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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 10962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10962 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dr.ssa Paola Giovene di Girasole, all'esito dell'udienza del 15 ot- tobre 2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 3281 R.G. dell'anno 2025, e vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Parte_1
EL e IE De RE, presso il cui studio EDES in Roma, al largo Toniolo n. 6 elettivamente domicilia, giusta procura in atti ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dal'avv. Cristiana Giordano per procura generale alle liti richiamata in atti e domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29. resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.1.25 la ricorrente in epigrafe ha contestato il contenuto CP_ della comunicazione dell' del 18.11.24, in cui l' le ha chiesto la restituzione CP_2 dell'importo di € 3.677,70 erogatale a titolo di pensione di invalidità, per il periodo da gennaio 2022 a novembre 2024, a seguito della comunicazione dei redditi per l'anno
2022.
La ricorrente ha rilevato l'erroneità della richiesta, attesa l'irripetibilità della somma per assenza di dolo dell'istante. Ha quindi chiesto dichiarare l'inesistenza dell'indebito CP_ preteso dall' Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi
Si è costituito l' contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Quindi, sulla documentazione in atti, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 15.10.25 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
La ricorrente è vedova e titolare dei seguenti redditi, unica fonte di sostegno: - pensio- ne cat. IO, pari ad euro 598,61 mensili, con decorrenza dal maggio 2015; - catg CP_3 pari ad euro 1362,60 mensili, con decorrenza da agosto 2023, cat. invciv n.
044701307702029, erogate dall' (doc. 1 prod. ricorr.). In data 18 novembre 2024 ha CP_1 2
CP_ ricevuto comunicazione dall' del seguente tenore: “Gentile Signora la sua pensione
n. 044701307702029 Cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2022 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022…. Pertanto da marzo 2022 a novembre CP_ 2024 sulla prestazione n. 044701307702029 Cat. INVCIV l' ha corrisposto un pa- gamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 3.677,70”
(doc. 2 prod. ricorr.). Deve rilevarsi che in realtà il ricalcolo attiene essenzialmente all'anno 2024, in quanto per il 2022 è solo presente un conguaglio di euro 11,20, laddove per l'anno 2024 il conguaglio è di € 3.666,63. CP_ Ciò posto, è pacifico tra le parti che l' abbia provveduto alla rideterminazione all'istante della pensione di invalidità, da gennaio 2022 a novembre 2024 (ma essenzial- mente dal gennaio 2024), per sopravvenuto superamento dei requisiti reddituali, accertato nel novembre 2024. Ne è conseguito un indebito a carico della per la prestazione Pt_1
CP_ percepita in siffatto periodo, che l' ha richiesto con la comunicazione del 18.11.24 innanzi richiamata.
Parte ricorrente afferma l'irripetibilità dell'indebito per mancanza di dolo, non essendo CP_ CP_ tenuta a comunicare all' i propri redditi, trattandosi di dati che l' era onerato di acquisire dal Centrale dei Pensionati. CP_4
Tanto premesso, al caso in esame si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma
9, del d.l. 850/1976 convertito in l. 29/1977, secondo cui: “gli organi preposti alla con- cessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tem- po, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, di- sponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”; ed altresì dell'art. 3, comma 9, D.L. n.
173 del 1988, convertito nella L. n. 291 del 1988 secondo cui: "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel benefi- ciario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o inden- nità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussi- stenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. Sulla base di tali disposizioni la giurisprudenza di legitti- mità è pacifica nel ritenere che: “l'indebito assistenziale per venir meno dei requisiti red- dituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo alla erogazione di una presta- zione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requi- siti reddituali… e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsi- 3
voglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di al- cun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n.
12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass.
5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompa- gnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricor- rono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momentodell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici” (Cass. Civ., sez. lav., 9.11.2018 n. 28771; nel mede- simi termini, Cass. 26036/2019 e 13223/20). CP_ Ciò di cui l' si duole, e per cui ha effettuato la richiesta di restituzione delle men- silità di pensione erogate alla ricorrente nel 2024, è la presunta mancanza di affidamento in capo alla dovendo la stessa essere consapevole di aver superato i limiti di red- Pt_1
CP_ dito per l'anno 2024, ed avendo l' tempestivamente effettuato il ricalcolo della pre- stazione, richiedendo l'indebito solo per l'anno 2024.
Siffatta ricostruzione non è tuttavia condivisibile, in quanto la fattispecie in esame non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione individuate dalla giurisprudenza, essendo in- contestato tra le parti che la ricorrente avesse diritto alla pensione di invalidità fino alla data di superamento del requisito reddituale, e che non avesse alcun obbligo di comuni- CP_ cazione all' essendo titolare esclusivamente di prestazioni erogate dall'Istituto, di cui questo doveva essere a conoscenza attraverso il Casellario dei Pensionati.
Ed infatti la Suprema Corte ha in proposito espressamente affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sot- tosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare af- fidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, sal- vo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base al- la mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già co- nosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito) (Cass. civ., 4
sez.
6-lav., 30.6.2020 n. 13223). A tali conclusioni la Suprema Corte è pervenuta anche sul rilievo che l'art.15 d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009,
n. 102 , ha previsto che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le ban- CP_1 che dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di presta- zioni pensionistiche o assisteniali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relati- vi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Ed alle stesse conclusioni CP_1 induce l'esame dell'art. 13, comma 6 del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, innanzi richiamato.
Nei medesimi termini si è recentemente ancora espressa la giurisprudenza di legittimi- tà laddove ha affermato che: “….Vi è poi il sottosistema dell'indebito assistenziale, non attratto né all'art.52 l. n.88/89, né all'art. 2033 c.c. (tra le tante v. Cass.13915/21)….In particolare, si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass.16080/20,
Cass.11921/15; Cass.1446/08) trova applicazione la regola, propria del sottosistema as- sistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente artico- late, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non ad- debitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a gene- rare affidamento….Il dolo è un fatto costitutivo del diritto alla ripetizione, vigendo la re- gola per cui la prestazione indebita è irripetibile, salvo appunto “che l'indebita percezio- ne sia dovuta a dolo dell'interessato…” (Cass. civ., sez. lav. n. 32299/2024). In conclu- CP_ sione, in tema di diritto alla ripetizione delle somme erogate dall' a carattere assi- stenziale, è irrilevante l'errore dell' , mentre il dolo del percettore è elemento costi- CP_2 tutivo della pretesa restituzione, che deve essere provato dal creditore in ripetizione, non applicandosi l'art. 52 L. n. 88/89 relativo alla materia previdenziale. CP_ Ne consegue che l'indebito di € 3.677,70 di cui alla comunicazione del 18.11.24 non è dovuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n.
147/22, con riguardo allo scaglione di valore della causa, con distrazione nei confronti del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
5
definitivamente pronunciando, dichiara l'insussistenza dell'indebito di € 3.677,70 ri- CP_ chiesto dall' a con comunicazione del 18.11.24. Parte_1
CP_ Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 886,00 oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore di parte ricorrente antistatario.
Roma, 30 ottobre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dr.ssa Paola Giovene di Girasole, all'esito dell'udienza del 15 ot- tobre 2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 3281 R.G. dell'anno 2025, e vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Parte_1
EL e IE De RE, presso il cui studio EDES in Roma, al largo Toniolo n. 6 elettivamente domicilia, giusta procura in atti ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dal'avv. Cristiana Giordano per procura generale alle liti richiamata in atti e domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29. resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.1.25 la ricorrente in epigrafe ha contestato il contenuto CP_ della comunicazione dell' del 18.11.24, in cui l' le ha chiesto la restituzione CP_2 dell'importo di € 3.677,70 erogatale a titolo di pensione di invalidità, per il periodo da gennaio 2022 a novembre 2024, a seguito della comunicazione dei redditi per l'anno
2022.
La ricorrente ha rilevato l'erroneità della richiesta, attesa l'irripetibilità della somma per assenza di dolo dell'istante. Ha quindi chiesto dichiarare l'inesistenza dell'indebito CP_ preteso dall' Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi
Si è costituito l' contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Quindi, sulla documentazione in atti, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 15.10.25 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
La ricorrente è vedova e titolare dei seguenti redditi, unica fonte di sostegno: - pensio- ne cat. IO, pari ad euro 598,61 mensili, con decorrenza dal maggio 2015; - catg CP_3 pari ad euro 1362,60 mensili, con decorrenza da agosto 2023, cat. invciv n.
044701307702029, erogate dall' (doc. 1 prod. ricorr.). In data 18 novembre 2024 ha CP_1 2
CP_ ricevuto comunicazione dall' del seguente tenore: “Gentile Signora la sua pensione
n. 044701307702029 Cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2022 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2022…. Pertanto da marzo 2022 a novembre CP_ 2024 sulla prestazione n. 044701307702029 Cat. INVCIV l' ha corrisposto un pa- gamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 3.677,70”
(doc. 2 prod. ricorr.). Deve rilevarsi che in realtà il ricalcolo attiene essenzialmente all'anno 2024, in quanto per il 2022 è solo presente un conguaglio di euro 11,20, laddove per l'anno 2024 il conguaglio è di € 3.666,63. CP_ Ciò posto, è pacifico tra le parti che l' abbia provveduto alla rideterminazione all'istante della pensione di invalidità, da gennaio 2022 a novembre 2024 (ma essenzial- mente dal gennaio 2024), per sopravvenuto superamento dei requisiti reddituali, accertato nel novembre 2024. Ne è conseguito un indebito a carico della per la prestazione Pt_1
CP_ percepita in siffatto periodo, che l' ha richiesto con la comunicazione del 18.11.24 innanzi richiamata.
Parte ricorrente afferma l'irripetibilità dell'indebito per mancanza di dolo, non essendo CP_ CP_ tenuta a comunicare all' i propri redditi, trattandosi di dati che l' era onerato di acquisire dal Centrale dei Pensionati. CP_4
Tanto premesso, al caso in esame si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma
9, del d.l. 850/1976 convertito in l. 29/1977, secondo cui: “gli organi preposti alla con- cessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tem- po, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, di- sponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”; ed altresì dell'art. 3, comma 9, D.L. n.
173 del 1988, convertito nella L. n. 291 del 1988 secondo cui: "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel benefi- ciario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o inden- nità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussi- stenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. Sulla base di tali disposizioni la giurisprudenza di legitti- mità è pacifica nel ritenere che: “l'indebito assistenziale per venir meno dei requisiti red- dituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo alla erogazione di una presta- zione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requi- siti reddituali… e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsi- 3
voglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di al- cun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n.
12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass.
5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompa- gnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricor- rono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momentodell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici” (Cass. Civ., sez. lav., 9.11.2018 n. 28771; nel mede- simi termini, Cass. 26036/2019 e 13223/20). CP_ Ciò di cui l' si duole, e per cui ha effettuato la richiesta di restituzione delle men- silità di pensione erogate alla ricorrente nel 2024, è la presunta mancanza di affidamento in capo alla dovendo la stessa essere consapevole di aver superato i limiti di red- Pt_1
CP_ dito per l'anno 2024, ed avendo l' tempestivamente effettuato il ricalcolo della pre- stazione, richiedendo l'indebito solo per l'anno 2024.
Siffatta ricostruzione non è tuttavia condivisibile, in quanto la fattispecie in esame non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione individuate dalla giurisprudenza, essendo in- contestato tra le parti che la ricorrente avesse diritto alla pensione di invalidità fino alla data di superamento del requisito reddituale, e che non avesse alcun obbligo di comuni- CP_ cazione all' essendo titolare esclusivamente di prestazioni erogate dall'Istituto, di cui questo doveva essere a conoscenza attraverso il Casellario dei Pensionati.
Ed infatti la Suprema Corte ha in proposito espressamente affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sot- tosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare af- fidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, sal- vo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base al- la mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già co- nosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito) (Cass. civ., 4
sez.
6-lav., 30.6.2020 n. 13223). A tali conclusioni la Suprema Corte è pervenuta anche sul rilievo che l'art.15 d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009,
n. 102 , ha previsto che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le ban- CP_1 che dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di presta- zioni pensionistiche o assisteniali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relati- vi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Ed alle stesse conclusioni CP_1 induce l'esame dell'art. 13, comma 6 del decreto-legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, innanzi richiamato.
Nei medesimi termini si è recentemente ancora espressa la giurisprudenza di legittimi- tà laddove ha affermato che: “….Vi è poi il sottosistema dell'indebito assistenziale, non attratto né all'art.52 l. n.88/89, né all'art. 2033 c.c. (tra le tante v. Cass.13915/21)….In particolare, si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass.16080/20,
Cass.11921/15; Cass.1446/08) trova applicazione la regola, propria del sottosistema as- sistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente artico- late, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non ad- debitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a gene- rare affidamento….Il dolo è un fatto costitutivo del diritto alla ripetizione, vigendo la re- gola per cui la prestazione indebita è irripetibile, salvo appunto “che l'indebita percezio- ne sia dovuta a dolo dell'interessato…” (Cass. civ., sez. lav. n. 32299/2024). In conclu- CP_ sione, in tema di diritto alla ripetizione delle somme erogate dall' a carattere assi- stenziale, è irrilevante l'errore dell' , mentre il dolo del percettore è elemento costi- CP_2 tutivo della pretesa restituzione, che deve essere provato dal creditore in ripetizione, non applicandosi l'art. 52 L. n. 88/89 relativo alla materia previdenziale. CP_ Ne consegue che l'indebito di € 3.677,70 di cui alla comunicazione del 18.11.24 non è dovuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n.
147/22, con riguardo allo scaglione di valore della causa, con distrazione nei confronti del procuratore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
5
definitivamente pronunciando, dichiara l'insussistenza dell'indebito di € 3.677,70 ri- CP_ chiesto dall' a con comunicazione del 18.11.24. Parte_1
CP_ Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 886,00 oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore di parte ricorrente antistatario.
Roma, 30 ottobre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole