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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 51/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Lucia Cannella Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E NZ A
e x ar t. 28 1 -s e x i e s c . p. c . nella causa civile n. 51/2025 R.G. promossa d a
OGGETTO: altri
, c.f. e Parte_1 C.F._1 Pt_2 rapporti condominiali
, C.F. con il patrocinio dell'avv. Pt_3 C.F._2
AL NO e dell'avv. TENCA MARCO, elettivamente domiciliatI in VIA DEI ROMANINI 2C CASALMAGGIORE presso il menzionato difensore.
APPELLANTE
c o n tr o
, c.f. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. LUPPI ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA
SOLFERINO 10 25122 BRESCIA presso il menzionato difensore.
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia, sezione terza pubblicata il 18/12/2024 con il n. 5229/2024.
CONCLUSIONI di Parte_1
In via preliminare Dichiarare la legittimazione passiva in capo al
Pag. 1 di 5 in ordine alla questione sottesa al presente giudizio. Nel CP_1
merito: a) Accertata la limitazione e/o forte compromissione del diritto di proprietà di parti attrici per i motivi dedotti in Atti e confermati in sede di CTU, disporsi, a carico di parte convenuta, il ripristino dello stato dei parcheggi di cui è causa in conformità con l'elaborato planimetrico b) prodotto sub. 2) oppure in conformità con la soluzione proposta dal Consulente Tecnico d'Ufficio incaricato, ossia attraverso l'arretramento (rispetto ai garage) di un metro dello stallo in contestazione posto sull'area comune indentificata con la particella 416 sub. 8; il tutto, al fine di consentire ai sig.ri e Pt_1 Pt_2
l'accesso al garage di proprietà esclusiva.
b) In ogni caso condannare il convenuto alla rifusione CP_1 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. di Controparte_1
In via principale: rigettare le domande tutte degli appellanti per difetto di legittimazione passiva dell'amministratore del condominio e perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 5229/2024 – R.G. 7461/2021 del Tribunale Civile di Brescia – Sezione Terza Civile, pubblicata il
18.12.2024; in via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in primo grado, ai sensi dell'articolo 7 c.p.c., essendo competente, secondo la - pur infondata- prospettazione attorea, il Giudice di pace, con rigetto di tutte le domande avversarie. In ogni caso: con integrale rifusione dei compensi professionali e delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio il Parte_1 Parte_4
Condominio Primavera di Desenzano, via Curiel, allegando di essere divenuti proprietari per atto a rogito notaio n. 592/339 di rep. Per_1
Del 15.6.2018 di un appartamento e di un'autorimessa ( mapp.li 223
Pag. 2 di 5 sub 11 e sub 5), nonché di quota indivisa di “ 2/14 di sette posti auto scoperti con relativa corte comune” insistenti sul mappale 416, lamentando che gli stalli per il parcheggio delle autovetture delimitati sulla corte comune, in difformità a quanto riscontrato nell'allegato planimetrico catastale all'atto di vendita, impedivano loro di accedere con veicolo all'interno dell'autorimessa.
Chiedevano che il Tribunale, accertata la violazione da parte del degli artt. 1102, 1118 e 1130 c.c, di ripristinare lo stato CP_1
dei parcheggi in conformità all'elaborato planimetrico.
Costituitosi il che chiedeva il rigetto della domanda;
CP_1
esperita istruttoria con C.T.U., il Tribunale pronunciava la sentenza n.
5229/24 con la quale accoglieva l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva avanzata dal , dovendosi ritenere CP_1
che, in esito agli accertamenti demandati al consulente, che il cortile ove erano stati posizionati gli stalli, censito al mappale 416 ( e vari
Subalterni) del foglio 15 non era di proprietà del attesa la CP_1
“presenza di un vincolo di pertinenzialità dello stesso nei confronti dei condomini proprietari delle unità immobiliari insistenti sul mapp.le
223” area su cui era stato edificato l'edificio condominiale.
La sentenza è stata gravata da e Parte_1 Parte_4
Il si è costituito resistendo all'impugnazione. CP_1
All'odierna udienza, tenutasi in forma cartolare, le parti discutevano la causa mediante il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è motivata in forma sintetica ex art. 350 bis comma terzo c.p.c.
Con il primo motivo gli appellanti contestano l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva del CP_1 appellato.
Deducono a tal fine che dalla C.T.U. risulta che il costruttore dell'immobile si era riservato la proprietà dell'area oggetto di
Pag. 3 di 5 contestazione;
che nel successivo atto pubblico a cura del notaio l'area era stata ceduta in quota pro indiviso ai condomini Per_2 diventando area pertinenziale degli appartamenti costituendi il
: ne consegue la sua legittimazione passiva, poichè lo stallo CP_1 per autoveicolo insistente su area pertinenziale che ostacola la libera fruizione dell'autorimessa è stato apposto per decisione assunta dal tramite delibera assembleare adottata il 7.11.2016. CP_1
Il motivo è infondato.
Dall'esame dell'atto costitutivo del (n. Controparte_1
59834/6886 rep. notaio ) si ricava che il mappale 416 era stato Per_3
utilizzato unitamente al limitrofo mappale 223 al fine del calcolo delle superfici edificabili nel progetto del 1962, ma che è rimasto di proprietà del venditore del terreno ove è stato costruito l'edificio condominiale.
Con successivo atto del 1998 ( n. 57782/15103 notaio il Per_4 mappale 416 veniva venduto a 6 diversi intestatari, da identificarsi con alcuni dei condomini, con la precisazione che “ formerà area pertinenziale degli appartamenti già di proprietà degli acquirenti”.
Considerato che l'art. 1102 c.c. regola l'utilizzo delle cose comuni, il non è legittimato passivo nell'azione proposta dagli CP_1 appellanti, che devono rivolgere le loro doglianze, avverso i proprietari del mappale 416, che costituisce pertinenza delle unità immobiliari di loro proprietà esclusiva ( V. Cass. 8507/17)
Gli appellanti, secondo il principio di soccombenza, vanno condannati alla rifusione delle spese processuali del grado, che la Corte liquida in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14 secondo i valori minimi dello scaglione di valore dichiarato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza n. 5229/2024,
[...] Parte_4 emessa dal Tribunale di Brescia in data 18/12/2024, così provvede:
Pag. 4 di 5 rigetta l'appello; condanna gli appellanti al rimborso delle spese del grado favore dell'appellato, che liquida in € 3.473 ( di cui € 1.029 per la fase di studio, € 709 per la fase introduttiva, € 1.735 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA;
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti l'onere di pagamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 quater DPR 115/02.
Brescia, 12/11/2025
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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