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Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 23/07/2024, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
P.U. 38-1/2024 Ricorso per l'apertura di liquidazione controllata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Claudia Frosini - Presidente rel.
Dott. Valerio Medaglia Giudice
Dott. Amedeo Russo Giudice nel procedimento n. 38-1 /2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da LI CH
-ricorrente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
Letto il ricorso proposto da LI CH, per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la ricorrente è residente in [...]e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario dell'intestato Tribunale;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che l'indebitamento complessivo che emerge dagli atti è pari ad euro 447.033,76 ed è imputabile prevalentemente alle precedenti attività di impresa individuale svolte dalla ricorrente la quale, dal 2023, non svolge più alcuna attività di impresa ed è assunta come dipendente, percependo uno stipendio mensile di circa 1.400,00 euro che assume essere pressoché completamente assorbito dalla necessità di mantenimento del proprio nucleo familiare composto dalla stessa e dalla figlia minore;
rilevato altresì che la ricorrente è proprietaria di un bene immobile la cui stima è da ritenersi di circa 200.000,00 euro in base ai valori OMI, all'ubicazione e allo stato di conservazione per come rilevato dallo stesso O.C.C (somma che risulta nettamente inferiore all'importo complessivo dei propri debiti), oltre che di un modesto saldo di conto corrente di circa 1.500,00 euro;
ritenuto che
la ricorrente (al di là della dedotta qualifica di piccolo imprenditore che ha assunto in passato), qualifica di per sé non idonea ad escluderne la “ fallibilità” in assenza della dimostrazione, in concreto, della mancanza dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 2 lettera d) CCI, possa comunque ragionevolmente ritenersi legittimata ad accedere alla presente procedura in assenza di elementi che conducano ad un diverso convincimento, atteso che dalle dichiarazioni dei redditi relative al triennio di riferimento 2021-2023 la ricorrente risulta aver percepito redditi lordi di circa 25.000,00 euro nel 2023, mentre non risultano percepiti redditi nel 2022 e nel
2021; rilevato in particolare che l' attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui la stessa è stata titolare dal 2014 al 2021 ha risentito degli effetti della pandemia dal
2019 fino al 2021, oltre al fatto che l'immobile in cui veniva esercitata l'attività ha subito un cedimento strutturale nel 2021 che ha determinato la cessazione dell'attività, mentre l'ulteriore attività di disco-bar aperta nel settembre del 2021 è stata chiusa di lì a poco sempre per l'emergenza pandemica, con conseguente cessazione anche di questa seconda attività, essendo dunque del tutto verosimile che nel triennio di riferimento le attività non abbiano prodotto redditi significativi;
rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento, né l'assenza di atti in frode ai creditori, non essendo stata riprodotta nel CCI la norma dettata dall'articolo 14 quinquies comma 1
l 3/2012; preso atto che la ricorrente ha messo a disposizione tutto il suo patrimonio;
rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI), come attestato dal professionista incaricato di svolgere funzioni di O.C.C. rag. Daniele Moretti, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore salvi i limiti previsti dall'art. 268 co. 4 CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore in relazione alla determinazione dei limiti di reddito, decisione che compete al Giudice Delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
ritenuto che la quota di reddito necessaria per il mantenimento della ricorrente
e della propria famiglia debba essere determinato dal Giudice Delegato ai sensi di quanto previsto all'art. 268 co. 4 lett. b) CCII;
ritenuto di nominare liquidatore lo stesso rag. Daniele Moretti in possesso dei requisiti di legge.;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di LI
CH;
2) Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Claudia Frosini.
3) Nomina liquidatore il rag. Daniele Moretti.
4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori, ove non si sia già integralmente provveduto. 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI.
6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione al momento della loro aggiudicazione, disponendo pertanto che gli stessi possano allo stato essere utilizzati dal ricorrente.
7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di LI CH;
8) Dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione in ogni caso con modalità competitive, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
9) Dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Grosseto e, ove il debitore svolga attività di impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
11) Dispone che la presente sentenza sia trascritta sui beni immobili oggetto di liquidazione.
Rimette al Giudice Delegato la decisione in ordine alla determinazione del limite di cui all'art. 268 co. 4 CCII.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Grosseto, 18.7.2024
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Claudia Frosini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Claudia Frosini - Presidente rel.
Dott. Valerio Medaglia Giudice
Dott. Amedeo Russo Giudice nel procedimento n. 38-1 /2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da LI CH
-ricorrente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
Letto il ricorso proposto da LI CH, per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che la ricorrente è residente in [...]e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario dell'intestato Tribunale;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che l'indebitamento complessivo che emerge dagli atti è pari ad euro 447.033,76 ed è imputabile prevalentemente alle precedenti attività di impresa individuale svolte dalla ricorrente la quale, dal 2023, non svolge più alcuna attività di impresa ed è assunta come dipendente, percependo uno stipendio mensile di circa 1.400,00 euro che assume essere pressoché completamente assorbito dalla necessità di mantenimento del proprio nucleo familiare composto dalla stessa e dalla figlia minore;
rilevato altresì che la ricorrente è proprietaria di un bene immobile la cui stima è da ritenersi di circa 200.000,00 euro in base ai valori OMI, all'ubicazione e allo stato di conservazione per come rilevato dallo stesso O.C.C (somma che risulta nettamente inferiore all'importo complessivo dei propri debiti), oltre che di un modesto saldo di conto corrente di circa 1.500,00 euro;
ritenuto che
la ricorrente (al di là della dedotta qualifica di piccolo imprenditore che ha assunto in passato), qualifica di per sé non idonea ad escluderne la “ fallibilità” in assenza della dimostrazione, in concreto, della mancanza dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 2 lettera d) CCI, possa comunque ragionevolmente ritenersi legittimata ad accedere alla presente procedura in assenza di elementi che conducano ad un diverso convincimento, atteso che dalle dichiarazioni dei redditi relative al triennio di riferimento 2021-2023 la ricorrente risulta aver percepito redditi lordi di circa 25.000,00 euro nel 2023, mentre non risultano percepiti redditi nel 2022 e nel
2021; rilevato in particolare che l' attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui la stessa è stata titolare dal 2014 al 2021 ha risentito degli effetti della pandemia dal
2019 fino al 2021, oltre al fatto che l'immobile in cui veniva esercitata l'attività ha subito un cedimento strutturale nel 2021 che ha determinato la cessazione dell'attività, mentre l'ulteriore attività di disco-bar aperta nel settembre del 2021 è stata chiusa di lì a poco sempre per l'emergenza pandemica, con conseguente cessazione anche di questa seconda attività, essendo dunque del tutto verosimile che nel triennio di riferimento le attività non abbiano prodotto redditi significativi;
rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento, né l'assenza di atti in frode ai creditori, non essendo stata riprodotta nel CCI la norma dettata dall'articolo 14 quinquies comma 1
l 3/2012; preso atto che la ricorrente ha messo a disposizione tutto il suo patrimonio;
rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI), come attestato dal professionista incaricato di svolgere funzioni di O.C.C. rag. Daniele Moretti, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore salvi i limiti previsti dall'art. 268 co. 4 CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore in relazione alla determinazione dei limiti di reddito, decisione che compete al Giudice Delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
ritenuto che la quota di reddito necessaria per il mantenimento della ricorrente
e della propria famiglia debba essere determinato dal Giudice Delegato ai sensi di quanto previsto all'art. 268 co. 4 lett. b) CCII;
ritenuto di nominare liquidatore lo stesso rag. Daniele Moretti in possesso dei requisiti di legge.;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di LI
CH;
2) Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Claudia Frosini.
3) Nomina liquidatore il rag. Daniele Moretti.
4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori, ove non si sia già integralmente provveduto. 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI.
6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione al momento della loro aggiudicazione, disponendo pertanto che gli stessi possano allo stato essere utilizzati dal ricorrente.
7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di LI CH;
8) Dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione in ogni caso con modalità competitive, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
9) Dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Grosseto e, ove il debitore svolga attività di impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
11) Dispone che la presente sentenza sia trascritta sui beni immobili oggetto di liquidazione.
Rimette al Giudice Delegato la decisione in ordine alla determinazione del limite di cui all'art. 268 co. 4 CCII.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Grosseto, 18.7.2024
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Claudia Frosini