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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 6957/2024 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a Parte_1 C.F._1 CAMPOSAMPIERO (PD), il 28/04/1986 con l'avv. ALESSIA BEGHETTO
e
(c.f. ), nato/a a MAROSTICA Parte_2 C.F._2 (VI), il 1/05/1985 con l'avv. LARA FERRARO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 28/11/2024, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2 loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a CAMPOSAMPIERO (PD), il 28/04/1986 Parte_1
e
, nato/a a MAROSTICA (VI), il 1/05/1985, Parte_2 uniti in matrimonio il 21/04/2018, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LORIA (tv) dell'anno 2018 n. 3, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre Parte_1
, con cui continuerà a vivere;
[...]
3) assegnarsi la casa coniugale in comproprietà della SI.ra e Parte_1
sita in Loria (TV), Via Moresca n. 16, identificata Parte_2 catastalmente al Catasto Fabbricati, Comune di Loria, Sezione C, Fg. 5, mappale n. 513 sub 5, categoria A/7, superficie catastale 236 mq, rendita catastale €
2 764,36 e mappale n. 513 sub 6, categoria C/6, mq. 36, rendita catastale € 90,90, alla SI.ra unitamente agli arredi affinchè vi abiti con la figlia Parte_1
Il SI. potrà asportare i propri effetti Persona_1 Parte_2 personali e i beni di propria esclusiva proprietà, salva suddivisione dei beni comuni che le parti hanno già concordato;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e le necessità della minore, in modalità non inferiori a quanto concordato tra le parti, salvo diverso accordo da concordare con congruo anticipo, ed in particolare:
a) Infrasettimanalmente: il mercoledì dall'uscita da scuola, nel periodo scolastico,
o dal termine del centro estivo nel periodo estivo, sino alle ore 20.30, provvedendo il padre a portare la minore presso l'abitazione materna;
il venerdì dall'uscita da scuola sino al giorno successivo, curando il padre di riportarla presso l'abitazione materna alle ore 9.00/10.00 del sabato;
b) fine settimana: a settimane alterne dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00, curando il padre di prelevare la minore dall'istituto scolastico frequentato o dal centro estivo nel periodo estivo e di riportarla presso l'abitazione materna;
c) vacanze natalizie: Vigilia con il padre, Natale con la madre che terrà Per_1 sino al 27, poi con il padre ulteriori tre giorni e così sino alla data del 06.01;
Capodanno alternato di anno in anno fra i genitori;
d) vacanze pasquali: tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis;
e) ferie estive: due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare con la SI.ra entro il 30 del mese di aprile di ciascun Parte_1 anno, con priorità di scelta alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari;
f) la figlia trascorrerà il giorno della festa del papà e della mamma ed Il compleanno del genitore con il genitore festeggiato, salvo recupero del giorno qualora di spettanza dell'altro nei 30 giorni successivi. Il giorno del compleanno della figlia, qualora non sia trascorso insieme ad entrambi i genitori, sussistendone le condizioni, sarà suddiviso tra i genitori: con l'uno la figlia consumerà il pranzo e con l'altro la cena. Il tutto salvo diverso accordo. Tutte le altre festività e i ponti infrasettimanali equamente divisi tra i genitori secondo le regole dell'alternanza. 5) Il SI. corrisponderà alla SI.ra l'importo Parte_2 Parte_1
d i € 325,00 mensili a titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia minore importo da versarsi anticipatamente entro il giorno 15 di Per_1 ciascun mese e rivalutabile automaticamente e annualmente secondo indici
ISTAT delle famigli ei operai ed impiegati;
6) Le parti espressamente convengono che l'assegno unico e universale erogato dall per i figli a carico venga riscosso nella misura del 100% dalla SI.ra CP_1
; considerato che l'assegno unico universale viene ad oggi Parte_1 riscosso nella misura del 100% da parte del SI. , con Parte_2
3 accredito nel conto corrente allo stesso intestato, le parti concordano che sintantochè non verranno espletate le formalità per l'accredito dell'assegno unico universale presso il conto corrente intestato alla SI.ra , l'importo Parte_1 CP_ mensile accreditato a tale titolo dall verrà versato dal SI. Parte_2
nel conto corrente indicato dalla SI.ra ;
[...] Parte_1
7) Le spese straordinarie relative alla minore per la cui Persona_1 esatta individuazione le parti si riportano al Protocollo del processo Civile in vigore presso il Tribunale di Treviso, saranno sostenute nella misura del 60% dal
SI. e nella misura del 40% dalla SI.ra ; Parte_2 Parte_1
8) Il SI. si impegna a cedere alla SI.ra , Parte_2 Parte_1 che accetta, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, a mezzo atto notarile con professionista da indicarsi successivamente, la sua quota pari al 25% della piena proprietà della casa acquistata con l'atto di compravendita redatto dal Notaio Dott. il Persona_2
27/03/2018, Repertorio n.
2.332 e Raccolta n. 1768, registrato a Bassano del g rappa il 18/04/2018 al n. 3963 serie 1T, così catastalmente identificato
COMUNE DI Loria (TV), Catasto Fabbricati – Sezione C – Foglio 5:
M.N. 513 sub 5, Via Moresca n. 16, cat. A/7, classe 1, vani 8, superficie catastale mq. 236, rendita catastale € 764,36; M.N. 513 sub 6, Via
Moresca n. 16, cat C/6 Cl. U, superficie catastale mq 32, rendita catastale € 90,90, con corrispondente diritto pro quota della corte comune individuata con il mappale n. 513 sub 7 (b.c.n.c.) area scoperta, comune tra gli altri al sub 5 e al sub 6.
Le parti hanno concordato che la cessione da parte del SI. Parte_2 della quota del 25% della ex casa coniugale sita in Loria (TV), Via Moresca n. 16, viene effettuata senza corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, trovando la propria causa nella definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che detto accordo è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
La SI.ra provvederà ad accollarsi il pagamento della intera Parte_1 quota residua di mutuo ipotecario di cui all'atto Notaio del Persona_2
27.03.2018, Rep. 1.287, Racc. 829, entro il 30/11/2024, nonché a liberare il SI.
da qualsivoglia onere, ipoteca e garanzia, concordando con Parte_2
l'Istituto di credito la formula per l'estinzione, all'atto del trasferimento della proprietà che, come indicato in precedenza, dovrà intervenire entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
la SI.ra Parte_1
provvederà al pagamento in via esclusiva della rata di mutuo a far data
[...] dal mese di dicembre 2024; le detrazioni consentite per il mutuo spetteranno alla parte acquirente dal momento del rogito notarile. Le spese del rogito saranno interamente a carico della SI. . Parte_1
Si precisa che l'accordo ricade del tutto negli accordi patrimoniali contestuali alla separazione e deve interpretarsi unicamente come volto a sciogliere il regime di comunione e definire ogni aspetto economico del rapporto matrimoniale evitando
4 ogni possibile futuro contenzioso ed ogni ulteriore discussione. I coniugi intendono usufruire del vantaggio economico che possono ottenere con tale pattuizione che ha l'effetto di consentire l'utilizzo dei benefici fiscali concessi dalla legge (esenzione di cui all'art. 19 Legge 74/1987, così come modificata dalla pronunzia della Corte Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154) nonché ottenere ogni altra diversa esenzione fiscale e tributaria prevista dalla legge.
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non vantare reciprocamente alcun diritto a titolo di concorso nel mantenimento.
11) Spese legali compensate”
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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