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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1374/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 1374/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Laura FACCHETTI
e nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Alessandra BARBIERI ricorrenti in forma congiunta e con l'intervento della Pubblico Ministero
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio sono nati a Crema il
10/11/2011 la figlia il 22/03/2019 il figlio Per_1 Per_2
Venuta meno la loro relazione, con ricorso congiunto del 09/04/2025, le parti hanno sottoposto a questo Tribunale, per l'omologa, le condizioni fra di esse concordate in ordine all'affido, alla collocazione, al diritto di vista ed al contributo al mantenimento della prole.
La causa è stata trattenuta in decisione il 15/05/2025.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possano essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante l'età, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, stante la natura consensuale del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
- i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
la residenza anagrafica dei minori sarà mantenuta presso l'attuale abitazione familiare in BA (CR) Via Roma n. 78;
- la casa coniugale sita in BA (CR) Via Roma n. 78, in comproprietà, viene assegnata alla IG.ra con tutti i mobili ed Pt_1 arredi ivi presenti;
- la responsabilità genitoriale sui figli minori e sarà Per_1 Per_2 esercitata congiuntamente dai genitori per le decisioni di maggior interesse per i medesimi, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto altresì delle capacità e inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana dei minori), i genitori potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità nei rispettivi periodi di convivenza;
- il IG. avrà facoltà di tenere con sé i figli minori: CP_1 due fine settimana alternati dal sabato dalle ore 10,30 sino al lunedì mattina, quando il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione familiare o, nel periodo scolastico, direttamente a scuola;
durante la settimana, nel week end di spettanza del padre, un giorno a scelta da concordarsi la settimana antecedente, dalle 17,30 fino alla mattina successiva, quando i figli verranno riaccompagnati presso l'abitazione familiare o, nel periodo scolastico, direttamente a scuola;
durante la settimana, nel week end di spettanza della madre, il giovedì dalle 17,30 fino alla mattina successiva;
detto giorno potrà essere modificato dal padre previo preavviso alla madre almeno 15 giorni prima;
resta inteso che l'accompagnamento e il ritiro dei figli dal genitore che li ha in carico verranno alternati fra i genitori in modo, che ogni settimana, ciascun genitore provveda a detta incombenza una mattina ed un pomeriggio;
vacanze natalizie: il padre terrà con sé i figli per cinque giorni, tendenzialmente consecutivi, concordando i relativi periodi con l'intesa che il giorno della Vigilia di Natale, di Natale e di Capodanno saranno regolati secondo il criterio dell'alternanza; vacanze pasquali: il padre terrà con sé i figli per due giorni, tendenzialmente consecutivi, concordando i relativi periodi con l'intesa che il giorno di Pasqua e Pasquetta saranno regolati secondo il criterio dell'alternanza. vacanze estive: il padre trascorrerà con i figli quindici giorni, anche non consecutivi, secondo le modalità da concordarsi tra i coniugi entro il
31.05 di ogni anno con il massimo spirito collaborativo, in relazione alla turnazione feriale dei medesimi e con un congruo preavviso utile a consentire un'idonea programmazione;
quando i figli sono in vacanza con uno dei genitori, questi deve sempre comunicare all'altro dove si trova e deve, altresì, essere reperibile tramite telefono cellulare;
i figli trascorreranno la “Festa del papà” con il papà e la “Festa della mamma” con la mamma;
resta inteso che nelle giornate di festività sopra indicate, resta sospeso il regime di visita ordinario che sarà ripreso successivamente con la stessa cadenza e modalità;
- il IG. verserà alla IG.ra un assegno CP_1 Parte_1 mensile di € 550,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori;
tale importo dovrà essere versato entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla IG.ra
[...]
; detto assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente Pt_1 secondo gli indici Istat a partire dal mese di settembre 2025;
- l'assegno unico, ammontante ad oggi ad € 467,00 mensili, verrà percepito integralmente dalla IG.ra ; Pt_1
- le spese straordinarie per i minori, come previste dal protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, saranno assunte dai genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo del Tribunale di
Cremona, che le parti ben conoscono e che dichiarano di accettare.
Tali spese saranno, in ogni caso, da:
a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta. Con la precisazione che, nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta che questo sia espresso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, della quota della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento;
si dà atto che tra le spese extra da rimborsare rientrano anche le spese per la mensa dei figli minori, da aggiungersi, a quanto dovuto per la retta scolastica;
- i genitori si dichiarano disponibili a individuare uno psicoterapeuta, il quale valuterà la necessità o meno dei minori e ad Per_1 Per_2 intraprendere un percorso. In caso positivo il costo verrà ripartito tra i coniugi in ragione di metà ciascuno. g) le parti concordano che le detrazioni fiscali per carichi di famiglia di cui all'art.12 T.U. n.917/1986, saranno assunte al 50% dai coniugi;
- i coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'estero solo in ambito Unione Europea.
DICHIARA le spese di lite non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 16/06/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria