi in cui il preteso errore che ha originato il procedimento CF di rettifica della rendita catastale sia stato commesso dalla contribuente.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito

    La Corte ha ritenuto che le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la rendita catastale viene annotata negli atti catastali, anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA. Tale regola non si applica alle ipotesi in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'Ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, ma non all'ipotesi in cui il preteso errore che ha originato il procedimento CF di rettifica della rendita catastale sia stato commesso dalla contribuente.

  • Rigettato
    Errore metodologico nel calcolo della rendita catastale

    La Corte ha ritenuto che le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la rendita catastale viene annotata negli atti catastali, anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA. Tale regola non si applica alle ipotesi in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'Ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, ma non all'ipotesi in cui il preteso errore che ha originato il procedimento CF di rettifica della rendita catastale sia stato commesso dalla contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 35
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 35
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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