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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/12/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1047/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1047/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso il 27.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA NECROPOLI
GROTTICELLE N. 26, presso lo studio dell'avv. ANGELA ZOCCO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N.
81/A, presso lo studio dell'avv. SALVATORE LO VECCHIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 7.5.2025);
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.5.2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento (rectius, cessazione degli effetti civili) del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno 7.9.2004 (Atto n. 328, Parte II, Serie A, Anno 2004).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa il giorno 7.9.2004;
-che dalla loro unione sono nati il 30/03/2006, oggi maggiorenne, e il Persona_1 Persona_2
23/03/2011;
-di essersi separati con verbale in data 6.7.2021, omologato con decreto 441/2021 del Tribunale di
Siracusa, emesso in data 13.7.2021;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
All'udienza del 27.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i coniugi insistevano in ricorso e il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
– pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile Pt_1 Pt_2 competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- stabilire le condizioni del divorzio, dando atto della volontà dei coniugi espressa nella convenzione che segue: Per_
- Affidamento condiviso: i figli, pur avendo raggiunto la maggiore età, vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, che si occuperanno in maniera paritaria della loro educazione,
pagina 2 di 5 istruzione e cura, rispettandone inclinazioni e volontà, anche in considerazione dell'età degli stessi, con collocamento presso l'abitazione della madre. I coniugi concordano che l'assegno unico sarà percepito da entrambi nella misura del 50%;
- la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, sarà esercitata separatamente;
le decisioni di maggiore interesse, relative alla istruzione, educazione e salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
- La casa coniugale, sita a Siracusa in viale Scala Greca, 161/C, di proprietà esclusiva della sig.ra
, rimane assegnata a quest'ultima con tutti gli arredi che la compongono;
Pt_1
- Mantenimento: il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo per il Pt_2 Pt_1 mantenimento dei figli, un assegno mensile di mantenimento pari a € 534,50
(cinquecentotrentaquattro/50) (da intendersi € 267,25 (duecentosessantasette/25) per ciascun figlio, anche per la figlia maggiorenne economicamente non ancora autosufficiente), da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente postale intestato alla sig.ra , le cui coordinate IBAN Pt_1 sono già in possesso del sig. AS che sarà soggetto all'adeguamento automatico annuale Pt_2 secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT;
-Spese straordinarie: le spese straordinarie di cui i figli dovessero necessitare sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per la individuazione delle spese straordinarie i genitori convengono di adottare il Protocollo di Intesa del Tribunale di Siracusa, che si allega e che costituisce parte integrante del presente atto, cui si rinvia anche per le modalità di richiesta di pagamento. In particolare, per le spese straordinarie di cui necessita la preventiva autorizzazione, il genitore dovrà comunicarne la necessità e l'importo a mezzo e-mail e l'altro genitore dovrà darne riscontro entro i 10 giorni successivi. In caso di omesso riscontro la spesa si considera accettata. In proposito, dichiara di aderire, con decorrenza dalla data di deposto del ricorso, alle Parte_2
Per_ spese dello sport praticato (danza) sia da che da , che prevedono mensile per la palestra, Per_2 acquisto costumi saggio, quota partecipazione saggio ed eventuali spese di trasferta pro saggio.
Eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri Enti pubblici e privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai figli saranno ripartite tra i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese straordinarie. Qualora una spesa straordinaria richiedente il necessario accordo sia ritenuta necessaria e congrua da entrambi i genitori, ma non sia sostenibile economicamente da un genitore, in considerazione della propria condizione economica/patrimoniale, l'altro genitore potrà decidere se sopportare la suddetta spesa nella misura del 100%. In caso di disaccordo sulle spese straordinarie, i genitori sin da ora convengono sulla necessaria valutazione giudiziale di rispondenza della spesa nell'interesse dei figli. Per quanto pagina 3 di 5 riguarda la patologia da cui è affetto il piccolo , i genitori concordano sin d'ora che si Per_2 alterneranno ad accompagnare lo stesso per il controllo semestrale a Messina, competendo ad entrambi ogni onere connesso alla gestione di tale incombenza. In particolare, per ciò che concerne il prossimo controllo, il sig. si rende disponibile sin d'ora ad accompagnare il figlio. Si precisa Pt_2 che l'indennità di frequenza in favore del minore è stata revocata. Quanto ai ratei pregressi, Per_2 depositati su un libretto postale, i coniugi convengono che saranno accantonati fino alla maggiore età del figlio. In merito alla suddetta indennità, il sig. si impegna a restituire la somma di € Pt_2
2.500,00 (duemilacinquecento/00) secondo un piano di rientro che viene concordato con la sig.ra
, nell'interesse del figlio , nei seguenti termini: € 100,00 mensili a decorrere dal mese Pt_1 Per_2 di deposito del ricorso sino al saldo, mediante bonifico sul libretto stesso, di cui il sig. è Pt_2 cointestatario. Le detrazioni e/o deduzioni per i figli saranno godute al 100% dal padre.
- Rapporti con il genitore non collocatario: i ricorrenti, salvo diversi accordi, convengono che il padre, considerato i propri impegni lavorativi, possa tenerli con sé tre giorni infrasettimanali, il lunedì, mercoledì e venerdì, sia nel periodo scolastico, dall'uscita di scuola fino alle ore 15.00, per cui egli continuerà ad andare a prendere a scuola il piccolo in detti giorni, sia, con gli stessi Per_2 orari, durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, nonché, a settimane alterne, il fine settimana dal venerdì dalle ore 19.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00/20.00. Si precisa che il minore per l'anno scolastico 2025-2026 inizierà la scuola secondaria superiore, per cui gli orari Per_2 saranno passibili di variazione, con necessità di ulteriore accordo sempre nell'interesse del minore.
Per quanto riguarda le vacanze estive da ricomprendersi tra i mesi di luglio e agosto, i coniugi concordano di tenere i figli minori per 15 giorni ciascuno, anche in modo frazionato e non consecutivo, nei tempi e modi che verranno condivisi e preventivamente comunicati, compatibilmente con le esigenze dei minori e gli impegni dei genitori. Questi ultimi si impegnano, inoltre, a garantire ai figli la partecipazione alle ricorrenze familiari e la frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale. Durante il periodo delle vacanze natalizie e pasquali, i figli si intratterranno con entrambi i genitori ad anni alterni il 23 e il 24/12, il 25e 26/12 il 30 e 31/12 l'1 e 2 gennaio, Pasqua Per_ e/o Pasquetta. Il cane regalato dalla madre alla figlia sarà autonomamente gestito dalla sig.ra
, non competendo in alcun modo al sig. I ricorrenti rinunciano reciprocamente al Pt_1 Pt_2 diritto all'assegno divorzile in quanto possiedono redditi propri adeguati.
- I coniugi dichiarano di avere cosi definitivamente regolato tra di loro tutti i rapporti patrimoniali e non patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessuna causale o ragione, ad eccezione delle obbligazioni assunte con il presente atto. Costituisce componente ulteriore dell'equilibrio raggiunto nel determinare il regime del presente divorzio, anche la compensazione degli aggiornamenti Istat sul mantenimento maturati prima del deposito del ricorso.
pagina 4 di 5 - Le parti si rilasciano fin d'ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minore, . Per_2
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso, con stabile collocamento presso la madre e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario,
(con esclusivo riferimento a , essendo la figlia divenuta maggiorenne), nonché dalla Per_2 Per_1 misura e dal modo con cui le parti contribuiranno al mantenimento di entrambi i figli.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio.
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_3 Pt_2
a Siracusa il giorno 7.9.2004 (Atto n. 328, Parte II, Anno 2004), in conformità alle
[...] condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 11.12.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1047/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso il 27.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA NECROPOLI
GROTTICELLE N. 26, presso lo studio dell'avv. ANGELA ZOCCO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N.
81/A, presso lo studio dell'avv. SALVATORE LO VECCHIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 7.5.2025);
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.5.2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento (rectius, cessazione degli effetti civili) del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno 7.9.2004 (Atto n. 328, Parte II, Serie A, Anno 2004).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa il giorno 7.9.2004;
-che dalla loro unione sono nati il 30/03/2006, oggi maggiorenne, e il Persona_1 Persona_2
23/03/2011;
-di essersi separati con verbale in data 6.7.2021, omologato con decreto 441/2021 del Tribunale di
Siracusa, emesso in data 13.7.2021;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
All'udienza del 27.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i coniugi insistevano in ricorso e il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
– pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile Pt_1 Pt_2 competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- stabilire le condizioni del divorzio, dando atto della volontà dei coniugi espressa nella convenzione che segue: Per_
- Affidamento condiviso: i figli, pur avendo raggiunto la maggiore età, vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, che si occuperanno in maniera paritaria della loro educazione,
pagina 2 di 5 istruzione e cura, rispettandone inclinazioni e volontà, anche in considerazione dell'età degli stessi, con collocamento presso l'abitazione della madre. I coniugi concordano che l'assegno unico sarà percepito da entrambi nella misura del 50%;
- la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, sarà esercitata separatamente;
le decisioni di maggiore interesse, relative alla istruzione, educazione e salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
- La casa coniugale, sita a Siracusa in viale Scala Greca, 161/C, di proprietà esclusiva della sig.ra
, rimane assegnata a quest'ultima con tutti gli arredi che la compongono;
Pt_1
- Mantenimento: il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di contributo per il Pt_2 Pt_1 mantenimento dei figli, un assegno mensile di mantenimento pari a € 534,50
(cinquecentotrentaquattro/50) (da intendersi € 267,25 (duecentosessantasette/25) per ciascun figlio, anche per la figlia maggiorenne economicamente non ancora autosufficiente), da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente postale intestato alla sig.ra , le cui coordinate IBAN Pt_1 sono già in possesso del sig. AS che sarà soggetto all'adeguamento automatico annuale Pt_2 secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT;
-Spese straordinarie: le spese straordinarie di cui i figli dovessero necessitare sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per la individuazione delle spese straordinarie i genitori convengono di adottare il Protocollo di Intesa del Tribunale di Siracusa, che si allega e che costituisce parte integrante del presente atto, cui si rinvia anche per le modalità di richiesta di pagamento. In particolare, per le spese straordinarie di cui necessita la preventiva autorizzazione, il genitore dovrà comunicarne la necessità e l'importo a mezzo e-mail e l'altro genitore dovrà darne riscontro entro i 10 giorni successivi. In caso di omesso riscontro la spesa si considera accettata. In proposito, dichiara di aderire, con decorrenza dalla data di deposto del ricorso, alle Parte_2
Per_ spese dello sport praticato (danza) sia da che da , che prevedono mensile per la palestra, Per_2 acquisto costumi saggio, quota partecipazione saggio ed eventuali spese di trasferta pro saggio.
Eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri Enti pubblici e privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai figli saranno ripartite tra i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese straordinarie. Qualora una spesa straordinaria richiedente il necessario accordo sia ritenuta necessaria e congrua da entrambi i genitori, ma non sia sostenibile economicamente da un genitore, in considerazione della propria condizione economica/patrimoniale, l'altro genitore potrà decidere se sopportare la suddetta spesa nella misura del 100%. In caso di disaccordo sulle spese straordinarie, i genitori sin da ora convengono sulla necessaria valutazione giudiziale di rispondenza della spesa nell'interesse dei figli. Per quanto pagina 3 di 5 riguarda la patologia da cui è affetto il piccolo , i genitori concordano sin d'ora che si Per_2 alterneranno ad accompagnare lo stesso per il controllo semestrale a Messina, competendo ad entrambi ogni onere connesso alla gestione di tale incombenza. In particolare, per ciò che concerne il prossimo controllo, il sig. si rende disponibile sin d'ora ad accompagnare il figlio. Si precisa Pt_2 che l'indennità di frequenza in favore del minore è stata revocata. Quanto ai ratei pregressi, Per_2 depositati su un libretto postale, i coniugi convengono che saranno accantonati fino alla maggiore età del figlio. In merito alla suddetta indennità, il sig. si impegna a restituire la somma di € Pt_2
2.500,00 (duemilacinquecento/00) secondo un piano di rientro che viene concordato con la sig.ra
, nell'interesse del figlio , nei seguenti termini: € 100,00 mensili a decorrere dal mese Pt_1 Per_2 di deposito del ricorso sino al saldo, mediante bonifico sul libretto stesso, di cui il sig. è Pt_2 cointestatario. Le detrazioni e/o deduzioni per i figli saranno godute al 100% dal padre.
- Rapporti con il genitore non collocatario: i ricorrenti, salvo diversi accordi, convengono che il padre, considerato i propri impegni lavorativi, possa tenerli con sé tre giorni infrasettimanali, il lunedì, mercoledì e venerdì, sia nel periodo scolastico, dall'uscita di scuola fino alle ore 15.00, per cui egli continuerà ad andare a prendere a scuola il piccolo in detti giorni, sia, con gli stessi Per_2 orari, durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, nonché, a settimane alterne, il fine settimana dal venerdì dalle ore 19.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00/20.00. Si precisa che il minore per l'anno scolastico 2025-2026 inizierà la scuola secondaria superiore, per cui gli orari Per_2 saranno passibili di variazione, con necessità di ulteriore accordo sempre nell'interesse del minore.
Per quanto riguarda le vacanze estive da ricomprendersi tra i mesi di luglio e agosto, i coniugi concordano di tenere i figli minori per 15 giorni ciascuno, anche in modo frazionato e non consecutivo, nei tempi e modi che verranno condivisi e preventivamente comunicati, compatibilmente con le esigenze dei minori e gli impegni dei genitori. Questi ultimi si impegnano, inoltre, a garantire ai figli la partecipazione alle ricorrenze familiari e la frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale. Durante il periodo delle vacanze natalizie e pasquali, i figli si intratterranno con entrambi i genitori ad anni alterni il 23 e il 24/12, il 25e 26/12 il 30 e 31/12 l'1 e 2 gennaio, Pasqua Per_ e/o Pasquetta. Il cane regalato dalla madre alla figlia sarà autonomamente gestito dalla sig.ra
, non competendo in alcun modo al sig. I ricorrenti rinunciano reciprocamente al Pt_1 Pt_2 diritto all'assegno divorzile in quanto possiedono redditi propri adeguati.
- I coniugi dichiarano di avere cosi definitivamente regolato tra di loro tutti i rapporti patrimoniali e non patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessuna causale o ragione, ad eccezione delle obbligazioni assunte con il presente atto. Costituisce componente ulteriore dell'equilibrio raggiunto nel determinare il regime del presente divorzio, anche la compensazione degli aggiornamenti Istat sul mantenimento maturati prima del deposito del ricorso.
pagina 4 di 5 - Le parti si rilasciano fin d'ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minore, . Per_2
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso, con stabile collocamento presso la madre e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario,
(con esclusivo riferimento a , essendo la figlia divenuta maggiorenne), nonché dalla Per_2 Per_1 misura e dal modo con cui le parti contribuiranno al mantenimento di entrambi i figli.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio.
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_3 Pt_2
a Siracusa il giorno 7.9.2004 (Atto n. 328, Parte II, Anno 2004), in conformità alle
[...] condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 11.12.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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