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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/10/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa IN RI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5090/2021 R.G., avente ad oggetto “Rendiconto e indebito” e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN CO;
attore
E
(C.F.: ,rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Bruno;
CP_1 C.F._2
convenuto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25.3.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, promuoveva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino, giudizio nei confronti di , all'uopo esponendo: CP_1
− di essere figlio, insieme ai fratelli germani e di CP_1 Parte_2 Persona_1
deceduta il 27.03.2016;
[...]
− che, durante il periodo di convalescenza della madre, i tre fratelli avevano costituito un fondo cassa, gestito da , per le spese della propria madre, accordandosi di CP_1 versare, equamente, le somme eccedenti l'importo dell'assegno pensionistico mensile percepito dalla Per_1
− che durante tale periodo, aveva provveduto ad effettuare bonifici Parte_1 accreditandoli sul conto corrente di per un totale di € 13.750,00, importo CP_1 corrispondente ad un terzo della eccedenza dei fondi economici della propria madre che aveva dichiarato di aver esborsato, per un totale di € 41.250,00; CP_1 − che era onerato di compilare e fornire il rendiconto economico accludendo le CP_1 relative ricevute di pagamento della gestione;
− che tuttavia tale rendiconto, sebbene richiesto, non era stato fornito.
Tanto permesso, l'attore chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertato l'obbligo giuridico posto a carico del convenuto sig.
ordinare al medesimo di fornire il rendiconto relativo al periodo della CP_1 convalescenza della propria madre dal 13.04.2011 al 27.03.2016 e quello Persona_1 successivo al decesso della propria madre finalizzato alle spese funebri ed a quelle del loculo cimiteriale, con esibizione e produzione della documentazione di sostegno;
2) Per l'effetto, qualora ravvisata l'eccedenza di importi in attivo ed indebitamente ed illegittimamente trattenute condannare il sig. a versare le quote dovute all'istante nella qualità di erede CP_1 legittimario di , nella misura maggiore o minore come emergente dagli atti di Persona_1 causa;
3) Voglia, inoltre, l'Ill.mo Giudice adito condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 1.4.2022 si costituiva in giudizio
, eccependo la nullità dell'atto di citazione per omessa e/o insufficiente indicazione CP_1 dei fatti e degli elementi di diritto a fondamento della domanda e precisando: - di non essere stato amministratore di sostegno o tutore della madre e quindi di non essere tenuto ad alcun rendiconto;
- che la madre, godendo fino al giorno della sua morte delle proprie facoltà mentali e della piena capacità di intendere e di volere, incassava (mediante accredito sul libretto postale) e gestiva autonomamente la sua pensione, utilizzandola interamente per le sue esigenze personali;
- che le somme percepite tuttavia (di circa 700 euro mensili fino al 2014 e di circa 1.200 euro fino alla sua morte) non erano sufficienti nemmeno a coprire le spese per le due badanti, tanto che i figli avevano concordato di concorrere in parti uguali al pagamento delle ulteriori spese (medicine, parrucchiere, spese mediche specialistiche, bollette per le utenze domestiche, ecc.) che si si aggiravano intorno ai 1.000/1.200 euro mensili;
- che di tutto questo e dell'assistenza morale della Per_ madre si era sempre occupato esso convenuto e talvolta la sorella nel totale disinteresse dell'attore che, solo dopo aver ricevuto tutti i giustificati delle spese (già anticipate dal AT) e dopo aver personalmente autodeterminato l'importo a suo carico, procedeva al rimborso in favore dell'esponente mediante bonifico bancario di una somma non superiore ai 150 euro mensili, come CP_ documentato dalle ricevute prodotte dallo stesso attore;
- che i germani non avevano istituito alcun fondo cassa, provvedendo il convenuto ad anticipare tutto quanto necessario per poi ottenere il rimborso delle loro quote dagli altri fratelli;
- che lo stesso attore ammetteva in citazione che
“ognuno dei tre fratelli avrebbe versato periodicamente, sul conto corrente di , delle CP_1 somme pari ad un terzo di quelle risultanti dal totale delle eventuali eccedenze”; - che dalla corrispondenza versata in atti emergeva che l'attore disponeva di tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute e anticipate per la madre dal AT . Contestava inoltre la domanda CP_1 di condanna relativa alla restituzione di quote asseritamente versate in eccedenza, evidenziando che gli importi eventualmente depositati sul libretto di risparmio intestato alla de cuius sarebbero caduti in successione al momento della morte della comune genitrice. Eccepiva, infine, l'improcedibilità della domanda per il mancato tentativo di mediazione obbligatoria, laddove la domanda attorea di restituzione dovesse intendersi come scioglimento di comunione ereditaria. Tanto premesso, concludeva “
1. in via preliminare, dichiarare le domande nulle e/o CP_1 inammissibili e/o improcedibili, con ogni conseguenza di legge;
2. nel merito, rigettare entrambe le domande, in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
3. condannare l'attore al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno ex art. 96 CPC.”. Ammesse ed espletate le prove orali, all'udienza del 25.03.25 la causa veniva riservata in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1.- Preliminarmente, va rigettata la generica eccezione di nullità dell'atto introduttivo, atteso che dalla lettura dello stesso è agevole desumere la sussistenza dei requisiti minimi prescritti dalla legge per quanto attiene all'editio actionis, sotto il profilo sia del petitum (rendiconto e restituzione somme non dovute), che della causa petendi (mandato), ragion per cui non è ravvisabile alcuna violazione del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c.
2.- Passando al merito della controversia, le domande attoree vanno rigettate.
agisce in giudizio assumendo di aver concordato con i fratelli e Parte_1 CP_1 di provvedere, ciascuno pro quota per 1/3, al pagamento delle spese sostenute dalla Pt_2 madre, ora defunta, in eccedenza rispetto alla propria disponibilità finanziaria Persona_1 derivante dalla pensione e dalla indennità di accompagnata percepita. A tal fine, secondo la CP_ prospettazione attorea, i germani avrebbero creato un “fondo cassa” gestito dal AT;
in particolare, l'attore deduce di aver versato al AT , su conto allo stesso CP_1 CP_1 intestato, l'importo di euro 13.750,00 per le spese occorrenti alla madre pari ad un terzo dell'eccedenza ma di non aver mai ricevuto dal AT il rendiconto di tale eccedenza. CP_1
Orbene, all'esito dell'istruttoria espletata, ritiene il Tribunale che la prospettazione attorea è rimasta del tutto sfornita di riscontro probatorio. Diversamente da quanto allegato dall'attore, è emerso che:
CP_
- la defunta , madre dei germani , gestiva in autonomia le proprie Persona_1 risorse economiche, riscuoteva, di regola, la propria pensione e provvedeva ai pagamenti (cfr. dichiarazioni della teste sorella delle parti in causa la quale, alla Parte_2 domanda “Vero che dal 13.04.2011 al 27.03.2016 il sig. ha assunto in via CP_1 esclusiva la gestione economica del patrimonio della propria madre Persona_1 procedendo a ritirare le prebende previdenziali ad ella riconosciute ed accreditate sul proprio libretto postale cointestato, nonché provvedere ai pagamenti delle competenze e degli oneri contributivi dovuti per la “badante” ed alle spese di gestione della abitazione materna”, ha risposto “No, non è vero. Chiarisco che mia madre ritirava personalmente la pensione essendo assolutamente in grado materialmente di provvedervi e utilizzava personalmente quei soldi per provvedere alle spese di gestione relative a se stessa. Più di una volta, io stessa l'ho accompagnata a ritirare la pensione. Quando io ero impedita, in genere l'accompagnava mio AT ”); CP_1
- è circostanza incontestata che i trattamenti pensionistici e assistenziali percepiti dalla madre non erano sufficienti a coprire tutte le sue esigenze e che i figli si accordarono per sostenere le spese “eccedenti”;
- secondo riferito dalla teste il germano provvedeva ad Parte_2 CP_1 anticipare le spese “eccedenti” e successivamente, sulla base dei documenti giustificativi prodotti, ciascuno dei fratelli rimborsava a la sua quota (cfr risposta al capo 1.8 e CP_1
1.9 della memoria 183 n. 2 c.p.c. di parte convenuta sul capo 1.8). Le dichiarazioni della teste indicata dallo stesso attore, sono da ritenere attendibili, Parte_2 oltre che particolarmente significative perché provenienti da persona direttamente a conoscenza CP_ dei fatti di causa perché parte dell'accordo in virtù del quale i fratelli hanno sostenuto le necessità della madre. Dall'istruttoria espletata è dunque emerso che, in base all'accordo tra le parti, il convenuto
[...]
provvedeva ad “anticipare” le somme necessarie alla madre e che i versamenti eseguiti da CP_1
in suo favore costituivano rimborso, per la sua parte, di quanto anticipato e Parte_1 documentato. Del resto, la conferma – sia pure indiretta – che la modalità concordata tra i fratelli fosse quella dell'anticipazione da parte di e del rimborso da parte di e si ritrae anche CP_1 Pt_1 Pt_2 dal prospetto riepilogativo redatto dallo stesso attore con riferimento al periodo 1.7.2016 – 30.9.2018, in cui viene riportata l' indicazione analitica delle specifiche spese sostenute dal AT e delle quote di rimborso. Peraltro, il conteggio elaborato dall'odierno attore fa CP_1 riferimento a quanto versato nell'intero periodo, distinguendo tra quanto da ciascuno pagato sino al 30.6.2016 e quanto pagato nel periodo successivo. Va inoltre evidenziato che l'attore, dopo alcuni mesi, inoltrava un'ulteriore missiva ai coeredi datata 30.6.2019, con la quale, tra l'altro, dichiarava di trasmettere “il rendiconto aggiornato relativo al periodo 13.4.2011-20.6.2019 dei debiti e delle spese anticipate con allegate le ricevute di pagamento”. (cfr: all. n.2, racc. 30.6.2019). Deve dunque ritenersi che, per essere in grado di redigere il rendiconto aggiornato, l'attore fosse in possesso di tutte le ricevute di pagamento relative al periodo indicato 13.4.2011/30.6.2019 e che per l'intero periodo il AT avesse “anticipato” le somme poi rendicontate dallo stesso CP_1
sulla base della documentazione messa a disposizione da . Pt_1 CP_1
Alla luce di quanto evidenziato, l'attore non ha assolto il proprio onere probatorio, avendo omesso di comprovare sia il mandato asseritamente conferito al convenuto a gestire le somme dei fratelli
(di contro, è emerso che ha anticipato somme proprie) sia la sussistenza di Pt_1 CP_1 un'eccedenza trattenuta e non rendicontata, con conseguente insussistenza di somme indebite (dall'istruttoria è emerso che il AT ha effettuato il rendiconto e dallo stesso non è Pt_1 emersa eccedenza). Tanto premesso, le domande attoree vanno rigettate.
2.- Va, altresì, rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non essendo emerso l'elemento costitutivo della fattispecie, ovvero il riscontro di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito pretestuosamente.
3.-Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nell'ambito del giudizio recante n. 5090/2021 RG, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) rigetta la domanda avanzata da parte convenuta ex art. 96 comma 3 c.p.c.;
3) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Parte_1 CP_1 che liquida in euro 4.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Così deciso in Avellino, il 27 ottobre 2025
Il Giudice
dr.ssa IN RI