TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 4 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3816/2023
TRA
, (C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
elett.te dom.ta in Castrovillari, alla via Ciminito n. 16/A, presso lo studio dell'Avv. Angela
Aversa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale ed Umberto Ferrato, ed elettivamente domiciliato in
Castrovillari presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
per sentir dichiarare il proprio diritto a vedersi liquidata la Controparte_1 prestazione dell'assegno sociale, che le veniva revocato da ottobre 2021.
In particolare, evidenziava di possedere tutti i requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione.
Si costituiva in giudizio l' , il quale contestava con varie argomentazioni la domanda del CP_2
ricorrente.
In particolare, che la ricorrente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi o il modello
RED per l'anno 2017, e pertanto aveva provveduto a revocare la prestazione.
La controversia, avente carattere documentale, viene decisa all'odierna udienza.
*** Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente sostiene di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'erogazione della prestazione dell'assegno di invalidità.
Ebbene, a fronte dell'onere probatorio, sulla stessa gravante, di dimostrazione dei requisiti,
non ha provato di possedere i requisiti amministrativi previsti dalla normativa di Pt_1
riferimento.
Ed infatti, parte ricorrente si è limitata a produrre in atti la prova della sussistenza del requisito sanitario, senza nulla produrre circa la sussistenza del requisito socio economico, che pertanto
è rimasto del tutto sfornito di prova, nonostante la specifica contestazione avanzata dall' CP_2
con riferimento alla sussistenza dello stesso.
A ciò si aggiunga che l' ha fornito la prova dell'invio delle comunicazioni relative alla CP_2
mancata comunicazione dei redditi 2017 presso il domicilio della ricorrente, che, però, come già esposto, non ha prodotto né amministrativamente né in questa sede alcuna prova della sussistenza dei requisiti.
In ragione di quanto appena esposto, il ricorso deve essere rigettato. Spese compensate stante la dichiarazione in atti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Castrovillari, 4-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 4 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3816/2023
TRA
, (C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
elett.te dom.ta in Castrovillari, alla via Ciminito n. 16/A, presso lo studio dell'Avv. Angela
Aversa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale ed Umberto Ferrato, ed elettivamente domiciliato in
Castrovillari presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
per sentir dichiarare il proprio diritto a vedersi liquidata la Controparte_1 prestazione dell'assegno sociale, che le veniva revocato da ottobre 2021.
In particolare, evidenziava di possedere tutti i requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione.
Si costituiva in giudizio l' , il quale contestava con varie argomentazioni la domanda del CP_2
ricorrente.
In particolare, che la ricorrente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi o il modello
RED per l'anno 2017, e pertanto aveva provveduto a revocare la prestazione.
La controversia, avente carattere documentale, viene decisa all'odierna udienza.
*** Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente sostiene di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'erogazione della prestazione dell'assegno di invalidità.
Ebbene, a fronte dell'onere probatorio, sulla stessa gravante, di dimostrazione dei requisiti,
non ha provato di possedere i requisiti amministrativi previsti dalla normativa di Pt_1
riferimento.
Ed infatti, parte ricorrente si è limitata a produrre in atti la prova della sussistenza del requisito sanitario, senza nulla produrre circa la sussistenza del requisito socio economico, che pertanto
è rimasto del tutto sfornito di prova, nonostante la specifica contestazione avanzata dall' CP_2
con riferimento alla sussistenza dello stesso.
A ciò si aggiunga che l' ha fornito la prova dell'invio delle comunicazioni relative alla CP_2
mancata comunicazione dei redditi 2017 presso il domicilio della ricorrente, che, però, come già esposto, non ha prodotto né amministrativamente né in questa sede alcuna prova della sussistenza dei requisiti.
In ragione di quanto appena esposto, il ricorso deve essere rigettato. Spese compensate stante la dichiarazione in atti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Castrovillari, 4-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone