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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 07/11/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai magistrati: dott.ssa Chiara SANDINI - Presidente dott.ssa Irene COLLADET - Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio RVG 1608/2025 promosso dai coniugi:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Agordina n. 45 (c.f. , difeso e rappresentato dall'avv. Michele Fusina, C.F._1 come da procura in atti e
nata a [...] il [...], residente in [...]
37 (c.f. ), difesa e rappresentata dall'avv. Martino Fogliato, come da C.F._2 procura in atti.
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
- FATTO E DIRITTO -
I coniugi e , premettendo di essersi uniti in matrimonio con rito civile in Sedico Pt_1 Pt_2 in data 23/08/2008 (come da Registro degli atti di matrimonio di tale Comune, n. 5, parte I, anno
2008) e che dall'unione coniugale è nata in data [...] la figlia , maggiorenne ma Per_1 economicamente non autosufficiente, e in data 23/10/2014 la figlia hanno chiesto lo Per_2 scioglimento del matrimonio tra loro contratto. Rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
Ritenuto che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
Viste le dichiarazioni autografe dei ricorrenti autenticate dal difensore e depositate in atti;
Preso atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in data 11/09/2025;
Sentito il P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 18/09/2025;
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti e della prole
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
p r o n u n c i a lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Sedico in data 23/08/2008 (come da Registro degli atti di matrimonio di tale Comune, n. 5, parte I, anno 2008) dai signori , Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...] (c.f.
e , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1 Parte_2
(BL), Viale dolomiti n. 37 (c.f. ), alle condizioni concordate dalle parti e C.F._2 che qui si trascrivono:
1) affidarsi la figlia minore alla responsabilità congiunta di entrambi i genitori con fissazione della Per_2 residenza e collocazione prevalente della minore presso la madre, la quale provvederà alla sua istruzione ed educazione con l'obbligo di sentire il padre per le decisioni più importanti per la sua vita. Ciascun genitore eserciterà la potestà disgiuntamente dall'altro per le questioni di ordinaria amministrazione riguardanti la figlia nei periodi in cui la medesima starà presso di sé;
2) in quanto studentessa continuerà a risiedere presso la madre stabilendovi la residenza;
Per_1
3) il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé la figlia minore un intero fine settimana ogni 15 giorni dalle ore
17.00 del venerdì sino alla domenica alle ore 21.00; durante la settimana egli terrà con sé la figlia nelle giornate del martedì e del giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00, mentre nella settimana in cui non avrà la figlia con sé nel fine settimana terrà la stessa anche nella giornata del mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 21.00.
4) la minore trascorrerà le festività natalizie, capodanno, carnevale, Pasqua, gli altri giorni di festa nonché le ferie estive con ciascun genitore secondo un criterio di alternanza con equa suddivisione di tali periodi tra i genitori che provvederanno a concordarli di comune accordo;
5) ancorché maggiorenne, compatibilmente con i propri impegni scolastici, trascorrerà con il padre i Per_1 medesimi periodi di tempo come sopra indicati della sorella minore;
6) il IG. provvederà a corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo di mantenimento Parte_1 Parte_2 delle figlie, sino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte delle stesse, entro il giorno 15 di ogni mese,
l'importo mensile di € 600,00= (ovvero 300,00 € a figlia). Tale importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT
a decorrere dal mese di settembre 2026;
7) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie minori secondo i criteri di cui al Protocollo n. 5534/2021 del 21.10.2021 del Tribunale di Belluno;
8) i ricorrenti sono economicamente autosufficienti avendo ciascuno un proprio impiego lavorativo e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento, dando altresì atto di aver già regolato ogni altro aspetto economico e patrimoniale tra loro esistente e di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia altro titolo, ragione e causa;
9) i coniugi si danno ampio e reciproco assenso all'espatrio e all'ottenimento dei rispettivi passaporti.
- siano ordinate all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni e/o annotazioni;
- dichiarare integralmente compensate le spese tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Belluno, nella camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Sandini
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta