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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 6178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6178 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9219/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MA UL
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
(07.04.1979 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil) in proprio e in qualità di Persona_1 esercente della responsabilità genitoriale - unitamente a (02.10.1981 Parte_1
- Rio de Janeiro - RJ - Brasil) - di (20.07.2012 – Rio de Janeiro Persona_2
- RJ - Brasil
(07.04.1979 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil) (doc. 4) in proprio e in Persona_1 qualità di esercente della responsabilità genitoriale - unitamente a Parte_1
(02.10.1981 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil) - di (25.02.2016 - Rio de Parte_2
Janeiro - RJ -
[...]
(24.07.1975 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil) in proprio e in qualità di Persona_3 esercente della responsabilità genitoriale - unitamente a Controparte_1
(08.11.1975 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil) - di Persona_4
(19.01.2007 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil)
(17.11.1982 – Rio de Janeiro - RJ - Brasil) in proprio Persona_5
e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale – unitamente a Controparte_2
(06.06.1984 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil)– di (30.12.2016 Persona_6
- Rio de Janeiro - RJ - Brasil); rappresentati e difesi dall'avv. CAROSI VINCENZO , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_3 -convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Accertare il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto dichiarare gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile CP_3 CP_3 competente, ovvero del comune competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo: alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
condannare l'odierna parte resistente al pagamento degli onorari e spese di giudizio del presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo;
in subordine dichiarare la soccombenza parziale dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine a eventuali tasse ed imposte che sono state, sono e/o saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo, anche in considerazione della sentenza emessa da questo Ill.mo Tribunale, in subordine si chiede la ripetizione delle spese sostenute per il contributo unico e l'esenzione dalle spese di registrazione.
Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali e con vittoria di spese e competenze.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dall'avo capostipite , nato il [...] a Persona_7
Treviso, successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
2 - Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_3
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Va pertanto riconosciuto l'interesse dei ricorrenti ad azionare il riconoscimento del diritto avanti all'autorità giurisdizionale.
5 - Venendo ora al merito, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Consegue che l'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza deve provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la
Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n. 25317 del24/08/2022).
6 - Ritiene il Tribunale che i ricorrenti non abbiano assolto all'onere probatorio secondo i principi richiamati, affidando la prova della discendenza da un avo italiano ai documenti indicati nel ricorso introduttivo del giudizio, che tuttavia non hanno prodotto fino al momento in cui è scaduto il termine per il deposito delle note ex art. 127 ter cp.c. sostitutive dell'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c..
Stante il disposto dell'art. 281 duodecies, quarto comma c.p.c., in assenza della costituzione del convenuto, non è possibile concedere un rinvio del presente procedimento, richiesto CP_3 dal procuratore dei ricorrenti “al fine di poter regolarizzare la procura e la documentazione necessaria per il riconoscimento di cittadinanza” come dedotto in sede di note depositate ex art. 127 ter c.p.c..
Il quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c. prescrive infatti che “…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
La fase successiva al deposito degli atti introduttivi e l'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. costituiscono pertanto il momento di confronto fra le parti e di eventuale integrazione, che tuttavia non ha senso che venga effettuata se tale esigenza non sorge, come nel caso in esame, dalle difese della controparte, appunto, non costituitasi.
Il rinvio, non essendo stato dedotto dalla parte interessata un impedimento oggettivo alla produzione documentale, non è peraltro compatibile con gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione che hanno indotto il legislatore ad imporre l'applicazione del rito semplificato di cognizione alle cause in materia di cittadinanza proprio in considerazione della natura documentale della prova e della non articolata attività istruttoria cui la parte è consapevole fin da quando radica il giudizio di affidare la prova degli elementi costituivi della propria domanda.
7 - Alla stregua delle considerazioni svolte, la domanda deve essere rigettata.
8 – Nulla per le spese in quanto l'Amministrazione intimata non si è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
9219/2025 , definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese.
Venezia, 22/12/2025
Il Giudice
AU AM
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa Silvi Faccio. CP_4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MA UL
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
(07.04.1979 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil) in proprio e in qualità di Persona_1 esercente della responsabilità genitoriale - unitamente a (02.10.1981 Parte_1
- Rio de Janeiro - RJ - Brasil) - di (20.07.2012 – Rio de Janeiro Persona_2
- RJ - Brasil
(07.04.1979 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil) (doc. 4) in proprio e in Persona_1 qualità di esercente della responsabilità genitoriale - unitamente a Parte_1
(02.10.1981 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil) - di (25.02.2016 - Rio de Parte_2
Janeiro - RJ -
[...]
(24.07.1975 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil) in proprio e in qualità di Persona_3 esercente della responsabilità genitoriale - unitamente a Controparte_1
(08.11.1975 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil) - di Persona_4
(19.01.2007 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil)
(17.11.1982 – Rio de Janeiro - RJ - Brasil) in proprio Persona_5
e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale – unitamente a Controparte_2
(06.06.1984 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil)– di (30.12.2016 Persona_6
- Rio de Janeiro - RJ - Brasil); rappresentati e difesi dall'avv. CAROSI VINCENZO , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_3 -convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Accertare il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto dichiarare gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile CP_3 CP_3 competente, ovvero del comune competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo: alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
condannare l'odierna parte resistente al pagamento degli onorari e spese di giudizio del presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo;
in subordine dichiarare la soccombenza parziale dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine a eventuali tasse ed imposte che sono state, sono e/o saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo, anche in considerazione della sentenza emessa da questo Ill.mo Tribunale, in subordine si chiede la ripetizione delle spese sostenute per il contributo unico e l'esenzione dalle spese di registrazione.
Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali e con vittoria di spese e competenze.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dall'avo capostipite , nato il [...] a Persona_7
Treviso, successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
2 - Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_3
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Va pertanto riconosciuto l'interesse dei ricorrenti ad azionare il riconoscimento del diritto avanti all'autorità giurisdizionale.
5 - Venendo ora al merito, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Consegue che l'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza deve provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la
Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n. 25317 del24/08/2022).
6 - Ritiene il Tribunale che i ricorrenti non abbiano assolto all'onere probatorio secondo i principi richiamati, affidando la prova della discendenza da un avo italiano ai documenti indicati nel ricorso introduttivo del giudizio, che tuttavia non hanno prodotto fino al momento in cui è scaduto il termine per il deposito delle note ex art. 127 ter cp.c. sostitutive dell'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c..
Stante il disposto dell'art. 281 duodecies, quarto comma c.p.c., in assenza della costituzione del convenuto, non è possibile concedere un rinvio del presente procedimento, richiesto CP_3 dal procuratore dei ricorrenti “al fine di poter regolarizzare la procura e la documentazione necessaria per il riconoscimento di cittadinanza” come dedotto in sede di note depositate ex art. 127 ter c.p.c..
Il quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c. prescrive infatti che “…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
La fase successiva al deposito degli atti introduttivi e l'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. costituiscono pertanto il momento di confronto fra le parti e di eventuale integrazione, che tuttavia non ha senso che venga effettuata se tale esigenza non sorge, come nel caso in esame, dalle difese della controparte, appunto, non costituitasi.
Il rinvio, non essendo stato dedotto dalla parte interessata un impedimento oggettivo alla produzione documentale, non è peraltro compatibile con gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione che hanno indotto il legislatore ad imporre l'applicazione del rito semplificato di cognizione alle cause in materia di cittadinanza proprio in considerazione della natura documentale della prova e della non articolata attività istruttoria cui la parte è consapevole fin da quando radica il giudizio di affidare la prova degli elementi costituivi della propria domanda.
7 - Alla stregua delle considerazioni svolte, la domanda deve essere rigettata.
8 – Nulla per le spese in quanto l'Amministrazione intimata non si è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
9219/2025 , definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese.
Venezia, 22/12/2025
Il Giudice
AU AM
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria dott.ssa Silvi Faccio. CP_4