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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 23/02/2026, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2720/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RU BRUNELLA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5355/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240156549 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240156549 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240156549 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240156549 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240156549 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240156549 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1916/2026 depositato il 20/02/2026
Fatto e Diritto Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. Ricorrente_1 ha agito
contro
Roma
Capitale e AMA S.p.a., avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti Ta.Ri. e TEFA anni 2018-2023 - n. 11240156549, notificato a mezzo raccomandata a/r del 7 dicembre 2024-9 gennaio 2025.
Il ricorrente premette che l'avviso impugnato riguarda l'asserita omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della TARI e della TEFA, con correlato omesso pagamento dei tributi, per il periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2023, quindi per complessive 6 annualità di imposta.
L''omessa dichiarazione riguarderebbe un immobile sito in Roma, Indirizzo_1.
Deduce il ricorrente che l'immobile, un posto auto, non sarebbe di sua proprietà in quanto egli sarebbe proprietario di un altro immobile, sito in Indirizzo_2, per il quale sostiene di aver pagato le pretese dovute per i tributi in questione.
Considerato che l'avviso de quo si riferisce alle annualità dal 2018 (compreso) al 2023
(compreso), e che è stato notificato all'odierno ricorrente in data 27/12/2024, il ricorrente eccepisce anche l'intervenuta prescrizione dell'annualità 2018.
Con memoria illustrativa depositata il 6/2/2026, il ricorrente, in vista della udienza di trattazione del 19 febbraio 2026, ha preso atto che Roma Capitale, nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo non si era ancora costituita in giudizio, comunque opponendosi a qualsivoglia tardivo deposito di controdeduzioni.
Roma Capitale non si è costituita. All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
L'avviso di accertamento esecutivo impugnato riguarda un immobile, un box auto, sito in
Indirizzo_1, Roma, non di proprietà del ricorrente. Ai sensi dell'art. 1, commi 639 e ss., della legge n. 147/2013, il presupposto impositivo della
TARI è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ne consegue che soggetto passivo del tributo è esclusivamente il possessore o detentore dell'immobile. Nel caso di specie, difetta in capo al ricorrente il presupposto soggettivo dell'imposizione con riferimento all'immobile sito in via Malcesine n. 35, non risultando egli né proprietario né detentore dello stesso.
L'errore nell'individuazione del soggetto passivo integra un vizio sostanziale dell'atto impositivo, attinente alla carenza del presupposto dell'obbligazione tributaria, e non una mera irregolarità formale, con conseguente illegittimità dell'avviso impugnato.
Sussiste pertanto una palese erroneità della pretesa tributaria sotto il profilo della soggettività passiva, idonea di per sé a determinare l'annullamento dell'atto, anche a prescindere dagli ulteriori elementi prodotti dal ricorrente in ordine al pagamento di quanto dovuto con riguardo al bene di cui è proprietario.
L'accoglimento del motivo relativo al difetto di legittimazione passiva del ricorrente assorbe l'ulteriore eccezione di prescrizione dell'annualità 2018, che resta pertanto priva di autonoma rilevanza ai fini della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore ricorrente e, per esso, del suo difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 29, accoglie il ricorso.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge, in favore del ricorrente e, per esso, del suo difensore (avvocato Difensore_1) dichiaratosi antistatario.
Roma, 19 febbraio 2026 IL GIUDICE MONOCRATICO
UN UN
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RU BRUNELLA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5355/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240156549 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240156549 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240156549 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240156549 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240156549 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11240156549 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1916/2026 depositato il 20/02/2026
Fatto e Diritto Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. Ricorrente_1 ha agito
contro
Roma
Capitale e AMA S.p.a., avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti Ta.Ri. e TEFA anni 2018-2023 - n. 11240156549, notificato a mezzo raccomandata a/r del 7 dicembre 2024-9 gennaio 2025.
Il ricorrente premette che l'avviso impugnato riguarda l'asserita omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della TARI e della TEFA, con correlato omesso pagamento dei tributi, per il periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2023, quindi per complessive 6 annualità di imposta.
L''omessa dichiarazione riguarderebbe un immobile sito in Roma, Indirizzo_1.
Deduce il ricorrente che l'immobile, un posto auto, non sarebbe di sua proprietà in quanto egli sarebbe proprietario di un altro immobile, sito in Indirizzo_2, per il quale sostiene di aver pagato le pretese dovute per i tributi in questione.
Considerato che l'avviso de quo si riferisce alle annualità dal 2018 (compreso) al 2023
(compreso), e che è stato notificato all'odierno ricorrente in data 27/12/2024, il ricorrente eccepisce anche l'intervenuta prescrizione dell'annualità 2018.
Con memoria illustrativa depositata il 6/2/2026, il ricorrente, in vista della udienza di trattazione del 19 febbraio 2026, ha preso atto che Roma Capitale, nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo non si era ancora costituita in giudizio, comunque opponendosi a qualsivoglia tardivo deposito di controdeduzioni.
Roma Capitale non si è costituita. All'udienza del 19 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
L'avviso di accertamento esecutivo impugnato riguarda un immobile, un box auto, sito in
Indirizzo_1, Roma, non di proprietà del ricorrente. Ai sensi dell'art. 1, commi 639 e ss., della legge n. 147/2013, il presupposto impositivo della
TARI è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ne consegue che soggetto passivo del tributo è esclusivamente il possessore o detentore dell'immobile. Nel caso di specie, difetta in capo al ricorrente il presupposto soggettivo dell'imposizione con riferimento all'immobile sito in via Malcesine n. 35, non risultando egli né proprietario né detentore dello stesso.
L'errore nell'individuazione del soggetto passivo integra un vizio sostanziale dell'atto impositivo, attinente alla carenza del presupposto dell'obbligazione tributaria, e non una mera irregolarità formale, con conseguente illegittimità dell'avviso impugnato.
Sussiste pertanto una palese erroneità della pretesa tributaria sotto il profilo della soggettività passiva, idonea di per sé a determinare l'annullamento dell'atto, anche a prescindere dagli ulteriori elementi prodotti dal ricorrente in ordine al pagamento di quanto dovuto con riguardo al bene di cui è proprietario.
L'accoglimento del motivo relativo al difetto di legittimazione passiva del ricorrente assorbe l'ulteriore eccezione di prescrizione dell'annualità 2018, che resta pertanto priva di autonoma rilevanza ai fini della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore ricorrente e, per esso, del suo difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 29, accoglie il ricorso.
Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge, in favore del ricorrente e, per esso, del suo difensore (avvocato Difensore_1) dichiaratosi antistatario.
Roma, 19 febbraio 2026 IL GIUDICE MONOCRATICO
UN UN