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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 19/10/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco
Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2046/2024 del R.A.C.C. in data
12/11/2024, iniziata con atto di citazione notificato in data 11 novembre 2024
d a
- Parte_1
(C.F. , con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. BERTOLI ANTONIO, giusto mandato in atti,
attrice
c o n t r o
- (C.F. ) con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Enrico Bevilacqua, giusto mandato in atti, convenuta
avente per oggetto: somministrazione, trattenuta in decisione all'udienza del 10/10/2025, nella quale le parti hanno confermato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “Revocarsi l'ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c., pronunciata il 28 febbraio 2025, e condannare la convenuta alla restituzione di quanto pagato dall'attrice in forza della stessa
e del precetto notificato da il 14.3.2025 (doc. 17), pari ad € CP_1
35.079,76 come da contabile del bonifico che si allega (doc. 18). Rigettarsi le domande ed eccezioni avversarie e accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto del 9.5.2023, con
Pag. 1 particolare riferimento all'obbligo di esclusiva a favore del somministrato della pasta all'uovo senza glutine a nido confezionata in vaschette con il marcio;
di conseguenza dichiarare la risoluzione del Parte_1 contratto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento della convenuta. -
Accertare l'entità del danno, anche all'immagine ed alla reputazione commerciale, conseguito per l'attrice a tale inadempimento e alla violazione delle norme della buona fede e della correttezza commerciale di cui all'art.
2598 n. 3 c.c. da parte della convenuta, per le ragioni indicate in narrativa, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento a titolo di risarcimento del danno del complessivo importo di € 200.000 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria scritta e orale, anche ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori dalla domanda al saldo. Dichiarare ex art. 1460 c.c. il diritto dell'attrice di sospendere il pagamento di quanto preteso dalla convenuta e la conseguente inesigibilità dell'asserito credito della convenuta, esposto nella lettera
24.10.2024 dell'avv. Enrico Bevilacqua. Spese, competenze e onorari rifusi.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e non ammesse”;
per parte convenuta come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “1) rigettare le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
2) alla luce di quanto esposto in narrativa condannare
[...] con sede a Ponte San Nicolò (PD), Viale Parte_2
Europa n. 30, Part. IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, al pagamento in favore della convenuta di Euro 34.392,47, o di quella diversa somma che dovesse risultare provata in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3) accertata e dichiarata, altresì, l'illegittimità, anche ai sensi degli artt.
1175 e 1375 c.c., del recesso e/o della risoluzione dal contratto comunicato/a dall'attrice a , condannare Controparte_1 [...] con sede a Ponte San Nicolò (PD), Viale Europa n. Parte_2
30, Part. IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, a pagare a , con sede a Controparte_1
LS (PN), Via Risorgimento n. 24, Part. IVA , la somma a P.IVA_2 titolo di risarcimento del danno pari ad Euro 5.529,51 o, comunque, quella
Pag. 2 che verrà ritenuta di giustizia o che verrà determinata in via equitativa dal
Giudice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 sulle somme come anno per anno rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo. Il tutto operando, all'occorrenza, le dovute compensazioni. In ogni caso: spese e competenze di lite, con l'aumento del
30% previsto dall'art. 4 comma 1 bis del DM n. 55/2014, come integrato dal
DM 37/2018 e modificato dal DM Giustizia n. 147/2022 per fruizione facilitata dell'atto tramite collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso delle spese generali ed oltre a IVA e CPA, rifuse. …in via istruttoria come memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione dell'11.11.2024 Parte_2 adiva l'intestato Tribunale lamentando la pretesa violazione da parte
[...] di del patto di esclusiva contenuto nell'Accordo commerciale CP_1 sottoscritto tra le parti il 16.5.2023, oltre che il compimento di asseriti atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. da parte di quest'ultima.
In particolare, l'attrice esponeva che la convenuta, sfruttando illegittimamente delle presunte conoscenze e/o informazioni di politica commerciale di avrebbe offerto, ad un Parte_2 prezzo inferiore, ad PI S.r.l., concessionaria per il Triveneto, Emilia
Romagna e Lombardia della catena di supermercati “Despar”, i propri prodotti, sostituendosi, dunque, di fatto quale cliente di PI S.r.l.
L'attrice chiedeva, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto del 9.5.2023, con particolare riferimento all'obbligo di esclusiva a favore del somministrato della pasta all'uovo senza glutine a nido confezionata in vaschette con il marchio;
di Parte_1 conseguenza dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento della convenuta. Accertare l'entità del danno, anche all'immagine ed alla reputazione commerciale, conseguito per l'attrice a tale inadempimento e alla violazione delle norme della buona fede e della
Pag. 3 correttezza commerciale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. da parte della convenuta, per le ragioni indicate in narrativa, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento a titolo di risarcimento del danno del complessivo importo di € 200.000 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria scritta e orale, anche ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori dalla domanda al saldo.
Dichiarare ex art. 1460 c.c. il diritto dell'attrice di sospendere il pagamento di quanto preteso dalla convenuta e la conseguente inesigibilità dell'asserito credito della convenuta, esposto nella lettera 24.10.2024 dell'avv. Enrico
Bevilacqua”.
Si costituiva contestando integralmente il contenuto CP_1 dell'atto di citazione avversario in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto e chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di euro 34.392,47, o quantomeno della somma di euro 31.837,58, oltre agli interessi di legge ex artt. 1 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 dal dovuto al saldo e, comunque, il risarcimento del danno, attesa l'illegittimità del recesso e/o della risoluzione dal contratto comunicato/a dall'attrice.
Il Giudice con provvedimento del 19.12.2024 confermava la data della prima udienza al 27 febbraio 2025 dal quale far decorrere i relativi termini ex art. 171 ter c.p.c.
Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c. e il
Giudice, con provvedimento del 28.02.2025 emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data, ingiungeva a
[...] di pagare in favore di , senza dilazione, Parte_2 CP_1 la somma di euro 31.837,58, oltre agli interessi moratori di legge a far CP_2 data dal dì dovuto e sino all'effettivo saldo nonché alle spese di lite, oltre a spese generali, IVA e accessori di legge.
Il Giudice, ritenuta altresì la causa matura per la decisione, alla luce delle allegazioni delle parti e delle produzioni documentali già effettuate, non ammetteva le istanze istruttorie delle parti e fissava l'udienza del 10 ottobre
2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Le domande di parte attrice come formulate non possono essere accolte per le ragioni di seguito indicate.
Pag. 4 In data 16.05.2023 sottoscriveva un “Accordo CP_1 commerciale anno 2023” con con cui Parte_2
l'odierna convenuta si impegnava a produrre in esclusiva per l'attrice una specifica tipologia di pasta confezionata in uno specifico modo, ovverosia la
“pasta lunga senza glutine a nido confezionata in vaschetta”, sulla vaschetta l'attrice richiedeva, poi, l'apposizione di un'etichetta con il proprio marchio.
Parte attrice, però, fonda la propria narrazione e le conseguenti domandi giudiziali come se l'oggetto del contratto di somministrazione in essere con la convenuta, e il correlato diritto di esclusiva, riguardasse tutti i prodotti a pasta lunga senza glutine, di qualunque formato e con qualunque packaging, prodotti da quest'ultima.
L'accordo commerciale concluso tra e l'attrice CP_1 prevedeva, invece, che l'esclusiva pattuita a favore dell'attrice riguardasse unicamente la “pasta lunga senza glutine a nido confezionata in vaschetta” e ancora che “La gamma di prodotti a nido suddetta sarà prodotta in esclusiva per il CLIENTE”.
Parte convenuta ha documentato che i prodotti cd. “gluten free” dalla stessa prodotti possono essere suddivisi in tre distinte categorie:
(1) pasta a nido, che si può confezionare in vaschetta, in astuccio o in sacchetto;
(2) pasta stesa, che si può confezionare in vaschetta, in astuccio o in sacchetto;
(3) pasta corta e minestre, che si possono confezionare in astuccio, in sacchetto con etichetta oppure in sacchetto con cavallotto.
Parte convenuta ha allegato, inoltre, che tale diversificazione agevola l'inserimento dei prodotti di nel mercato e permette, di far CP_1 coesistere sullo stesso scaffale due prodotti della stessa categoria, perché confezionati in modo diverso. I diversi tipi di confezionamento, infatti, incidendo anche sul prezzo finale del prodotto, permettono un posizionamento dello stesso prodotto in fasce di prezzi diverse e, quindi, non direttamente concorrenti fra loro.
Come si evince da una piana lettura del cit. contratto l'esclusiva pattuita a favore di era stata delimitata, Parte_2
Pag. 5 tra tutte le tipologie di pasta prodotte e di confezionamenti offerti dalla convenuta, in modo preciso e specifico ad un particolare tipo di pasta (lunga senza glutine a nido) confezionata in un particolare tipo di confezione
(ovverosia in vaschetta).
Nello specifico parte attrice ha addebitato a controparte che CP_1
avrebbe, in primo luogo, promosso presso PI S.r.l.,
[...] concessionaria del marchio “Despar” in Triveneto, Emilia-Romagna e
Lombardia, la propria “pasta all'uovo senza glutine ad un prezzo inferiore a quello di ” (v. pag. 2 atto di citazione) e, in secondo Parte_2 luogo, avrebbe venduto a società con sede a Milano, il Controparte_3 medesimo prodotto oggetto del patto di esclusiva.
La conferma per cui la convenuta, accordandosi con PI, non ha in realtà violato il citato patto di esclusiva emerge già dalla lettura degli atti della stessa parte attrice laddove non ha Parte_2 contestato a di aver venduto ad PI il prodotto oggetto del CP_1 patto di esclusiva ma si è limitata ad allegare [senza peraltro fornire alcun riscontro oggettivo a tale affermazione] che si sarebbe CP_1 accordata con PI per la vendita di “pasta all'uovo senza glutine” ad un asserito “prezzo inferiore” e avrebbe, quindi, sostituito l'attrice nelle forniture a quest'ultima.
Parte attrice ha inteso provare tali circostanze attraverso la formulazione dei seguenti capitoli di prova [non ammessi]: “1) Vero che in data 12.7.2024 stipulava un accordo per la fornitura della Controparte_1 pasta senza glutine di propria produzione con PI Service Srl, concessionaria del marchio Despar nel Triveneto, come da documenti 14 e
15 fascicolo della convenuta, da rammostrarsi alla parte e al teste;
2) Vero che, successivamente alla stipula dell'accordo di cui al capitolo che precede,
PI Service Srl interrompeva gli acquisti di pasta senza glutine da
[...]
3) Vero che , responsabile Parte_2 Testimone_1 dell'ufficio acquisti di PI Service Srl, nel corso di una telefonata avvenuta ad ottobre 2024 con , legale rappresentante di Testimone_2 [...]
, riferiva allo stesso che l'interruzione degli acquisti di Parte_2 cui al capitolo che precede era dovuta al fatto che aveva Controparte_1 offerto la pasta senza glutine ad un prezzo inferiore rispetto a quello
Pag. 6 praticato da;
4) Vero che gli operatori della grande Parte_2 distribuzione, avvalendosi di proprio personale o di società di analisi di mercato quali Nielsen e Circana, monitorano i prezzi praticati dai concorrenti tempo per tempo”.
I predetti capitoli, come anticipato, non stati ammessi in quanto in parte rappresentati circostanze già oggetto di documenti [cfr. cap. 1], in parte irrilevanti al fine del decidere [cfr. capp. 2 e 4], e in parte, infine, [cfr. cap.3] perché si chiede al teste , peraltro non firmatario e/o Testimone_1 rappresentante di PI nella contrattazione tra la stessa e la convenuta, di esprimere una valutazione volta a dimostrare che PI avrebbe interrotto il contratto in essere con l'attrice a causa del fatto che aveva Controparte_1 offerto la pasta senza glutine a un prezzo inferiore, circostanza questa [cioè del prezzo inferiore] contraria, tra l'altro, a documentazione scritta (cfr. docc.
14, 15 e 32 oltre che il doc. 16 di parte attrice). CP_1
Non è stata poi accolta l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. come formulata da parte attrice [“l'esibizione in giudizio delle fatture di acquisto, da parte di quest'ultima, dei prodotti senza glutine di , dalla CP_1 sottoscrizione dell'accordo quadro tra le suddette parti del 12 luglio 2024 in poi, nonché dell'“accordo economico” menzionato a pag. 1 nell'accordo quadro per la fornitura di merci (doc. 14 avversario) quale parte integrante dello stesso, e/o gli altri accordi economici stipulati tra le stesse parti, aventi ad oggetto l'acquisto di pasta senza glutine..”] in quanto in parte avente ad oggetto documenti già agli atti di causa [cfr. docc. 15 e 32 di parte convenuta] e, comunque, ritenuta carente del requisito della necessità: il documento deve essere indispensabile, nel senso che non sia possibile acquisire aliunde la prova del fatto.
Si osserva che in base allo stesso accordo del 2023 era CP_1 libera di vendere a chicchessia tutti gli altri suoi prodotti e, in forza di un tanto, ha, quindi, raggiunto un accordo con PI per la vendita di pasta stesa (dunque non a nido) e confezionata in astuccio (dunque non in vaschetta).
La convenuta ha prodotto l'accordo di con PI, il CP_1 relativo listino allegato e le fatture emesse a quest'ultima (cfr. docc. 14-15 e
32 di parte convenuta), da cui risulta documentalmente che l'oggetto
Pag. 7 dell'accordo tra e PI è la pasta stesa confezionata in CP_1 astuccio della Linea “MangioBene”, ossia quella espressamente esclusa dal patto di esclusiva.
Appare documentalmente dimostrato sia che i prodotti forniti ad
PI da parte di ossia la pasta “stesa” confezionata in CP_1 astuccio, erano quelli espressamente esclusi dal patto di esclusiva sia che gli stessi, in qualsiasi caso, venivano forniti ad un prezzo superiore rispetto a quello praticato dall'attrice (cfr. docc. 14, 15 e 32 oltre che il CP_1 doc. 16 di ). Parte_2
I documenti dimessi hanno, dunque, smentito che CP_1 abbia attuato una qualche “politica aggressiva di abbassamento dei prezzi” e soprattutto che abbia violato il patto di esclusiva e l'obbligo di non concorrenza previsto dall'art. 2598 n. 3 c.c.
Anche sulla vendita a si osserva che le doglianze di Controparte_3 parte attrice si sono rilevate infondate.
Quanto alla asserita violazione del patto di esclusiva in ordine alla vendita dei prodotti della linea a marchio ” a , il mero Pt_3 CP_3 raffronto delle confezioni oggetto di esclusiva e quelle vendute a CP_3 permette di escludere che vi sia stata una qualsiasi violazione.
Il prodotto venduto da a è, infatti, CP_1 CP_3 costituito da un astuccio di cartone che copre completamente la pasta racchiusa al suo interno, fatta eccezione per una piccola finestra laterale;
trattasi, dunque, di astuccio escluso espressamente dal patto di esclusiva con l'attrice.
Si tratta, con tutta evidenza, di due prodotti e di due confezionamenti del tutto diversi e non comparabili: il prodotto destinato all'attrice veniva, infatti, confezionato in “vaschette” con una pellicola di plastica completamente trasparente sul lato superiore che consentiva una visione praticamente integrale della pasta contenuta, mentre nei prodotti venduti dalla convenuta a il confezionamento della pasta avviene CP_3 in un “astuccio” di cartone con a lato una piccola “finestra” sagomata e rivestita in pellicola plastica che consente una visione laterale e solamente parziale della pasta in esso contenuta.
Pag. 8 Il diverso confezionamento, oltre a conferire un'immagine completamente diversa del prodotto, incide nel caso di specie anche sul prezzo finale dello stesso, escludendo una diretta concorrenza tra i due prodotti dato che il prezzo della confezione venduta da risulta CP_3 maggiore rispetto a quella di (cfr. docc. 17-23 Parte_2 di parte convenuta).
La circostanza più significativa che dimostra il diverso prezzo tra i prodotti venduti dall'attrice e quelli venduti da è costituita dal CP_3 fatto che, in base ai loro rispettivi siti internet, lo stesso prodotto (nello specifico le Pappardelle all'uovo) viene venduto da Parte_2
al prezzo di euro 3,29 (cfr. doc. 24 di parte convenuta),
[...] mentre da viene venduto al prezzo, ben maggiore, di euro 4,90 CP_3
(cfr. doc. 25 di parte convenuta).
Non si è, pertanto, raggiunta la prova né della violazione del patto di esclusiva da parte della convenuta né di suoi comportamenti costituenti atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c., risultando così la risoluzione del contratto operata dall'attrice illegittima e priva di alcuna giustificazione.
è risultata creditrice nei confronti di CP_1 [...] della somma capitale pari ad euro 31.837,58, credito Parte_2 dovuto a saldo delle seguenti fatture:
• euro 3.322,29 a saldo fattura n. 137 del 05.06.24 (cfr. doc. 4 di parte convenuta);
• euro 5.412,01 giusta fattura n. 168 del 10.07.24 (cfr. doc. 5 di parte convenuta);
• euro 2.260,06 giusta fattura n. 184 del 02.08.24 (cfr. doc. 6 di parte convenuta);
• euro 2.260,06 giusta fattura n. 190 del 09.08.24 (cfr. doc. 7 di parte convenuta);
• euro 8.120,99 giusta fattura n. 209 del 10.09.24 (cfr. doc. 8 di parte convenuta);
• euro 10.462,17giusta fattura n. 230 del 09.10.24 (cfr. doc. 9 di parte convenuta),
e quindi euro 31.837,58 complessivamente.
Pag. 9 Parte attrice, di fronte alle fatture e ai ddt prodotti dalla convenuta
(cfr. docc. 4-9), con la prima memoria si è limitata a sostenere l'insussistenza dei requisiti per l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. senza, però, specificatamente contestare, come era suo onere fare, né la debenza del predetto importo né, tantomeno, la sua quantificazione.
Un tanto è stato già riconosciuto dal Giudice che ha evidenziato come l'attrice, nel contestare solo la sussistenza dei requisiti ex art. 186 ter c.p.c., non si fosse curata di contestare la ricezione della merce di cui alle fatture e ddt prodotti da , con ciò “riconoscendo di fatto la debenza CP_1 della somma richiesta da parte convenuta” (cfr. ordinanza del 28.2.2025).
L'attrice non ha mai contestato né via stragiudiziale, in seguito alla diffida inviata dalla convenuta (cfr. doc. 6 di parte attrice), né tantomeno nel presente giudizio, il credito vantato da , non ha contestato il CP_1 quantum del predetto credito così come riportato nelle fatture prodotte (cfr. docc.
4-9 di parte convenuta) né, infine, ha mai contestato la ricezione della merce attestata dai documenti di trasporto (cfr. docc.
4-9 di parte convenuta).
Alla luce di un tanto l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. va, pertanto, confermata con la presente sentenza.
Si osserva che la disciplina contenuta nell'art. 186 ter cod. proc. civ., con riferimento all'ordinanza - ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 1820 del
29.1.2007).
Aderendo all'insegnamento richiamato il dispositivo della presente sentenza assorbe il contenuto dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
risulta, inoltre, creditrice nei confronti di CP_1 [...] della ulteriore somma pari ad euro 2.386,89 oltre Parte_2
Iva (cfr. doc. 33 di parte convenuta) relativi alle rimanenze di etichette con il marchio che sono state acquistate da Parte_2 CP_1
Pag. 10 su indicazione dell'attrice e che, in base all'art. D) dell'accordo del 16 CP_1 maggio 2023, devono da essa essere corrisposti stante l'intervenuto recesso/risoluzione dal contratto da parte dell'attrice, comunicato a CP_1
con pec del 18.10.2024 (cfr. doc. 3 di parte attrice).
[...]
Dai documenti depositati da parte convenuta (e non tempestivamente contestati da parte attrice) risulta, infatti, che, a fronte della richiesta di di procedere con la stampa delle predette etichette (cfr. docc. CP_1
10-11 di parte convenuta), l'attrice ne ha specificatamente approvato la stampa il 3 ottobre 2024 (“Viste ora, approvate” – cfr. doc. 11); il tutto, peraltro, solo pochi giorni prima di comunicare alla convenuta il proprio recesso/risoluzione dall'accordo.
Si osserva, infine, che la convenuta, con la propria comparsa di costituzione, aveva offerto formalmente la consegna a Parte_2
delle citate etichette previo pagamento delle stesse;
l'attrice
[...] non ha provveduto, però, al predetto pagamento limitandosi a richiedere
“l'immediata restituzione delle nostre etichette ancora in vs possesso” (cfr. doc. 40 di parte convenuta), con ciò riconoscendo di aver commissionato alla convenuta la stampa delle predette etichette e, di conseguenza, il credito della convenuta.
Non dovute appaiono, invece, le ulteriori somme pari a euro 168,00
(quale costo di 21 pallet - epal asseritamente non restituiti da parte attrice) e pari a euro 5.529,51 (quale risarcimento dei danni subiti dalla convenuta in conseguenza della condotta tenuta da parte attrice che aveva esercitato un recesso/risoluzione illegittima) come richieste da parte convenuta.
La prima voce non risulta sufficientemente supportata da idonea documentazione, in quanto il doc. 12 non risulta probante con riferimento a tale particolare voce in forza delle aggiunte a penna di incerta provenienza, la seconda voce, invece, risulta dedotta da parte convenuta solo nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. e, pertanto, tardivamente alla luce delle preclusioni processuali che impongono la sua compiuta allegazione entro la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., né, d'altronde, la parte interessata motiva perché non avrebbe potuto dedurre tale voce di danno prima della seconda memoria.
Pag. 11 Le spese del presente procedimento, assorbenti anche quelle dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
2) accoglie, per le ragioni e nei limiti di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte convenuta e per l'effetto condanna parte attrice a corrispondere a favore di parte convenuta la somma pari ad CP_2 euro 34.224,47, importo dal quale detrarre pagamenti già effettuati a detto titolo, oltre gli interessi ex D.lgs. n. 231/02 dal dì dovuto al saldo effettivo;
3) condanna parte attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 518,00 per esborsi e in euro 10.860,00 per compenso, oltre ad I.V.A.,
C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M.
n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 19 ottobre 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
Pag. 12