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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14503 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Ottava Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite di primo grado iscritte al n. 29248 e al n. 29291 del R.G.A.C.C. dell'anno
2023, e vertenti tra
nato a [...] il [...] e residente in [...]
7, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli Avv.ti C.F._1
UC Lo CO e LO EL, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Roma, via
PI ER n. 1;
OPPONENTE contro
.F. in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Castelnuovo del Garga (VR), via Ugo Foscolo n. 3/a, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Silvio Brentarolli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio Troiani in Roma, via F. Confalonieri n. 1,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
““…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa e reietta…
(B.1) dichiarare il decreto ingiuntivo n. 6795/2023 emesso dal Tribunale di Roma, in data
4.4.2023, all'esito del procedimento iscritto al n. 15562/2023, nullo e di nessun effetto, attesa
l'illegittimità del provvedimento stesso e, comunque, l'infondatezza delle domande ivi spiegate, disponendo la revoca del decreto opposto;
1 (B.2.) nel merito, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare la domanda di pagamento proposta da a Socio Unico nei confronti del Sig. in quanto Controparte_1 Parte_1 infondata, oltre che sfornita di prova, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
(B.3.) nel merito, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento di
[...]
a Socio Unico rispetto alle proprie obbligazioni negoziali e, per l'effetto, CP_1 condannarla a risarcire al Sig. il danno subito in ragione dei costi necessari (i) per Parte_1 rimuovere i gravi vizi costruttivi riscontrati nelle opere appaltate e (ii) per ultimare quelle lasciate incompiute, quantificato nella somma complessiva di € 186.148,80 ovvero, in subordine, nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
(B.4.) in via subordinata e sempre in via riconvenzionale, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, in accoglimento delle conclusioni di cui al punto C) che precedere, comunque, accertare e dichiarare estinto per compensazione il credito azionato in monitorio, con condanna di a Socio Unico a pagare, in favore del Sig. , la Controparte_1 Parte_1 relativa differenza”;
(C) Con vittoria delle spese, competenze ed onorari”.
Per parte convenuta:
“In via preliminare di rito: dichiararsi con ordinanza la litispendenza della domanda riconvenzionale principale del signor
proposta nel presente procedimento avente n. 29284/2023 R.G. nella conclusione Parte_1 sub (B.3) “nel merito, in via riconvenzionale” con la antecedente identica domanda riconvenzionale principale formulata dal signor avanti il Tribunale Ordinario di Parte_1
Trento nel procedimento avente n. 919/2023 R.G. e della domanda riconvenzionale subordinata del signor proposta nel presente procedimento avente n. 29284/2023 R.G. nella Parte_1 conclusione sub (B.4) “in via subordinata e sempre in via riconvenzionale” con la antecedente identica domanda riconvenzionale subordinata formulata dal signor avanti il Parte_1
Tribunale Ordinario di Trento nel procedimento avente n. 919/2023 R.G. e si chiede che sia disposta la cancellazione dal ruolo del rapporto processuale relativamente alle due domande riconvenzionali, principale e subordinata, proposte dal signor avanti a codesto Parte_1
Giudice nel presente procedimento avente n. 29284/2023 R.G., con l'adozione di ogni conseguente provvedimento e incombente che fosse ritenuto opportuno;
Nel merito:
1- respingersi tutte le domande ed eccezioni formulate dal signor contro la Parte_1 [...]
a socio unico in quanto infondate in fatto ed in diritto;
CP_1
2
2- confermarsi il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice del Tribunale Ordinario di Roma in data 04/04/2023 nei confronti del signor , distinto dal n. 6795/2023; Parte_1
3- in via subordinata: in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice del
Tribunale Ordinario di Roma in data 04/04/2023 nei confronti del signor , distinto Parte_1 dal n. 6795/2023, condannarsi il signor , per le causali esposte da Parte_1 Controparte_1
[... a socio unico nei suoi atti, a pagare alla a socio unico la somma di euro Controparte_1
71.500,00.=, o quella diversa somma che sarà risultata accertata in corso di causa, oltre agli interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 09/10/2002 n. 231 calcolati dalla domanda al saldo e condannarsi il signor a pagare alla a socio unico le Parte_1 Controparte_1 spese, i diritti ed i compensi liquidati nel decreto ingiuntivo opposto e tutte le spese, i diritti ed i compensi successivi;
4- in via riconvenzionale condannarsi il signor , in conseguenza del suo recesso Parte_1 contrattuale e per le causali esposte da a socio unico nei suoi atti, a pagare Controparte_1 alla a socio unico la somma di euro 65.486,67.=, o quella diversa somma che Controparte_1 sarà risultata accertata in corso di causa, oltre agli interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 09/10/2002 n. 231 calcolati dalla domanda al saldo;
5- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa e rimborso forfettario spese generali oltre
4% c.p.a. ed i.v.a”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 1° giugno 2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 6795/2023, emesso da questo Tribunale il 04.04.2023, con il quale gli èstato ingiunto di pagare la somma di € 71.500,00 (€ 65.000,00 per capitale, oltre IVA) in favore della a socio unico (di seguito, anche solo , a titolo di corrispettivo per Controparte_1 CP_1
l'esecuzione delle opere edili in una unità immobiliare sita a Fai della Paganella (TN), via
Risorgimento n. 21, in forza del contratto di appalto sottoscritto in data 02.05.2022, integrativo e modificativo di un precedente contratto d'appalto stipulato fra le parti.
A sostegno dell'opposizione, il ha: Pt_1
i) eccepito, preliminarmente, la continenza tra l'odierno giudizio e quello (precedentemente istaurato) pendente dinanzi al Tribunale di Trento nel procedimento iscritto al R.G n. 919/2023, involgendo i due giudizi l'accertamento tra le stesse parti delle medesime questioni, chiedendo, conseguentemente, che, previa revoca del decreto opposto, sia disposta la cancellazione della causa dal ruolo con termine alla controparte per la riassunzione della causa dinanzi al predetto Tribunale di Trento, quale giudice preventivamente adito (cfr. atto di opposizione pp. 16 e 17);
3 ii) eccepito l'illegittimo frazionamento del credito, rilevando come l'asserito credito di CP_1 fosse azionabile in un unico contesto, siccome legato ad unitario rapporto obbligatorio, ossia il contratto di appalto inter partes (cfr. atto di opposizione pp. 18, 19 e 20);
iii) dedotto l'insussistenza del diritto di credito azionato in sede monitoria essendo state le opere eseguite solo parzialmente e, per la quota parte realizzata, neppure eseguite a regola d'arte per la presenza di innumerevoli e gravi vizi costruttivi (come da perizia di parte allegata sub doc. 18), chiedendo, quindi, la revoca dell'opposto d.i.; (cfr. atto di opposizione pp. 23, 24, 25 e 26); iv) proposto domanda riconvenzionale volta a far dichiarare il grave inadempimento di e, CP_1 per l'effetto, a condannare la stessa al risarcimento, in favore di esso opponente, del danno subito in ragione dei costi necessari per rimuovere i gravi vizi costruttivi riscontrati nelle opere appaltate e per ultimare quelle lasciate incompiute, quantificato nella somma complessiva di € 186.148,80 ovvero, in subordine, nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa (cfr. atto di opposizione pp. 27 e 28); vi) eccepito, in via subordinata e sempre in via riconvenzionale, in caso di accoglimento delle avverse pretese, di dichiarare comunque estinto per compensazione - in accoglimento delle conclusioni di cui al punto che precede (punto B.
3. delle conclusioni dell'atto di opposizione a pp.
32 e 33) - il credito azionato in monitorio, con correlativa condanna di al pagamento, in CP_1 suo favore, della relativa differenza (cfr. atto di opposizione p. 28).
Si è costituita in giudizio la contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale di parte opponente, nonché spiegando domanda riconvenzionale per la condanna del al pagamento dell'indennizzo ex art. 1671 c.c. a seguito del recesso unilaterale esercitato Pt_1 da quest'ultimo.
Nel corso dell'istruttoria entrambe le parti hanno depositato le memorie integrative, sono stati escussi due testimoni (il direttore dei lavori, per l'opponente ed il Sig. Testimone_1 [...]
dipendente dell'opposta) ed è stata disposta C.T.U., espletata dall'ing. Tes_2 Persona_1
All'udienza del 04.04.2024 è stato riunito al presente giudizio quello iscritto al n. R.G. 29291/2023, trattandosi di mera duplicazione dell'iscrizione a Ruolo della medesima opposizione allo stesso decreto ingiuntivo.
All'udienza del 12 novembre 2024, il CTU ha reso chiarimenti orali e il Giudice, rigettate le ulteriori istanze istruttorie delle parti, ha dichiarato chiusa l'istruttoria, rinviando all'udienza del 18 settembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 cpc.
****
4 La vicenda contrattuale per cui è causa può essere così riassunta sulla base della documentazione versata in atti dalle parti.
In data 29.07.2021, le parti hanno stipulato un contratto di appalto per la ristrutturazione dell'immobile di sito nel Comune di Fai della Paganella (TN), per un corrispettivo Parte_1
a corpo di € 270.000,00 oltre oneri per la sicurezza di € 10.500,00 oltre i.v.a.
In data 02.05.2022, a fronte di varianti e aumenti dei costi dei materiali, le parti hanno sottoscritto una una scrittura privata modificativa ed integrativa del prezzo del sopraindicato contratto d'appalto del 29.07.2021 con cui il committente si impegnava a corrispondere ad l'ulteriore somma CP_1 forfettaria di € 65.000,00 oltre i.v.a., oggetto del ricorso monitorio dinanzi all'intestato Tribunale da cui origina il presente giudizio. Per il resto, sono rimaste ferme ed invariate le pattuizioni di cui al contratto di appalto del 29.07.2021, come parimenti invariate sono rimaste le lavorazioni da eseguirsi da parte dell'appaltatore, meglio descritte nella tabella allegata al primo contratto del 29 luglio 2021.
L'11.06.2022, le parti hanno stipulato un nuovo contratto d'appalto per l'esecuzione dei sottoservizi dell'immobile interessato dalla ristrutturazione, per un importo a carico del committente di €
32.542,50 (oltre IVA, (oggetto di separato ricorso monitorio e giudizio di opposizione dinanzi al
Tribunale di Trento, R.G. n. 919/2023).
In data 13.09.2022, preso atto che alle date di ultimazione dei lavori previste nei succiati contratti le opere non risultavano essere state completate e a fronte di ulteriori necessità e aumenti dei prezzi, le parti hanno sottoscritto un'ultima scrittura privata denominata < – Integrazioni al
Contratto d'Appalto del 29 luglio 2021, al contratto contenente ”Modifiche-Integrazioni” del02 maggio 2022 ed al contratto di appalto dell'11 giugno 2022>>, con la quale, richiamati in premessa i suddetti contratti, è stato pattuito che “in aggiunta a quanto convenuto nei contratti di cui in premessa sarà corrisposto dal Committente, in favore dell'Appaltatore, l'ulteriore somma di €
119.500,00” oltre i.v.a. “da ritenersi comprensiva di ogni costo ed onere a carico dell'Appaltatore
(medesimo) necessario al completamento delle opere appaltate” da corrispondersi in 4 rate mediante pagamenti secondo gli stati di avanzamento dei lavori corrispondenti a n. 4 SAL.
L'Appaltatore, “ritenuta detta ulteriore somma interamente soddisfattiva” si è impegnato a completare tutte le opere, anche quelle dei precedenti contratti, entro e non oltre il termine essenziale del 23 dicembre 2022. Sono state, dunque, ricalendarizzate tutte le opere appaltate ed individuato, per ciascun SAL, l'importo dovuto sino al saldo.
L'01.12.2022, a seguito di contestazioni insorte tra le parti, il – ritenuta “ingiustificata la Pt_1 sospensione dei lavori e la richiesta di ulteriori proroghe, espressivo soltanto di un contegno gravemente inadempiente” della società appaltatrice - ha comunicato ad la risoluzione del CP_1
5 contratto (cfr. doc. 15, fasc. opponente), interrompendone l'esecuzione dei lavori prima del completamento dell'ultimo Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 4) ed estromettendola dal cantiere.
A seguito dei contrasti insorti tra le parti in ordine alla corretta esecuzione dei lavori e al mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti per le opere realizzate in forza dei predetti contratti di appalto, ha proposto due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo, entrambi opposti dal . CP_1 Pt_1
Con il primo ricorso monitorio, ha chiesto al Tribunale di Trento di ingiungere a CP_1 [...] il pagamento in suo favore della somma di euro 35.796,75, oltre agli interessi, a fronte Pt_1 della fattura elettronica n. 1 del 20/01/2023 di pari importo avente ad oggetto il pagamento dei lavori edili relativi ai sottoservizi, commissionati con il contratto d'appalto stipulato in data
11/06/2022 e non pagati.
Con decreto emesso in data 07.02.2023, il Tribunale di Trento ha ingiunto a di Parte_1 pagare ad la somma di euro 35.796,75, oltre agli interessi e spese del procedimento CP_1 monitorio. Con atto di citazione notificato in data 28.03.2023, ha proposto Parte_1 opposizione a tale decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Trento, sollevando eccezioni e proponendo domanda riconvenzionale per i danni causati dalla non corretta esecuzione delle opere appaltate.
Con il secondo ricorso monitorio proposto dinanzi al Tribunale di Roma in data 16.03.2023, la ha chiesto di ingiungere a il pagamento della somma di euro 71.500,00 (€ 65.000,00 CP_1 Pt_1 per capitale, oltre IVA), oltre interessi, in forza della fattura elettronica n. 2 del 10/02/2023 di pari importo avente ad oggetto i lavori edili appaltati e il corrispettivo pattuito tra le parti con la scrittura privata del 02/05/2022.
Con decreto del 04.04.2023, il Tribunale di Roma ha ingiunto al di pagare ad per la Pt_1 CP_1 suddetta causale, la somma di € 71.500,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Tale decreto ingiuntivo è stato opposto da con atto di citazione notificato in data 1° giugno 2023, Pt_1 dal quale trae origine il presente giudizio di opposizione.
Così riassunto l'oggetto della presente controversia, il Tribunale osserva quanto segue in ordine alle eccezioni preliminari di continenza, sollevata da parte opponente e di litispendenza, sollevata da parte opposta a fronte della riconvenzionale di parte opponente.
Ritiene parte opponente che, in forza del principio della prevenzione, questo Giudice debba dichiarare la continenza tra la presente causa e quella di opposizione al decreto ingiuntivo n.
92/2023, pendente dinanzi al Tribunale di Trento (R.G. n. 919/2023), previa revoca del decreto ingiuntivo opposto in questa sede, cancellazione dal Ruolo della causa e assegnazione del termine per la sua riassunzione dinanzi al Tribunale di Trento. Ciò in considerazione del fatto che il ricorso
6 di cui al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trento è antecedente rispetto al ricorso di cui al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma e qui opposto e del fatto che, tra le domande azionate nei due procedimenti monitori, vi sia un rapporto di continenza, attesa l'unicità del rapporto contrattuale e considerato che i precedenti accordi contrattuali sarebbero stati tutti superati ed assorbiti dal contratto del 13.09.2022.
Parte opposta contesta il rapporto di continenza, come pure il preteso frazionamento del credito, sul presupposto che si tratterebbe di due cause di opposizione a decreto ingiuntivo relative a due diversi contratti che prevedono fori convenzionali diversi (quello di Trento e quello di Roma), con competenze funzionali e inderogabili dei rispettivi giudici.
Vero è che il contratto di appalto sottoscritto l'11.06.2022, avente ad oggetto la realizzazione dei sottoservizi, in relazione al quale ha emesso la fattura n. 1/2023 azionata in via monitoria CP_1 dinanzi al Tribunale di Trento, contiene la clausola che stabilisce quale foro convenzionale esclusivo quello di Trento.
Altrettanto vero è che la scrittura privata del 02.05.2022, recante modifiche e integrazioni al contratto di appalto stipulato in data 29.07.2021, in relazione al quale ha emesso la fattura CP_1
n. 2/2023 azionata in via monitoria dinanzi al Tribunale di Roma, prevede quale foro convenzionale non esclusivo quello di Roma.
Va però considerato che con la scrittura privata sottoscritta il 13.09.2022, recante
<modifiche/integrazioni al contratto di appalto del 29 luglio 2021, al contratto contenente
“modifiche – integrazioni” del 02 maggio 2022 ed al contratto di appalto dell'11 giugno 2022>> le parti, dopo aver richiamato in premessa il contenuto di tutti gli accordi indicati nell'intestazione e aver preso atto del fatto che alle date previste, dall'accordo del 2.05.2022 e dal contratto per i sottoserivizi dell'11.06.2022, i relativi lavori non erano stati ultimati “in ragione dell'aumento dei costi e dei prezzi, nonché della necessità di eseguire ulteriori forniture, lavorazioni, varianti”, hanno dichiarato di essersi indotte per tali ragioni “a sottoscrivere delle ulteriori varianti al contratto del 29 luglio 2021, al contratto del 02 maggio 2022, nonché al contratto dell'11 giugno
2022”.
Conseguentemente, le parti hanno sottoscritto ulteriori modifiche/integrazioni stabilendo che, “in aggiunta a quanto convenuto” in tutti i precedenti contratti indicati sia in premessa che nell'intestazione, il committente avrebbe corrisposto in favore dell'appaltatore “l'ulteriore somma di € 119.500,00” da corrispondere secondo n. 4 SAL e da ritenersi comprensiva di ogni costo ed onere a carico dell'Appaltatore necessario al completamento delle opere appaltate. L'appaltatore,
“ritenuta detta ulteriore somma interamente soddisfattiva, si impegna al completare le opere (tutte convenute anche nei precedenti contratti) entro e non oltre la data del 23 dicembre 2022”.
7 Al contratto è allegato l'“Allegato tecnico nuovo contratto cantiere Fai della Paganella – via
Risorgimento 21”, nel quale sono indicate tutte le lavorazioni effettuate da alla data del CP_1
23.08.2022 e contestualmente saldate con il primo SAL, nonché quelle da effettuare, necessarie al completamento dell'opera (“tutte convenute anche nei precedenti contratti”), con i relativi tempi di esecuzione e di pagamento dei SAL nn. 2, 3 e 4.
Tra le pattuizioni contenute in tale accordo, rileva l'articolo n. 7 con il quale le parti hanno stabilito che “ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla presente scrittura sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Roma”.
La clausola relativa al foro convenzionale esclusivo va poi interpretata alla luce del precedente articolo n. 5, secondo il quale “per quanto qui non espressamente previsto rimangono ferme ed invariate le pattuizioni di cui (i) al contratto di appalto del 29 luglio 2021 e successiva variante del
2 maggio 2022; (ii) al contratto di appalto dell'11 giugno 2022”.
Poiché la scrittura privata de qua integra e modifica espressamente tutti i contratti/accordi precedenti, la nuova clausola del foro convenzionale esclusivo va a sostituire quelle (tra di loro contrastanti) contenute nei precedenti accordi;
in particolare, sia quella contenuta nell'accordo del
02.05.2022 sia quella contenuta nel contratto dell'11.06.2022.
Ne discende che, nonostante il tenore letterale della clausola in esame faccia riferimento ad “ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla presente scrittura”, tale locuzione va intesa nel senso che sono devolute alla competenza esclusiva del foro di Roma, non solo le controversie strettamente legate e derivanti da tale scrittura privata, ma qualsiasi contestazione relativa al rapporto di appalto, incluse le lavorazioni originariamente appaltate con i precedenti contratti – tra di loro collegati avendo ad oggetto lavorazioni riguardanti la stessa opera - richiamati e unificati
(per quanto ivi espressamente disciplinato) dall'accordo del13.09.2022.
Non coglie, pertanto, nel segno la tesi difensiva di parte opposta, secondo la quale, avendo azionato gli originari contratti di appalto, con le relative modifiche, troverebbero applicazione, per ciascuno di essi, i distinti fori convenzionali ivi pattuiti: quello non esclusivo di Roma previsto dall'art. 3 della scrittura privata del 2.5.2022 (a sua volta modificativa e integrativa del contratto originario del
29.07.2021 che prevedeva lo stesso foro in via esclusiva) e quello esclusivo di Trento previsto dall'art. 5 del contratto di appalto relativo ai sottoservizi dell'11.06.2022.
Così interpretata la clausola del foro esclusivo di Roma contenuta nella scrittura privata del
13.09.2022, va verificato l'eventuale rapporto di continenza tra il presente giudizio di opposizione e quello pendente dinanzi al Tribunale di Trento. In caso di risposta positiva, va poi individuato quale sia il giudice competente per entrambe le cause.
8 Com'è noto, sussiste rapporto di continenza in senso stretto quando due azioni, pendenti contemporaneamente dinanzi a giudici diversi, hanno lo stesso elemento soggettivo e la stessa causa petendi e differiscono, sotto il profilo quantitativo da plus a minus, nel petitum, nel senso che una è contenuta nell'altra.
Peraltro, secondo il consolidato insegnamento della S.C., il rapporto di continenza può configurarsi anche in senso lato, nel caso in cui una delle due cause involga, in tutto o in parte, gli effetti decisori dell'altra (c.d. continenza qualitativa).
Difatti, afferma la S.C. che “la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento a un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni (Cass. n. 19460/2017; Cass. n. 16831/2012; Cass. n.
24668/2013; Cass. n. 15532/2011; Cass. S.U., n. 20596/2007).
Nella fattispecie in esame, alla stregua di quanto innanzi esposto, la complessa vicenda contrattuale va ricostruita in termini di unicità del rapporto di appalto, nonostante la presenza di contratti formalmente distinti, ma collegati tra di loro, tutti richiamati, modificati e integrati nella scrittura privata del 13.09.2022.
Con tale atto, difatti, le parti – preso atto del fatto che alle date stabilite per la fine delle lavorazioni nei contratti del 02.05.2022 e dell'11.06.2022 (rispettivamente il 31.07.2022 e il 30.06.2022) “le opere non risultano essere state ultimate in ragione dell'aumento dei costi e dei prezzi, nonché della sopravvenuta necessità di eseguire ulteriori forniture, lavorazioni, varianti” – hanno apportato modifiche e integrazioni sia al contratto di appalto del 29 luglio 2021, già integrato e modificato con la scrittura privata del 02 maggio 2022, sia al contratto di appalto dell'11 giugno
2022. Il 13.09.2022, le parti hanno stabilito che, in aggiunta a quanto convenuto nei precedenti contratti, il committente avrebbe corrisposto, in favore dell'appaltatore, l'ulteriore somma di €
119.500,00 da corrispondere secondo n. 4 SAL e da ritenersi comprensiva di ogni costo ed onere a carico dell'appaltatore necessario al completamento delle opere appaltate;
il tutto secondo quanto dettagliatamente previsto dall'allegato tecnico col quale le parti hanno ridefinito le lavorazioni ancora da effettuare e i relativi tempi di esecuzione per il pagamento dei 4 SAL.
9 Conseguentemente, le nuove pattuizioni della scrittura privata del 13.09.2022, integrano e modificano quelle dei precedenti contratti e accordi espressamente richiamati, ad eccezione di quanto non espressamente disciplinato, così come chiarito dal citato art. 5, secondo il quale “per quanto qui non espressamente previsto rimangono ferme ed invariate le pattuizioni di cui (i) al contratto di appalto del 29 luglio 2021 e successiva variante del 2 maggio 2022; (ii) al contratto di appalto dell'11 giugno 2022”.
Pertanto, l'unico foro convenzionale esclusivo validamente pattuito per qualsiasi controversia riguardante l'intero rapporto di appalto risulta essere quello di Roma.
Dall'accertamento dell'unicità del rapporto contrattuale e della validità dell'ultima clausola di scelta del foro esclusivo di Roma, discendono due rilevanti conseguenze giuridiche.
La prima, è quella del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di continenza tra la domanda azionata da in sede monitoria dinanzi al Tribunale di Trento e la domanda azionata dalla CP_1 medesima parte contro lo stesso in via monitoria dinanzi al Tribunale di Roma. Pt_1
In effetti, entrambe le domande monitorie, sebbene proposte con riferimento a due distinti contratti di appalto, vanno ricondotte ad un medesimo rapporto giuridico che trova la sua ultima fonte negoziale nella scrittura privata del 13.09.2022 modificativa e integrativa di quelli richiamati nei due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo proposti da il primo, dinanzi al Tribunale di CP_1
Trento e, il secondo, dinanzi al Tribunale di Roma. Sicché le due azioni, pendenti contemporaneamente tra le stesse parti dinanzi a giudici diversi, vanno ricondotte alla stessa causa petendi e differiscono soltanto nel petitum sotto il profilo quantitativo.
Stante il rapporto di continenza tra le due domande monitorie proposte da trovano CP_1 applicazione i criteri di individuazione dell'unico giudice competente, previsti dall'art. 39, co. 2,
c.p.c.
Secondo tale disposizione “nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate”.
Quindi, in caso di continenza di cause, trova innanzitutto applicazione il criterio della prevenzione, sicché, previa dichiarazione della continenza da parte del giudice successivamente adito, la causa va riassunta dinanzi al primo giudice.
Tale criterio trova, tuttavia, una deroga nel caso in cui il primo giudice non sia competente anche per la causa successivamente proposta. In questo caso, infatti, la continenza va dichiarata dal primo giudice e la causa va rimessa al secondo giudice competente per entrambe.
10 Nella fattispecie in esame, il giudice preventivamente adito in sede monitoria è il Tribunale di
Trento, ma trovando applicazione per entrambe le domande di cui trattasi il foro convenzionale esclusivo di Roma, in forza dell'art. 7 della scrittura privata più volte richiamata del 13.09.2022, il giudice preventivamente adito non può essere considerato competente anche per la domanda successivamente proposta (sempre in sede monitoria) dinanzi al Tribunale di Roma.
Conseguentemente, questo Giudice, nonostante il riconoscimento del rapporto di continenza tra le domande proposte in sede monitoria da dinanzi a giudici diversi, seppure successivamente CP_1 adito, non può pronunciare – come richiesto da parte opponente – la continenza della presente causa a favore del primo giudice, previa declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso da questo
Tribunale.
Pertanto, poiché questo Giudice, benché successivamente adito, non riconosce la competenza del primo anche per la causa successivamente proposta, l'eccezione di continenza sollevata da parte opponente non può essere accolta in questa sede.
Quanto all'eccezione di litispendenza sollevata da parte opposta, osserva il Giudicante che trattandosi di domande riconvenzionali proposte dall'opponente , tanto nel precedente giudizio Pt_1 di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trento, quanto nel presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, esse seguono le sorti delle cause in base ai criteri di determinazione della competenza parametrati sulle domande principali. Infatti, è sulla base dei criteri di competenza basati sulle domande principali che va evitata una duplicazione di pronunce sulle stesse domande riconvenzionali, non dichiarando la litispendenza della domanda riconvenzionale proposta successivamente.
Va, dunque, rigettata anche l'eccezione di litispendenza delle domande riconvenzionali di parte opponente, sollevata da parte opposta.
Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, va esaminata l'eccezione di illegittimo frazionamento del credito da parte di sollevata dall'opponente che ha chiesto di dichiarare CP_1
l'improcedibilità della domanda monitoria proposta dinanzi al Tribunale di Roma, oggetto del presente giudizio di opposizione, essendo riconducibile, la pretesa creditoria, allo stesso rapporto contrattuale già azionato (pure in sede monitoria) dinanzi al Tribunale di Trento.
Il lungo percorso interpretativo in tema di abusivo frazionamento del credito ha condotto all'approdo più recente costituito dalla pronuncia delle SS.UU. n. 7299 del 2025, secondo le quali
“In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio
11 dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile
l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
L'evoluzione più significativa in materia va ascritta alle sentenze gemelle delle SS.UU. nn. 4090 e
4091 del 2017, le quali hanno escluso che, in via generale, ricorra l'obbligo per il creditore di concentrare in un unico processo domande relative a diritti di credito distinti, sebbene riferibili a un medesimo rapporto di durata. Tuttavia, hanno affermato che, qualora «i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque “fondati” sul medesimo fatto costitutivo – sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata».
Di conseguenza, il ricorso al simultaneus processus non rappresenta più una mera facoltà processuale, ma tende ad assumere i connotati di un vincolo giuridico. La sua omissione – anche nei casi in cui la connessione tra le domande sia esclusivamente soggettiva o oggettiva impropria – comporta, in assenza di un interesse alla tutela frazionata oggi definito solo «apprezzabile», la sanzione dell'improcedibilità.
In questa prospettiva, la recente decisione delle Sezioni Unite n. 7299 del 2025 conferma l'indirizzo interpretativo ormai consolidato, rafforzandone alcuni aspetti applicativi e introducendo, al tempo stesso, elementi di novità.
Innanzitutto, il parametro dell'«interesse oggettivamente valutabile» viene ad essere sostituito dalla nozione di «apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata», che sembra riferirsi in modo specifico all'inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale. L'interesse ad agire, in questa nuova prospettiva, non si misura tanto in relazione all'effettiva utilità della domanda per il
12 creditore, quanto piuttosto alla sua compatibilità con il principio di economia processuale e con l'esigenza di evitare un impiego non giustificato delle risorse giudiziarie.
Nella fattispecie in esame, l'apprezzabile interesse di alla tutela processuale frazionata del CP_1 credito nei confronti di può essere individuato nella presunta necessità di adire il giudice Pt_1 territorialmente competente sulla base del diverso foro (in un caso, esclusivo) convenzionalmente scelto dalle parti in ciascuno dei contratti azionati con i rispettivi ricorsi monitori.
Tanto è sufficiente per escludere che si possa pervenire ad una pronuncia di improponibilità della successiva domanda monitoria cristallizzata nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, oggetto del presente giudizio di opposizione.
Si osserva, infine, che, alla ricostruzione unitaria del rapporto negoziale, non consegue – come sostiene parte opponente – la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo ottenuto da sulla CP_1 base di una fattura emessa in relazione alla scrittura privata del 02.05.2022, il cui contenuto, per quanto qui di interesse, è stato successivamente modificato e integrato dalla scrittura privata del
13.09.2022.
Difatti, costituisce principio consolidato quello secondo il quale l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. Il giudice dell'opposizione deve, dunque, esaminare l'an e il quantum della pretesa del creditore entrando nel merito della controversia e qualora, all'esito, il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (ex plurimis, Cass. n.
26664/2007; Cass. n. 6514/2007).
Passando al merito della controversia, la domanda di condanna formulata con ricorso monitorio dall'appaltatrice nei confronti del committente ha ad oggetto il pagamento del CP_1 Pt_1 corrispettivo pattuito a fronte della pretesa esecuzione dei lavori previsti dalla scrittura privata del
2.05.2022, di modifica e integrazione dell'originario contratto di appalto del 29.07.2021.
Nonostante la ricorrente abbia affermato di aver eseguito le lavorazioni oggetto della scrittura privata del 2.05.2022, come da relativa fattura n. 2/2023 e di aver quindi diritto al pagamento dell'importo di € 65.000,000 più IVA ivi pattuito, la vicenda si è sviluppata in termini più articolati, come dimostrato dalla documentazione versata in atti e correttamente ricostruita dal CTU.
13 In data 29.07.2021 e hanno stipulato un contratto di appalto avente ad Parte_1 CP_1 oggetto l'esecuzione delle opere, forniture e installazioni relative alla ristrutturazione dell'unità immobiliare sita in Fai della Paganella (TN), via Risorgimento 21.
Le opere appaltate, descritte nel capitolato tecnico delle opere e delle forniture allegato al contratto, consistevano nel rifacimento dei solai di interpiano e della copertura, degli intonaci delle facciate, nella realizzazione delle partizioni interne, degli intonaci interni e delle forniture ed installazioni impiantistiche, di tutte le finiture e degli impianti completi, delle sistemazioni esterne e delle opere accessorie e complementari per il compimento dell'opera.
Il corrispettivo dell'appalto è stato determinato a corpo e non a misura in € 270.000,00 pi IVA oltre
€ 10.500,00 per oneri della sicurezza.
Nel contratto, le parti hanno stabilito che per eventuali migliorie e/o addizioni impartite dal
Committente nel corso dei lavori sarebbero stati concordati i prezzi, sulla base del prezzario della provincia autonoma di Trento e/o del prezzario DEI 2021.
La data di inizio lavori indicata nel contratto era quella del 02.08.2021, mentre la data di ultimazione era quella del 30.06.2022.
Per il pagamento del corrispettivo ha emesso le seguenti fatture: CP_1
- Fattura n. 1 del 29.07.2021 di importo pari a € 60.000,00 oltre IVA;
- Fattura n. 2 del 14.01.2022 di importo complessivo pari a € 43.500,00 oltre IVA;
- Fattura n. 7 del 18.02.2022 di importo complessivo pari a € 63.500,00 oltre IVA;
- Fattura n. 9 del 29.03.2022 di importo complessivo pari a € 61.000,00 oltre IVA;
- Fattura n. 13 del 02.05.2022 di importo complessivo pari a € 52.500,00 oltre IVA.
Dalla documentazione depositata in atti si rileva che tali fatture sono state regolarmente pagate dal
Committente.
In data 02.05.2022 e a seguito di una serie di modifiche, varianti e migliorie Pt_1 CP_1 richieste dal Committente e al riscontro di un sostanziale aumento del costo di acquisto di materiali, forniture, installazioni, manodopera, energia e carburanti, hanno sottoscritto una scrittura di modifiche – integrazioni al contratto di appalto sottoscritto in data 29.07.2021.
Il , contestualmente alla sottoscrizione della scrittura di modifiche, ha versato alla società Pt_1 appaltatrice la somma di € 52.500,00 a saldo di quanto dovuto per il contratto di appalto del
29.07.2021 (fattura n. 13 del 02.05.2022). CP_1
Con la succitata scrittura di modifiche-integrazioni, il si è impegnato a corrispondere alla Pt_1 società appaltatrice l'ulteriore complessiva somma di € 65.000,00 oltre IVA, da corrispondere in n.
14 10 rate mensili di importo pari ad € 6.500,00 cadauna, da pagarsi entro il 10 di ogni mese, a partire dalla richiesta di fine lavori ai competenti organi.
La nuova data prevista per l'ultimazione dei lavori era quella del 31.07.2022.
In data 11.06.2022 e (proprietario dell'unità immobiliare confinante Pt_1 Persona_2 con quella del Sig. ) e la hanno sottoscritto un contratto di appalto per lavori in parte Pt_1 CP_1 già realizzati e in parte da realizzare nelle due unità immobiliari confinanti, relative all'esecuzione dei sottoservizi. L'importo dell'appalto è stato stabilito a corpo in complessivi € 37.542,50 oltre iva, di cui € 32.542,50 a carico del Sig. e la restante somma a carico del Sig. Pt_1 Per_2
La data di inizio lavori indicata nel contratto era quella del 15.06.2022, quella di ultimazione il
30.06.2022.
Si tratta del contratto azionato con separato ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Trento per cui pende, dinanzi al medesimo Tribunale, la causa di opposizione in rapporto di continenza con la presente.
In data 13.09.2022, ed hanno sottoscritto l'atto più volte citato di Pt_1 CP_1
“Modifiche/integrazioni al contratto d'appalto del 29 luglio 2021, al contratto contenente modifiche – integrazioni del 02 maggio 2022 ed al contratto di appalto dell'11 giugno 2022”.
Nella premessa di tale atto, le parti hanno convenuto che - alle date stabilite per la fine delle lavorazioni nei contratti del 02.05.2022 e dell'11.06.2022 (rispettivamente il 31.07.2022 e il
30.06.2022) - le opere non risultavano ultimate, per cui, preso atto delle forniture e delle lavorazioni effettuate da alla data del 23.08.2022, le stesse parti hanno indicato le lavorazioni ancora CP_1 necessarie al completamento dell'opera (“tutte convenute anche nei precedenti contratti”) e i relativi tempi di esecuzione.
Inoltre, considerato l'aumento dei costi e dei prezzi, nonché la sopravvenuta necessità di eseguire ulteriori forniture, lavorazioni, varianti, le parti hanno stabilito che, “in aggiunta a quanto convenuto nei contratti di cui in premessa”, il committente avrebbe corrisposto all'appaltatore
l'ulteriore somma di € 119.500,00 da corrispondere secondo n. 4 SAL e “da ritenersi comprensiva di ogni costo ed onere a carico dell'Appaltatore (medesimo) necessario al completamento delle opere appaltate”; il tutto come dettagliatamente indicato nel nuovo “Allegato tecnico” allegato alla scrittura privata.
Successivamente alla sottoscrizione di quest'ultima scrittura privata modificativa/integrativa, sono insorte tra le parti ulteriori contestazioni in ordine alla corretta esecuzione dei lavori e alle forniture dei successivi SAL, sfociate nella PEC del 01.12.2022 con la quale il , dopo aver contestato ad Pt_1
l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 32.542,50 relativa al contratto CP_1
d'appalto per i sottoservizi dell'11.06.2022, dell'interruzione dei lavori e l'infondatezza delle
15 pretese lavorazioni aggiuntive, mai richieste ed autorizzate dalla committenza, ha risolto il contratto di appalto in essere con l'impresa appaltatrice e ha chiesto di effettuare un sopralluogo in contraddittorio per definire lo stato delle lavorazioni. In data 03.12.2022 ha riscontrato la CP_1 comunicazione del , contestandone il contenuto, senza che venisse effettuato il sopralluogo in Pt_1 contraddittorio.
A fronte della pretesa creditoria di oggetto del decreto ingiuntivo opposto, il CP_1 Pt_1 eccepisce, per un verso, l'inadempimento della società appaltatrice a causa della mancata esecuzione di una serie di lavorazioni - dettagliatamente descritte nelle rendicontazioni dei lavori svolti allegate alla memoria ex art. 171-ter n. 2 (Doc. 25 – 29 – 33 – 38 – 41 – 44 – 47 – 50 – 53 –
56 – 58 – 59) – che sarebbero state ultimate da altre imprese dopo la risoluzione del contratto in essere con la società opposta e, per altro verso, denuncia una serie di vizi per le lavorazioni eseguite dalla stessa non a regola d'arte, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento di tutti i danni subiti.
Nel costituirsi in giudizio, la ha contestato le avverse deduzioni, eccezioni e domande CP_1 riconvenzionali e, a sua volta, ha spiegato domanda riconvenzionale di condanna del al Pt_1 pagamento dell'indennizzo ex art. 1671 c.c. a seguito del recesso unilaterale esercitato dal committente prima della conclusione dei lavori.
Al fine di accertare quali lavorazioni sono state effettuate dall'impresa appaltatrice in forza dei contratti sottoscritti dalle parti e se le opere realizzate presentavano i vizi denunciati dal committente, quantificandone i costi di ripristino o il loro minor valore, è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, con l'escussione di un teste per ciascuna di esse, ed è stata disposta apposita consulenza tecnica d'ufficio il cui espletamento è stato demandato al nominato CTU ing.
Persona_1
All'ausiliario del Giudice è stato chiesto di:
1) accertare e descrivere le opere di ristrutturazione eseguite dalla nell'unità immobiliare CP_1 del signor sita in Fai della Paganella (TN), via Risorgimento n. 21 in forza dei contratti Pt_1
d'appalto/scritture private stipulati inter partes, indicando a quale o a quali di essi si riferiscono le lavorazioni eseguite e se il corrispettivo richiesto per le stesse con la fattura azionata in sede monitoria da corrisponde a quello pattuito;
CP_1
2) accertare se sussistono, nelle lavorazioni effettuate da in forza dei suddetti contratti, i CP_1 vizi e i difetti denunciati dal sig. nell'atto di citazione in opposizione, indicando le Parte_1 relative cause, le attività funzionali al ripristino e quantificandone i costi, ovvero il loro minor valore;
16 3) accertare se i costi di rispristino sostenuti e documentati dal sig. per il tramite Parte_1 della documentazione in atti, corrispondono ad interventi effettivamente eseguiti in loco e se risultano superiori rispetto ai prezzi concordati tra le parti per le opere incompiute, sempre che si tratti delle medesime lavorazioni pattuite.
In risposta al primo quesito, il CTU, preso atto delle reciproche contestazioni sulle opere rimaste ineseguite – dopo aver distinto tra le lavorazioni che la società appaltatrice avrebbe dovuto realizzare in data antecedente la risoluzione contrattuale dell'01.12.2022 (rispetto alle quali parte opponente dichiara essere state realizzate da altre ditte, mentre l'impresa appaltatrice dichiara di aver eseguito essa stessa) e le lavorazioni che la stessa avrebbe dovuto completare successivamente alla risoluzione contrattuale, entro il 23.12.2022 per l'approvazione dell'ultimo SAL n. 4 – ha accertato che “sebbene dalla documentazione in atti non è possibile definire quali siano le modifiche, varianti e migliorie contrattualizzate con l'atto stipulato in data 02.05.2022 cui si riferisce la fattura azionata in sede monitoria da si rileva che l'impresa ha eseguito tutte CP_1 le lavorazioni la cui realizzazione era prevista entro il 15.11.2022 per l'emissione del SAL n. 3, ad eccezione delle seguenti lavorazioni, che dichiara di aver eseguito, mentre il Sig. CP_1 Pt_1 sostiene essere state effettuate da altre ditte:
parti mancanti in rivestimenti ed intercapedini in gesso;
parti mancanti rasatura pareti, contropareti e controsoffitti;
rasatura a gesso parete in muratura scala interna;
parti mancanti controsoffitto continuo in gesso rivestito;
collegamento rete idrica dal pozzo del Comune;
collegamento della rete del gas compresa cassetta 50x30x25;
sistema di accumulo;
collare antenna TV;
fermaneve con rete per pannelli solari.
Al fine di quantificare il costo delle suelencate lavorazioni, poiché il corrispettivo dell'appalto è stato determinato a corpo, senza alcuna specifica indicazione dei prezzi delle singole lavorazioni applicati da lo scrivente ha redatto un computo metrico estimativo con l'ausilio CP_1 dell'Elenco Prezzi della Provincia Autonoma di Trento 2022/2 [ALLEGATO N. 5]. Per le voci non contemplate nell'Elenco Prezzi sono stati indicati dei nuovi prezzi, desunti dallo scrivente sulla base della propria esperienza, facendo riferimento ai valori di mercato dei materiali e della manodopera determinati empiricamente e attraverso indagini di mercato”.
Il CTU ha quindi concluso sul punto affermando che “Il costo delle lavorazioni che avrebbero dovuto essere realizzate in data antecedente la risoluzione contrattuale e che parte opponente
17 dichiara non essere state realizzate da mentre l'impresa dichiara di aver eseguito, è pari CP_1
a € 8.605,80, oltre il costo delle lavorazioni di allaccio della rete idrica e del gas, che lo scrivente non ha potuto computare in quanto in atti non sono presenti progetti o altri documenti che consentano di individuare le specifiche della lavorazione”.
Sennonché, in risposta al quesito n. 3, l'ausiliario del giudice ha accertato, indicandone analiticamente le singole voci, che “Per le lavorazioni che avrebbero dovuto essere realizzate in data antecedente la risoluzione contrattuale, il Sig. ha documentato una spesa complessiva di Pt_1
€ 11.556,57, oltre IVA”.
Per quanto riguarda i costi degli interventi di ripristino già realizzati o da realizzare dal committente con riferimento alle opere del SAL n. 4, pacificamente non eseguite da a seguito della CP_1 contestata risoluzione contrattuale da parte del , il CTU ha rilevato che a fronte del prezzo Pt_1 pattuito contrattualmente per il pagamento del SAL n. 4, pari ad € 29.875,00 oltre IVA, i costi documentati dalle fatture e dai preventivi in atti delle forniture e delle opere di completamento, sostenuti e da sostenere, da parte del per l'esecuzione delle medesime categorie di Pt_1 lavorazioni sarebbe pari a € 93.551,40 oltre IVA.
Tuttavia, dalla documentazione in atti analizzata dal CTU, emerge che i costi sostenuti da parte opponente per gli interventi di ripristino già realizzati, ammontano ad euro 9.144,00.
Riguardo al quesito n. 2, il CTU ha esaminato puntualmente tutti i vizi e i difetti nelle lavorazioni effettuate da lamentati da parte opponente nell'atto di citazione. CP_1
In merito ad alcuni vizi e difetti non rilevati dal CTU durante il sopralluogo effettuato presso i luoghi per cui è causa, l'opponente ha depositato in atti le fatture relative agli interventi di ripristino effettuati da altre ditte, mentre ha dichiarato che non erano presenti alla data della CP_1 risoluzione contrattuale. Dal confronto tra la documentazione in atti e quanto rilevato in loco,
l'esperto ha accertato che alcuni dei vizi e difetti lamentati, sia tra quelli già oggetto di interventi di ripristino che tra quelli da ripristinare, non sono riferibili a difetti nelle lavorazioni mal eseguite da
CP_1
Il CTU ha computato in € 2.685,00 il costo degli interventi necessari al ripristino di vizi e difetti non rilevati in loco, ma asseritamente oggetto di interventi di ripristino fatti eseguire dal committente da altre ditte.
Egli ha invece quantificato in € 12.887,42 il costo degli interventi necessari al ripristino dei vizi e dei difetti rilevati – e analiticamente indicati – dall'ausiliario, riconducibili a difetti nelle lavorazioni eseguite da CP_1
Una volta ricostruita l'intera vicenda per cui è causa, sia sotto il profilo contrattuale, che quello materiale-esecutivo, occorre trarne le corrette conseguenze giuridiche, al fine di valutare la
18 fondatezza delle relative domande, anche reciprocamente riconvenzionali, e quantificare l'esatto dare avere tra le parti.
Il primo profilo che viene in rilievo è quello dell'importo complessivo del corrispettivo dell'appalto pattuito tra le parti in causa per l'esecuzione, da parte della delle opere, forniture e CP_1 installazioni relative alla ristrutturazione dell'unità immobiliare sita in Fai della Paganella (TN), via
Risorgimento 21, di proprietà del . Pt_1
A tale riguardo è destituita di fondamento la tesi difensiva di parte opponente secondo la quale, avendo la scrittura privata del 13.09.2022 superato e assorbito i precedenti contratti, la stessa avrebbe avuto natura novativa con l'effetto che le somme dovute in virtù dei contratti del
02.05.2022 (€ 65.000,00) e del 11.06.2022 (€ 32.540,50) sarebbero state assorbite nella somma di €
119.500,00 stabilita quale corrispettivo per il contratto del 13.09.2022 e ritenuta dall'appaltatore interamente soddisfattiva per il completamento delle opere, tutte convenute anche nei precedenti contratti.
Difatti, sebbene si tratti di una scrittura privata che integra e modifica tutti i precedenti contratti d'appalto e le precedenti modifiche, rimandando a questi ultimi per tutto quanto non espressamente previsto (art. 5), il tenore letterale della clausola di cui al primo alinea dell'art. 1 – secondo il quale
“il Committente e l'Appaltatore in accordo fra loro definiscono che in aggiunta a quanto convenuto nei contratti di cui in premessa [contratti del 29.07.2011, del 02.05.2022 e del
11.06.2022)] sarà corrisposto dal Committente, in favore dell'Appaltatore, l'ulteriore somma di €
119.500,00” oltre i.v.a. “da ritenersi comprensiva di ogni costo ed onere a carico dell'Appaltatore
(medesimo) necessario al completamento delle opere appaltate” – rende evidente che l'importo di €
119.500,00 si aggiunge e non si sostituisce a quelli concordati nei precedenti contratti e accordi modificativi.
Tale interpretazione trova ulteriore conferma nel successivo alinea del medesimo art. 1 con il quale l'appaltatore si era impegnato a completare tutte le opere convenute, anche nei precedenti contratti, entro e non oltre il 23 dicembre 2022, ritenuta detta ulteriore somma interamente soddisfattiva.
Di conseguenza, essendo documentalmente provato che il ha saldato l'importo delle cinque Pt_1 fatture emesse da in forza del contratto d'appalto del 29.07.2121 per l'importo di euro CP_1
270.000,00 oltre IVA ed € 10.500,00 per oneri di sicurezza, nonché l'importo di euro 98.587,50 per i SAL nn. 1, 2 e 3 di cui alla scrittura privata del 13.09.2022, precedenti alla risoluzione contrattuale intimata dal committente in data 01.12.2022 (è pacifico che nulla è dovuto a titolo di corrispettivo del SAL n. 4, i cui lavori non sono stati effettuati a seguito della risoluzione contrattuale), l'importo che non risulta pagato dall'odierno opponente alla società opposta (escluso quanto previsto dal
19 contratto per i sottoservizi dell'11.06.2022, oggetto del giudizio di opposizione pendente dinanzi al
Tribunale di Trento n. R.G. 919/2023) è il corrispettivo di euro 65.000,00 più IVA di cui alla scrittura privata del 02.05.2022 oggetto del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Prima di stabilire quale sia l'incidenza su tale importo delle eccezioni e delle domande riconvenzionali avanzate dalle parti, occorre accertare la natura dell'atto di intimazione dell'01.12.2022 con il quale il committente, dopo aver contestato una serie di inadempimenti e ritardi, ha comunicato all'impresa appaltatrice la risoluzione del contratto di appalto in essere tra le parti.
Parte opposta deduce di non essere incorsa in alcun inadempimento contrattuale e, pertanto, contesta la legittimità della risoluzione contrattuale intimata dal . Ha, quindi, sostenuto che, in Pt_1 tal modo, il committente avrebbe esercitato, ai sensi dell'art. 1671 c.c., il suo diritto potestativo di recedere anticipatamente dal contratto di appalto, per cui ha chiesto, in via ulteriormente riconvenzionale, di essere tenuta indenne dalle spese sostenute, dal prezzo dei lavori eseguiti e non pagati e dal mancato guadagno, mediante la condanna del al pagamento del complessivo Pt_1 importo di euro 65.486,67.
In materia di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore, l'art. 1668, co. 2, c.c. introduce una disciplina più rigorosa rispetto a quella generale di cui agli art. 1453 e 1455
c.c., laddove stabilisce che il committente può chiedere la risoluzione del contratto solo se le difformità e i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.
Se invece i vizi e i difetti dell'opera non sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente non può chiedere la risoluzione del contratto, ma può soltanto azionare la specifica garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668, co. 1, c.c., consistente nell'eliminazione delle difformità e dei vizi a spese dell'appaltatore (tenuto conto dei costi di ripristino), oppure la diminuzione proporzionale del prezzo (in base al minor valore delle opere), salvo il risarcimento dell'ulteriore danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Nella fattispecie in esame, considerata la tipologia e il modesto importo dei costi di ripristino che, secondo il CTU, sono necessari per eliminare i vizi e i difetti delle lavorazioni eseguite dall'impresa appaltatrice, è evidente che essi non solo non siano gravi tenuto conto dell'interesse del committente (1455 c.c.), ma che, a maggior ragione, neppure sono tali da rendere l'opera appaltata del tutto inadatta alla sua destinazione (art. 1668, co. 2, c.c.).
Neppure si può ritenere che possa configurarsi un grave inadempimento (secondo le regole generali) con riferimento alle poche opere non realizzate dall'impresa appaltatrice prima dell'invio
20 della lettera di risoluzione del contratto dell'01.12.2022, dato che la quasi totalità delle opere non eseguite sono quelle relative al SAL n. 4 da completare dopo tale data, entro il 23.12.2022.
Pertanto, la risoluzione intimata dal con PEC dell'01.12.2022 è illegittima e, Pt_1 conseguentemente, va riqualificata alla stregua di un recesso unilaterale del committente, ai sensi dell'art.1671 c.c.
Dalla qualifica della comunicazione del in data 01.12.2022 come recesso unilaterale dal Pt_1 contratto di appalto, discendono due ulteriori conseguenze.
Il primo luogo, non essendovi inadempimento, va escluso che il committente possa chiedere, a titolo di risarcimento del danno, i costi per gli interventi di completamento relativi ai lavori del SAL
n. 4 che l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto realizzare dopo il recesso dell'01.12.2022, quantificati dal CTU nel complessivo importo di € 9.144.00.
Al contrario e sempre sulla base degli accertamenti – di cui si è dato conto – correttamente compiuti dal CTU sotto il profilo tecnico e privi di vizi logici, al committente spettano sia l'importo di €
11.556,57 a titolo di costi di realizzazione delle opere non eseguite dalla ditta appaltatrice prima del recesso dal contratto di appalto, che l'importo di € 12.887,42 per i costi degli interventi di ripristino per l'eliminazione dei vizi e dei difetti delle lavorazioni eseguite dall'impresa appaltatrice.
In secondo luogo, la ditta appaltatrice va tenuta indenne dalle spese sostenute, dal prezzo dei lavori eseguiti e non pagati e dal mancato guadagno, come previsto dall'art. 1671 c.c.
Per quanto riguarda il corrispettivo dei lavori eseguiti, sulla base dei calcoli innanzi esposti, detratti i pagamenti già effettuati dal , residua a favore dall'impresa appaltatrice soltanto l'importo Pt_1 pattuito con il contratto del 02.05.2022, dal quale vanno detratti non solo gli importi di € 11.556,57
e di € 12.887,42 per le causali appena indicate, ma anche il valore percentuale delle opere non realizzate relative al SAL n. 4.
Il valore di tali opere, infatti, non incide soltanto sull'aumento di prezzo stabilito dalla scrittura priva del 13.09.2022 (pari ad € 29.875,00 più IVA), ma incide proporzionalmente anche sull'aumento di prezzo concordato per le medesime opere con la scrittura privata del 02.05.2022 azionata da in sede monitoria. CP_1
In relazione a tale profilo, il CTU, nei chiarimenti resi oralmente all'udienza del 12 novembre 2024, ha determinato in circa il 25% la quota parte delle opere di completamento non eseguite da CP_1 relativa al contratto del 2.5.2022, quantificandone l'incidenza in misura pari ad € 16.250,00, da portare a deconto dell'importo di € 65.000,00.
Sul punto, non colgono nel segno le argomentazioni difensive con cui parte opponente sostiene che, trattandosi di un contratto di appalto a corpo e non a misura, la percentuale del 25% delle
21 lavorazioni non eseguite andrebbe ad incidere anche sull'originario contratto di appalto del
29.07.2021, avendo ad oggetto le stesse opere.
Difatti, pur avendo correttamente richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale “nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati” (Cass., n. 21517 del 20.08.2019), non ha mai eccepito nei termini di preclusione il fatto che i lavori non eseguiti relativi al SAL n. 4 non lo fossero neppure alla data della sottoscrizione della scrittura privata del 02.05.2022, ovvero all'epoca in cui gli stessi sono stati integralmente pagati.
Va altresì evidenziato che, nel rendere i chiarimenti orali, il CTU non ha fatto riferimento ad una percentuale del 25% su tutti i lavori appaltati, ma soltanto in relazione all'importo di € 65.000,00 più IVA concordato con la scrittura privata del 02.05.2022.
In conclusione, il valore delle opere non eseguite da (oggetto del SAL n. 4) va CP_1 ulteriormente a decurtare, per € 16.250,00, soltanto il maggiore importo del corrispettivo, pari ad €
65.000,00 più IVA, concordato tra le parti in data 02.05.2022.
Quanto al rimborso delle spese sostenute dall'impresa appaltatrice, il Tribunale, esaminata la documentazione versata in atti da parte opposta e tenuto conto del fatto che le contestazioni di parte opponente riguardano soltanto alcune di esse, ritiene provate unicamente quelle non contestate, riportate alle righe da 4 a 10 della tabella riassuntiva a pag. 30 della comparsa conclusionale di parte opponente, per il complessivo importo di € 37.245,42.
Rispetto al mancato guadagno, parte opponente deduce che parte opposta non ne avrebbe fornito la prova, atteso che secondo la S.C. in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ex art. 1671 c.c., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere (cfr. Cass. civ., Sez. II, 17.07.2020,
n. 15304; Cass. civ., Sez. II, 28.11.2017, n. 28402; Cass. civ., Sez. II, 05.04.2017, n. 8853).
Anche in questo caso, pur essendo corretto il principio di diritto richiamato dall'opponente, non è escluso che il margine netto dell'attività commerciale nell'edilizia privata possa essere dimostrato in base a presunzioni o a massime di comune esperienza.
22 Ebbene, è fatto che rientra nella comune esperienza quello secondo il quale l'utile netto nell'edilizia privata in sane condizioni economiche si aggira, una volta detratte tutte le spese aziendali e le imposte, attorno al 10% del fatturato.
Pertanto, applicata la percentuale del 10% al corrispettivo di € 29.875,00 pattuito per il SAL n. 4, relativo ai lavori non realizzati a causa del recesso unilaterale del committente e non altrimenti compensati, il mancato guadagno da cui va tenuta indenne l'impresa appaltatrice ammonta ad €
2.987,50.
In conclusione, una volta detratti dal corrispettivo di € 65.000,00 azionato in sede monitoria, gli importi di € 11.556,57, quale costo per il completamento dei lavori non eseguiti prima del recesso;
di € 12.887,42, quale costo per l'eliminazione dei vizi e dei difetti;
di € 16.250,00, quale percentuale di incidenza dei lavori non eseguiti sul prezzo pattuito con la scrittura privata del
02.05.2022, l'ammontare del debito di nei confronti di si riduce ad € Parte_1 CP_1
24.306.,01, a cui va aggiunta l'IVA al 10%, per un totale di € 26.736,61.
Altresì, in parziale accoglimento della riconvenzionale spiegata da parte opposta, va Parte_1 condannato al pagamento, in favore di dell'ulteriore somma di € 40.232,92, di cui € CP_1
37.245,42 a titolo di rimborso spese ed € 2.987,50 a titolo di mancato guadagno.
Di conseguenza, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, va condannato al Parte_1 pagamento, in favore di della complessiva somma di € 66.969,53 per le causali innanzi CP_1 indicate, oltre agli interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 09/10/2002 n. 231 dalla domanda al saldo.
Le spese processuali, atteso l'esito della controversia, vanno compensate tra le parti per un terzo e poste a carico di parte opponente per i restanti due terzi, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le eccezioni di continenza e di illegittimo frazionamento del credito, sollevate da parte opponente;
2) rigetta l'eccezione di litispendenza sollevata da parte opposta;
3) in parziale accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale di parte opposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 6795/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 04.04.2023, e condanna al pagamento, in favore di a socio unico, della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 66.969,53 per le causali indicate in motivazione, oltre agli interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 09/10/2002 n. 231 dalla domanda al saldo;
23 4) compensa tra le parti le spese processuali per un terzo e condanna alla rifusione Parte_1 dei restanti due terzi in favore di a socio unico, che liquida in € 506,00 per Controparte_1 esborsi ed € 9.333,33 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 13 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Ottava Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite di primo grado iscritte al n. 29248 e al n. 29291 del R.G.A.C.C. dell'anno
2023, e vertenti tra
nato a [...] il [...] e residente in [...]
7, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli Avv.ti C.F._1
UC Lo CO e LO EL, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Roma, via
PI ER n. 1;
OPPONENTE contro
.F. in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Castelnuovo del Garga (VR), via Ugo Foscolo n. 3/a, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Silvio Brentarolli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Antonio Troiani in Roma, via F. Confalonieri n. 1,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
““…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa e reietta…
(B.1) dichiarare il decreto ingiuntivo n. 6795/2023 emesso dal Tribunale di Roma, in data
4.4.2023, all'esito del procedimento iscritto al n. 15562/2023, nullo e di nessun effetto, attesa
l'illegittimità del provvedimento stesso e, comunque, l'infondatezza delle domande ivi spiegate, disponendo la revoca del decreto opposto;
1 (B.2.) nel merito, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare la domanda di pagamento proposta da a Socio Unico nei confronti del Sig. in quanto Controparte_1 Parte_1 infondata, oltre che sfornita di prova, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
(B.3.) nel merito, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento di
[...]
a Socio Unico rispetto alle proprie obbligazioni negoziali e, per l'effetto, CP_1 condannarla a risarcire al Sig. il danno subito in ragione dei costi necessari (i) per Parte_1 rimuovere i gravi vizi costruttivi riscontrati nelle opere appaltate e (ii) per ultimare quelle lasciate incompiute, quantificato nella somma complessiva di € 186.148,80 ovvero, in subordine, nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
(B.4.) in via subordinata e sempre in via riconvenzionale, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, in accoglimento delle conclusioni di cui al punto C) che precedere, comunque, accertare e dichiarare estinto per compensazione il credito azionato in monitorio, con condanna di a Socio Unico a pagare, in favore del Sig. , la Controparte_1 Parte_1 relativa differenza”;
(C) Con vittoria delle spese, competenze ed onorari”.
Per parte convenuta:
“In via preliminare di rito: dichiararsi con ordinanza la litispendenza della domanda riconvenzionale principale del signor
proposta nel presente procedimento avente n. 29284/2023 R.G. nella conclusione Parte_1 sub (B.3) “nel merito, in via riconvenzionale” con la antecedente identica domanda riconvenzionale principale formulata dal signor avanti il Tribunale Ordinario di Parte_1
Trento nel procedimento avente n. 919/2023 R.G. e della domanda riconvenzionale subordinata del signor proposta nel presente procedimento avente n. 29284/2023 R.G. nella Parte_1 conclusione sub (B.4) “in via subordinata e sempre in via riconvenzionale” con la antecedente identica domanda riconvenzionale subordinata formulata dal signor avanti il Parte_1
Tribunale Ordinario di Trento nel procedimento avente n. 919/2023 R.G. e si chiede che sia disposta la cancellazione dal ruolo del rapporto processuale relativamente alle due domande riconvenzionali, principale e subordinata, proposte dal signor avanti a codesto Parte_1
Giudice nel presente procedimento avente n. 29284/2023 R.G., con l'adozione di ogni conseguente provvedimento e incombente che fosse ritenuto opportuno;
Nel merito:
1- respingersi tutte le domande ed eccezioni formulate dal signor contro la Parte_1 [...]
a socio unico in quanto infondate in fatto ed in diritto;
CP_1
2
2- confermarsi il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice del Tribunale Ordinario di Roma in data 04/04/2023 nei confronti del signor , distinto dal n. 6795/2023; Parte_1
3- in via subordinata: in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice del
Tribunale Ordinario di Roma in data 04/04/2023 nei confronti del signor , distinto Parte_1 dal n. 6795/2023, condannarsi il signor , per le causali esposte da Parte_1 Controparte_1
[... a socio unico nei suoi atti, a pagare alla a socio unico la somma di euro Controparte_1
71.500,00.=, o quella diversa somma che sarà risultata accertata in corso di causa, oltre agli interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 09/10/2002 n. 231 calcolati dalla domanda al saldo e condannarsi il signor a pagare alla a socio unico le Parte_1 Controparte_1 spese, i diritti ed i compensi liquidati nel decreto ingiuntivo opposto e tutte le spese, i diritti ed i compensi successivi;
4- in via riconvenzionale condannarsi il signor , in conseguenza del suo recesso Parte_1 contrattuale e per le causali esposte da a socio unico nei suoi atti, a pagare Controparte_1 alla a socio unico la somma di euro 65.486,67.=, o quella diversa somma che Controparte_1 sarà risultata accertata in corso di causa, oltre agli interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 09/10/2002 n. 231 calcolati dalla domanda al saldo;
5- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa e rimborso forfettario spese generali oltre
4% c.p.a. ed i.v.a”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 1° giugno 2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 6795/2023, emesso da questo Tribunale il 04.04.2023, con il quale gli èstato ingiunto di pagare la somma di € 71.500,00 (€ 65.000,00 per capitale, oltre IVA) in favore della a socio unico (di seguito, anche solo , a titolo di corrispettivo per Controparte_1 CP_1
l'esecuzione delle opere edili in una unità immobiliare sita a Fai della Paganella (TN), via
Risorgimento n. 21, in forza del contratto di appalto sottoscritto in data 02.05.2022, integrativo e modificativo di un precedente contratto d'appalto stipulato fra le parti.
A sostegno dell'opposizione, il ha: Pt_1
i) eccepito, preliminarmente, la continenza tra l'odierno giudizio e quello (precedentemente istaurato) pendente dinanzi al Tribunale di Trento nel procedimento iscritto al R.G n. 919/2023, involgendo i due giudizi l'accertamento tra le stesse parti delle medesime questioni, chiedendo, conseguentemente, che, previa revoca del decreto opposto, sia disposta la cancellazione della causa dal ruolo con termine alla controparte per la riassunzione della causa dinanzi al predetto Tribunale di Trento, quale giudice preventivamente adito (cfr. atto di opposizione pp. 16 e 17);
3 ii) eccepito l'illegittimo frazionamento del credito, rilevando come l'asserito credito di CP_1 fosse azionabile in un unico contesto, siccome legato ad unitario rapporto obbligatorio, ossia il contratto di appalto inter partes (cfr. atto di opposizione pp. 18, 19 e 20);
iii) dedotto l'insussistenza del diritto di credito azionato in sede monitoria essendo state le opere eseguite solo parzialmente e, per la quota parte realizzata, neppure eseguite a regola d'arte per la presenza di innumerevoli e gravi vizi costruttivi (come da perizia di parte allegata sub doc. 18), chiedendo, quindi, la revoca dell'opposto d.i.; (cfr. atto di opposizione pp. 23, 24, 25 e 26); iv) proposto domanda riconvenzionale volta a far dichiarare il grave inadempimento di e, CP_1 per l'effetto, a condannare la stessa al risarcimento, in favore di esso opponente, del danno subito in ragione dei costi necessari per rimuovere i gravi vizi costruttivi riscontrati nelle opere appaltate e per ultimare quelle lasciate incompiute, quantificato nella somma complessiva di € 186.148,80 ovvero, in subordine, nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa (cfr. atto di opposizione pp. 27 e 28); vi) eccepito, in via subordinata e sempre in via riconvenzionale, in caso di accoglimento delle avverse pretese, di dichiarare comunque estinto per compensazione - in accoglimento delle conclusioni di cui al punto che precede (punto B.
3. delle conclusioni dell'atto di opposizione a pp.
32 e 33) - il credito azionato in monitorio, con correlativa condanna di al pagamento, in CP_1 suo favore, della relativa differenza (cfr. atto di opposizione p. 28).
Si è costituita in giudizio la contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale di parte opponente, nonché spiegando domanda riconvenzionale per la condanna del al pagamento dell'indennizzo ex art. 1671 c.c. a seguito del recesso unilaterale esercitato Pt_1 da quest'ultimo.
Nel corso dell'istruttoria entrambe le parti hanno depositato le memorie integrative, sono stati escussi due testimoni (il direttore dei lavori, per l'opponente ed il Sig. Testimone_1 [...]
dipendente dell'opposta) ed è stata disposta C.T.U., espletata dall'ing. Tes_2 Persona_1
All'udienza del 04.04.2024 è stato riunito al presente giudizio quello iscritto al n. R.G. 29291/2023, trattandosi di mera duplicazione dell'iscrizione a Ruolo della medesima opposizione allo stesso decreto ingiuntivo.
All'udienza del 12 novembre 2024, il CTU ha reso chiarimenti orali e il Giudice, rigettate le ulteriori istanze istruttorie delle parti, ha dichiarato chiusa l'istruttoria, rinviando all'udienza del 18 settembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 cpc.
****
4 La vicenda contrattuale per cui è causa può essere così riassunta sulla base della documentazione versata in atti dalle parti.
In data 29.07.2021, le parti hanno stipulato un contratto di appalto per la ristrutturazione dell'immobile di sito nel Comune di Fai della Paganella (TN), per un corrispettivo Parte_1
a corpo di € 270.000,00 oltre oneri per la sicurezza di € 10.500,00 oltre i.v.a.
In data 02.05.2022, a fronte di varianti e aumenti dei costi dei materiali, le parti hanno sottoscritto una una scrittura privata modificativa ed integrativa del prezzo del sopraindicato contratto d'appalto del 29.07.2021 con cui il committente si impegnava a corrispondere ad l'ulteriore somma CP_1 forfettaria di € 65.000,00 oltre i.v.a., oggetto del ricorso monitorio dinanzi all'intestato Tribunale da cui origina il presente giudizio. Per il resto, sono rimaste ferme ed invariate le pattuizioni di cui al contratto di appalto del 29.07.2021, come parimenti invariate sono rimaste le lavorazioni da eseguirsi da parte dell'appaltatore, meglio descritte nella tabella allegata al primo contratto del 29 luglio 2021.
L'11.06.2022, le parti hanno stipulato un nuovo contratto d'appalto per l'esecuzione dei sottoservizi dell'immobile interessato dalla ristrutturazione, per un importo a carico del committente di €
32.542,50 (oltre IVA, (oggetto di separato ricorso monitorio e giudizio di opposizione dinanzi al
Tribunale di Trento, R.G. n. 919/2023).
In data 13.09.2022, preso atto che alle date di ultimazione dei lavori previste nei succiati contratti le opere non risultavano essere state completate e a fronte di ulteriori necessità e aumenti dei prezzi, le parti hanno sottoscritto un'ultima scrittura privata denominata < – Integrazioni al
Contratto d'Appalto del 29 luglio 2021, al contratto contenente ”Modifiche-Integrazioni” del02 maggio 2022 ed al contratto di appalto dell'11 giugno 2022>>, con la quale, richiamati in premessa i suddetti contratti, è stato pattuito che “in aggiunta a quanto convenuto nei contratti di cui in premessa sarà corrisposto dal Committente, in favore dell'Appaltatore, l'ulteriore somma di €
119.500,00” oltre i.v.a. “da ritenersi comprensiva di ogni costo ed onere a carico dell'Appaltatore
(medesimo) necessario al completamento delle opere appaltate” da corrispondersi in 4 rate mediante pagamenti secondo gli stati di avanzamento dei lavori corrispondenti a n. 4 SAL.
L'Appaltatore, “ritenuta detta ulteriore somma interamente soddisfattiva” si è impegnato a completare tutte le opere, anche quelle dei precedenti contratti, entro e non oltre il termine essenziale del 23 dicembre 2022. Sono state, dunque, ricalendarizzate tutte le opere appaltate ed individuato, per ciascun SAL, l'importo dovuto sino al saldo.
L'01.12.2022, a seguito di contestazioni insorte tra le parti, il – ritenuta “ingiustificata la Pt_1 sospensione dei lavori e la richiesta di ulteriori proroghe, espressivo soltanto di un contegno gravemente inadempiente” della società appaltatrice - ha comunicato ad la risoluzione del CP_1
5 contratto (cfr. doc. 15, fasc. opponente), interrompendone l'esecuzione dei lavori prima del completamento dell'ultimo Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 4) ed estromettendola dal cantiere.
A seguito dei contrasti insorti tra le parti in ordine alla corretta esecuzione dei lavori e al mancato pagamento dei corrispettivi pattuiti per le opere realizzate in forza dei predetti contratti di appalto, ha proposto due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo, entrambi opposti dal . CP_1 Pt_1
Con il primo ricorso monitorio, ha chiesto al Tribunale di Trento di ingiungere a CP_1 [...] il pagamento in suo favore della somma di euro 35.796,75, oltre agli interessi, a fronte Pt_1 della fattura elettronica n. 1 del 20/01/2023 di pari importo avente ad oggetto il pagamento dei lavori edili relativi ai sottoservizi, commissionati con il contratto d'appalto stipulato in data
11/06/2022 e non pagati.
Con decreto emesso in data 07.02.2023, il Tribunale di Trento ha ingiunto a di Parte_1 pagare ad la somma di euro 35.796,75, oltre agli interessi e spese del procedimento CP_1 monitorio. Con atto di citazione notificato in data 28.03.2023, ha proposto Parte_1 opposizione a tale decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Trento, sollevando eccezioni e proponendo domanda riconvenzionale per i danni causati dalla non corretta esecuzione delle opere appaltate.
Con il secondo ricorso monitorio proposto dinanzi al Tribunale di Roma in data 16.03.2023, la ha chiesto di ingiungere a il pagamento della somma di euro 71.500,00 (€ 65.000,00 CP_1 Pt_1 per capitale, oltre IVA), oltre interessi, in forza della fattura elettronica n. 2 del 10/02/2023 di pari importo avente ad oggetto i lavori edili appaltati e il corrispettivo pattuito tra le parti con la scrittura privata del 02/05/2022.
Con decreto del 04.04.2023, il Tribunale di Roma ha ingiunto al di pagare ad per la Pt_1 CP_1 suddetta causale, la somma di € 71.500,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Tale decreto ingiuntivo è stato opposto da con atto di citazione notificato in data 1° giugno 2023, Pt_1 dal quale trae origine il presente giudizio di opposizione.
Così riassunto l'oggetto della presente controversia, il Tribunale osserva quanto segue in ordine alle eccezioni preliminari di continenza, sollevata da parte opponente e di litispendenza, sollevata da parte opposta a fronte della riconvenzionale di parte opponente.
Ritiene parte opponente che, in forza del principio della prevenzione, questo Giudice debba dichiarare la continenza tra la presente causa e quella di opposizione al decreto ingiuntivo n.
92/2023, pendente dinanzi al Tribunale di Trento (R.G. n. 919/2023), previa revoca del decreto ingiuntivo opposto in questa sede, cancellazione dal Ruolo della causa e assegnazione del termine per la sua riassunzione dinanzi al Tribunale di Trento. Ciò in considerazione del fatto che il ricorso
6 di cui al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trento è antecedente rispetto al ricorso di cui al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma e qui opposto e del fatto che, tra le domande azionate nei due procedimenti monitori, vi sia un rapporto di continenza, attesa l'unicità del rapporto contrattuale e considerato che i precedenti accordi contrattuali sarebbero stati tutti superati ed assorbiti dal contratto del 13.09.2022.
Parte opposta contesta il rapporto di continenza, come pure il preteso frazionamento del credito, sul presupposto che si tratterebbe di due cause di opposizione a decreto ingiuntivo relative a due diversi contratti che prevedono fori convenzionali diversi (quello di Trento e quello di Roma), con competenze funzionali e inderogabili dei rispettivi giudici.
Vero è che il contratto di appalto sottoscritto l'11.06.2022, avente ad oggetto la realizzazione dei sottoservizi, in relazione al quale ha emesso la fattura n. 1/2023 azionata in via monitoria CP_1 dinanzi al Tribunale di Trento, contiene la clausola che stabilisce quale foro convenzionale esclusivo quello di Trento.
Altrettanto vero è che la scrittura privata del 02.05.2022, recante modifiche e integrazioni al contratto di appalto stipulato in data 29.07.2021, in relazione al quale ha emesso la fattura CP_1
n. 2/2023 azionata in via monitoria dinanzi al Tribunale di Roma, prevede quale foro convenzionale non esclusivo quello di Roma.
Va però considerato che con la scrittura privata sottoscritta il 13.09.2022, recante
<modifiche/integrazioni al contratto di appalto del 29 luglio 2021, al contratto contenente
“modifiche – integrazioni” del 02 maggio 2022 ed al contratto di appalto dell'11 giugno 2022>> le parti, dopo aver richiamato in premessa il contenuto di tutti gli accordi indicati nell'intestazione e aver preso atto del fatto che alle date previste, dall'accordo del 2.05.2022 e dal contratto per i sottoserivizi dell'11.06.2022, i relativi lavori non erano stati ultimati “in ragione dell'aumento dei costi e dei prezzi, nonché della necessità di eseguire ulteriori forniture, lavorazioni, varianti”, hanno dichiarato di essersi indotte per tali ragioni “a sottoscrivere delle ulteriori varianti al contratto del 29 luglio 2021, al contratto del 02 maggio 2022, nonché al contratto dell'11 giugno
2022”.
Conseguentemente, le parti hanno sottoscritto ulteriori modifiche/integrazioni stabilendo che, “in aggiunta a quanto convenuto” in tutti i precedenti contratti indicati sia in premessa che nell'intestazione, il committente avrebbe corrisposto in favore dell'appaltatore “l'ulteriore somma di € 119.500,00” da corrispondere secondo n. 4 SAL e da ritenersi comprensiva di ogni costo ed onere a carico dell'Appaltatore necessario al completamento delle opere appaltate. L'appaltatore,
“ritenuta detta ulteriore somma interamente soddisfattiva, si impegna al completare le opere (tutte convenute anche nei precedenti contratti) entro e non oltre la data del 23 dicembre 2022”.
7 Al contratto è allegato l'“Allegato tecnico nuovo contratto cantiere Fai della Paganella – via
Risorgimento 21”, nel quale sono indicate tutte le lavorazioni effettuate da alla data del CP_1
23.08.2022 e contestualmente saldate con il primo SAL, nonché quelle da effettuare, necessarie al completamento dell'opera (“tutte convenute anche nei precedenti contratti”), con i relativi tempi di esecuzione e di pagamento dei SAL nn. 2, 3 e 4.
Tra le pattuizioni contenute in tale accordo, rileva l'articolo n. 7 con il quale le parti hanno stabilito che “ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla presente scrittura sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Roma”.
La clausola relativa al foro convenzionale esclusivo va poi interpretata alla luce del precedente articolo n. 5, secondo il quale “per quanto qui non espressamente previsto rimangono ferme ed invariate le pattuizioni di cui (i) al contratto di appalto del 29 luglio 2021 e successiva variante del
2 maggio 2022; (ii) al contratto di appalto dell'11 giugno 2022”.
Poiché la scrittura privata de qua integra e modifica espressamente tutti i contratti/accordi precedenti, la nuova clausola del foro convenzionale esclusivo va a sostituire quelle (tra di loro contrastanti) contenute nei precedenti accordi;
in particolare, sia quella contenuta nell'accordo del
02.05.2022 sia quella contenuta nel contratto dell'11.06.2022.
Ne discende che, nonostante il tenore letterale della clausola in esame faccia riferimento ad “ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla presente scrittura”, tale locuzione va intesa nel senso che sono devolute alla competenza esclusiva del foro di Roma, non solo le controversie strettamente legate e derivanti da tale scrittura privata, ma qualsiasi contestazione relativa al rapporto di appalto, incluse le lavorazioni originariamente appaltate con i precedenti contratti – tra di loro collegati avendo ad oggetto lavorazioni riguardanti la stessa opera - richiamati e unificati
(per quanto ivi espressamente disciplinato) dall'accordo del13.09.2022.
Non coglie, pertanto, nel segno la tesi difensiva di parte opposta, secondo la quale, avendo azionato gli originari contratti di appalto, con le relative modifiche, troverebbero applicazione, per ciascuno di essi, i distinti fori convenzionali ivi pattuiti: quello non esclusivo di Roma previsto dall'art. 3 della scrittura privata del 2.5.2022 (a sua volta modificativa e integrativa del contratto originario del
29.07.2021 che prevedeva lo stesso foro in via esclusiva) e quello esclusivo di Trento previsto dall'art. 5 del contratto di appalto relativo ai sottoservizi dell'11.06.2022.
Così interpretata la clausola del foro esclusivo di Roma contenuta nella scrittura privata del
13.09.2022, va verificato l'eventuale rapporto di continenza tra il presente giudizio di opposizione e quello pendente dinanzi al Tribunale di Trento. In caso di risposta positiva, va poi individuato quale sia il giudice competente per entrambe le cause.
8 Com'è noto, sussiste rapporto di continenza in senso stretto quando due azioni, pendenti contemporaneamente dinanzi a giudici diversi, hanno lo stesso elemento soggettivo e la stessa causa petendi e differiscono, sotto il profilo quantitativo da plus a minus, nel petitum, nel senso che una è contenuta nell'altra.
Peraltro, secondo il consolidato insegnamento della S.C., il rapporto di continenza può configurarsi anche in senso lato, nel caso in cui una delle due cause involga, in tutto o in parte, gli effetti decisori dell'altra (c.d. continenza qualitativa).
Difatti, afferma la S.C. che “la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento a un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni (Cass. n. 19460/2017; Cass. n. 16831/2012; Cass. n.
24668/2013; Cass. n. 15532/2011; Cass. S.U., n. 20596/2007).
Nella fattispecie in esame, alla stregua di quanto innanzi esposto, la complessa vicenda contrattuale va ricostruita in termini di unicità del rapporto di appalto, nonostante la presenza di contratti formalmente distinti, ma collegati tra di loro, tutti richiamati, modificati e integrati nella scrittura privata del 13.09.2022.
Con tale atto, difatti, le parti – preso atto del fatto che alle date stabilite per la fine delle lavorazioni nei contratti del 02.05.2022 e dell'11.06.2022 (rispettivamente il 31.07.2022 e il 30.06.2022) “le opere non risultano essere state ultimate in ragione dell'aumento dei costi e dei prezzi, nonché della sopravvenuta necessità di eseguire ulteriori forniture, lavorazioni, varianti” – hanno apportato modifiche e integrazioni sia al contratto di appalto del 29 luglio 2021, già integrato e modificato con la scrittura privata del 02 maggio 2022, sia al contratto di appalto dell'11 giugno
2022. Il 13.09.2022, le parti hanno stabilito che, in aggiunta a quanto convenuto nei precedenti contratti, il committente avrebbe corrisposto, in favore dell'appaltatore, l'ulteriore somma di €
119.500,00 da corrispondere secondo n. 4 SAL e da ritenersi comprensiva di ogni costo ed onere a carico dell'appaltatore necessario al completamento delle opere appaltate;
il tutto secondo quanto dettagliatamente previsto dall'allegato tecnico col quale le parti hanno ridefinito le lavorazioni ancora da effettuare e i relativi tempi di esecuzione per il pagamento dei 4 SAL.
9 Conseguentemente, le nuove pattuizioni della scrittura privata del 13.09.2022, integrano e modificano quelle dei precedenti contratti e accordi espressamente richiamati, ad eccezione di quanto non espressamente disciplinato, così come chiarito dal citato art. 5, secondo il quale “per quanto qui non espressamente previsto rimangono ferme ed invariate le pattuizioni di cui (i) al contratto di appalto del 29 luglio 2021 e successiva variante del 2 maggio 2022; (ii) al contratto di appalto dell'11 giugno 2022”.
Pertanto, l'unico foro convenzionale esclusivo validamente pattuito per qualsiasi controversia riguardante l'intero rapporto di appalto risulta essere quello di Roma.
Dall'accertamento dell'unicità del rapporto contrattuale e della validità dell'ultima clausola di scelta del foro esclusivo di Roma, discendono due rilevanti conseguenze giuridiche.
La prima, è quella del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di continenza tra la domanda azionata da in sede monitoria dinanzi al Tribunale di Trento e la domanda azionata dalla CP_1 medesima parte contro lo stesso in via monitoria dinanzi al Tribunale di Roma. Pt_1
In effetti, entrambe le domande monitorie, sebbene proposte con riferimento a due distinti contratti di appalto, vanno ricondotte ad un medesimo rapporto giuridico che trova la sua ultima fonte negoziale nella scrittura privata del 13.09.2022 modificativa e integrativa di quelli richiamati nei due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo proposti da il primo, dinanzi al Tribunale di CP_1
Trento e, il secondo, dinanzi al Tribunale di Roma. Sicché le due azioni, pendenti contemporaneamente tra le stesse parti dinanzi a giudici diversi, vanno ricondotte alla stessa causa petendi e differiscono soltanto nel petitum sotto il profilo quantitativo.
Stante il rapporto di continenza tra le due domande monitorie proposte da trovano CP_1 applicazione i criteri di individuazione dell'unico giudice competente, previsti dall'art. 39, co. 2,
c.p.c.
Secondo tale disposizione “nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate”.
Quindi, in caso di continenza di cause, trova innanzitutto applicazione il criterio della prevenzione, sicché, previa dichiarazione della continenza da parte del giudice successivamente adito, la causa va riassunta dinanzi al primo giudice.
Tale criterio trova, tuttavia, una deroga nel caso in cui il primo giudice non sia competente anche per la causa successivamente proposta. In questo caso, infatti, la continenza va dichiarata dal primo giudice e la causa va rimessa al secondo giudice competente per entrambe.
10 Nella fattispecie in esame, il giudice preventivamente adito in sede monitoria è il Tribunale di
Trento, ma trovando applicazione per entrambe le domande di cui trattasi il foro convenzionale esclusivo di Roma, in forza dell'art. 7 della scrittura privata più volte richiamata del 13.09.2022, il giudice preventivamente adito non può essere considerato competente anche per la domanda successivamente proposta (sempre in sede monitoria) dinanzi al Tribunale di Roma.
Conseguentemente, questo Giudice, nonostante il riconoscimento del rapporto di continenza tra le domande proposte in sede monitoria da dinanzi a giudici diversi, seppure successivamente CP_1 adito, non può pronunciare – come richiesto da parte opponente – la continenza della presente causa a favore del primo giudice, previa declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo emesso da questo
Tribunale.
Pertanto, poiché questo Giudice, benché successivamente adito, non riconosce la competenza del primo anche per la causa successivamente proposta, l'eccezione di continenza sollevata da parte opponente non può essere accolta in questa sede.
Quanto all'eccezione di litispendenza sollevata da parte opposta, osserva il Giudicante che trattandosi di domande riconvenzionali proposte dall'opponente , tanto nel precedente giudizio Pt_1 di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trento, quanto nel presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, esse seguono le sorti delle cause in base ai criteri di determinazione della competenza parametrati sulle domande principali. Infatti, è sulla base dei criteri di competenza basati sulle domande principali che va evitata una duplicazione di pronunce sulle stesse domande riconvenzionali, non dichiarando la litispendenza della domanda riconvenzionale proposta successivamente.
Va, dunque, rigettata anche l'eccezione di litispendenza delle domande riconvenzionali di parte opponente, sollevata da parte opposta.
Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, va esaminata l'eccezione di illegittimo frazionamento del credito da parte di sollevata dall'opponente che ha chiesto di dichiarare CP_1
l'improcedibilità della domanda monitoria proposta dinanzi al Tribunale di Roma, oggetto del presente giudizio di opposizione, essendo riconducibile, la pretesa creditoria, allo stesso rapporto contrattuale già azionato (pure in sede monitoria) dinanzi al Tribunale di Trento.
Il lungo percorso interpretativo in tema di abusivo frazionamento del credito ha condotto all'approdo più recente costituito dalla pronuncia delle SS.UU. n. 7299 del 2025, secondo le quali
“In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio
11 dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile
l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
L'evoluzione più significativa in materia va ascritta alle sentenze gemelle delle SS.UU. nn. 4090 e
4091 del 2017, le quali hanno escluso che, in via generale, ricorra l'obbligo per il creditore di concentrare in un unico processo domande relative a diritti di credito distinti, sebbene riferibili a un medesimo rapporto di durata. Tuttavia, hanno affermato che, qualora «i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque “fondati” sul medesimo fatto costitutivo – sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata».
Di conseguenza, il ricorso al simultaneus processus non rappresenta più una mera facoltà processuale, ma tende ad assumere i connotati di un vincolo giuridico. La sua omissione – anche nei casi in cui la connessione tra le domande sia esclusivamente soggettiva o oggettiva impropria – comporta, in assenza di un interesse alla tutela frazionata oggi definito solo «apprezzabile», la sanzione dell'improcedibilità.
In questa prospettiva, la recente decisione delle Sezioni Unite n. 7299 del 2025 conferma l'indirizzo interpretativo ormai consolidato, rafforzandone alcuni aspetti applicativi e introducendo, al tempo stesso, elementi di novità.
Innanzitutto, il parametro dell'«interesse oggettivamente valutabile» viene ad essere sostituito dalla nozione di «apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata», che sembra riferirsi in modo specifico all'inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale. L'interesse ad agire, in questa nuova prospettiva, non si misura tanto in relazione all'effettiva utilità della domanda per il
12 creditore, quanto piuttosto alla sua compatibilità con il principio di economia processuale e con l'esigenza di evitare un impiego non giustificato delle risorse giudiziarie.
Nella fattispecie in esame, l'apprezzabile interesse di alla tutela processuale frazionata del CP_1 credito nei confronti di può essere individuato nella presunta necessità di adire il giudice Pt_1 territorialmente competente sulla base del diverso foro (in un caso, esclusivo) convenzionalmente scelto dalle parti in ciascuno dei contratti azionati con i rispettivi ricorsi monitori.
Tanto è sufficiente per escludere che si possa pervenire ad una pronuncia di improponibilità della successiva domanda monitoria cristallizzata nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, oggetto del presente giudizio di opposizione.
Si osserva, infine, che, alla ricostruzione unitaria del rapporto negoziale, non consegue – come sostiene parte opponente – la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo ottenuto da sulla CP_1 base di una fattura emessa in relazione alla scrittura privata del 02.05.2022, il cui contenuto, per quanto qui di interesse, è stato successivamente modificato e integrato dalla scrittura privata del
13.09.2022.
Difatti, costituisce principio consolidato quello secondo il quale l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. Il giudice dell'opposizione deve, dunque, esaminare l'an e il quantum della pretesa del creditore entrando nel merito della controversia e qualora, all'esito, il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (ex plurimis, Cass. n.
26664/2007; Cass. n. 6514/2007).
Passando al merito della controversia, la domanda di condanna formulata con ricorso monitorio dall'appaltatrice nei confronti del committente ha ad oggetto il pagamento del CP_1 Pt_1 corrispettivo pattuito a fronte della pretesa esecuzione dei lavori previsti dalla scrittura privata del
2.05.2022, di modifica e integrazione dell'originario contratto di appalto del 29.07.2021.
Nonostante la ricorrente abbia affermato di aver eseguito le lavorazioni oggetto della scrittura privata del 2.05.2022, come da relativa fattura n. 2/2023 e di aver quindi diritto al pagamento dell'importo di € 65.000,000 più IVA ivi pattuito, la vicenda si è sviluppata in termini più articolati, come dimostrato dalla documentazione versata in atti e correttamente ricostruita dal CTU.
13 In data 29.07.2021 e hanno stipulato un contratto di appalto avente ad Parte_1 CP_1 oggetto l'esecuzione delle opere, forniture e installazioni relative alla ristrutturazione dell'unità immobiliare sita in Fai della Paganella (TN), via Risorgimento 21.
Le opere appaltate, descritte nel capitolato tecnico delle opere e delle forniture allegato al contratto, consistevano nel rifacimento dei solai di interpiano e della copertura, degli intonaci delle facciate, nella realizzazione delle partizioni interne, degli intonaci interni e delle forniture ed installazioni impiantistiche, di tutte le finiture e degli impianti completi, delle sistemazioni esterne e delle opere accessorie e complementari per il compimento dell'opera.
Il corrispettivo dell'appalto è stato determinato a corpo e non a misura in € 270.000,00 pi IVA oltre
€ 10.500,00 per oneri della sicurezza.
Nel contratto, le parti hanno stabilito che per eventuali migliorie e/o addizioni impartite dal
Committente nel corso dei lavori sarebbero stati concordati i prezzi, sulla base del prezzario della provincia autonoma di Trento e/o del prezzario DEI 2021.
La data di inizio lavori indicata nel contratto era quella del 02.08.2021, mentre la data di ultimazione era quella del 30.06.2022.
Per il pagamento del corrispettivo ha emesso le seguenti fatture: CP_1
- Fattura n. 1 del 29.07.2021 di importo pari a € 60.000,00 oltre IVA;
- Fattura n. 2 del 14.01.2022 di importo complessivo pari a € 43.500,00 oltre IVA;
- Fattura n. 7 del 18.02.2022 di importo complessivo pari a € 63.500,00 oltre IVA;
- Fattura n. 9 del 29.03.2022 di importo complessivo pari a € 61.000,00 oltre IVA;
- Fattura n. 13 del 02.05.2022 di importo complessivo pari a € 52.500,00 oltre IVA.
Dalla documentazione depositata in atti si rileva che tali fatture sono state regolarmente pagate dal
Committente.
In data 02.05.2022 e a seguito di una serie di modifiche, varianti e migliorie Pt_1 CP_1 richieste dal Committente e al riscontro di un sostanziale aumento del costo di acquisto di materiali, forniture, installazioni, manodopera, energia e carburanti, hanno sottoscritto una scrittura di modifiche – integrazioni al contratto di appalto sottoscritto in data 29.07.2021.
Il , contestualmente alla sottoscrizione della scrittura di modifiche, ha versato alla società Pt_1 appaltatrice la somma di € 52.500,00 a saldo di quanto dovuto per il contratto di appalto del
29.07.2021 (fattura n. 13 del 02.05.2022). CP_1
Con la succitata scrittura di modifiche-integrazioni, il si è impegnato a corrispondere alla Pt_1 società appaltatrice l'ulteriore complessiva somma di € 65.000,00 oltre IVA, da corrispondere in n.
14 10 rate mensili di importo pari ad € 6.500,00 cadauna, da pagarsi entro il 10 di ogni mese, a partire dalla richiesta di fine lavori ai competenti organi.
La nuova data prevista per l'ultimazione dei lavori era quella del 31.07.2022.
In data 11.06.2022 e (proprietario dell'unità immobiliare confinante Pt_1 Persona_2 con quella del Sig. ) e la hanno sottoscritto un contratto di appalto per lavori in parte Pt_1 CP_1 già realizzati e in parte da realizzare nelle due unità immobiliari confinanti, relative all'esecuzione dei sottoservizi. L'importo dell'appalto è stato stabilito a corpo in complessivi € 37.542,50 oltre iva, di cui € 32.542,50 a carico del Sig. e la restante somma a carico del Sig. Pt_1 Per_2
La data di inizio lavori indicata nel contratto era quella del 15.06.2022, quella di ultimazione il
30.06.2022.
Si tratta del contratto azionato con separato ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Trento per cui pende, dinanzi al medesimo Tribunale, la causa di opposizione in rapporto di continenza con la presente.
In data 13.09.2022, ed hanno sottoscritto l'atto più volte citato di Pt_1 CP_1
“Modifiche/integrazioni al contratto d'appalto del 29 luglio 2021, al contratto contenente modifiche – integrazioni del 02 maggio 2022 ed al contratto di appalto dell'11 giugno 2022”.
Nella premessa di tale atto, le parti hanno convenuto che - alle date stabilite per la fine delle lavorazioni nei contratti del 02.05.2022 e dell'11.06.2022 (rispettivamente il 31.07.2022 e il
30.06.2022) - le opere non risultavano ultimate, per cui, preso atto delle forniture e delle lavorazioni effettuate da alla data del 23.08.2022, le stesse parti hanno indicato le lavorazioni ancora CP_1 necessarie al completamento dell'opera (“tutte convenute anche nei precedenti contratti”) e i relativi tempi di esecuzione.
Inoltre, considerato l'aumento dei costi e dei prezzi, nonché la sopravvenuta necessità di eseguire ulteriori forniture, lavorazioni, varianti, le parti hanno stabilito che, “in aggiunta a quanto convenuto nei contratti di cui in premessa”, il committente avrebbe corrisposto all'appaltatore
l'ulteriore somma di € 119.500,00 da corrispondere secondo n. 4 SAL e “da ritenersi comprensiva di ogni costo ed onere a carico dell'Appaltatore (medesimo) necessario al completamento delle opere appaltate”; il tutto come dettagliatamente indicato nel nuovo “Allegato tecnico” allegato alla scrittura privata.
Successivamente alla sottoscrizione di quest'ultima scrittura privata modificativa/integrativa, sono insorte tra le parti ulteriori contestazioni in ordine alla corretta esecuzione dei lavori e alle forniture dei successivi SAL, sfociate nella PEC del 01.12.2022 con la quale il , dopo aver contestato ad Pt_1
l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 32.542,50 relativa al contratto CP_1
d'appalto per i sottoservizi dell'11.06.2022, dell'interruzione dei lavori e l'infondatezza delle
15 pretese lavorazioni aggiuntive, mai richieste ed autorizzate dalla committenza, ha risolto il contratto di appalto in essere con l'impresa appaltatrice e ha chiesto di effettuare un sopralluogo in contraddittorio per definire lo stato delle lavorazioni. In data 03.12.2022 ha riscontrato la CP_1 comunicazione del , contestandone il contenuto, senza che venisse effettuato il sopralluogo in Pt_1 contraddittorio.
A fronte della pretesa creditoria di oggetto del decreto ingiuntivo opposto, il CP_1 Pt_1 eccepisce, per un verso, l'inadempimento della società appaltatrice a causa della mancata esecuzione di una serie di lavorazioni - dettagliatamente descritte nelle rendicontazioni dei lavori svolti allegate alla memoria ex art. 171-ter n. 2 (Doc. 25 – 29 – 33 – 38 – 41 – 44 – 47 – 50 – 53 –
56 – 58 – 59) – che sarebbero state ultimate da altre imprese dopo la risoluzione del contratto in essere con la società opposta e, per altro verso, denuncia una serie di vizi per le lavorazioni eseguite dalla stessa non a regola d'arte, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento di tutti i danni subiti.
Nel costituirsi in giudizio, la ha contestato le avverse deduzioni, eccezioni e domande CP_1 riconvenzionali e, a sua volta, ha spiegato domanda riconvenzionale di condanna del al Pt_1 pagamento dell'indennizzo ex art. 1671 c.c. a seguito del recesso unilaterale esercitato dal committente prima della conclusione dei lavori.
Al fine di accertare quali lavorazioni sono state effettuate dall'impresa appaltatrice in forza dei contratti sottoscritti dalle parti e se le opere realizzate presentavano i vizi denunciati dal committente, quantificandone i costi di ripristino o il loro minor valore, è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, con l'escussione di un teste per ciascuna di esse, ed è stata disposta apposita consulenza tecnica d'ufficio il cui espletamento è stato demandato al nominato CTU ing.
Persona_1
All'ausiliario del Giudice è stato chiesto di:
1) accertare e descrivere le opere di ristrutturazione eseguite dalla nell'unità immobiliare CP_1 del signor sita in Fai della Paganella (TN), via Risorgimento n. 21 in forza dei contratti Pt_1
d'appalto/scritture private stipulati inter partes, indicando a quale o a quali di essi si riferiscono le lavorazioni eseguite e se il corrispettivo richiesto per le stesse con la fattura azionata in sede monitoria da corrisponde a quello pattuito;
CP_1
2) accertare se sussistono, nelle lavorazioni effettuate da in forza dei suddetti contratti, i CP_1 vizi e i difetti denunciati dal sig. nell'atto di citazione in opposizione, indicando le Parte_1 relative cause, le attività funzionali al ripristino e quantificandone i costi, ovvero il loro minor valore;
16 3) accertare se i costi di rispristino sostenuti e documentati dal sig. per il tramite Parte_1 della documentazione in atti, corrispondono ad interventi effettivamente eseguiti in loco e se risultano superiori rispetto ai prezzi concordati tra le parti per le opere incompiute, sempre che si tratti delle medesime lavorazioni pattuite.
In risposta al primo quesito, il CTU, preso atto delle reciproche contestazioni sulle opere rimaste ineseguite – dopo aver distinto tra le lavorazioni che la società appaltatrice avrebbe dovuto realizzare in data antecedente la risoluzione contrattuale dell'01.12.2022 (rispetto alle quali parte opponente dichiara essere state realizzate da altre ditte, mentre l'impresa appaltatrice dichiara di aver eseguito essa stessa) e le lavorazioni che la stessa avrebbe dovuto completare successivamente alla risoluzione contrattuale, entro il 23.12.2022 per l'approvazione dell'ultimo SAL n. 4 – ha accertato che “sebbene dalla documentazione in atti non è possibile definire quali siano le modifiche, varianti e migliorie contrattualizzate con l'atto stipulato in data 02.05.2022 cui si riferisce la fattura azionata in sede monitoria da si rileva che l'impresa ha eseguito tutte CP_1 le lavorazioni la cui realizzazione era prevista entro il 15.11.2022 per l'emissione del SAL n. 3, ad eccezione delle seguenti lavorazioni, che dichiara di aver eseguito, mentre il Sig. CP_1 Pt_1 sostiene essere state effettuate da altre ditte:
parti mancanti in rivestimenti ed intercapedini in gesso;
parti mancanti rasatura pareti, contropareti e controsoffitti;
rasatura a gesso parete in muratura scala interna;
parti mancanti controsoffitto continuo in gesso rivestito;
collegamento rete idrica dal pozzo del Comune;
collegamento della rete del gas compresa cassetta 50x30x25;
sistema di accumulo;
collare antenna TV;
fermaneve con rete per pannelli solari.
Al fine di quantificare il costo delle suelencate lavorazioni, poiché il corrispettivo dell'appalto è stato determinato a corpo, senza alcuna specifica indicazione dei prezzi delle singole lavorazioni applicati da lo scrivente ha redatto un computo metrico estimativo con l'ausilio CP_1 dell'Elenco Prezzi della Provincia Autonoma di Trento 2022/2 [ALLEGATO N. 5]. Per le voci non contemplate nell'Elenco Prezzi sono stati indicati dei nuovi prezzi, desunti dallo scrivente sulla base della propria esperienza, facendo riferimento ai valori di mercato dei materiali e della manodopera determinati empiricamente e attraverso indagini di mercato”.
Il CTU ha quindi concluso sul punto affermando che “Il costo delle lavorazioni che avrebbero dovuto essere realizzate in data antecedente la risoluzione contrattuale e che parte opponente
17 dichiara non essere state realizzate da mentre l'impresa dichiara di aver eseguito, è pari CP_1
a € 8.605,80, oltre il costo delle lavorazioni di allaccio della rete idrica e del gas, che lo scrivente non ha potuto computare in quanto in atti non sono presenti progetti o altri documenti che consentano di individuare le specifiche della lavorazione”.
Sennonché, in risposta al quesito n. 3, l'ausiliario del giudice ha accertato, indicandone analiticamente le singole voci, che “Per le lavorazioni che avrebbero dovuto essere realizzate in data antecedente la risoluzione contrattuale, il Sig. ha documentato una spesa complessiva di Pt_1
€ 11.556,57, oltre IVA”.
Per quanto riguarda i costi degli interventi di ripristino già realizzati o da realizzare dal committente con riferimento alle opere del SAL n. 4, pacificamente non eseguite da a seguito della CP_1 contestata risoluzione contrattuale da parte del , il CTU ha rilevato che a fronte del prezzo Pt_1 pattuito contrattualmente per il pagamento del SAL n. 4, pari ad € 29.875,00 oltre IVA, i costi documentati dalle fatture e dai preventivi in atti delle forniture e delle opere di completamento, sostenuti e da sostenere, da parte del per l'esecuzione delle medesime categorie di Pt_1 lavorazioni sarebbe pari a € 93.551,40 oltre IVA.
Tuttavia, dalla documentazione in atti analizzata dal CTU, emerge che i costi sostenuti da parte opponente per gli interventi di ripristino già realizzati, ammontano ad euro 9.144,00.
Riguardo al quesito n. 2, il CTU ha esaminato puntualmente tutti i vizi e i difetti nelle lavorazioni effettuate da lamentati da parte opponente nell'atto di citazione. CP_1
In merito ad alcuni vizi e difetti non rilevati dal CTU durante il sopralluogo effettuato presso i luoghi per cui è causa, l'opponente ha depositato in atti le fatture relative agli interventi di ripristino effettuati da altre ditte, mentre ha dichiarato che non erano presenti alla data della CP_1 risoluzione contrattuale. Dal confronto tra la documentazione in atti e quanto rilevato in loco,
l'esperto ha accertato che alcuni dei vizi e difetti lamentati, sia tra quelli già oggetto di interventi di ripristino che tra quelli da ripristinare, non sono riferibili a difetti nelle lavorazioni mal eseguite da
CP_1
Il CTU ha computato in € 2.685,00 il costo degli interventi necessari al ripristino di vizi e difetti non rilevati in loco, ma asseritamente oggetto di interventi di ripristino fatti eseguire dal committente da altre ditte.
Egli ha invece quantificato in € 12.887,42 il costo degli interventi necessari al ripristino dei vizi e dei difetti rilevati – e analiticamente indicati – dall'ausiliario, riconducibili a difetti nelle lavorazioni eseguite da CP_1
Una volta ricostruita l'intera vicenda per cui è causa, sia sotto il profilo contrattuale, che quello materiale-esecutivo, occorre trarne le corrette conseguenze giuridiche, al fine di valutare la
18 fondatezza delle relative domande, anche reciprocamente riconvenzionali, e quantificare l'esatto dare avere tra le parti.
Il primo profilo che viene in rilievo è quello dell'importo complessivo del corrispettivo dell'appalto pattuito tra le parti in causa per l'esecuzione, da parte della delle opere, forniture e CP_1 installazioni relative alla ristrutturazione dell'unità immobiliare sita in Fai della Paganella (TN), via
Risorgimento 21, di proprietà del . Pt_1
A tale riguardo è destituita di fondamento la tesi difensiva di parte opponente secondo la quale, avendo la scrittura privata del 13.09.2022 superato e assorbito i precedenti contratti, la stessa avrebbe avuto natura novativa con l'effetto che le somme dovute in virtù dei contratti del
02.05.2022 (€ 65.000,00) e del 11.06.2022 (€ 32.540,50) sarebbero state assorbite nella somma di €
119.500,00 stabilita quale corrispettivo per il contratto del 13.09.2022 e ritenuta dall'appaltatore interamente soddisfattiva per il completamento delle opere, tutte convenute anche nei precedenti contratti.
Difatti, sebbene si tratti di una scrittura privata che integra e modifica tutti i precedenti contratti d'appalto e le precedenti modifiche, rimandando a questi ultimi per tutto quanto non espressamente previsto (art. 5), il tenore letterale della clausola di cui al primo alinea dell'art. 1 – secondo il quale
“il Committente e l'Appaltatore in accordo fra loro definiscono che in aggiunta a quanto convenuto nei contratti di cui in premessa [contratti del 29.07.2011, del 02.05.2022 e del
11.06.2022)] sarà corrisposto dal Committente, in favore dell'Appaltatore, l'ulteriore somma di €
119.500,00” oltre i.v.a. “da ritenersi comprensiva di ogni costo ed onere a carico dell'Appaltatore
(medesimo) necessario al completamento delle opere appaltate” – rende evidente che l'importo di €
119.500,00 si aggiunge e non si sostituisce a quelli concordati nei precedenti contratti e accordi modificativi.
Tale interpretazione trova ulteriore conferma nel successivo alinea del medesimo art. 1 con il quale l'appaltatore si era impegnato a completare tutte le opere convenute, anche nei precedenti contratti, entro e non oltre il 23 dicembre 2022, ritenuta detta ulteriore somma interamente soddisfattiva.
Di conseguenza, essendo documentalmente provato che il ha saldato l'importo delle cinque Pt_1 fatture emesse da in forza del contratto d'appalto del 29.07.2121 per l'importo di euro CP_1
270.000,00 oltre IVA ed € 10.500,00 per oneri di sicurezza, nonché l'importo di euro 98.587,50 per i SAL nn. 1, 2 e 3 di cui alla scrittura privata del 13.09.2022, precedenti alla risoluzione contrattuale intimata dal committente in data 01.12.2022 (è pacifico che nulla è dovuto a titolo di corrispettivo del SAL n. 4, i cui lavori non sono stati effettuati a seguito della risoluzione contrattuale), l'importo che non risulta pagato dall'odierno opponente alla società opposta (escluso quanto previsto dal
19 contratto per i sottoservizi dell'11.06.2022, oggetto del giudizio di opposizione pendente dinanzi al
Tribunale di Trento n. R.G. 919/2023) è il corrispettivo di euro 65.000,00 più IVA di cui alla scrittura privata del 02.05.2022 oggetto del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Prima di stabilire quale sia l'incidenza su tale importo delle eccezioni e delle domande riconvenzionali avanzate dalle parti, occorre accertare la natura dell'atto di intimazione dell'01.12.2022 con il quale il committente, dopo aver contestato una serie di inadempimenti e ritardi, ha comunicato all'impresa appaltatrice la risoluzione del contratto di appalto in essere tra le parti.
Parte opposta deduce di non essere incorsa in alcun inadempimento contrattuale e, pertanto, contesta la legittimità della risoluzione contrattuale intimata dal . Ha, quindi, sostenuto che, in Pt_1 tal modo, il committente avrebbe esercitato, ai sensi dell'art. 1671 c.c., il suo diritto potestativo di recedere anticipatamente dal contratto di appalto, per cui ha chiesto, in via ulteriormente riconvenzionale, di essere tenuta indenne dalle spese sostenute, dal prezzo dei lavori eseguiti e non pagati e dal mancato guadagno, mediante la condanna del al pagamento del complessivo Pt_1 importo di euro 65.486,67.
In materia di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore, l'art. 1668, co. 2, c.c. introduce una disciplina più rigorosa rispetto a quella generale di cui agli art. 1453 e 1455
c.c., laddove stabilisce che il committente può chiedere la risoluzione del contratto solo se le difformità e i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.
Se invece i vizi e i difetti dell'opera non sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente non può chiedere la risoluzione del contratto, ma può soltanto azionare la specifica garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668, co. 1, c.c., consistente nell'eliminazione delle difformità e dei vizi a spese dell'appaltatore (tenuto conto dei costi di ripristino), oppure la diminuzione proporzionale del prezzo (in base al minor valore delle opere), salvo il risarcimento dell'ulteriore danno nel caso di colpa dell'appaltatore.
Nella fattispecie in esame, considerata la tipologia e il modesto importo dei costi di ripristino che, secondo il CTU, sono necessari per eliminare i vizi e i difetti delle lavorazioni eseguite dall'impresa appaltatrice, è evidente che essi non solo non siano gravi tenuto conto dell'interesse del committente (1455 c.c.), ma che, a maggior ragione, neppure sono tali da rendere l'opera appaltata del tutto inadatta alla sua destinazione (art. 1668, co. 2, c.c.).
Neppure si può ritenere che possa configurarsi un grave inadempimento (secondo le regole generali) con riferimento alle poche opere non realizzate dall'impresa appaltatrice prima dell'invio
20 della lettera di risoluzione del contratto dell'01.12.2022, dato che la quasi totalità delle opere non eseguite sono quelle relative al SAL n. 4 da completare dopo tale data, entro il 23.12.2022.
Pertanto, la risoluzione intimata dal con PEC dell'01.12.2022 è illegittima e, Pt_1 conseguentemente, va riqualificata alla stregua di un recesso unilaterale del committente, ai sensi dell'art.1671 c.c.
Dalla qualifica della comunicazione del in data 01.12.2022 come recesso unilaterale dal Pt_1 contratto di appalto, discendono due ulteriori conseguenze.
Il primo luogo, non essendovi inadempimento, va escluso che il committente possa chiedere, a titolo di risarcimento del danno, i costi per gli interventi di completamento relativi ai lavori del SAL
n. 4 che l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto realizzare dopo il recesso dell'01.12.2022, quantificati dal CTU nel complessivo importo di € 9.144.00.
Al contrario e sempre sulla base degli accertamenti – di cui si è dato conto – correttamente compiuti dal CTU sotto il profilo tecnico e privi di vizi logici, al committente spettano sia l'importo di €
11.556,57 a titolo di costi di realizzazione delle opere non eseguite dalla ditta appaltatrice prima del recesso dal contratto di appalto, che l'importo di € 12.887,42 per i costi degli interventi di ripristino per l'eliminazione dei vizi e dei difetti delle lavorazioni eseguite dall'impresa appaltatrice.
In secondo luogo, la ditta appaltatrice va tenuta indenne dalle spese sostenute, dal prezzo dei lavori eseguiti e non pagati e dal mancato guadagno, come previsto dall'art. 1671 c.c.
Per quanto riguarda il corrispettivo dei lavori eseguiti, sulla base dei calcoli innanzi esposti, detratti i pagamenti già effettuati dal , residua a favore dall'impresa appaltatrice soltanto l'importo Pt_1 pattuito con il contratto del 02.05.2022, dal quale vanno detratti non solo gli importi di € 11.556,57
e di € 12.887,42 per le causali appena indicate, ma anche il valore percentuale delle opere non realizzate relative al SAL n. 4.
Il valore di tali opere, infatti, non incide soltanto sull'aumento di prezzo stabilito dalla scrittura priva del 13.09.2022 (pari ad € 29.875,00 più IVA), ma incide proporzionalmente anche sull'aumento di prezzo concordato per le medesime opere con la scrittura privata del 02.05.2022 azionata da in sede monitoria. CP_1
In relazione a tale profilo, il CTU, nei chiarimenti resi oralmente all'udienza del 12 novembre 2024, ha determinato in circa il 25% la quota parte delle opere di completamento non eseguite da CP_1 relativa al contratto del 2.5.2022, quantificandone l'incidenza in misura pari ad € 16.250,00, da portare a deconto dell'importo di € 65.000,00.
Sul punto, non colgono nel segno le argomentazioni difensive con cui parte opponente sostiene che, trattandosi di un contratto di appalto a corpo e non a misura, la percentuale del 25% delle
21 lavorazioni non eseguite andrebbe ad incidere anche sull'originario contratto di appalto del
29.07.2021, avendo ad oggetto le stesse opere.
Difatti, pur avendo correttamente richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale “nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati” (Cass., n. 21517 del 20.08.2019), non ha mai eccepito nei termini di preclusione il fatto che i lavori non eseguiti relativi al SAL n. 4 non lo fossero neppure alla data della sottoscrizione della scrittura privata del 02.05.2022, ovvero all'epoca in cui gli stessi sono stati integralmente pagati.
Va altresì evidenziato che, nel rendere i chiarimenti orali, il CTU non ha fatto riferimento ad una percentuale del 25% su tutti i lavori appaltati, ma soltanto in relazione all'importo di € 65.000,00 più IVA concordato con la scrittura privata del 02.05.2022.
In conclusione, il valore delle opere non eseguite da (oggetto del SAL n. 4) va CP_1 ulteriormente a decurtare, per € 16.250,00, soltanto il maggiore importo del corrispettivo, pari ad €
65.000,00 più IVA, concordato tra le parti in data 02.05.2022.
Quanto al rimborso delle spese sostenute dall'impresa appaltatrice, il Tribunale, esaminata la documentazione versata in atti da parte opposta e tenuto conto del fatto che le contestazioni di parte opponente riguardano soltanto alcune di esse, ritiene provate unicamente quelle non contestate, riportate alle righe da 4 a 10 della tabella riassuntiva a pag. 30 della comparsa conclusionale di parte opponente, per il complessivo importo di € 37.245,42.
Rispetto al mancato guadagno, parte opponente deduce che parte opposta non ne avrebbe fornito la prova, atteso che secondo la S.C. in ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto, ex art. 1671 c.c., grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere (cfr. Cass. civ., Sez. II, 17.07.2020,
n. 15304; Cass. civ., Sez. II, 28.11.2017, n. 28402; Cass. civ., Sez. II, 05.04.2017, n. 8853).
Anche in questo caso, pur essendo corretto il principio di diritto richiamato dall'opponente, non è escluso che il margine netto dell'attività commerciale nell'edilizia privata possa essere dimostrato in base a presunzioni o a massime di comune esperienza.
22 Ebbene, è fatto che rientra nella comune esperienza quello secondo il quale l'utile netto nell'edilizia privata in sane condizioni economiche si aggira, una volta detratte tutte le spese aziendali e le imposte, attorno al 10% del fatturato.
Pertanto, applicata la percentuale del 10% al corrispettivo di € 29.875,00 pattuito per il SAL n. 4, relativo ai lavori non realizzati a causa del recesso unilaterale del committente e non altrimenti compensati, il mancato guadagno da cui va tenuta indenne l'impresa appaltatrice ammonta ad €
2.987,50.
In conclusione, una volta detratti dal corrispettivo di € 65.000,00 azionato in sede monitoria, gli importi di € 11.556,57, quale costo per il completamento dei lavori non eseguiti prima del recesso;
di € 12.887,42, quale costo per l'eliminazione dei vizi e dei difetti;
di € 16.250,00, quale percentuale di incidenza dei lavori non eseguiti sul prezzo pattuito con la scrittura privata del
02.05.2022, l'ammontare del debito di nei confronti di si riduce ad € Parte_1 CP_1
24.306.,01, a cui va aggiunta l'IVA al 10%, per un totale di € 26.736,61.
Altresì, in parziale accoglimento della riconvenzionale spiegata da parte opposta, va Parte_1 condannato al pagamento, in favore di dell'ulteriore somma di € 40.232,92, di cui € CP_1
37.245,42 a titolo di rimborso spese ed € 2.987,50 a titolo di mancato guadagno.
Di conseguenza, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, va condannato al Parte_1 pagamento, in favore di della complessiva somma di € 66.969,53 per le causali innanzi CP_1 indicate, oltre agli interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 09/10/2002 n. 231 dalla domanda al saldo.
Le spese processuali, atteso l'esito della controversia, vanno compensate tra le parti per un terzo e poste a carico di parte opponente per i restanti due terzi, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le eccezioni di continenza e di illegittimo frazionamento del credito, sollevate da parte opponente;
2) rigetta l'eccezione di litispendenza sollevata da parte opposta;
3) in parziale accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale di parte opposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 6795/2023, emesso dal Tribunale di Roma in data 04.04.2023, e condanna al pagamento, in favore di a socio unico, della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 66.969,53 per le causali indicate in motivazione, oltre agli interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 09/10/2002 n. 231 dalla domanda al saldo;
23 4) compensa tra le parti le spese processuali per un terzo e condanna alla rifusione Parte_1 dei restanti due terzi in favore di a socio unico, che liquida in € 506,00 per Controparte_1 esborsi ed € 9.333,33 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 13 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile
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