CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 253/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
IA ON, RE
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2700/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A.lombardi Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020189002162985000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020189002162985000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020189002162985000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020189002162985000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020189002162985000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. n. 03420189002162985000, notificatale in data 9/6/2018 e relativa a n. 23 cartelle meglio specificate in ricorso.
La ricorrente ha eccepito:
1) Inesistenza dell'avviso di intimazione per omessa compilazione della relata di notifica;
2) Inesistenza della notifica delle presupposte cartelle esattoriali;
3) Violazione dell'art. 7, co. 1, della Legge n. 212/2000;
4) Intervenuta prescrizione dei crediti.
Con autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, risultano ritualmente costituite in giudizio Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, hanno concluso per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 18 settembre 2025, sentito il relatore, le parti comparse hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Infondato è il primo motivo di ricorso con il quale la ricorrente ha dedotto l'inesistente dell'atto per omessa compilazione della relata di notifica, trattandosi di atto notificato a mezzo del servizio postale.
Sul punto è sufficiente osservare che nel caso in cui la notifica venga effettuata ai sensi dell'art. 26, comma
1, del DPR n. 602/1973, ossia mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dall'Agente della riscossione, trovano applicazione le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890/1982, che disciplinano, invece, le notifiche degli atti giudiziari e che comportano per il notificante ulteriori adempimenti, quali, ad esempio, la predisposizione della relata di notifica.
Dunque, ove il Concessionario notifichi “direttamente” un atto esattoriale non si rende necessaria la compilazione della relazione di notifica (in tal senso, Cassazione, Ord., 24 luglio 2018, n. 19587).
Priva di pregio è, altresì, l'eccezione afferente la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione oggetto di impugnazione.
Alla stregua della documentazione prodotta dalle parti resistenti costituite si desume per tabulas che le cartelle esattoriali risultano tutte regolarmente notificate.
In particolare:
La Cartella n. 03020060019774886000 è stata notificata il 16/1/2007;
La Cartella n. 03020070014505009000 è stata notificata il 11/12/2007; La Cartella n.
03020070023360124000 è stata notificata il 09/2/2008; La Cartella n. 03020080002868664000 è stata notificata il 18/3/2008; La Cartella n. 03020080020293127000 è notificata il 27/1/2009;
La Cartella n. 03020090004041861000 è stata notificata il 20/4/2009; La Cartella n. 03020100008022345000
è stata notificata il 15/5/2010; La Cartella n. 03020110018717328000 è stata notificata il 21/7/2011; La
Cartella n. 03020110024855934000 è stata notificata il 22/11/2011; La Cartella n. 03020120001291333000
è stata notificata il 25/1/2012; La Cartella n. 03020120022708526000 è stata notificata il 6/2/2013;
La Cartella n. 03020120022708627000 è stata notificata il 6/2/2013; La Cartella n. 03020120025559982000
è stata notificata il 6/2/2013;
La Cartella n. 03020130019901323000 è stata notificata il 11/4/2014; La Cartella n. 03020130019901424000
è stata notificata il 28/1/2014; La Cartella n. 03020140007381983000 è stata notificata il 9/5/2014; La
Cartella n. 03020140018783076000 è stata notificata il 2/1/2015;
La Cartella n. 03020140024947764000 è stata notificata il 3/3/2015; La Cartella n. 03020150009651772000 è stata notificata il 4/12/2015;
La Cartella n. 03020150016249520000 è stata notificata il 1/2/2016; o La Cartella n. 03020160008193978000
è stata notificata il 13/10/2016; La Cartella n. 030201600120644022000 è stata notificata il 20/11/2016;
La Cartella n. 03020160013218410000 è stata notificata il 12/2/2017.
Risultano, inoltre, notificati al ricorrente una pluralità di atti interruttivi del corso della prescrizione nelle seguenti date e, in parrticolare:
- in data 29/7/2015, ha notificato la Comunicazione Preventiva di Ipoteca n. 03076201500002544000;
- in data 24/5/2018, ha notificato l'Intimazione di pagamento n. 03020179005959935000;
- in data 9/6/2018, ha notificato l'Intimazione di pagamento n. 03020189002162985000.
Nessuno dei predetti atti risulta essere stato impugnato.
Alla stregua delle superiori considerazioni, non può dirsi maturata prescrizione alcuna ed il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle parti resistenti costituite, liquidate in € 2.500,00 per ciascuno, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore di Agenzia Riscossione che ne ha fatto richiesta.
Catanzaro, 18.9.2025
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
IA ON, RE
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2700/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A.lombardi Pal. Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020189002162985000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020189002162985000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020189002162985000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020189002162985000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020189002162985000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. n. 03420189002162985000, notificatale in data 9/6/2018 e relativa a n. 23 cartelle meglio specificate in ricorso.
La ricorrente ha eccepito:
1) Inesistenza dell'avviso di intimazione per omessa compilazione della relata di notifica;
2) Inesistenza della notifica delle presupposte cartelle esattoriali;
3) Violazione dell'art. 7, co. 1, della Legge n. 212/2000;
4) Intervenuta prescrizione dei crediti.
Con autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, risultano ritualmente costituite in giudizio Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, hanno concluso per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 18 settembre 2025, sentito il relatore, le parti comparse hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Infondato è il primo motivo di ricorso con il quale la ricorrente ha dedotto l'inesistente dell'atto per omessa compilazione della relata di notifica, trattandosi di atto notificato a mezzo del servizio postale.
Sul punto è sufficiente osservare che nel caso in cui la notifica venga effettuata ai sensi dell'art. 26, comma
1, del DPR n. 602/1973, ossia mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dall'Agente della riscossione, trovano applicazione le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890/1982, che disciplinano, invece, le notifiche degli atti giudiziari e che comportano per il notificante ulteriori adempimenti, quali, ad esempio, la predisposizione della relata di notifica.
Dunque, ove il Concessionario notifichi “direttamente” un atto esattoriale non si rende necessaria la compilazione della relazione di notifica (in tal senso, Cassazione, Ord., 24 luglio 2018, n. 19587).
Priva di pregio è, altresì, l'eccezione afferente la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione oggetto di impugnazione.
Alla stregua della documentazione prodotta dalle parti resistenti costituite si desume per tabulas che le cartelle esattoriali risultano tutte regolarmente notificate.
In particolare:
La Cartella n. 03020060019774886000 è stata notificata il 16/1/2007;
La Cartella n. 03020070014505009000 è stata notificata il 11/12/2007; La Cartella n.
03020070023360124000 è stata notificata il 09/2/2008; La Cartella n. 03020080002868664000 è stata notificata il 18/3/2008; La Cartella n. 03020080020293127000 è notificata il 27/1/2009;
La Cartella n. 03020090004041861000 è stata notificata il 20/4/2009; La Cartella n. 03020100008022345000
è stata notificata il 15/5/2010; La Cartella n. 03020110018717328000 è stata notificata il 21/7/2011; La
Cartella n. 03020110024855934000 è stata notificata il 22/11/2011; La Cartella n. 03020120001291333000
è stata notificata il 25/1/2012; La Cartella n. 03020120022708526000 è stata notificata il 6/2/2013;
La Cartella n. 03020120022708627000 è stata notificata il 6/2/2013; La Cartella n. 03020120025559982000
è stata notificata il 6/2/2013;
La Cartella n. 03020130019901323000 è stata notificata il 11/4/2014; La Cartella n. 03020130019901424000
è stata notificata il 28/1/2014; La Cartella n. 03020140007381983000 è stata notificata il 9/5/2014; La
Cartella n. 03020140018783076000 è stata notificata il 2/1/2015;
La Cartella n. 03020140024947764000 è stata notificata il 3/3/2015; La Cartella n. 03020150009651772000 è stata notificata il 4/12/2015;
La Cartella n. 03020150016249520000 è stata notificata il 1/2/2016; o La Cartella n. 03020160008193978000
è stata notificata il 13/10/2016; La Cartella n. 030201600120644022000 è stata notificata il 20/11/2016;
La Cartella n. 03020160013218410000 è stata notificata il 12/2/2017.
Risultano, inoltre, notificati al ricorrente una pluralità di atti interruttivi del corso della prescrizione nelle seguenti date e, in parrticolare:
- in data 29/7/2015, ha notificato la Comunicazione Preventiva di Ipoteca n. 03076201500002544000;
- in data 24/5/2018, ha notificato l'Intimazione di pagamento n. 03020179005959935000;
- in data 9/6/2018, ha notificato l'Intimazione di pagamento n. 03020189002162985000.
Nessuno dei predetti atti risulta essere stato impugnato.
Alla stregua delle superiori considerazioni, non può dirsi maturata prescrizione alcuna ed il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle parti resistenti costituite, liquidate in € 2.500,00 per ciascuno, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore di Agenzia Riscossione che ne ha fatto richiesta.
Catanzaro, 18.9.2025