Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, in data 29 maggio 1958, il contratto collettivo nazionale, il protocollo aggiuntivo e gli accordi collettivi per gli addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l'estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose), nonche' l'accordo collettivo relativo alla applicazione presso le aziende del terzo gruppo aschimici del predetto contratto collettivo nazionale, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto, ed alle clausole, richiamate da quest'ultimo accordo ed allo stesso allegate, dell'accordo collettivo 29 ottobre 1948, indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la ricerca, la estrazione, la raffinazione, la lavorazione o la, distribuzione dei prodotti petroliferi (escluse la ricerca, la estrazione, la raffinazione, la lavorazione delle rocce asfaltiche e bituminose).
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, in data 29 maggio 1958, il contratto collettivo nazionale, il protocollo aggiuntivo e gli accordi collettivi per gli addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l'estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose), nonche' l'accordo collettivo relativo alla applicazione presso le aziende del terzo gruppo aschimici del predetto contratto collettivo nazionale, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto, ed alle clausole, richiamate da quest'ultimo accordo ed allo stesso allegate, dell'accordo collettivo 29 ottobre 1948, indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la ricerca, la estrazione, la raffinazione, la lavorazione o la, distribuzione dei prodotti petroliferi (escluse la ricerca, la estrazione, la raffinazione, la lavorazione delle rocce asfaltiche e bituminose).