Versione
15 marzo 1969
15 marzo 1969
Art. 50.
Il fondo di cui all' articolo 2 della legge 12 dicembre 1967, n. 1220 , occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 18 miliardi.
Il fondo di cui all' articolo 2 della legge 12 dicembre 1967, n. 1220 , occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie, e' stabilito, per l'anno finanziario 1969, in lire 18 miliardi.
Giurisprudenza • 2
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