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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/12/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano
Il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1904/2024 tra le parti:
(CF ), con Avv. Veronica Parte_1 C.F._1
Betti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(cf ), non costituito Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in Prato (PO), registrato al N.100 Parte 2 Serie A anno 2000 del registro del Comune di Prato, alle seguenti condizioni: In tesi - disporre che il
Sig. versi alla Sig.ra quale assegno Controparte_1 Parte_1
1 di mantenimento per la figlia , non ancora economicamente autosufficiente Per_1 convivente con la madre, la somma mensile di € 400,00 oltre rivalutazione Istat da corrispondersi entro il 10 di ogni mese oltre al pagamento e/o rimborso nella misura del 70% di tutte le spese straordinarie da regolamentarsi secondo il
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato, con la precisazione che nel caso le spese siano da concordarsi, dalla richiesta l'altro coniuge ha tempo 15 giorni per esprimere il proprio parere e che il silenzio vale quale assenso e il dissenso debba comunque essere motivato;
- disporre che il Sig. versi Controparte_1 un assegno divorzile a favore della ricorrente Sig.ra Parte_1 dell'importo di € 400,00 o nella maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione monetaria successiva annua secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda.
In ipotesi, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda avanzata in tesi: - disporre che il Sig. versi alla Sig.ra Controparte_1 [...]
, quale assegno di mantenimento per la figlia, non ancora Parte_1 economicamente autosufficiente, convivente con la madre, la somma di € 379,27 importo aggiornato rispetto all'originario di € 300,00 in base alla rivalutazione
Istat, oltre aumento Istat successivo, entro il 10 di ogni mese, oltre al pagamento
e/o rimborso nella misura del 70% di tutte le spese straordinarie da regolamentarsi secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato, con la precisazione che nel caso le spese siano da concordarsi, dalla richiesta l'altro coniuge ha tempo 15 giorni per esprimere il proprio parere e che il silenzio vale quale assenso e il dissenso debba comunque essere motivato;
- disporre che il Sig. Controparte_1 versi alla Sig.ra un assegno divorzile pari ad €
[...] Parte_1
376,42 mensili di cui € 126,42 quale assegno mensile rivalutato in base all'Istat e la restante somma di € 250,00 quale differenza spontaneamente riconosciuta dal
Sig. da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre a CP_1 rivalutazione monetaria successiva annua secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa della parte ammessa al
Gratuito Patrocinio a spese dello Stato come da delibera del 25.07.2024 emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato e notificata in data 22.08.24, in atti, con richiesta di liquidazione come da istanza ”. CP_2
2 Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 20.11.2025.”.
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato in data 4.10.2024 ha Parte_1 citato a comparire dinanzi il Tribunale di Controparte_1
Prato per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 27.05.2000 tra le parti nel Comune di Prato (PO), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vaiano, Anno 2000,
Parte II, Serie A al n. 100.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto: (1) che i coniugi hanno contratto matrimonio in comunione dei beni;
(2) che dall'unione delle parti in data 30.08.2003
è nata la figlia oggi maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
(3) che con il tempo l'affectio coniugalis fra i coniugi è venuta meno tanto da rendere intollerabile il proseguimento della convivenza e, pertanto, la nel Parte_1
2011 ha depositato ricorso giudiziale per ottenere la separazione dal marito;
(4) che il procedimento introdotto si è trasformato in consensuale concludendosi con decreto emesso dal Tribunale di Prato in data 14.04.2011 all'esito del procedimento iscritto al numero rg 5793/10 con il quale è stato disposto l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre e obbligo in capo Per_1 al padre di provvedere al versamento mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento per la figlia e di € 100,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione del
50% di spese straordinarie per;
(5) che dalla data della separazione ad oggi Per_1 non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e che la comunione tra le parti non si è ripristinata;
(6) che la ricorrente svolge attività di prestatrice d'opera occasionale svolgendo la professione di massaggiatrice e di addetta alle vendite di prodotti con il marchio (7) che la ricorrente deve corrispondere la rata mensile di circa CP_3
€ 161,48 per il finanziamento dell'autovettura e di € 650,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile sito in Agliana (PT), via Delle Lame n. 19 in cui vive con la figlia;
(8) che il è agente immobiliare e titolare dell'impresa individuale CP_1
BI di , con sede in Prato (PO), via Traversa Il Controparte_1
Crocifisso n. 8/B, con attività di procacciatore di affari nel settore immobiliare;
(9) che parte convenuta è proprietario dell'immobile sito in Prato, via Francesco
3 Petrarca n. 58 e dell'immobile sito in Castiglion Fiorentino, via Martiri di Nassirya
n. 150; (10) che in considerazione della diversa capacità reddituale il ha CP_1 corrisposto alla moglie e alla figlia una somma maggiore di quella indicata nel decreto di separazione mediante consegna di denaro contante nelle mani della figlia
. Per_1
Pertanto, la ha adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare, in via Parte_1 preliminare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il e, quali domande accessorie ha chiesto: 1) che il convenuto versi alla CP_1 medesima quale assegno di mantenimento per la figlia , non ancora Per_1 economicamente autosufficiente, convivente con la madre, la somma di € 379,27, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento e/o rimborso nella misura del 70% di tutte le spese straordinarie da regolamentarsi secondo il
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato;
2) che il versi alla CP_1 Parte_1 un assegno divorzile pari ad € 376,42 mensili – oltre rivalutazione ISTAT, di cui
126,42 quale assegno rivalutato e la restante somma di euro 250,00 quale differenza riconosciuta da controparte consegnata brevi manu.
Il giudice delegato, letto il ricorso, con decreto del giorno 8.10.2024, ha fissato la prima udienza di comparizione per il giorno 07.01.2025, onerando le parti dei rispettivi adempimenti nei termini di legge.
All'udienza del 07.01.2025, il giudice ha svolto l'audizione di parte ricorrente comparsa personalmente e, verificata la regolarità della notifica in favore di parte convenuta, ne ha dichiarato la contumacia, riservando il provvedimento.
In data 13.01.2025 il giudice ha emesso ordinanza con la quale, in via provvisoria ed urgente, ha posto a carico di parte convenuta l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, versando alla madre la somma di euro 350,00 mensili, con decorrenza dalla domanda, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, confermando nel resto le condizioni di separazione ed in via istruttoria ha disposto lo svolgimento di indagini tramite
Guardia di Finanza, Comando Nucleo Polizia Tributaria di Prato, con facoltà di subdelega, volte ad accertare la reale ed effettiva situazione patrimoniale e reddituale di parte convenuta, fissando udienza per la prosecuzione della causa al
13.05.2025.
4 Alla suddetta udienza il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'ammissione delle prove per testi richieste e non ammesse e, in denegata ipotesi, ha chiesto di fissarsi udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c..
Il giudice ha confermato l'ordinanza emessa in data 13.01.2025 e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa all'udienza del 19.11.2025, concedendo i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., e disponendo la sostituzione dell'udienza mediante il deposito delle note scritte ex art 127 c.p.c..
Con note di precisazioni conclusioni parte ricorrente ha insistito per le istanze istruttorie non accolte e, alla luce anche delle informazioni rilasciate dalla Guardia di Finanza in merito alla posizione economica del per sentir dichiarare la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio alle conclusioni indicate in epigrafe.
Con comparsa ex art 473 bis 28 c.p.c parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte, in considerazione della capacità reddituale di parte convenuta emersa dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e della necessità di provvedere al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di divorzio - Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b L.898/1970, come modificati con la legge 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data nella quale i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale che li ha autorizzati a vivere separati, nella procedura di separazione, conclusasi con decreto del 14.04.2011 senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Mantenimento della figlia - Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali esigenze del figlio, 2)
5 il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori,
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.
Nel caso in esame, tenuto conto delle capacità reddituali delle parti, degli esborsi mensili che ognuno deve effettuare, si ritiene congruo fissare un contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre alla suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre. Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che la madre ha un canone di locazione di euro 650,00 mensili e un finanziamento di oltre 160,00 euro mensili per l'acquisto dell'autovettura. Sebbene abbia dichiarato di avere un reddito molto esiguo, dalla disamina degli estratti conto risultano dei versamenti con cadenza piuttosto regolare che porta a far ritenere il Tribunale che la stessa percepisca ulteriori redditi non dichiarati.
Per quanto riguarda il convenuto, dalle indagini di Polizia Tributaria è emerso che il medesimo ha un reddito medio di euro 20.000,00 circa annui, ha liquidità per circa euro 100.000,00, ha acquistato un immobile nel 2023 e una autovettura nel
2024. Risulta, inoltre, dagli estratti conto allegati all'esito delle indagini che non vi
è traccia dell'importo del mantenimento che mensilmente è tenuto a versare potendosi, pertanto, presumere che anche il convenuto, in misura molto maggioritaria rispetto alla ricorrente, abbia redditi non dichiarati, anche alla luce dei recenti acquisti effettuati e dell'importo dei risparmi, messi in raffronto al reddito lordo annuo dichiarato.
Assegno divorzile – Nel caso in esame il Tribunale ritiene che debba essere riconosciuta una somma a carico di parte convenuta in favore della ricorrente a titolo di assegno divorzile in ragione della funzione assistenziale di tale assegno, tenuto conto della durata del matrimonio e dello squilibrio economico e reddituale delle parti. Sebbene vi siano indizi dai quali emerga che anche la ricorrente abbia redditi non dichiarati i versamenti in contanti rivenuti dalla disamina degli estratti conto sono comunque pochi. Al contrario, come detto precedentemente, il convenuto ha una elevata capacità reddituale e patrimoniale, tenuto conto dei
6 recenti acquisti e della liquidità sui propri conti correnti. Pertanto, il Collegio ritiene che il convenuto debba essere onerato a versare in favore della ricorrente la somma di euro 250,00 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Spese di lite – Alla luce della sostanziale soccombenza di parte convenuta, le spese processuali dovranno essere posto a carico del medesimo. Le stesse saranno liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. di riferimento tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta (valore indeterminabile di bassa complessità, fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, disattesa ogni contraria istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e e Parte_1 Controparte_1 celebrato in data 27.05.2000 nel Comune di Prato (PO), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vaiano, Anno 2000, Parte II,
Serie A al n. 100;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, versando alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 400,00 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con metodo di pagamento tracciabile;
- pone a carico del padre, nella misura del 70%, e alla madre nella misura del
30%, le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di
7 acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
- Pone a carico di l'obbligo di versare alla Controparte_1 ricorrente, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 250,00 mensili, da versarsi entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con metodo di pagamento tracciabile;
- Condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_1 sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vaiano di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge.
8 Così deciso in Prato, nella Camera di Consiglio del 3.12.2025
Il Presidente
dott. Lucia Schiaretti
Il giudice est.
dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
9
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano
Il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1904/2024 tra le parti:
(CF ), con Avv. Veronica Parte_1 C.F._1
Betti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(cf ), non costituito Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in Prato (PO), registrato al N.100 Parte 2 Serie A anno 2000 del registro del Comune di Prato, alle seguenti condizioni: In tesi - disporre che il
Sig. versi alla Sig.ra quale assegno Controparte_1 Parte_1
1 di mantenimento per la figlia , non ancora economicamente autosufficiente Per_1 convivente con la madre, la somma mensile di € 400,00 oltre rivalutazione Istat da corrispondersi entro il 10 di ogni mese oltre al pagamento e/o rimborso nella misura del 70% di tutte le spese straordinarie da regolamentarsi secondo il
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato, con la precisazione che nel caso le spese siano da concordarsi, dalla richiesta l'altro coniuge ha tempo 15 giorni per esprimere il proprio parere e che il silenzio vale quale assenso e il dissenso debba comunque essere motivato;
- disporre che il Sig. versi Controparte_1 un assegno divorzile a favore della ricorrente Sig.ra Parte_1 dell'importo di € 400,00 o nella maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione monetaria successiva annua secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda.
In ipotesi, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda avanzata in tesi: - disporre che il Sig. versi alla Sig.ra Controparte_1 [...]
, quale assegno di mantenimento per la figlia, non ancora Parte_1 economicamente autosufficiente, convivente con la madre, la somma di € 379,27 importo aggiornato rispetto all'originario di € 300,00 in base alla rivalutazione
Istat, oltre aumento Istat successivo, entro il 10 di ogni mese, oltre al pagamento
e/o rimborso nella misura del 70% di tutte le spese straordinarie da regolamentarsi secondo il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato, con la precisazione che nel caso le spese siano da concordarsi, dalla richiesta l'altro coniuge ha tempo 15 giorni per esprimere il proprio parere e che il silenzio vale quale assenso e il dissenso debba comunque essere motivato;
- disporre che il Sig. Controparte_1 versi alla Sig.ra un assegno divorzile pari ad €
[...] Parte_1
376,42 mensili di cui € 126,42 quale assegno mensile rivalutato in base all'Istat e la restante somma di € 250,00 quale differenza spontaneamente riconosciuta dal
Sig. da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre a CP_1 rivalutazione monetaria successiva annua secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa della parte ammessa al
Gratuito Patrocinio a spese dello Stato come da delibera del 25.07.2024 emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato e notificata in data 22.08.24, in atti, con richiesta di liquidazione come da istanza ”. CP_2
2 Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 20.11.2025.”.
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato in data 4.10.2024 ha Parte_1 citato a comparire dinanzi il Tribunale di Controparte_1
Prato per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 27.05.2000 tra le parti nel Comune di Prato (PO), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vaiano, Anno 2000,
Parte II, Serie A al n. 100.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto: (1) che i coniugi hanno contratto matrimonio in comunione dei beni;
(2) che dall'unione delle parti in data 30.08.2003
è nata la figlia oggi maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
(3) che con il tempo l'affectio coniugalis fra i coniugi è venuta meno tanto da rendere intollerabile il proseguimento della convivenza e, pertanto, la nel Parte_1
2011 ha depositato ricorso giudiziale per ottenere la separazione dal marito;
(4) che il procedimento introdotto si è trasformato in consensuale concludendosi con decreto emesso dal Tribunale di Prato in data 14.04.2011 all'esito del procedimento iscritto al numero rg 5793/10 con il quale è stato disposto l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre e obbligo in capo Per_1 al padre di provvedere al versamento mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento per la figlia e di € 100,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla corresponsione del
50% di spese straordinarie per;
(5) che dalla data della separazione ad oggi Per_1 non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e che la comunione tra le parti non si è ripristinata;
(6) che la ricorrente svolge attività di prestatrice d'opera occasionale svolgendo la professione di massaggiatrice e di addetta alle vendite di prodotti con il marchio (7) che la ricorrente deve corrispondere la rata mensile di circa CP_3
€ 161,48 per il finanziamento dell'autovettura e di € 650,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile sito in Agliana (PT), via Delle Lame n. 19 in cui vive con la figlia;
(8) che il è agente immobiliare e titolare dell'impresa individuale CP_1
BI di , con sede in Prato (PO), via Traversa Il Controparte_1
Crocifisso n. 8/B, con attività di procacciatore di affari nel settore immobiliare;
(9) che parte convenuta è proprietario dell'immobile sito in Prato, via Francesco
3 Petrarca n. 58 e dell'immobile sito in Castiglion Fiorentino, via Martiri di Nassirya
n. 150; (10) che in considerazione della diversa capacità reddituale il ha CP_1 corrisposto alla moglie e alla figlia una somma maggiore di quella indicata nel decreto di separazione mediante consegna di denaro contante nelle mani della figlia
. Per_1
Pertanto, la ha adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare, in via Parte_1 preliminare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il e, quali domande accessorie ha chiesto: 1) che il convenuto versi alla CP_1 medesima quale assegno di mantenimento per la figlia , non ancora Per_1 economicamente autosufficiente, convivente con la madre, la somma di € 379,27, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento e/o rimborso nella misura del 70% di tutte le spese straordinarie da regolamentarsi secondo il
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato;
2) che il versi alla CP_1 Parte_1 un assegno divorzile pari ad € 376,42 mensili – oltre rivalutazione ISTAT, di cui
126,42 quale assegno rivalutato e la restante somma di euro 250,00 quale differenza riconosciuta da controparte consegnata brevi manu.
Il giudice delegato, letto il ricorso, con decreto del giorno 8.10.2024, ha fissato la prima udienza di comparizione per il giorno 07.01.2025, onerando le parti dei rispettivi adempimenti nei termini di legge.
All'udienza del 07.01.2025, il giudice ha svolto l'audizione di parte ricorrente comparsa personalmente e, verificata la regolarità della notifica in favore di parte convenuta, ne ha dichiarato la contumacia, riservando il provvedimento.
In data 13.01.2025 il giudice ha emesso ordinanza con la quale, in via provvisoria ed urgente, ha posto a carico di parte convenuta l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, versando alla madre la somma di euro 350,00 mensili, con decorrenza dalla domanda, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie, confermando nel resto le condizioni di separazione ed in via istruttoria ha disposto lo svolgimento di indagini tramite
Guardia di Finanza, Comando Nucleo Polizia Tributaria di Prato, con facoltà di subdelega, volte ad accertare la reale ed effettiva situazione patrimoniale e reddituale di parte convenuta, fissando udienza per la prosecuzione della causa al
13.05.2025.
4 Alla suddetta udienza il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'ammissione delle prove per testi richieste e non ammesse e, in denegata ipotesi, ha chiesto di fissarsi udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 473bis.28 c.p.c..
Il giudice ha confermato l'ordinanza emessa in data 13.01.2025 e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa all'udienza del 19.11.2025, concedendo i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., e disponendo la sostituzione dell'udienza mediante il deposito delle note scritte ex art 127 c.p.c..
Con note di precisazioni conclusioni parte ricorrente ha insistito per le istanze istruttorie non accolte e, alla luce anche delle informazioni rilasciate dalla Guardia di Finanza in merito alla posizione economica del per sentir dichiarare la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio alle conclusioni indicate in epigrafe.
Con comparsa ex art 473 bis 28 c.p.c parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte, in considerazione della capacità reddituale di parte convenuta emersa dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e della necessità di provvedere al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di divorzio - Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b L.898/1970, come modificati con la legge 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data nella quale i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale che li ha autorizzati a vivere separati, nella procedura di separazione, conclusasi con decreto del 14.04.2011 senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Mantenimento della figlia - Sulla base della disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 147 e 337 ter c.c. si evince l'obbligo da parte dei genitori, sia in costanza di matrimonio, sia in sede di separazione o divorzio, di mantenere, istruire ed educare i figli, provvedendo al mantenimento degli stessi, in misura proporzionale al proprio reddito, considerando “1) le attuali esigenze del figlio, 2)
5 il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori,
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4) le risorse economiche di entrambi i genitori, 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Tale obbligo sussiste per il solo fatto di aver generato i figli e prescinde da qualsiasi domanda.
Nel caso in esame, tenuto conto delle capacità reddituali delle parti, degli esborsi mensili che ognuno deve effettuare, si ritiene congruo fissare un contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre alla suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre. Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che la madre ha un canone di locazione di euro 650,00 mensili e un finanziamento di oltre 160,00 euro mensili per l'acquisto dell'autovettura. Sebbene abbia dichiarato di avere un reddito molto esiguo, dalla disamina degli estratti conto risultano dei versamenti con cadenza piuttosto regolare che porta a far ritenere il Tribunale che la stessa percepisca ulteriori redditi non dichiarati.
Per quanto riguarda il convenuto, dalle indagini di Polizia Tributaria è emerso che il medesimo ha un reddito medio di euro 20.000,00 circa annui, ha liquidità per circa euro 100.000,00, ha acquistato un immobile nel 2023 e una autovettura nel
2024. Risulta, inoltre, dagli estratti conto allegati all'esito delle indagini che non vi
è traccia dell'importo del mantenimento che mensilmente è tenuto a versare potendosi, pertanto, presumere che anche il convenuto, in misura molto maggioritaria rispetto alla ricorrente, abbia redditi non dichiarati, anche alla luce dei recenti acquisti effettuati e dell'importo dei risparmi, messi in raffronto al reddito lordo annuo dichiarato.
Assegno divorzile – Nel caso in esame il Tribunale ritiene che debba essere riconosciuta una somma a carico di parte convenuta in favore della ricorrente a titolo di assegno divorzile in ragione della funzione assistenziale di tale assegno, tenuto conto della durata del matrimonio e dello squilibrio economico e reddituale delle parti. Sebbene vi siano indizi dai quali emerga che anche la ricorrente abbia redditi non dichiarati i versamenti in contanti rivenuti dalla disamina degli estratti conto sono comunque pochi. Al contrario, come detto precedentemente, il convenuto ha una elevata capacità reddituale e patrimoniale, tenuto conto dei
6 recenti acquisti e della liquidità sui propri conti correnti. Pertanto, il Collegio ritiene che il convenuto debba essere onerato a versare in favore della ricorrente la somma di euro 250,00 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Spese di lite – Alla luce della sostanziale soccombenza di parte convenuta, le spese processuali dovranno essere posto a carico del medesimo. Le stesse saranno liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. di riferimento tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta (valore indeterminabile di bassa complessità, fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, disattesa ogni contraria istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e e Parte_1 Controparte_1 celebrato in data 27.05.2000 nel Comune di Prato (PO), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vaiano, Anno 2000, Parte II,
Serie A al n. 100;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, versando alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 400,00 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con metodo di pagamento tracciabile;
- pone a carico del padre, nella misura del 70%, e alla madre nella misura del
30%, le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di
7 acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
- Pone a carico di l'obbligo di versare alla Controparte_1 ricorrente, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 250,00 mensili, da versarsi entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con metodo di pagamento tracciabile;
- Condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_1 sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vaiano di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge.
8 Così deciso in Prato, nella Camera di Consiglio del 3.12.2025
Il Presidente
dott. Lucia Schiaretti
Il giudice est.
dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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