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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10462 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8462/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 8462 del R.G.N.C. del 2024, avente ad oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso);
TRA
, nata a [...] il [...], di cittadinanza italiana, Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. AVALLONE C.F._1
FLORA, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUANO MIRKO C.F._2
come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pm presso il Tribunale di Napoli;
INTERVENTORE EX LEGE
Con ricorso depositato il 22.4.2024, esponeva di aver Parte_1
intrattenuto una convivenza more uxorio con , dalla quale era Controparte_1
nata, in data 12.07.2018, la figlia riconosciuta da entrambi i genitori;
Per_1
che la relazione di coppia, dapprima serena ed armoniosa, si era col tempo deteriorata, rendendo del tutto impossibile il proseguimento della stessa,
attesa la assoluta incompatibilità di carattere e che a nulla erano valsi i tentativi di prosieguo della comunione materiale e spirituale;
che dopo la fine della convivenza, nonostante ella si fosse accordata verbalmente con il per il rispetto di un calendario di visite ben definito, di fatto il CP_1
- 2 -
aveva sempre disatteso il predetto calendario, frequentando ed CP_1
incontrando la figlia secondo le proprie esigenze, senza una continuità e stabilità di rapporto con la minore;
che la minore spesso aveva atteso il padre nella giornata di sua competenza invano, scoppiando in pianti inconsolabili per la mancata presenza di quest'ultimo; che la condotta posta in essere dal incideva negativamente sulla stabilità emotiva della figlia CP_1 Per_1
la quale, di contro, era desiderosa di incontrare il padre e lo attendeva,
sovente, invano;
che da quando era terminata la relazione e la convivenza, il non contribuiva, adeguatamente, al mantenimento della figlia CP_1
ed non aveva mai sostenuto il 50% delle spese straordinarie, Per_1
percependo, indebitamente, l'intera somma relativa agli assegni familiari, a decorrere dal mese di novembre, dichiarando di avere la minore a carico;
che il percepiva il 50% dell'Assegno Unico, pari ad € 100,00 circa, CP_1
continuando a versare, a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'esigua somma di € 100,00, ovvero il contributo dello stato;
che il Per_1
svolgeva attività di corriere, con RAL annua di € 21.000,00, mentre CP_1
ella da settembre 2022 effettuava servizi di pulizia percependo la somma di €
500,00 mensili;
che ella era madre anche di altri due figli, nati da una precedente relazione, di 16 anni e di anni 8. Per_2 Per_3
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale l'affido condiviso della minore, con collocazione privilegiata presso di sè e diritto di visita del padre da determinarsi, nonché di disporre a carico del l'onere di versare una CP_1
- 3 -
somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore oltre Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_1
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 9.7.2024, con compara di costituzione del 5.6.2024 si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1
deduceva che inizialmente la vita di coppia era serena, almeno fino all'anno
2022, allorquando il primogenito della ricorrente veniva arrestato, situazione che aveva provocato un enorme malessere nella , che da tale momento Pt_1
aveva cominciato a disinteressarsi della famiglia, pretendendo che il resistente si occupasse dei figli e sbrigasse le faccende domestiche;
che lui aveva cercato in tutti i modi di recuperare il rapporto sentimentale, ma che era stata la a decidere di interrompere la loro relazione, confessando che stava Pt_1
frequentando un'altra persona, che da lì a poco si sarebbe trasferita presso l'abitazione familiare;
che egli aveva sempre rispettato il calendario di visita che aveva concordato con la ricorrente, essendo un padre affettuoso,
premuroso, e presente nella vita della piccola che egli percepiva Per_1
mensilmente come stipendio € 1300,00 mensili, mentre la era Pt_1
percettrice di stipendio da lavoro dipendente presso una società, oltre ad avere una partita iva per svolgere attività di ricamo con vendita online, oltre ad aver sempre percepito gli assegni unici al 100% per la minore.
Tanto premesso, concludeva per l'affido condiviso della minore, con collocazione privilegiata presso la sua abitazione e diritto di visita della madre da determinare, nonché disporre a carico della ricorrente un assegno, quale
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contributo al mantenimento per la piccola non inferiore ad € 300,00 Per_1
mensili, oltre Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
in subordine,
nell'ipotesi di collocazione della minore presso la madre, chiedeva di disporre un assegno di mantenimento in favore della minore a suo carico non superiore ad € 300,00 tenuto conto della situazione reddituale in cui versava.
All'udienza del 9.7.2024, comparivano le parti con i rispettivi procuratori, le quali dichiaravano di essere addivenuti a un accordo provvisorio che prevedeva l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre, diritto-dovere di visita della minore da parte del padre, con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione materna, il martedì e giovedì dalle 18.30 alle 21 di estate e alle 20.30 di inverno, fine settimana a week-end alternati, dal sabato mattina dalle ore 10.30 sino alla domenica alle ore 20; per il periodo estivo dieci gg anche non consecutivi fra i mesi di luglio e agosto, a eccezione del periodo dal 10 agosto al 25 agosto in cui la minore sarebbe stata con la madre per ferie già programmate;
per il mantenimento, un assegno a carico del padre di euro 300, entro il 10 di ogni mese, oltre il 50 per cento delle spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Napoli;
AUU al 50 per cento;
le parti si impegnavano inoltre a richiedere per la minore una visita Per_1
neuropsichiatrica infantile, presso il Santobono, versandone in atti l'esito entro la prossima udienza, chiedendo rinvio a 6 mesi, al fine di verificare la tenuta dell'accordo e il Giudice relatore, preso atto, disponeva che in via
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provvisoria i rapporti fra le parti e nei confronti della minore fossero regolati in conformità.
All'udienza del 16.12.2024, comparivano le parti con i rispettivi procuratori, i quali chiedevano l'avvio di entrambe le parti a percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi e il Giudice, ritenutane la necessità, invitava le parti ad intraprendere tali percorsi presso il proprio distretto di competenza, nonché
ulteriore percorso di mediazione familiare, rinviando per la verifica all'udienza del 9.6.2025, rinviata poi d'ufficio al 28.10.2025.
Alla udienza del 28.10.2025, venivano preliminarmente acquisite le relazioni dei SS del – VIII Municipalità del 30.5.2025, dalla quale Controparte_2
emergeva che il aveva riferito agli operatori dell'accesa CP_1
conflittualità che caratterizzava la relazione con la sua ex compagna con cui non riusciva ad intrattenere un dialogo costruttivo per il benessere della minore;
che egli stava svolgendo il percorso di sostegno alla genitorialità e il percorso di mediazione familiare;
che egli si era presentato al termine di un incontro scuola-famiglia a cui avevano partecipato i SS e il Polo e per l'ennesima volta si era sentito “accusato” ingiustamente di non svolgere adeguatamente il ruolo genitoriale, aggiungendo di essersi allontanato da tale incontro poiché incapace di far comprendere la sua profonda frustrazione di fronte ad una vicenda altamente conflittuale;
comunicava inoltre ai SS che non riteneva utile il prosieguo della mediazione, considerato che, anche per esigenze lavorative, non riusciva a recarsi negli orari e nei giorni stabiliti
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presso l'abitazione dell'ex compagna per prelevare sua figlia, e trascorrere del tempo con lei, senza possibilità di trovare un'alternativa condivisa con la per concordare giorni e orari diversi da quelli stabiliti per poter vedere Pt_1
serenamente la minore;
riferiva di convivere con una nuova compagna da circa un anno e mezzo, dalla quale aspettava un bambino e che fino a qualche mese prima la minore aveva trascorso dei weekend presso la sua abitazione,
divertendosi con i figli della sua attuale compagna, pur riferendo che poi senza motivo il comportamento della minore era diventato ingestibile;
che la minore a suo giudizio era iperattiva, come da certificato medico dallo stesso consegnato ai SS, dal quale si evinceva nella minore una immaturità affettivo-
emotiva; era allegata anche la relazione dell'Istituto scolastico di frequentazione della minore, che descriveva la minore come una bambina vivace ma educata e rispettosa delle regole di convivenza, curata nell'aspetto;
quanto al rapporto scuola-famiglia la relazione riferiva della costante presenza e disponibilità della madre, mentre il padre si era presentato alle docenti ad inizio anno scolastico, non in orario di ricevimento o comunque non in occasione di colloqui ufficiali, per chiedere informazioni sul rendimento della stessa, chiedendo di essere informato sugli eventi ai quali avrebbe dovuto partecipare;
ciò nonostante, in occasione della manifestazione natalizia la coordinatrice di classe lo aveva contattato per informarlo della possibilità di partecipare alla recita della figlia, ma il predetto aveva risposto che non avrebbe presenziato per motivi organizzativi.
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Veniva altresì acquisita in atti anche la relazione del Polo delle famiglie della
VII Municipalità, del 5.6.2025, dalla quale emergeva che il , dopo i CP_1
primi due incontri congiunti, non si era più presentato al percorso di mediazione, interrompendo poi definitivamente gli incontri, a suo giudizio inutili, nonostante la avesse dato la massima disponibilità per favorire Pt_1
gli incontri della minore con il padre;
che inizialmente il aveva CP_1
accusato la madre di ostacolare gli incontri padre-figlia, per poi rendersi indisponibile per il week end di Pasqua e per quello successivo per incontrare la figlia, smettendo da quel momento in poi di cercarla, nonostante il forte desiderio di costei di incontrarlo.
All'udienza del 28.10.2025 comparivano le parti e i loro procuratori.
Il procuratore di parte ricorrente rappresentava che il non vedeva la CP_1
bambina dal 5 aprile scorso;
che dall'accordo provvisorio non l'aveva vista neanche in occasione delle festività, né aveva chiesto di incontrarla, e tanto anche durante l'estate scorsa;
quanto al mantenimento della minore che il padre non era puntuale nei pagamenti, e che negli ultimi tre mesi aveva ridotto autonomamente il contributo a soli euro 200 mensili;
che la mediazione era fallita per responsabilità del padre, che aveva smesso di presentarsi agli incontri, per cui insisteva, in modifica di quanto richiesto in ricorso, per l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
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Veniva quindi sentita la ricorrente, la quale dichiarava che la minore chiedeva del padre, sperando che la andasse a prendere per tenerla con sé, e che lei era costretta a dirle bugie, non sapendo giustificare le sue assenze;
che il padre chiamava ormai la figlia una volta al mese e alle richieste della bambina di vederlo rispondeva genericamente, adducendo di volta in volta scuse e pretesti.
Veniva quindi sentito il resistente, il quale dichiarava che ad aprile aveva comunicato alla ricorrente che non poteva andare a prendere la figlia per ragioni di lavoro;
che ella, adirata, aveva cominciato ad urlare a telefono in presenza della bambina, e da allora lui non era più andato a prelevarla dall'abitazione materna, per paura del figlio della ricorrente, pur sentendola al telefono;
quanto al mantenimento ammetteva di aver corrisposto importi minori negli ultimi ( 200 euro), in quanto non stava più lavorando.
All'esito, il Giudice, raccolte le conclusioni delle parti, assegnava in decisione al Collegio, con atti al PM per le sue conclusioni.
Tanto premesso, alla luce dell'istruttoria svolta, e della documentazione in atti, ritiene il Collegio che debba essere disposto l'affidamento esclusivo della minore alla ricorrente, in modifica del regime di affidamento condiviso,
disposto, su accordo provvisorio delle parti, in data 9.7.2024.
Al riguardo, deve rilevarsi che il combinato disposto degli artt. 316, comma 4,
337 ter, comma 3, cod. civ. che ha il contenuto del previgente l'articolo 155 comma 3 cod. civ., e 337 quater cod. civ. consente di ribadire che l'esercizio
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congiunto della responsabilità genitoriale ed il correlativo diritto del minore alla “bigenitorialità” costituiscono principi generali dell'ordinamento.
In conformità a tali rilievi, la costante giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che la regola prioritaria dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, il quale costituisce l'unico criterio di valutazione (Cass. 16593/2008, Cass., 17191/2011).
L'individuazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, non tipizzate dal legislatore, è demandata alla decisione del giudice, che dovrà accertare se la peculiarità della fattispecie giustifichi, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, al riguardo, chiarito che la mera conflittualità esistente fra i coniugi non preclude l'affidamento condiviso, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il precedente istituto dell'affidamento congiunto.
La S.C. ritiene, invece, che, per operare una deroga alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nell'ipotesi di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza (Cass., 16593/2008).
Discende da tali considerazioni che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non più solo in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa del genitore che si esclude dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio, dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. 7477/2014).
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Tanto premesso, a giudizio del Collegio il complessivo comportamento del resistente, sia quello posto in essere da costui al momento della disgregazione del nucleo familiare, che quello tenuto in corso di giudizio, depongono per tale soluzione.
Ed invero la ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, ha lamentato la totale inaffidabilità del come padre, evidenziando come costui, già a far CP_1 data dalla separazione di fatto della coppia genitoriale, nel 2023, non abbia mai rispettato il calendario di sua frequentazione della minore, pure fra le parti concordato, pretendendo di incontrare la figlia, all'epoca molto piccola, secondo le proprie esigenze e orari, senza garantire alcuna continuità del rapporto genitoriale, spesso non presentandosi agli appuntamenti nei giorni stabiliti, in assenza di previa disdetta, con grande delusione per la piccola.
Le deduzioni della ricorrente hanno trovato conferma negli esiti dell'istruttoria svolta, come sopra esposti, in quanto il , anche CP_1 rispetto all'accordo provvisorio di regolamentazione della genitorialità della minore raggiunto dalle parti all'udienza del 9.7.2024, si è reso Per_1 inadempiente al rispetto del suo diritto -dovere di visita della minore, come risulta in maniera chiara dalla relazione dei SS dell'VIII Municipalità del
30.5.2025, dalla quale si evince che il predetto, adducendo generici e indimostrati impegni lavorativi, ha ammesso di non aver incontrato la figlia nei termini stabiliti neanche in costanza di procedimento, persistendo in un atteggiamento vittimistico e autoassolutorio, riconducendo la causa dei mancati incontri in maniera generica alla , pur senza fornire alcuna Pt_1 concreta spiegazione in tal senso;
inoltre risulta dalla relazione del Polo delle famiglie della VII municipalità del 29.5.2025 che egli ha scelto non solo di interrompere il percorso di mediazione familiare dopo soli due incontri, nonostante la massima disponibilità offerta dalla , affinchè la figlia Pt_1 potesse riprendere una stabile frequentazione presso il padre, ma soprattutto, in maniera incomprensibile, nonostante la disponibilità della mediatrice e la
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volontà della figlia di incontrarlo, si è reso indisponibile a vederla sia nel fine settimana di Pasqua che in quello successivo, comunicando la sua volontà di interrompere la mediazione, e quindi smettendo di incontrare la minore da allora e sino all'attualità.
Anche sentito all'udienza del 28.10.2025 egli, ammettendo di non tenere con sé la minore dall'aprile scorso, sentendola solo a telefono, ha continuato a giustificare la propria condotta con motivazioni generiche, da ultimo facendo riferimento alla paura di incontrare il figlio maggiore della , mentre la Pt_1 ricorrente ha evidenziato la delusione della bambina a fronte dei continui rifiuti del padre a incontrarla, ella essendo costretta a inventarsi scuse per giustificare le assenza paterne, nonché la circostanza che il negli CP_1 ultimi mesi sta provvedendo a corrispondere importi inferiori a quelli previsti.
In definitiva, dalle complessive risultanze emergenti dagli atti di causa e dalla sua condotta processuale, come sopra descritta, ritiene il Tribunale che all'attualità il non abbia dimostrato alcuna concreta presa di CP_1 coscienza del proprio ruolo di padre, persistendo nel reiterare comportamenti indicativi della sua scarsa corresponsabilizzazione nei confronti della figlia, dal predetto esposta a una evidente discontinuità emozionale e affettiva.
Di contro, la ha mostrato, nel corso del giudizio, consapevolezza dei Pt_1 bisogni e delle esigenze della figlia, ed appare in grado di soddisfarli in maniera adeguata, ella essendosi resa disponibile all'avvio di un percorso di mediazione con il , poi unilateralmente dal predetto interrotto, e non CP_1 avendo mai assunto atteggiamenti oppositivi nei confronti del resistente, non ostacolandone gli incontri con la minore, e anzi mostrandosi consapevole dell'importanza di aiutare la figlia a costruire la figura paterna.
Per le ragioni sopra esposte, va quindi disposto l'affidamento esclusivo di alla madre. Per_1
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Per quanto concerne le modalità di visita del minore da parte del padre, ritiene il Collegio che nulla può essere disposto, alla luce del sostanziale disinteresse pregresso ed attuale manifestato dal convenuto nei confronti della figlia pur a fronte di un dichiarato interesse a tanto, essendosi lo stesso Per_1 mostrato del tutto discontinuo nello svolgimento gli incontri con la minore, evidenziando una forte inaffidabilità, fonte di destabilizzazione e ansia per la minore stessa.
Ritiene, dunque, il Collegio che, se e qualora il intenda riavvicinarsi CP_1 alla figlia e intraprendere un serio e graduale percorso di recupero/costruzione di un rapporto con la stessa, con consapevole assunzione di un ruolo genitoriale costante e responsabile, non certo esauribile in qualche sporadica visita o telefonata, lo stesso potrà vederla e tenerla con sé secondo disposizioni concordate, di volta in volta, con la madre e con i servizi sociali, sempre tenendo in prioritario conto le esigenze della minore, i suoi desiderata e i suoi impegni scolastici e ricreativi.
Va, poi, rilevato che, secondo il costante orientamento della S.C., sussiste l'obbligo di entrambi i genitori, che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, ai sensi degli artt. 315 e
316 cod. civ., in diretta applicazione dell'art. 30 Cost. (Cass. 23630/2009).
Il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di proporzionalità, e, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le "attuali esigenze del figlio", che si concretizzano in bisogni, abitudini, legittime aspirazioni della minore, e in genere nelle sue prospettive di vita, le quali non potranno non risentire del livello economico- sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass. 23411/2009, Cass. 7644/2005).
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In sostanza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di far fronte alle molteplici esigenze dei figli che, al di là dei bisogni strettamente alimentari, si estendono anche all'aspetto abitativo, scolastico, sanitario e sociale. In tale valutazione, occorre tenere presente il contesto socio-economico, le abitudini di spesa, l'ambiente territoriale in cui il figlio vive, così da assicurargli un tenore di vita adeguato alle potenzialità economiche dei genitori.
Al riguardo, il parametro di riferimento per una corretta determinazione del concorso negli oneri finanziari in capo a ciascun genitore è costituito dalle rispettive sostanze e capacità lavorative.
Orbene, la ricorrente ha dichiarato di lavorare come signora delle pulizie, con retribuzione di euro 500 mensili, producendo una sola risalente dichiarazione dei redditi, per l'anno 2022, dalla quale risultano solo 6 mila euro per redditi da lavoro autonomo, mentre il è dipendente di una società, con CP_1 redditi annui di circa 22 mila euro, come risulta dalla sua documentazione reddituale versata in atti ( dichiarazioni dei redditi per gli anni 2021-2022-
2023), né il predetto ha documentato l'eventuale interruzione del rapporto di lavoro, pure dedotta dal predetto all'udienza del 28.10.2025 per giustificare i suoi ridotti versamenti.
Sulla scorta di tali elementi, può essere confermato a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia un assegno mensile di euro
300,00, come determinato dalle parti in sede di accordo provvisorio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie per costei, con attribuzione integrale dell'assegno unico al genitore affidatario esclusivo della prole, in senso conforme a quanto previsto, ex art.6 comma 4 D.Lgs.230/2021.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del resistente.
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P.Q.M.
a) dispone l'affido esclusivo della minore alla madre;
Per_1
b) Disciplina il diritto-dovere del padre di frequentare la minore nei termini di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritti;
c) Pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la CP_1 somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat,
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e con percezione integrale dell'assegno unico da parte della
; Pt_1
d) Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali a favore di
(e per essa, a favore dell'Erario, ove si consolidi la sua Parte_1 ammissione provvisoria al GP), che liquida in euro 2666,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7.11.25
IL Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 8462 del R.G.N.C. del 2024, avente ad oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso);
TRA
, nata a [...] il [...], di cittadinanza italiana, Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. AVALLONE C.F._1
FLORA, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUANO MIRKO C.F._2
come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pm presso il Tribunale di Napoli;
INTERVENTORE EX LEGE
Con ricorso depositato il 22.4.2024, esponeva di aver Parte_1
intrattenuto una convivenza more uxorio con , dalla quale era Controparte_1
nata, in data 12.07.2018, la figlia riconosciuta da entrambi i genitori;
Per_1
che la relazione di coppia, dapprima serena ed armoniosa, si era col tempo deteriorata, rendendo del tutto impossibile il proseguimento della stessa,
attesa la assoluta incompatibilità di carattere e che a nulla erano valsi i tentativi di prosieguo della comunione materiale e spirituale;
che dopo la fine della convivenza, nonostante ella si fosse accordata verbalmente con il per il rispetto di un calendario di visite ben definito, di fatto il CP_1
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aveva sempre disatteso il predetto calendario, frequentando ed CP_1
incontrando la figlia secondo le proprie esigenze, senza una continuità e stabilità di rapporto con la minore;
che la minore spesso aveva atteso il padre nella giornata di sua competenza invano, scoppiando in pianti inconsolabili per la mancata presenza di quest'ultimo; che la condotta posta in essere dal incideva negativamente sulla stabilità emotiva della figlia CP_1 Per_1
la quale, di contro, era desiderosa di incontrare il padre e lo attendeva,
sovente, invano;
che da quando era terminata la relazione e la convivenza, il non contribuiva, adeguatamente, al mantenimento della figlia CP_1
ed non aveva mai sostenuto il 50% delle spese straordinarie, Per_1
percependo, indebitamente, l'intera somma relativa agli assegni familiari, a decorrere dal mese di novembre, dichiarando di avere la minore a carico;
che il percepiva il 50% dell'Assegno Unico, pari ad € 100,00 circa, CP_1
continuando a versare, a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'esigua somma di € 100,00, ovvero il contributo dello stato;
che il Per_1
svolgeva attività di corriere, con RAL annua di € 21.000,00, mentre CP_1
ella da settembre 2022 effettuava servizi di pulizia percependo la somma di €
500,00 mensili;
che ella era madre anche di altri due figli, nati da una precedente relazione, di 16 anni e di anni 8. Per_2 Per_3
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale l'affido condiviso della minore, con collocazione privilegiata presso di sè e diritto di visita del padre da determinarsi, nonché di disporre a carico del l'onere di versare una CP_1
- 3 -
somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore oltre Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie. Per_1
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 9.7.2024, con compara di costituzione del 5.6.2024 si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1
deduceva che inizialmente la vita di coppia era serena, almeno fino all'anno
2022, allorquando il primogenito della ricorrente veniva arrestato, situazione che aveva provocato un enorme malessere nella , che da tale momento Pt_1
aveva cominciato a disinteressarsi della famiglia, pretendendo che il resistente si occupasse dei figli e sbrigasse le faccende domestiche;
che lui aveva cercato in tutti i modi di recuperare il rapporto sentimentale, ma che era stata la a decidere di interrompere la loro relazione, confessando che stava Pt_1
frequentando un'altra persona, che da lì a poco si sarebbe trasferita presso l'abitazione familiare;
che egli aveva sempre rispettato il calendario di visita che aveva concordato con la ricorrente, essendo un padre affettuoso,
premuroso, e presente nella vita della piccola che egli percepiva Per_1
mensilmente come stipendio € 1300,00 mensili, mentre la era Pt_1
percettrice di stipendio da lavoro dipendente presso una società, oltre ad avere una partita iva per svolgere attività di ricamo con vendita online, oltre ad aver sempre percepito gli assegni unici al 100% per la minore.
Tanto premesso, concludeva per l'affido condiviso della minore, con collocazione privilegiata presso la sua abitazione e diritto di visita della madre da determinare, nonché disporre a carico della ricorrente un assegno, quale
- 4 -
contributo al mantenimento per la piccola non inferiore ad € 300,00 Per_1
mensili, oltre Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
in subordine,
nell'ipotesi di collocazione della minore presso la madre, chiedeva di disporre un assegno di mantenimento in favore della minore a suo carico non superiore ad € 300,00 tenuto conto della situazione reddituale in cui versava.
All'udienza del 9.7.2024, comparivano le parti con i rispettivi procuratori, le quali dichiaravano di essere addivenuti a un accordo provvisorio che prevedeva l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre, diritto-dovere di visita della minore da parte del padre, con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione materna, il martedì e giovedì dalle 18.30 alle 21 di estate e alle 20.30 di inverno, fine settimana a week-end alternati, dal sabato mattina dalle ore 10.30 sino alla domenica alle ore 20; per il periodo estivo dieci gg anche non consecutivi fra i mesi di luglio e agosto, a eccezione del periodo dal 10 agosto al 25 agosto in cui la minore sarebbe stata con la madre per ferie già programmate;
per il mantenimento, un assegno a carico del padre di euro 300, entro il 10 di ogni mese, oltre il 50 per cento delle spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Napoli;
AUU al 50 per cento;
le parti si impegnavano inoltre a richiedere per la minore una visita Per_1
neuropsichiatrica infantile, presso il Santobono, versandone in atti l'esito entro la prossima udienza, chiedendo rinvio a 6 mesi, al fine di verificare la tenuta dell'accordo e il Giudice relatore, preso atto, disponeva che in via
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provvisoria i rapporti fra le parti e nei confronti della minore fossero regolati in conformità.
All'udienza del 16.12.2024, comparivano le parti con i rispettivi procuratori, i quali chiedevano l'avvio di entrambe le parti a percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi e il Giudice, ritenutane la necessità, invitava le parti ad intraprendere tali percorsi presso il proprio distretto di competenza, nonché
ulteriore percorso di mediazione familiare, rinviando per la verifica all'udienza del 9.6.2025, rinviata poi d'ufficio al 28.10.2025.
Alla udienza del 28.10.2025, venivano preliminarmente acquisite le relazioni dei SS del – VIII Municipalità del 30.5.2025, dalla quale Controparte_2
emergeva che il aveva riferito agli operatori dell'accesa CP_1
conflittualità che caratterizzava la relazione con la sua ex compagna con cui non riusciva ad intrattenere un dialogo costruttivo per il benessere della minore;
che egli stava svolgendo il percorso di sostegno alla genitorialità e il percorso di mediazione familiare;
che egli si era presentato al termine di un incontro scuola-famiglia a cui avevano partecipato i SS e il Polo e per l'ennesima volta si era sentito “accusato” ingiustamente di non svolgere adeguatamente il ruolo genitoriale, aggiungendo di essersi allontanato da tale incontro poiché incapace di far comprendere la sua profonda frustrazione di fronte ad una vicenda altamente conflittuale;
comunicava inoltre ai SS che non riteneva utile il prosieguo della mediazione, considerato che, anche per esigenze lavorative, non riusciva a recarsi negli orari e nei giorni stabiliti
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presso l'abitazione dell'ex compagna per prelevare sua figlia, e trascorrere del tempo con lei, senza possibilità di trovare un'alternativa condivisa con la per concordare giorni e orari diversi da quelli stabiliti per poter vedere Pt_1
serenamente la minore;
riferiva di convivere con una nuova compagna da circa un anno e mezzo, dalla quale aspettava un bambino e che fino a qualche mese prima la minore aveva trascorso dei weekend presso la sua abitazione,
divertendosi con i figli della sua attuale compagna, pur riferendo che poi senza motivo il comportamento della minore era diventato ingestibile;
che la minore a suo giudizio era iperattiva, come da certificato medico dallo stesso consegnato ai SS, dal quale si evinceva nella minore una immaturità affettivo-
emotiva; era allegata anche la relazione dell'Istituto scolastico di frequentazione della minore, che descriveva la minore come una bambina vivace ma educata e rispettosa delle regole di convivenza, curata nell'aspetto;
quanto al rapporto scuola-famiglia la relazione riferiva della costante presenza e disponibilità della madre, mentre il padre si era presentato alle docenti ad inizio anno scolastico, non in orario di ricevimento o comunque non in occasione di colloqui ufficiali, per chiedere informazioni sul rendimento della stessa, chiedendo di essere informato sugli eventi ai quali avrebbe dovuto partecipare;
ciò nonostante, in occasione della manifestazione natalizia la coordinatrice di classe lo aveva contattato per informarlo della possibilità di partecipare alla recita della figlia, ma il predetto aveva risposto che non avrebbe presenziato per motivi organizzativi.
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Veniva altresì acquisita in atti anche la relazione del Polo delle famiglie della
VII Municipalità, del 5.6.2025, dalla quale emergeva che il , dopo i CP_1
primi due incontri congiunti, non si era più presentato al percorso di mediazione, interrompendo poi definitivamente gli incontri, a suo giudizio inutili, nonostante la avesse dato la massima disponibilità per favorire Pt_1
gli incontri della minore con il padre;
che inizialmente il aveva CP_1
accusato la madre di ostacolare gli incontri padre-figlia, per poi rendersi indisponibile per il week end di Pasqua e per quello successivo per incontrare la figlia, smettendo da quel momento in poi di cercarla, nonostante il forte desiderio di costei di incontrarlo.
All'udienza del 28.10.2025 comparivano le parti e i loro procuratori.
Il procuratore di parte ricorrente rappresentava che il non vedeva la CP_1
bambina dal 5 aprile scorso;
che dall'accordo provvisorio non l'aveva vista neanche in occasione delle festività, né aveva chiesto di incontrarla, e tanto anche durante l'estate scorsa;
quanto al mantenimento della minore che il padre non era puntuale nei pagamenti, e che negli ultimi tre mesi aveva ridotto autonomamente il contributo a soli euro 200 mensili;
che la mediazione era fallita per responsabilità del padre, che aveva smesso di presentarsi agli incontri, per cui insisteva, in modifica di quanto richiesto in ricorso, per l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
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Veniva quindi sentita la ricorrente, la quale dichiarava che la minore chiedeva del padre, sperando che la andasse a prendere per tenerla con sé, e che lei era costretta a dirle bugie, non sapendo giustificare le sue assenze;
che il padre chiamava ormai la figlia una volta al mese e alle richieste della bambina di vederlo rispondeva genericamente, adducendo di volta in volta scuse e pretesti.
Veniva quindi sentito il resistente, il quale dichiarava che ad aprile aveva comunicato alla ricorrente che non poteva andare a prendere la figlia per ragioni di lavoro;
che ella, adirata, aveva cominciato ad urlare a telefono in presenza della bambina, e da allora lui non era più andato a prelevarla dall'abitazione materna, per paura del figlio della ricorrente, pur sentendola al telefono;
quanto al mantenimento ammetteva di aver corrisposto importi minori negli ultimi ( 200 euro), in quanto non stava più lavorando.
All'esito, il Giudice, raccolte le conclusioni delle parti, assegnava in decisione al Collegio, con atti al PM per le sue conclusioni.
Tanto premesso, alla luce dell'istruttoria svolta, e della documentazione in atti, ritiene il Collegio che debba essere disposto l'affidamento esclusivo della minore alla ricorrente, in modifica del regime di affidamento condiviso,
disposto, su accordo provvisorio delle parti, in data 9.7.2024.
Al riguardo, deve rilevarsi che il combinato disposto degli artt. 316, comma 4,
337 ter, comma 3, cod. civ. che ha il contenuto del previgente l'articolo 155 comma 3 cod. civ., e 337 quater cod. civ. consente di ribadire che l'esercizio
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congiunto della responsabilità genitoriale ed il correlativo diritto del minore alla “bigenitorialità” costituiscono principi generali dell'ordinamento.
In conformità a tali rilievi, la costante giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che la regola prioritaria dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, il quale costituisce l'unico criterio di valutazione (Cass. 16593/2008, Cass., 17191/2011).
L'individuazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, non tipizzate dal legislatore, è demandata alla decisione del giudice, che dovrà accertare se la peculiarità della fattispecie giustifichi, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo.
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, al riguardo, chiarito che la mera conflittualità esistente fra i coniugi non preclude l'affidamento condiviso, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il precedente istituto dell'affidamento congiunto.
La S.C. ritiene, invece, che, per operare una deroga alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nell'ipotesi di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza (Cass., 16593/2008).
Discende da tali considerazioni che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non più solo in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa del genitore che si esclude dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio, dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. 7477/2014).
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Tanto premesso, a giudizio del Collegio il complessivo comportamento del resistente, sia quello posto in essere da costui al momento della disgregazione del nucleo familiare, che quello tenuto in corso di giudizio, depongono per tale soluzione.
Ed invero la ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, ha lamentato la totale inaffidabilità del come padre, evidenziando come costui, già a far CP_1 data dalla separazione di fatto della coppia genitoriale, nel 2023, non abbia mai rispettato il calendario di sua frequentazione della minore, pure fra le parti concordato, pretendendo di incontrare la figlia, all'epoca molto piccola, secondo le proprie esigenze e orari, senza garantire alcuna continuità del rapporto genitoriale, spesso non presentandosi agli appuntamenti nei giorni stabiliti, in assenza di previa disdetta, con grande delusione per la piccola.
Le deduzioni della ricorrente hanno trovato conferma negli esiti dell'istruttoria svolta, come sopra esposti, in quanto il , anche CP_1 rispetto all'accordo provvisorio di regolamentazione della genitorialità della minore raggiunto dalle parti all'udienza del 9.7.2024, si è reso Per_1 inadempiente al rispetto del suo diritto -dovere di visita della minore, come risulta in maniera chiara dalla relazione dei SS dell'VIII Municipalità del
30.5.2025, dalla quale si evince che il predetto, adducendo generici e indimostrati impegni lavorativi, ha ammesso di non aver incontrato la figlia nei termini stabiliti neanche in costanza di procedimento, persistendo in un atteggiamento vittimistico e autoassolutorio, riconducendo la causa dei mancati incontri in maniera generica alla , pur senza fornire alcuna Pt_1 concreta spiegazione in tal senso;
inoltre risulta dalla relazione del Polo delle famiglie della VII municipalità del 29.5.2025 che egli ha scelto non solo di interrompere il percorso di mediazione familiare dopo soli due incontri, nonostante la massima disponibilità offerta dalla , affinchè la figlia Pt_1 potesse riprendere una stabile frequentazione presso il padre, ma soprattutto, in maniera incomprensibile, nonostante la disponibilità della mediatrice e la
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volontà della figlia di incontrarlo, si è reso indisponibile a vederla sia nel fine settimana di Pasqua che in quello successivo, comunicando la sua volontà di interrompere la mediazione, e quindi smettendo di incontrare la minore da allora e sino all'attualità.
Anche sentito all'udienza del 28.10.2025 egli, ammettendo di non tenere con sé la minore dall'aprile scorso, sentendola solo a telefono, ha continuato a giustificare la propria condotta con motivazioni generiche, da ultimo facendo riferimento alla paura di incontrare il figlio maggiore della , mentre la Pt_1 ricorrente ha evidenziato la delusione della bambina a fronte dei continui rifiuti del padre a incontrarla, ella essendo costretta a inventarsi scuse per giustificare le assenza paterne, nonché la circostanza che il negli CP_1 ultimi mesi sta provvedendo a corrispondere importi inferiori a quelli previsti.
In definitiva, dalle complessive risultanze emergenti dagli atti di causa e dalla sua condotta processuale, come sopra descritta, ritiene il Tribunale che all'attualità il non abbia dimostrato alcuna concreta presa di CP_1 coscienza del proprio ruolo di padre, persistendo nel reiterare comportamenti indicativi della sua scarsa corresponsabilizzazione nei confronti della figlia, dal predetto esposta a una evidente discontinuità emozionale e affettiva.
Di contro, la ha mostrato, nel corso del giudizio, consapevolezza dei Pt_1 bisogni e delle esigenze della figlia, ed appare in grado di soddisfarli in maniera adeguata, ella essendosi resa disponibile all'avvio di un percorso di mediazione con il , poi unilateralmente dal predetto interrotto, e non CP_1 avendo mai assunto atteggiamenti oppositivi nei confronti del resistente, non ostacolandone gli incontri con la minore, e anzi mostrandosi consapevole dell'importanza di aiutare la figlia a costruire la figura paterna.
Per le ragioni sopra esposte, va quindi disposto l'affidamento esclusivo di alla madre. Per_1
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Per quanto concerne le modalità di visita del minore da parte del padre, ritiene il Collegio che nulla può essere disposto, alla luce del sostanziale disinteresse pregresso ed attuale manifestato dal convenuto nei confronti della figlia pur a fronte di un dichiarato interesse a tanto, essendosi lo stesso Per_1 mostrato del tutto discontinuo nello svolgimento gli incontri con la minore, evidenziando una forte inaffidabilità, fonte di destabilizzazione e ansia per la minore stessa.
Ritiene, dunque, il Collegio che, se e qualora il intenda riavvicinarsi CP_1 alla figlia e intraprendere un serio e graduale percorso di recupero/costruzione di un rapporto con la stessa, con consapevole assunzione di un ruolo genitoriale costante e responsabile, non certo esauribile in qualche sporadica visita o telefonata, lo stesso potrà vederla e tenerla con sé secondo disposizioni concordate, di volta in volta, con la madre e con i servizi sociali, sempre tenendo in prioritario conto le esigenze della minore, i suoi desiderata e i suoi impegni scolastici e ricreativi.
Va, poi, rilevato che, secondo il costante orientamento della S.C., sussiste l'obbligo di entrambi i genitori, che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, ai sensi degli artt. 315 e
316 cod. civ., in diretta applicazione dell'art. 30 Cost. (Cass. 23630/2009).
Il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di proporzionalità, e, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le "attuali esigenze del figlio", che si concretizzano in bisogni, abitudini, legittime aspirazioni della minore, e in genere nelle sue prospettive di vita, le quali non potranno non risentire del livello economico- sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass. 23411/2009, Cass. 7644/2005).
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In sostanza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di far fronte alle molteplici esigenze dei figli che, al di là dei bisogni strettamente alimentari, si estendono anche all'aspetto abitativo, scolastico, sanitario e sociale. In tale valutazione, occorre tenere presente il contesto socio-economico, le abitudini di spesa, l'ambiente territoriale in cui il figlio vive, così da assicurargli un tenore di vita adeguato alle potenzialità economiche dei genitori.
Al riguardo, il parametro di riferimento per una corretta determinazione del concorso negli oneri finanziari in capo a ciascun genitore è costituito dalle rispettive sostanze e capacità lavorative.
Orbene, la ricorrente ha dichiarato di lavorare come signora delle pulizie, con retribuzione di euro 500 mensili, producendo una sola risalente dichiarazione dei redditi, per l'anno 2022, dalla quale risultano solo 6 mila euro per redditi da lavoro autonomo, mentre il è dipendente di una società, con CP_1 redditi annui di circa 22 mila euro, come risulta dalla sua documentazione reddituale versata in atti ( dichiarazioni dei redditi per gli anni 2021-2022-
2023), né il predetto ha documentato l'eventuale interruzione del rapporto di lavoro, pure dedotta dal predetto all'udienza del 28.10.2025 per giustificare i suoi ridotti versamenti.
Sulla scorta di tali elementi, può essere confermato a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia un assegno mensile di euro
300,00, come determinato dalle parti in sede di accordo provvisorio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie per costei, con attribuzione integrale dell'assegno unico al genitore affidatario esclusivo della prole, in senso conforme a quanto previsto, ex art.6 comma 4 D.Lgs.230/2021.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del resistente.
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P.Q.M.
a) dispone l'affido esclusivo della minore alla madre;
Per_1
b) Disciplina il diritto-dovere del padre di frequentare la minore nei termini di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritti;
c) Pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la CP_1 somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat,
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e con percezione integrale dell'assegno unico da parte della
; Pt_1
d) Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali a favore di
(e per essa, a favore dell'Erario, ove si consolidi la sua Parte_1 ammissione provvisoria al GP), che liquida in euro 2666,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7.11.25
IL Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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