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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/09/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1281 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. FERRETTI GABRIELE e dall'Avv. Parte_1
INVINCIBILE FEDERICA, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. BALLABIO MARCO, giusta delega in atti Controparte_1
RICORRENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Pt_1 Parte_1 CP_1
in data 19.05.2011 in Albenga (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del
[...]
Comune di Albenga al numero 9, parte I, anno 2011, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Albenga di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto;
1. i figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per gli stessi relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
2. i minori risiederanno con la madre presso l'abitazione in Albenga, Frazione Lusignano, Via Genlis
5b/1;
3. il padre, salvo diverso accordo, ha facoltà di vedere e tenere con sé i minori quantomeno come segue:
• due fine settimana a settimane alterne, dall'uscita della scuola il venerdì pomeriggio fino alla domenica alle ore 21:00 circa nel periodo invernale e fino alle ore 22:00 nel periodo estivo, con pernottamento nelle sere di venerdì e sabato presso la casa paterna in Piemonte. Il padre durante il periodo scolastico si impegna a far eseguire ai figli i compiti scolastici che venissero assegnati ai medesimi nella giornata del venerdì, nonché a riportare i bambini presso la casa materna dopo averli lavati e fatti cenare;
• per il periodo di ferie estive, si conviene fra le Parti che i minori trascorreranno con il padre quindici giorni consecutivi in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• durante le ferie estive, ciascun genitore potrà recare con sé i minori in luogo ritenuto maggiormente opportuno, consentendo sempre il contatto telefonico giornaliero tra i figli e il genitore che non ha con sé i minori;
• per le festività natalizie, i minori trascorreranno alternativamente con ciascun genitore ad anni alterni dal 25.12 al 31.12 e dal 01.01 al 06.01, iniziando con Natale 2023 con il padre;
• egualmente ad anni alterni i minori trascorreranno metà delle vacanze scolastiche pasquali con uno dei genitori, alternando in ogni caso fra gli stessi i giorni di Pasqua e Pasquetta;
• posto che il Sig. per esigenze lavorative, vive in Piemonte, i genitori si impegnano Pt_1
vicendevolmente a concedere maggiori spazi di frequentazione tra padre e minori durante le festività,
ponti e sospensioni scolastiche;
4. disporre assegno di mantenimento in favore di entrambi i figli da parte del padre in 500,00 €
(cinquecento/00), oltre rivalutazione Istat e quota del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, ludiche e sportive documentate e previamente concordate fra i genitori, da versarsi entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN
della Sig.ra Controparte_1
5. i ricorrenti dichiarano di essere autonomi ed economicamente autosufficienti e di non richiedere assegni per alimenti o mantenimento l'uno verso l'altro;
6. i ricorrenti dichiarano di aver definito ogni altra questione.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo