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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/11/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3126/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3126/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Sesto San Giovanni, Via Marzabotto n. 251; e (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Laura Cucchi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monza (MB), Via Eraclito n. 1, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) ordinare al Comune di Vimodrone di annotare l'emananda separazione a margine dell'atto di matrimonio trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile al n. 13, Parte 2, Serie A, Anno 2016; c) la casa coniugale, di proprietà della Sig.ra sita in Vimodrone alla via Primo Parte_2 Per_ Maggio n. 1, resta assegnata alla medesima che vi abiterà con la LI . Il marito ha già trasferito dal mese di novembre 2024 la residenza presso la propria abitazione in Sesto San Giovanni alla via Marzabotto n. 251 ed ha già provveduto ad asportare i propri beni personali;
Per_ d) la LI resta affidata ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, residente in [...]; e) i coniugi si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della LI, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, garantendo così un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori nell'interesse della LI, come previsto nel piano genitoriale (doc.06), di comune accordo proseguono alla fattiva collaborazione dei nonni materni che Per_ garantiscono un valido ed operoso loro aiuto per accompagnare o andare a prendere a scuola, alle attività extra-scolastiche (attualmente al corso di inglese, di chitarra e al catechismo) e a trascorrere qualche settimana di vacanza;
Per_ f)i genitori di intendono trascorrere con la minore un tempo pressochè paritario in concerto con gli impegni scolastici ed extrascolastici della medesima e dei rispettivi loro orari lavorativi e/o impegni personali. Di comune accordo prevedono che le condizioni sino ad oggi concernenti le Per_ modalità in cui trascorre il tempo con il papà abbiano dato un buon esito. Pertanto, concordano come segue:
1f) il papà, per tutto il periodo scolastico, si recherà a casa della mamma tutti i venerdì mattina alle ore 7.40 per accompagnare la LI a scuola;
2f) il papà provvederà a trascorrere il venerdì sera con la LI da quando andrà a prenderla a casa della mamma alle ore 19.15 concordando il rientro entro le ore 22.00;
3f) a week end alterni il papà trascorrerà con la LI il venerdì sera dalle ore 19.15, quando andrà a prenderla a casa della mamma, sino alle ore 22.00 della domenica, quando andrà a riportarla a casa della mamma, salvo diversi accordi tra i ricorrenti;
4f) il papà trascorrerà con la LI una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie, ivi compresi, ad anni alterni, il 25 dicembre o il 31 dicembre, salvo diversi accordi tra i ricorrenti. Per l'anno 2025 i coniugi concordano che il papà trascorrerà con la LI le vacanze di Natale come segue: dalle ore 19.00 del 24 dicembre alle ore 8.00 del 31 dicembre 2025, con impegno del papà ad andare a prendere ed a riportare la LI a casa della mamma;
5f) il papà trascorrerà con la LI tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, ivi compreso, ad anni alterni, il giorno di Pasqua, tenuto conto del calendario scolastico. Per l'anno 2025 le parti concordano che, in occasione del lungo ponte scolastico, la LI trascorrerà con la mamma dal 19 al 27 aprile;
6f) il papà trascorrerà con la LI due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, presso la propria residenza oppure ove egli deciderà di trascorrere le vacanze, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diversi accordi tra i ricorrenti ed esigenze lavorative degli stessi. Con precisa indicazione altresì che qualora il periodo di vacanza optato da entrambi i genitori dovesse coincidere si applicherà il criterio dell'alternanza;
7f) i ponti e le festività infrasettimanali saranno trascorsi dalla minore con un genitore o con l'altro secondo il criterio dell'alternanza con l'accorpamento ai fine settimana di spettanza, sempre salvo diversi accordi tra i ricorrenti.
8f) i genitori concordano di festeggiare insieme i compleanni della minore, restando inteso però che, anche se non di sua competenza, il padre potrà trascorrere con la LI il giorno successivo al compleanno, sempre tenuto conto degli impegni scolastici e lavorativi di entrambi;
Per_
9f) in ogni caso il padre potrà vedere quando vorrà la LI , compatibilmente con le esigenze di scuola, di salute e con gli impegni precedentemente assunti, con il consenso della madre e con congruo preavviso di almeno 24/h; g) il marito si impegna a proseguire al versamento alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento Per_ della LI , della somma mensile di € 200,00 (euro duecento/00) da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese con bonifico bancario, alle coordinate note. Per_ L'importo sarà corrisposto sino a quando diverrà maggiorenne ed economicamente indipendente. Sarà, inoltre, aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT ed il primo aggiornamento avverrà ad un anno dall'inizio della contribuzione, ossia da dicembre 2024; h) le spese straordinarie, di cui all'attuale Protocollo del Tribunale di Monza in vigore dal 7 maggio 2018 del quale, per comodità, si riporta integralmente la premessa e le clausole dalla lettera A alla lettera H: saranno divise tra le parti in ragione della metà; i) le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento;
l) i coniugi concordano che per l'autovettura Dacia Duster targata FZ163AG, acquistata in comune ed intestata alla Sig.ra la stessa riconoscerà al marito l'importo Parte_2 Parte_1 di € 6.000,00 che verrà corrisposto in tre rate mensili di € 2.000,00 ciascuna a decorrere dal 31 maggio 2025 con riserva di provvedere in un'unica somma se possibile e comunque convenendo che il saldo dovrà avvenire entro e non oltre il 31 agosto 2025. I coniugi concordano, inoltre, che per l'autovettura Mercedes Classe A, targa ED575FF, acquistata in comune ed intestata al Sig. quest'ultimo provvederà ad onorare le rate di Parte_1 finanziamento presso la banca ING datato 5/8/2024 per complessivi € 4.066,63 da corrispondersi in numero 48 rate mensili dell'importo di € 83,81; m) i coniugi convengono, altresì, che per le agevolazioni per la ristrutturazione ed il risparmio energetico dei lavori effettuati nell'anno 2017, interamente pagati dalla Sig.ra ma Parte_2 con suddivisione al 50% della conseguente agevolazione, il Sig. verserà l'importo Parte_1 corrispondente quando gli verrà corrisposto dal datore di lavoro e, comunque, entro al massimo il mese di novembre dell'annualità fiscale di competenza;
n) i due gatti e , entrambi intestati alla Sig.ra rimangono ad essa Per_2 Per_3 Parte_2 assegnati e le relative spese veterinarie resteranno a suo carico;
o) le spese legali saranno interamente compensate fra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 novembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della LI minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 07.05.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Vimodrone il 10 settembre 2016 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Vimodrone, anno 2016, n. 13, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimodrone, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge;
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3126/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Sesto San Giovanni, Via Marzabotto n. 251; e (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Laura Cucchi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monza (MB), Via Eraclito n. 1, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) ordinare al Comune di Vimodrone di annotare l'emananda separazione a margine dell'atto di matrimonio trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile al n. 13, Parte 2, Serie A, Anno 2016; c) la casa coniugale, di proprietà della Sig.ra sita in Vimodrone alla via Primo Parte_2 Per_ Maggio n. 1, resta assegnata alla medesima che vi abiterà con la LI . Il marito ha già trasferito dal mese di novembre 2024 la residenza presso la propria abitazione in Sesto San Giovanni alla via Marzabotto n. 251 ed ha già provveduto ad asportare i propri beni personali;
Per_ d) la LI resta affidata ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, residente in [...]; e) i coniugi si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della LI, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, garantendo così un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori nell'interesse della LI, come previsto nel piano genitoriale (doc.06), di comune accordo proseguono alla fattiva collaborazione dei nonni materni che Per_ garantiscono un valido ed operoso loro aiuto per accompagnare o andare a prendere a scuola, alle attività extra-scolastiche (attualmente al corso di inglese, di chitarra e al catechismo) e a trascorrere qualche settimana di vacanza;
Per_ f)i genitori di intendono trascorrere con la minore un tempo pressochè paritario in concerto con gli impegni scolastici ed extrascolastici della medesima e dei rispettivi loro orari lavorativi e/o impegni personali. Di comune accordo prevedono che le condizioni sino ad oggi concernenti le Per_ modalità in cui trascorre il tempo con il papà abbiano dato un buon esito. Pertanto, concordano come segue:
1f) il papà, per tutto il periodo scolastico, si recherà a casa della mamma tutti i venerdì mattina alle ore 7.40 per accompagnare la LI a scuola;
2f) il papà provvederà a trascorrere il venerdì sera con la LI da quando andrà a prenderla a casa della mamma alle ore 19.15 concordando il rientro entro le ore 22.00;
3f) a week end alterni il papà trascorrerà con la LI il venerdì sera dalle ore 19.15, quando andrà a prenderla a casa della mamma, sino alle ore 22.00 della domenica, quando andrà a riportarla a casa della mamma, salvo diversi accordi tra i ricorrenti;
4f) il papà trascorrerà con la LI una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie, ivi compresi, ad anni alterni, il 25 dicembre o il 31 dicembre, salvo diversi accordi tra i ricorrenti. Per l'anno 2025 i coniugi concordano che il papà trascorrerà con la LI le vacanze di Natale come segue: dalle ore 19.00 del 24 dicembre alle ore 8.00 del 31 dicembre 2025, con impegno del papà ad andare a prendere ed a riportare la LI a casa della mamma;
5f) il papà trascorrerà con la LI tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, ivi compreso, ad anni alterni, il giorno di Pasqua, tenuto conto del calendario scolastico. Per l'anno 2025 le parti concordano che, in occasione del lungo ponte scolastico, la LI trascorrerà con la mamma dal 19 al 27 aprile;
6f) il papà trascorrerà con la LI due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, presso la propria residenza oppure ove egli deciderà di trascorrere le vacanze, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno, salvo diversi accordi tra i ricorrenti ed esigenze lavorative degli stessi. Con precisa indicazione altresì che qualora il periodo di vacanza optato da entrambi i genitori dovesse coincidere si applicherà il criterio dell'alternanza;
7f) i ponti e le festività infrasettimanali saranno trascorsi dalla minore con un genitore o con l'altro secondo il criterio dell'alternanza con l'accorpamento ai fine settimana di spettanza, sempre salvo diversi accordi tra i ricorrenti.
8f) i genitori concordano di festeggiare insieme i compleanni della minore, restando inteso però che, anche se non di sua competenza, il padre potrà trascorrere con la LI il giorno successivo al compleanno, sempre tenuto conto degli impegni scolastici e lavorativi di entrambi;
Per_
9f) in ogni caso il padre potrà vedere quando vorrà la LI , compatibilmente con le esigenze di scuola, di salute e con gli impegni precedentemente assunti, con il consenso della madre e con congruo preavviso di almeno 24/h; g) il marito si impegna a proseguire al versamento alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento Per_ della LI , della somma mensile di € 200,00 (euro duecento/00) da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese con bonifico bancario, alle coordinate note. Per_ L'importo sarà corrisposto sino a quando diverrà maggiorenne ed economicamente indipendente. Sarà, inoltre, aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT ed il primo aggiornamento avverrà ad un anno dall'inizio della contribuzione, ossia da dicembre 2024; h) le spese straordinarie, di cui all'attuale Protocollo del Tribunale di Monza in vigore dal 7 maggio 2018 del quale, per comodità, si riporta integralmente la premessa e le clausole dalla lettera A alla lettera H: saranno divise tra le parti in ragione della metà; i) le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento;
l) i coniugi concordano che per l'autovettura Dacia Duster targata FZ163AG, acquistata in comune ed intestata alla Sig.ra la stessa riconoscerà al marito l'importo Parte_2 Parte_1 di € 6.000,00 che verrà corrisposto in tre rate mensili di € 2.000,00 ciascuna a decorrere dal 31 maggio 2025 con riserva di provvedere in un'unica somma se possibile e comunque convenendo che il saldo dovrà avvenire entro e non oltre il 31 agosto 2025. I coniugi concordano, inoltre, che per l'autovettura Mercedes Classe A, targa ED575FF, acquistata in comune ed intestata al Sig. quest'ultimo provvederà ad onorare le rate di Parte_1 finanziamento presso la banca ING datato 5/8/2024 per complessivi € 4.066,63 da corrispondersi in numero 48 rate mensili dell'importo di € 83,81; m) i coniugi convengono, altresì, che per le agevolazioni per la ristrutturazione ed il risparmio energetico dei lavori effettuati nell'anno 2017, interamente pagati dalla Sig.ra ma Parte_2 con suddivisione al 50% della conseguente agevolazione, il Sig. verserà l'importo Parte_1 corrispondente quando gli verrà corrisposto dal datore di lavoro e, comunque, entro al massimo il mese di novembre dell'annualità fiscale di competenza;
n) i due gatti e , entrambi intestati alla Sig.ra rimangono ad essa Per_2 Per_3 Parte_2 assegnati e le relative spese veterinarie resteranno a suo carico;
o) le spese legali saranno interamente compensate fra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 novembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della LI minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 07.05.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Vimodrone il 10 settembre 2016 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Vimodrone, anno 2016, n. 13, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Vimodrone, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge;
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi