Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1678/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott. Matteo Del Vesco Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 1678 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno
2024 su ricorso per separazione consensuale presentato da:
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , rappresentati e difesi dall'avv. Manola Sguoto come in atti, C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Avente ad oggetto: separazione consensuale e trattenuta in decisione sulla basa delle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis 51 co.2 e 127 ter c.p.c. per l'udienza del 4.3.2025:
“1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, fermo l'obbligo di reciproco rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
2. i figli minorenni e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocamento prevalente presso la residenza della madre in Martellago- Parte_1
località Maerne (Ve), Tagliamento n.25/6;
3. la casa coniugale sita in Martellago-località Maerne (Ve), Via Tagliamento n.25/6 con i relativi arredi rimarrà nella disponibilità della signora la quale la abiterà con i Parte_1
1
casa coniugale entro il 30 giugno 2024;
4. il padre, potrà vedere e tenere con sé i figli -sia durante il periodo scolastico che durante il periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica- secondo il seguente calendario di cui al piano genitoriale allegato:
-una giornata infrasettimanale, da concordarsi con la signora dalle ore 18.30 circa -con Pt_1 prelievo dei minori presso l'abitazione della madre o altro luogo dalla stessa indicato- alle ore
21.30 quando il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione della madre o in altro luogo dalla stessa indicato. Ove sia desiderio dei figli, nella predetta giornata infrasettimanale, il padre potrà far pernottare i minori presso di sé e li accompagnerà il mattino successivo a scuola
( che frequenta la scuola secondaria di primo grado, presso l'istituto scolastico, Per_2
, che frequenta il liceo artistico Marco Polo di Venezia, alla stazione dei treni di Maerne); Per_1
-un fine settimana ogni 15 (quindi) giorni dal sabato pomeriggio alle ore 15.00 con prelievo dei minori presso l'abitazione della madre o altro luogo dalla stessa indicato alla domenica sera entro le ore 21.30 quando il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione della madre o in altro luogo dalla stessa indicato;
- e trascorreranno con il padre ad anni alterni il giorno di Natale o il giorno di Per_1 Per_2
Santo Stefano, con orari da concordarsi con la madre. Durante le vacanze di Natale, intese come vacanze scolastiche, i figli trascorreranno con i genitori alternativamente o il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre (mattina) o il periodo dal 30 dicembre (pomeriggio) al 6 gennaio.
Durante le vacanze pasquali, intese come vacanze scolastiche, il padre potrà tenere con sé i figli per tre giorni, alternando di anno in anno tra i genitori la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
I ponti e le festività scolastiche verranno alternate di anno in anno tra i genitori. I figli trascorreranno il giorno del compleanno possibilmente alla presenza di entrambi i genitori;
ove ciò non fosse possibile i ragazzi lo trascorrerà ad anni alternati presso l'uno o l'altro genitore;
- le vacanze estive saranno concordate, entro il 30 maggio di ogni anno, secondo le esigenze lavorative di entrambi i coniugi;
ciascun genitore potrà tenere con sé i figli durante le vacanze estive per due periodi settimanali, anche non consecutivi ovvero per l'equivalente numero di 15
(quindici) giorni. Le parti si accorderanno preferibilmente nel rispetto dei rispettivi turni di lavoro. Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori tenendo conto dei desideri dei minori.
5. i genitori si impegnano a garantire e ad impartire una corretta educazione ed istruzione scolastica conforme alle propensioni, capacità ed aspirazioni dei figli ed altresì a concordare tra
2 loro tutte le decisioni di un certo rilievo e soprattutto a compiere scelte (come la salute, la scelta della scuola, la partecipazione a corsi, le attività sportive, le vacanze) avendo riguardo soprattutto all'interesse dei figli;
6. nulla a titolo di assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti;
7. il sig. corrisponderà alla sig.ra a mezzo bonifico entro il Parte_2 Parte_1 giorno 10 di ogni mese, la somma di € 500,00= mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minorenni (€ 250,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, rinviando le parti per l'identificazione ed il regime delle stesse (in termini di necessario consenso del coniuge che non sostiene direttamente l'esborso) al protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia. In pari misura (al 50% ciascun genitore) spetteranno ai genitori le relative deduzioni fiscali;
Le spese straordinarie sostenute dalla madre per i figli dovranno essere inviate al sig. alla fine di ogni mese via email o via whatsapp ed il Parte_2
pagamento delle stesse dovrà avvenire entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo;
8. l'assegno unico per i figli e verrà percepito integralmente dalla sig.ra Per_1 Per_2 Pt_1
Il sig. genitore non richiedente, si impegna a sottoscrivere la modulistica
[...] CP_1 relativa al consenso alla percezione dell'intero assegno unico a favore della madre sig.ra
Pt_1
9. dalla data di sottoscrizione del ricorso le parti si impegnano ad adottare e rispettare le condizioni concordate in attesa della fissazione dell'udienza;
10. il conto cointestato tra i coniugi presso Intesa San Paolo-Filiale di Martellago rimarrà acceso fino all'estinzione del mutuo gravante sull'immobile, ex casa coniugale . I fondi comuni e i titoli cointestati tra i coniugi verranno equamente ripartiti alla scadenza, mentre la polizza vita n.20000903239 intestata alla sig.ra rimarrà nella completa disponibilità Parte_1 dell'intestataria;
11. i coniugi, fatto salvo quanto indicato in ricorso, dichiarano di non aver altro in comune sotto l'aspetto patrimoniale e di aver risolto ogni questione economica tra loro pendente;
12. entrambe le parti acconsentono al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio già consentendo, altresì, il rilascio e/o rinnovo del passaporto in favore dei figli e Per_1 Per_2
13. ciascun genitore si impegna al rispetto del piano genitoriale allegato al presente ricorso;
14.
i coniugi manterranno ciascuno la titolarità della rispettive autovetture: la sig.ra Parte_1
l'autovettura Nissan Micra targata ES484BS assicurata con polizza n. CP_2
3 5431300101381 e scadenza il 01.07.2024 e il sig. l'autovettura Peugeot Parte_2
3008 targata FF762TC assicurata con polizza n. 5431300101783 ; CP_2
15. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Martellago (VE) in data 10/06/2006 trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Martellago [anno 2006, N. 18, parte
II, Serie A]; dall'unione coniugale sono nati i figli (il 5.2.2009) e (il 26.11.2012). Per_1 Per_2
Il marito, con il consenso della moglie, si è allontanato dalla casa familiare da fine gennaio
2024.
I coniugi hanno dedotto di essere entrambi economicamente indipendenti.
All'udienza del 04.3.2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti hanno insistito nella domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni già indicate nel ricorso ex art. 473-bis
51 c.p.c.
Il Tribunale prende atto dell'intervenuta cessazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Le condizioni concordate come sopra riportate appaiono conformi alla legge e non contrarie all'interesse della prole minore, anche in considerazione delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, e dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
Ritenuto che nulla vada disposto per le spese in ragione del carattere congiunto del ricorso.
Rilevato l'intervento del Pubblico Ministero nel procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione dei coniugi e omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite che si hanno qui per integralmente riportate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Martellago (VE) in cui il matrimonio fu trascritto [Atti di matrimonio N. 18 parte II serie A – anno 2006] per l'annotazione, al suo passaggio in giudicato;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti
Il Presidente
Alessandro Cabianca
4