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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/08/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del lavoro, dottor EMANUELE ROCCO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale della controversia di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 al n. RG 5326, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione al giorno 23.06.2025, vertente
TRA
, nata in [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Paola Mazza presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre del Greco
(Na) alla via Circumvallazione n. 20; nonché presso l'indirizzo digitale pec:
Email_1
RICORRENTE
E
in persona del Presidente e Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s.; nonché presso l'indirizzo digitale pec:
t ; Email_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al R.G. in data 5.10.2022 si rivolgeva Parte_1 al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo: di accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito a titolo di RDC contestato dall per il periodo da CP_1 aprile 2019 ad agosto 2020; condannare l' a pagare alla ricorrente l'importo CP_1 spettante a titolo di RDC nella misura riconosciuta sino al momento della revoca, per la parte successiva alla revoca stessa e sino al completamento del periodo di 18 mesi e pertanto pari ad una ulteriore mensilità relativa al mese di settembre 2020;
o in subordine la medesima somma a titolo di risarcimento del danno;
nonché un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chances in misura pari a euro 200,00 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia ) ove non fosse intervenuta la revoca e per ciascuno degli ulteriori mesi nei quali la ricorrente avrebbe potuto proporre domanda di nuovo accesso al RDC dall' novembre 2020; ordinare all di ammettere la ricorrente al RDC anche per le CP_1 eventuali domande successive alla sentenza, ferma la verifica di tutti i requisiti previsti dal DL 4/19 salvo quello della residenza decennale;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari. Si costituiva in giudizio l' convenuto che resisteva nel merito alla CP_1 domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto con varie argomentazioni. La controversia, ritenuta istruita su base documentale, veniva mandata in decisione all'esito di scambio di note scritte.
La domanda della ricorrente è parzialmente fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte. In punto di fatto va rilevato che: la ricorrente è entrata in Italia il 29.01.2009 per motivi di lavoro e ha ottenuto la ricevuta del primo permesso di soggiorno nel Febbraio 2009; dal lontano 2009 la ha lavorato in Italia presso abitazioni private in Pt_1 qualità di collaboratrice domestica e ha stabilito, insieme a suo marito CP_2 la sua residenza in Italia, risultando così regolarmente iscritta nei registri
[...] anagrafici del comune di Ercolano dal 09.09.2009 al 31.05. 2017, atteso che i predetti occupavano l'immobile sito in via Montedoro n. 83/I in Torre del Greco (cfr documentazione versata in atti).
In data 10/01/2017 il sig. immetteva nel possesso la e Parte_2 Pt_1 suo marito in una camera, un bagno e cucina dell'immobile con l'intesa che entro pochi giorni si sarebbe proceduto alla stipula di un contratto di locazione uso abitativo, della durata 4+4, con un canone mensile di euro 320,00.
Tuttavia, il sig. comunicava alla e suo marito di essere Parte_2 Pt_1 intenzionato a stipulare un contratto di locazione della durata di un anno e, considerato la mancata accettazione della proposta, offriva ai predetti di rimanere a titolo gratuito nell'immobile.
Ciò, in effetti ha impedito ai coniugi di poter procedere all'iscrizione Pt_1 presso ufficio anagrafe della città di Torre del Greco, non possedendo allo stato un regolare contratto di affitto, determinandosi così al contempo una lacuna, riguardo la continuità della certificazione anagrafica.
In data 17. 07.2017 i coniugi lasciavano l'immobile sito in Pt_1 CP_2
Torre del Greco, come da verbale di rilascio immobile e in data 18.07.2017, la ricorrente presentava domanda di iscrizione anagrafica presso il comune di Torre del Greco, in seguito alla sottoscrizione di regolare contratto di affitto reso in data
10.07.2017.
Ebbene, si evidenzia che sotto il profilo normativo, il reddito di cittadinanza è previsto dall'art.1 della L.26 del 28/3/19 comma 1, statuisce: “E' istituito, a decorrere da dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza ed all'inclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione ed alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico ed all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.”
Il Reddito di Cittadinanza costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
Al fine di ottenere tale prestazione sono stati individuati appositi requisiti che sono cumulativi e devono essere in possesso del richiedente al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
In particolare, per i requisiti economici il nucleo familiare deve essere in possesso di:
1. un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l'ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
2. un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all'estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a
30.000 euro;
3. un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
4. un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE).
Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza.
Se il nucleo familiare risiede in un'abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.
Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni:
1. italiano o dell'Unione Europea;
2. cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.
3. cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come individuato dall'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
4. titolare di protezione internazionale;
È, INOLTRE, NECESSARIO ESSERE RESIDENTE IN ITALIA PER ALMENO
10 ANNI, DI CUI GLI ULTIMI DUE IN MODO CONTINUATIVO.
Ebbene, nel caso di specie, la sig.ra risulta aver presentato domanda per la Pt_3 corresponsione del reddito di cittadinanza in data 18/03/2019 dove dichiarava di essere residente in Italia da almeno 10 anni.
Sulla scorta di quanto dichiarato, la domanda veniva accolta e liquidata con pagamenti mensili a partire da APRILE 2019 fino ad AGOSTO 2020.
Successivamente, il beneficio le veniva revocato dal Comune di appartenenza - per mancanza del requisito della residenza e cittadinanza (ai sensi dell'art.2 co.1 Legge
n.26/2019).
Veniva invece erogata la prestazione per il mese di settembre 2020, ultimo mese nel quale aveva diritto alla prestazione. A seguito della revoca, si generava l'indebito n.
16807421 per il periodo dal 1/4/2019 al 3 1 / 8/2020 di € 4.400,00 , somma richiesta con provvedimento notificato il 19 /10/2021.
Ciò detto, si rileva che la signora è titolare di permesso di soggiorno per Pt_1 soggiornanti di lungo periodo CE, rilasciato dalla Questura di Napoli in data
18.10.2019 e la stessa è entrata in Italia per lavoro nel 2009 ove risiede stabilmente
(cfr documentazione allegata).
La giurisprudenza, in merito al requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due in modo continuativo, ha statuito che: “la nozione di soggiorno continuativo almeno decennale in Italia (valido per tutti i soggetti indipendentemente dalla loro cittadinanza Cfr. Corte Cost,. 197/2013) ha natura fattuale”, e va distinto, quindi, “dalla mera residenza legale”, e che in relazione all'ampiezza dell'arco temporale di riferimento, “la continuità va intesa non quale assoluta, costante e ininterrotta permanenza in Italia, bensì come espressione di un radicamento sul territorio nazionale, e come tale compatibile anche con allontanamenti temporanei o di breve durata”.
Inoltre, si evidenzia che la Circolare del 14 aprile 2020 n. 3803 nella quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è intervenuto a proposito del RDC e ha chiarito che:
“il requisito della residenza protratta per 10 anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione”.
Ne consegue che, l'attestazione, come risultante dai registri anagrafici, costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri
“oggettivi ed univoci elementi di riscontro consentiti dall'ordinamento”.
Per questi ultimi si tratta di elementi di riscontro che attestino la regolare presenza sul territorio quali ad esempio: il contratto di lavoro, l'estratto contributivo dell CP_1 documenti medici, scolastici o contratto di affitto o ancora vecchi permessi di soggiorno.
Si evidenzia, in aggiunta, che il possesso del permesso di soggiorno UE costituisce anch'esso: “elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni”.
Pertanto, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di dieci anni deve ritenersi soddisfatto, così come chiarito anche dalla circolare n. 105 del 02.12.2008.
Nel caso che qui occupa, il rilascio del primo permesso di soggiorno è stato reso in data 24.02.2009 e le certificazioni anagrafiche unitamente all'accordo transattivo come al verbale di rilascio dell'immobile attestano in maniera incontrovertibile che la ricorrente ha fornito prova della presenza continuativa sul territorio italiano per 10 anni e negli ultimi due in maniera continuativa e in particolare attraverso l'esibizione dei certificati di residenza storici rilasciati dal comune di Ercolano prima e poi da quello di Torre del Greco e dall'estratto conto previdenziale di cui è già in possesso l' convenuto ove plurimi datori di lavoro hanno versato contributi per il lavoro CP_3 svolto dall'istante, utili a certificarne non solo la legalità del soggiorno ma anche la continuità della permanenza.
Per le considerazioni suesposte deve ritenersi ingiustificata la revoca della prestazione e non dovuta la restituzione della somma richiesta dall CP_1
Tuttavia, non può essere accolta la domanda relativa di risarcimento del danno, atteso che le scarne e generiche allegazioni contenute in ricorso non consentono di ritenere provata l'esistenza del pregiudizio lamentato dall'istante, non potendosi, in mancanza di specifiche e pregnanti allegazioni, ritenere sussistente il danno in re ipsa.
Resta assorbita ogni altra questione.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà; per il principio della soccombenza l' va, invece, CP_1 condannato al pagamento della restante metà delle spese processuali , che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
PQM
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del lavoro dottor
Emanuele Rocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
- accerta e dichiara l'illegittimità della revoca della prestazione del reddito di cittadinanza disposta dall' e per l'effetto dichiara l'insussistenza di qualsiasi CP_1 obbligo della ricorrente di restituire la somma di euro 4.499,67 richiesta dall' CP_1 essendo illegittima l'azione di recupero disposta dall'Istituto;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente;
- condanna l al pagamento di metà delle spese processuali, che liquida, in tale CP_1 ridotta misura, in complessivi euro 687,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e imborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
compensa la restante metà delle spese.
Torre Annunziata, 5/8/2025. Il Giudice
Dott. Emanuele Rocco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del lavoro, dottor EMANUELE ROCCO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale della controversia di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 al n. RG 5326, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione al giorno 23.06.2025, vertente
TRA
, nata in [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Paola Mazza presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre del Greco
(Na) alla via Circumvallazione n. 20; nonché presso l'indirizzo digitale pec:
Email_1
RICORRENTE
E
in persona del Presidente e Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s.; nonché presso l'indirizzo digitale pec:
t ; Email_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al R.G. in data 5.10.2022 si rivolgeva Parte_1 al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo: di accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito a titolo di RDC contestato dall per il periodo da CP_1 aprile 2019 ad agosto 2020; condannare l' a pagare alla ricorrente l'importo CP_1 spettante a titolo di RDC nella misura riconosciuta sino al momento della revoca, per la parte successiva alla revoca stessa e sino al completamento del periodo di 18 mesi e pertanto pari ad una ulteriore mensilità relativa al mese di settembre 2020;
o in subordine la medesima somma a titolo di risarcimento del danno;
nonché un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chances in misura pari a euro 200,00 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia ) ove non fosse intervenuta la revoca e per ciascuno degli ulteriori mesi nei quali la ricorrente avrebbe potuto proporre domanda di nuovo accesso al RDC dall' novembre 2020; ordinare all di ammettere la ricorrente al RDC anche per le CP_1 eventuali domande successive alla sentenza, ferma la verifica di tutti i requisiti previsti dal DL 4/19 salvo quello della residenza decennale;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari. Si costituiva in giudizio l' convenuto che resisteva nel merito alla CP_1 domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto con varie argomentazioni. La controversia, ritenuta istruita su base documentale, veniva mandata in decisione all'esito di scambio di note scritte.
La domanda della ricorrente è parzialmente fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte. In punto di fatto va rilevato che: la ricorrente è entrata in Italia il 29.01.2009 per motivi di lavoro e ha ottenuto la ricevuta del primo permesso di soggiorno nel Febbraio 2009; dal lontano 2009 la ha lavorato in Italia presso abitazioni private in Pt_1 qualità di collaboratrice domestica e ha stabilito, insieme a suo marito CP_2 la sua residenza in Italia, risultando così regolarmente iscritta nei registri
[...] anagrafici del comune di Ercolano dal 09.09.2009 al 31.05. 2017, atteso che i predetti occupavano l'immobile sito in via Montedoro n. 83/I in Torre del Greco (cfr documentazione versata in atti).
In data 10/01/2017 il sig. immetteva nel possesso la e Parte_2 Pt_1 suo marito in una camera, un bagno e cucina dell'immobile con l'intesa che entro pochi giorni si sarebbe proceduto alla stipula di un contratto di locazione uso abitativo, della durata 4+4, con un canone mensile di euro 320,00.
Tuttavia, il sig. comunicava alla e suo marito di essere Parte_2 Pt_1 intenzionato a stipulare un contratto di locazione della durata di un anno e, considerato la mancata accettazione della proposta, offriva ai predetti di rimanere a titolo gratuito nell'immobile.
Ciò, in effetti ha impedito ai coniugi di poter procedere all'iscrizione Pt_1 presso ufficio anagrafe della città di Torre del Greco, non possedendo allo stato un regolare contratto di affitto, determinandosi così al contempo una lacuna, riguardo la continuità della certificazione anagrafica.
In data 17. 07.2017 i coniugi lasciavano l'immobile sito in Pt_1 CP_2
Torre del Greco, come da verbale di rilascio immobile e in data 18.07.2017, la ricorrente presentava domanda di iscrizione anagrafica presso il comune di Torre del Greco, in seguito alla sottoscrizione di regolare contratto di affitto reso in data
10.07.2017.
Ebbene, si evidenzia che sotto il profilo normativo, il reddito di cittadinanza è previsto dall'art.1 della L.26 del 28/3/19 comma 1, statuisce: “E' istituito, a decorrere da dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza ed all'inclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione ed alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico ed all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.”
Il Reddito di Cittadinanza costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
Al fine di ottenere tale prestazione sono stati individuati appositi requisiti che sono cumulativi e devono essere in possesso del richiedente al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
In particolare, per i requisiti economici il nucleo familiare deve essere in possesso di:
1. un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l'ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
2. un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all'estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a
30.000 euro;
3. un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
4. un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE).
Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza.
Se il nucleo familiare risiede in un'abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.
Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni:
1. italiano o dell'Unione Europea;
2. cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.
3. cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come individuato dall'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
4. titolare di protezione internazionale;
È, INOLTRE, NECESSARIO ESSERE RESIDENTE IN ITALIA PER ALMENO
10 ANNI, DI CUI GLI ULTIMI DUE IN MODO CONTINUATIVO.
Ebbene, nel caso di specie, la sig.ra risulta aver presentato domanda per la Pt_3 corresponsione del reddito di cittadinanza in data 18/03/2019 dove dichiarava di essere residente in Italia da almeno 10 anni.
Sulla scorta di quanto dichiarato, la domanda veniva accolta e liquidata con pagamenti mensili a partire da APRILE 2019 fino ad AGOSTO 2020.
Successivamente, il beneficio le veniva revocato dal Comune di appartenenza - per mancanza del requisito della residenza e cittadinanza (ai sensi dell'art.2 co.1 Legge
n.26/2019).
Veniva invece erogata la prestazione per il mese di settembre 2020, ultimo mese nel quale aveva diritto alla prestazione. A seguito della revoca, si generava l'indebito n.
16807421 per il periodo dal 1/4/2019 al 3 1 / 8/2020 di € 4.400,00 , somma richiesta con provvedimento notificato il 19 /10/2021.
Ciò detto, si rileva che la signora è titolare di permesso di soggiorno per Pt_1 soggiornanti di lungo periodo CE, rilasciato dalla Questura di Napoli in data
18.10.2019 e la stessa è entrata in Italia per lavoro nel 2009 ove risiede stabilmente
(cfr documentazione allegata).
La giurisprudenza, in merito al requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due in modo continuativo, ha statuito che: “la nozione di soggiorno continuativo almeno decennale in Italia (valido per tutti i soggetti indipendentemente dalla loro cittadinanza Cfr. Corte Cost,. 197/2013) ha natura fattuale”, e va distinto, quindi, “dalla mera residenza legale”, e che in relazione all'ampiezza dell'arco temporale di riferimento, “la continuità va intesa non quale assoluta, costante e ininterrotta permanenza in Italia, bensì come espressione di un radicamento sul territorio nazionale, e come tale compatibile anche con allontanamenti temporanei o di breve durata”.
Inoltre, si evidenzia che la Circolare del 14 aprile 2020 n. 3803 nella quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è intervenuto a proposito del RDC e ha chiarito che:
“il requisito della residenza protratta per 10 anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione”.
Ne consegue che, l'attestazione, come risultante dai registri anagrafici, costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri
“oggettivi ed univoci elementi di riscontro consentiti dall'ordinamento”.
Per questi ultimi si tratta di elementi di riscontro che attestino la regolare presenza sul territorio quali ad esempio: il contratto di lavoro, l'estratto contributivo dell CP_1 documenti medici, scolastici o contratto di affitto o ancora vecchi permessi di soggiorno.
Si evidenzia, in aggiunta, che il possesso del permesso di soggiorno UE costituisce anch'esso: “elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni”.
Pertanto, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di dieci anni deve ritenersi soddisfatto, così come chiarito anche dalla circolare n. 105 del 02.12.2008.
Nel caso che qui occupa, il rilascio del primo permesso di soggiorno è stato reso in data 24.02.2009 e le certificazioni anagrafiche unitamente all'accordo transattivo come al verbale di rilascio dell'immobile attestano in maniera incontrovertibile che la ricorrente ha fornito prova della presenza continuativa sul territorio italiano per 10 anni e negli ultimi due in maniera continuativa e in particolare attraverso l'esibizione dei certificati di residenza storici rilasciati dal comune di Ercolano prima e poi da quello di Torre del Greco e dall'estratto conto previdenziale di cui è già in possesso l' convenuto ove plurimi datori di lavoro hanno versato contributi per il lavoro CP_3 svolto dall'istante, utili a certificarne non solo la legalità del soggiorno ma anche la continuità della permanenza.
Per le considerazioni suesposte deve ritenersi ingiustificata la revoca della prestazione e non dovuta la restituzione della somma richiesta dall CP_1
Tuttavia, non può essere accolta la domanda relativa di risarcimento del danno, atteso che le scarne e generiche allegazioni contenute in ricorso non consentono di ritenere provata l'esistenza del pregiudizio lamentato dall'istante, non potendosi, in mancanza di specifiche e pregnanti allegazioni, ritenere sussistente il danno in re ipsa.
Resta assorbita ogni altra questione.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà; per il principio della soccombenza l' va, invece, CP_1 condannato al pagamento della restante metà delle spese processuali , che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito.
PQM
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del lavoro dottor
Emanuele Rocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1
- accerta e dichiara l'illegittimità della revoca della prestazione del reddito di cittadinanza disposta dall' e per l'effetto dichiara l'insussistenza di qualsiasi CP_1 obbligo della ricorrente di restituire la somma di euro 4.499,67 richiesta dall' CP_1 essendo illegittima l'azione di recupero disposta dall'Istituto;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente;
- condanna l al pagamento di metà delle spese processuali, che liquida, in tale CP_1 ridotta misura, in complessivi euro 687,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e imborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
compensa la restante metà delle spese.
Torre Annunziata, 5/8/2025. Il Giudice
Dott. Emanuele Rocco