Sentenza breve 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 30/01/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00178/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01898/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1898 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Felicia Casciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso il 24 settembre 2025, in forza del quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bologna ha respinto l’istanza BO2110228634 di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio - tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dall’odierno ricorrente;
nonché, per quanto occorrer possa, di tutti i provvedimenti antecedenti concomitanti e conseguenti, nonché presupposti con quello impugnato e non conosciuti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. PA AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento prot. N. -OMISSIS-, in data 24 settembre 2025 la Prefettura di Bologna ha respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio/tirocinio e/o formazione lavoro in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dall’odierna ricorrente, richiamando la motivazione del parere dell’ITL secondo cui: « si esprime parere negativo: la capacità economica del datore di lavoro ai sensi dell’art. 30 - bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999 non risulta congrua in quanto inferiore ad euro 30.000,00. La dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2024 evidenzia un reddito di impresa pari ad euro 2.236,00 e dalla dichiarazione iva risulta che il volume di affari epurato dagli acquisti è pari ad euro 6.281,00. Si evidenzia inoltre che la proposta contrattuale non ha collegamento alcuna con il codice ateco e i codici che risultano da visura camerale ».
Avverso il provvedimento che precede la ricorrente ha proposto impugnazione, chiedendone l’annullamento per il seguente articolato motivo, in sintesi: 1. l’Amministrazione avrebbe errato nel non considerare che i motivi addotti per respingere la domanda - la mancanza dei requisiti reddituali - sono imputabili al datore di lavoro, e nel non aver valutato il nuovo contratto di lavoro sottoscritto con altra Società; avrebbe, quindi, dovuto essere rilasciato un permesso per attesa occupazione, e comunque sarebbe stato dimostrato il reperimento di un’occupazione che consente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 14 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Preliminarmente, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per una decisione con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso non è fondato.
Anzitutto, va rammentato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, TUI, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell’art. 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
Venendo in rilievo, nel caso di specie, una richiesta di nulla osta alla conversione in permesso per motivi di lavoro subordinato, deve risultare la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 22 e ss. TUI.
L’Amministrazione ha respinto l’istanza, presentata dalla società datrice di lavoro, non tanto in ragione dell’intervenuto licenziamento della ricorrente da parte della società, ma in ragione della incapienza economica e patrimoniale di quest’ultima, peraltro non censurata nel presente giudizio.
Come accennato, le doglianze della ricorrente si appuntano, per un verso, sulla mancata valorizzazione di un ulteriore successivo contratto di lavoro sottoscritto dalla stessa con altro datore di lavoro; per altro verso, sul mancato rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Sotto il primo profilo, va rilevato come la valorizzazione del contratto di lavoro sopravvenuto, a fronte di una domanda di nulla osta formalizzata e presentata da un diverso datore di lavoro potrebbe al più essere valorizzata ai sensi dell’art. 5, comma 5, TUI, laddove si prevede che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Ciò presuppone, d’altronde, che la sopravvenienza sia idonea a giustificare di per sé il rilascio del nulla osta in conversione: nel caso di specie, quindi, la ricorrente avrebbe dovuto dare conto di una proposta contrattuale o di un contratto di lavoro già sottoscritto idoneo a giustificare il rilascio del nulla osta e, quindi, del successivo permesso per lavoro subordinato.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto la stipula di un contratto di lavoro inidoneo ad essere valorizzato quale elemento sopravvenuto favorevole perché si tratta di un contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2025, anteriore non solo all’adozione del provvedimento definitivo in questa sede impugnato, bensì anche del preavviso di rigetto (22 luglio 2025).
Per contro, non risultano agli atti ulteriori proposte di lavoro, né un eventuale rinnovo del suddetto contratto a tempo determinato.
A fronte di quanto precede, non è accoglibile nemmeno la doglianza relativa al mancato rilascio di un permesso per attesa occupazione, il quale presuppone che un rapporto di lavoro si sia instaurato (Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2025, n. 2403) o comunque che sussistano “a monte” non solo un datore di lavoro e, quindi, una proposta di contratto di lavoro, ma anche che sussistano i presupposti, sul piano dei requisiti economico patrimoniali e personali richiesti dalla disciplina applicabile, per il rilascio anzitutto del nulla osta, come nel caso di specie, e, successivamente, del permesso di soggiorno.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA EN, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
PA AS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA AS | PA EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.