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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5294/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5294/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARIA Parte_1
TI OD che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PINOTTI GIANLUCA che lo CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VERBANIA Parte_1 CP_1 il 09/07/2011.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...] e nato il Persona_1 Persona_2
05/02/2018.
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 11/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati, come di fatto già fanno, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenga e nel rispetto reciproco, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'altro coniuge ogni variazione e ciò nell'esclusivo interesse delle figlie minori.
ASSEGNA la casa in Rivoli in Viale Colli n. 32, di proprietà esclusiva della Sig.ra a lei, che vi Pt_1 abiterà unitamente ai figli presso di lei collocati;
DA' ATTO che le parti s'impegnano a tenere un comportamento rispettoso l'uno nei confronti dell'altro, come del resto già stanno facendo.
AFFIDA i figli e in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento Per_1 Per_2 presso la madre.
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli minori sicché le decisioni di maggior interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e gli impegni ricreativi di e dovranno essere prese congiuntamente e di comune accordo, tenuto conto delle loro Per_1 Per_2 capacità ed inclinazioni ed aspirazioni naturali. Le parti si impegnano a collaborare nella gestione ed educazione deli figli, tenuto conto prioritariamente dei loro interessi.
DISPONE che i minori vivano prevalentemente con la madre con facoltà per il padre di trascorrere più tempo possibile con loro. Stante i turni di lavoro dei genitori, il calendario sarà quasi paritario e alternato, previo accordo con la Sig.ra e tenuto conto delle esigenze dei piccoli. Il tutto nell'esclusivo interesse Pt_1 dei figli ed al fine di consentire di intrattenere un rapporto continuativo tra padre e figli. Ad ogni buon conto, i coniugi pattuiscono, per mero scrupolo, che settimanalmente sistemeranno il calendario in base alle loro reciproche esigenze lavorative, come di fatto già stanno facendo. Solo per scrupolo e il caso di disaccordo si stabilisce il seguente calendario, che potrà essere modificato su accordo delle parti: pagina 2 di 5 − il padre starà con i figli un week-end ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio dopo scuola al lunedì mattina. Il padre s'impegna ad accompagnare i figli a scuola il lunedì mattina;
− nel week-end di spettanza della madre, i figli staranno con il padre il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo con impegno del padre ad accompagnarle a scuola.
− nel week-end di spettanza del padre, i figli trascorreranno con il padre il martedì dall'uscita da scuola e da lui pernotteranno con onere per il padre di accompagnarle a scuola il giorno dopo.
− in ordine alle vacanze estive, e trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con Per_1 Per_2 ciascun genitore durante il periodo estivo, da concordare preventivamente entro fine Maggio. Le parti s'impegnano, quindi, a comunicarsi entro il 31 Maggio di ogni anno mediante posta elettronica il periodo di vacanze, l'esatta località di vacanza estiva e il relativo recapito. Ad ogni modo, in caso di disaccordo sul periodo di spettanza ovvero qualora il periodo scelto dovesse coincidere, la decisione spetterà alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari.
− in ordine alle vacanze Natalizie e Pasquali, i genitori concordano di alternare le festività ovvero i minori, i quali trascorreranno ad anni alterni e secondo i turni di lavoro dei genitori la Vigilia di Natale e di Capodanno con uno;
il giorno di Natale 25 Dicembre e di Capodanno 1 gennaio con l'altro; e così il 26 Dicembre e l'Epifania; Pasqua c e Pasquetta, il tutto compatibilmente con le esigenze dei figli e impegni lavorativi dei genitori.
− Ad ogni modo, i genitori stabiliscono che, qualora uno dei due si trovasse, per giustificati motivi, nell'impossibilità di rispettare il calendario di cui sopra, dovrà darne immediata e preventiva comunicazione all'altro genitore affinché sia quest'ultimo a provvedere ai bimbi, salvo diverso accordo. Solo nell'ipotesi in cui anche l'altro genitore dovesse essere impossibilitato per motivi di lavoro e/o per prefissati impegni allora il genitore che in quel momento sarà in difficoltà potrà contattare terzi familiari quali nonni e zii e/o, previo esplicito consenso dell'altro genitore, amici comuni.
DISPONE che il sig. corrisponda entro il 25 di ogni mese in favore della Sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 contributo mensile per il mantenimento di entrambe i figli, la somma totale di € 550,00 (ovvero 275,00 cadauno). La suddetta somma sarà automaticamente rivalutata all'inizio di ogni anno in proporzione alla variazione degli indici ISTAT. Inoltre, come per legge, il padre provvederà al pagamento in misura pari al 50% di tutte le spese straordinarie necessarie per i figli.
DA' ATTO che, per ciò che concerne l'assegno unico universale per i figli a carico, di cui al DL 21.11.2021 n 230, la Sig.ra vi rinuncia a favore del Sig. che percepirà Parte_1 CP_1
l'assegno al 100% e da Lui verrà impiegato nell'interesse dei figli. Le parti s'impegnano a dare le dovute comunicazioni ed a gestire ogni attività necessaria sino all'avvenuta corresponsione dell'assegno unico. Beninteso che man mano che aumenterà l'assegno unico in proporzione aumenterà anche il contributo mensile che il padre si è impegnato a versare per i figli.
DISPONE, in ordine alle spese straordinarie necessarie per i figli, che le suddette spese debbano essere corrisposte in misura pari al 50% previa esibizione di documento giustificativo da fornire all'altro genitore. Ciò chiarito, si precisano le voci di spesa per cui è previsto il consenso di entrambi i genitori e quelle, invece, per cui non sarà necessario un previo accordo: “... spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a pagina 3 di 5 scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo la separazione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie ...”.
DA' ATTO che in ordine ai bonus/sussidi, le parti stabiliscono che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie e/o ludico sportive e/o d'istruzione relative alla prole vanno a beneficio dei figli e utilizzati nel loro interesse. I suddetti benefici e bonus, a prescindere da quale genitore verranno percepiti ed in che quota, saranno interamente utilizzati per la copertura della spesa per cui il sostegno sarà stato erogato. E così solo sull'eventuale eccedenza della spesa le parti concorreranno in misura pari al 50% cadauno e/o nella diversa quota che verrà concordata tra loro.
DA' ATTO che i coniugi pattuiscono che la detrazione fiscale spettante per i figli a carico sia attribuita a ciascuno di loro in misura pari al 50%.
DA' ATTO che i coniugi s'impegnano a non introdurre nella vita dei figli le persone con le quali allacceranno nuove e stabili relazioni sentimentali/affettive senza il preventivo consenso dell'altro pagina 4 di 5 genitore, concordando, quindi, fra loro le modalità e i tempi più opportuni e favorevoli per le minori, in ogni caso in modo graduale e nel rispetto dei diritti e delle esigenze delle bimbe.
DA' ATTO che i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, traendo analoghi redditi dalle rispettive attività lavorative. Pertanto, reciprocamente rinunciano ad ogni richiesta di mantenimento.
DA' ATTO che per tutte le altre questioni patrimoniali relative a beni immobili, mobili ed accessori qui non pattuite, i coniugi dichiarano di aver già definito le rispettive posizioni.
DA' ATTO che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio.
NULLA sulle spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 5294/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARIA Parte_1
TI OD che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PINOTTI GIANLUCA che lo CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VERBANIA Parte_1 CP_1 il 09/07/2011.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...] e nato il Persona_1 Persona_2
05/02/2018.
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 11/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati, come di fatto già fanno, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenga e nel rispetto reciproco, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'altro coniuge ogni variazione e ciò nell'esclusivo interesse delle figlie minori.
ASSEGNA la casa in Rivoli in Viale Colli n. 32, di proprietà esclusiva della Sig.ra a lei, che vi Pt_1 abiterà unitamente ai figli presso di lei collocati;
DA' ATTO che le parti s'impegnano a tenere un comportamento rispettoso l'uno nei confronti dell'altro, come del resto già stanno facendo.
AFFIDA i figli e in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento Per_1 Per_2 presso la madre.
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli minori sicché le decisioni di maggior interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e gli impegni ricreativi di e dovranno essere prese congiuntamente e di comune accordo, tenuto conto delle loro Per_1 Per_2 capacità ed inclinazioni ed aspirazioni naturali. Le parti si impegnano a collaborare nella gestione ed educazione deli figli, tenuto conto prioritariamente dei loro interessi.
DISPONE che i minori vivano prevalentemente con la madre con facoltà per il padre di trascorrere più tempo possibile con loro. Stante i turni di lavoro dei genitori, il calendario sarà quasi paritario e alternato, previo accordo con la Sig.ra e tenuto conto delle esigenze dei piccoli. Il tutto nell'esclusivo interesse Pt_1 dei figli ed al fine di consentire di intrattenere un rapporto continuativo tra padre e figli. Ad ogni buon conto, i coniugi pattuiscono, per mero scrupolo, che settimanalmente sistemeranno il calendario in base alle loro reciproche esigenze lavorative, come di fatto già stanno facendo. Solo per scrupolo e il caso di disaccordo si stabilisce il seguente calendario, che potrà essere modificato su accordo delle parti: pagina 2 di 5 − il padre starà con i figli un week-end ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio dopo scuola al lunedì mattina. Il padre s'impegna ad accompagnare i figli a scuola il lunedì mattina;
− nel week-end di spettanza della madre, i figli staranno con il padre il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo con impegno del padre ad accompagnarle a scuola.
− nel week-end di spettanza del padre, i figli trascorreranno con il padre il martedì dall'uscita da scuola e da lui pernotteranno con onere per il padre di accompagnarle a scuola il giorno dopo.
− in ordine alle vacanze estive, e trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con Per_1 Per_2 ciascun genitore durante il periodo estivo, da concordare preventivamente entro fine Maggio. Le parti s'impegnano, quindi, a comunicarsi entro il 31 Maggio di ogni anno mediante posta elettronica il periodo di vacanze, l'esatta località di vacanza estiva e il relativo recapito. Ad ogni modo, in caso di disaccordo sul periodo di spettanza ovvero qualora il periodo scelto dovesse coincidere, la decisione spetterà alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari.
− in ordine alle vacanze Natalizie e Pasquali, i genitori concordano di alternare le festività ovvero i minori, i quali trascorreranno ad anni alterni e secondo i turni di lavoro dei genitori la Vigilia di Natale e di Capodanno con uno;
il giorno di Natale 25 Dicembre e di Capodanno 1 gennaio con l'altro; e così il 26 Dicembre e l'Epifania; Pasqua c e Pasquetta, il tutto compatibilmente con le esigenze dei figli e impegni lavorativi dei genitori.
− Ad ogni modo, i genitori stabiliscono che, qualora uno dei due si trovasse, per giustificati motivi, nell'impossibilità di rispettare il calendario di cui sopra, dovrà darne immediata e preventiva comunicazione all'altro genitore affinché sia quest'ultimo a provvedere ai bimbi, salvo diverso accordo. Solo nell'ipotesi in cui anche l'altro genitore dovesse essere impossibilitato per motivi di lavoro e/o per prefissati impegni allora il genitore che in quel momento sarà in difficoltà potrà contattare terzi familiari quali nonni e zii e/o, previo esplicito consenso dell'altro genitore, amici comuni.
DISPONE che il sig. corrisponda entro il 25 di ogni mese in favore della Sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1 contributo mensile per il mantenimento di entrambe i figli, la somma totale di € 550,00 (ovvero 275,00 cadauno). La suddetta somma sarà automaticamente rivalutata all'inizio di ogni anno in proporzione alla variazione degli indici ISTAT. Inoltre, come per legge, il padre provvederà al pagamento in misura pari al 50% di tutte le spese straordinarie necessarie per i figli.
DA' ATTO che, per ciò che concerne l'assegno unico universale per i figli a carico, di cui al DL 21.11.2021 n 230, la Sig.ra vi rinuncia a favore del Sig. che percepirà Parte_1 CP_1
l'assegno al 100% e da Lui verrà impiegato nell'interesse dei figli. Le parti s'impegnano a dare le dovute comunicazioni ed a gestire ogni attività necessaria sino all'avvenuta corresponsione dell'assegno unico. Beninteso che man mano che aumenterà l'assegno unico in proporzione aumenterà anche il contributo mensile che il padre si è impegnato a versare per i figli.
DISPONE, in ordine alle spese straordinarie necessarie per i figli, che le suddette spese debbano essere corrisposte in misura pari al 50% previa esibizione di documento giustificativo da fornire all'altro genitore. Ciò chiarito, si precisano le voci di spesa per cui è previsto il consenso di entrambi i genitori e quelle, invece, per cui non sarà necessario un previo accordo: “... spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a pagina 3 di 5 scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo la separazione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie ...”.
DA' ATTO che in ordine ai bonus/sussidi, le parti stabiliscono che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie e/o ludico sportive e/o d'istruzione relative alla prole vanno a beneficio dei figli e utilizzati nel loro interesse. I suddetti benefici e bonus, a prescindere da quale genitore verranno percepiti ed in che quota, saranno interamente utilizzati per la copertura della spesa per cui il sostegno sarà stato erogato. E così solo sull'eventuale eccedenza della spesa le parti concorreranno in misura pari al 50% cadauno e/o nella diversa quota che verrà concordata tra loro.
DA' ATTO che i coniugi pattuiscono che la detrazione fiscale spettante per i figli a carico sia attribuita a ciascuno di loro in misura pari al 50%.
DA' ATTO che i coniugi s'impegnano a non introdurre nella vita dei figli le persone con le quali allacceranno nuove e stabili relazioni sentimentali/affettive senza il preventivo consenso dell'altro pagina 4 di 5 genitore, concordando, quindi, fra loro le modalità e i tempi più opportuni e favorevoli per le minori, in ogni caso in modo graduale e nel rispetto dei diritti e delle esigenze delle bimbe.
DA' ATTO che i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, traendo analoghi redditi dalle rispettive attività lavorative. Pertanto, reciprocamente rinunciano ad ogni richiesta di mantenimento.
DA' ATTO che per tutte le altre questioni patrimoniali relative a beni immobili, mobili ed accessori qui non pattuite, i coniugi dichiarano di aver già definito le rispettive posizioni.
DA' ATTO che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio.
NULLA sulle spese. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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