Articolo 50 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 49Articolo 51
Versione
15 marzo 1969
Art. 50.

Il fondo di cui all' articolo 2 della legge 12 dicembre 1967, n. 1220 , occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 18 miliardi.
Entrata in vigore il 15 marzo 1969
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente