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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1846/2021 promosso da:
IN AMM.RE PRO (C.F. Parte_1 Pt_2 Pt_3 P.IVA_1
Con l'Avv. VOLPI MASSIMO e con l'Avv. MORNICO KLAUS
- attore - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Con l'Avv. SCATURCHIO ANTONIO ex art. 85 c.p.c.
- convenuto -
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 23.10.2024 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “ogni avversa istanza, eccezione e conclusione disattesa,
A) accertare e dichiarare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, l'inadempimento di Controparte_1 alle obbligazioni derivanti dal mandato di amministrazione condominiale intercorso con il
[...] Parte_1
[...]
B) condannare a pagare al in persona Controparte_1 Parte_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, la somma di € 644,78 per rimborso delle spese sostenute dal
a causa dell'inadempimento dell'amministratore; Parte_1
C) condannare a versare al in persona Controparte_1 Parte_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, la somma di € 3.000,00 prelevata dal conto corrente condominiale per compensi non dovuti;
D) condannare a versare al in persona Controparte_1 Parte_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, la somma di € 1.452,00 da questi prelevata dal conto corrente condominiale per il pagamento di un debito proprio.
In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 del del 2 Parte_1
1
marzo 2022 e alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 del del 23 marzo 2022. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali iva e cap come per legge.”
Per parte convenuta: in via istruttoria come in atti e nel merito:
“Alla luce di quanto esposto in narrativa, dichiararsi che nulla deve in persona Controparte_1 del titolare sig. , al Controparte_1 Parte_1
Con rifusione integrale delle spese e competenze di lite.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato in data 16.3.2021 il in persona del proprio Parte_1
Amministratore, agiva nei confronti di amministratrice del Controparte_1 condominio dal 7.3.2018 al 30.7.2019. Allegava:
- di aver nominato il 7.3.2018 quale amministratrice la convenuta, rimasta poi in carica fino alla nomina del nuovo amministratore, avvenuta il 30.7.2019;
- che la convenuta non adempiva in maniera corretta e con la dovuta diligenza all'incarico di amministrazione, rendendosi inadempiente;
- che, in particolare, (A) ometteva di effettuare il versamento delle ritenute fiscali previsto e di presentare i modelli 770 e le certificazioni uniche relative ai pagamenti effettuati ai fornitori;
- (B) che ometteva di provvedere alla corretta tenuta della contabilità e ometteva di tenere i registri di contabilità e di nomina e revoca dell'amministratore;
- (C) che la convenuta ometteva di conservare la documentazione condominiale, in particolare le fatture degli anni precedenti al 2018 e il bilancio di gestione del 2017 redatto dal precedente amministratore;
- (D) che la convenuta ometteva di presentare nel termine di 180 giorni il rendiconto consuntivo
2018 e di convocare l'assemblea nel medesimo termine;
- di essersi dovuto rivolgere a dei professionisti per rimediare alla situazione creata dalla convenuta,
e in particolare per ricostruire la contabilità ed eseguire gli adempimenti di legge, sostenendo i relativi costi (€ 644,78);
- che, inoltre, l'Amministratore, in violazione dei diritti del e dei condomini, procedeva Parte_1 in data 2.9.2019 all'indebito prelievo di € 3.000,00 per compensi non dovuti a causa della mala gestio
(con causale “acconto compenso”) peraltro facendo così venir meno la provvista necessaria al pagamento dell'assicurazione nell'interesse del Condominio, con ulteriore inadempimento;
- che, inoltre, l'Amministratore provvedeva all'arbitraria esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e/o innovazioni e privi del carattere di urgenza, mai deliberati né approvati
2
dall'Assemblea e, anzi, contro l'espressa volontà dei condomini stessi (sistemazione e ampliamento della piazzola immondizie e sistemazione parcheggio), versando dal conto corrente condominiale l'importo di € 1.452,00.
Chiedeva, quindi, accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni derivanti dal mandato di amministrazione condominiale intercorso con il e per l'effetto Parte_1 la condanna della stessa al pagamento del complessivo importo di € 5.096,78.
− Si costituiva il 22.9.2021 chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree. Allegava:
- (A) corrispondere al vero l'omesso versamento delle ritenute fiscali ma essere tale mancanza addebitabile al commercialista incaricato dal Geom. e comunque, esservi già stato posto CP_1 rimedio con esborso da parte del solo di € 4,44 a titolo di sanzione e dei € 228,38 Parte_1 versati dal quale compenso del professionista incaricato, per un totale quindi di € Parte_1
232,82;
- (B) essere irrilevante la tenuta o meno del registro di nomina e revoca dell'Amministratore, comunque predisposto da ma probabilmente mai consegnato al successore;
CP_1
- (C) di aver predisposto la restante documentazione in maniera assolutamente idonea e conforme alla normativa;
- (D) di aver opportunamente conservato la documentazione anteriore al 2018, pur trattandosi di documentazione del tutto irrilevante ai fini dello svolgimento dell'incarico da parte del nuovo
Amministratore e di aver comunque sempre dato disponibilità alla consegna di tale documentazione;
- di aver redatto – e trasmesso al nuovo Amministratore – il consuntivo 2018-2019;
- essere l'importo di € 3.000,00 prelevato, a sé dovuto quale compenso – rectius, acconto del compenso - per l'attività di Amministratore effettuata dal marzo 2018 al 30.7.2019, essendo stato fin dalla propria nomina il proprio compenso determinato in € 100,00 per unità condominiale per ciascun anno;
- non essere i lavori contestati in atto di citazione né di straordinaria manutenzione né innovazioni ed essere comunque gli stessi stati realizzati su espresso volere dei manifestato in CP_2 apposita assemblea, al fine di mettere ordine all'area di ingresso del che presentava Parte_1 svariati problemi essendo danneggiata la pavimentazione della zona adibita ad area rifiuti e rovinati i bordi delle aiuole e i marciapiedi.
− Con provvedimento del 23.9.2021 il Giudice assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma
6, c.p.c. e all'esito del deposito delle memorie, con ordinanza del 26.9.2022, formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.:
“1) rifusione da parte del convenuto, a favore dell'attrice, di € 644,78;
3
2) determinazione del compenso per il periodi di incarico (circa un anno e mezzo) in € 1.200,00 complessivi, con conseguente restituzione della somma di € 1.800,00 al condominio, da parte del convenuto;
3) rifusione delle spese di lite di questo giudizio, quantificate secondo lo scaglione di riferimento sino ad € 5.200,00, in complessivi € 811,00 (valori ridotti del 50% per le prime tre fasi, atteso il valore limitato della controversia e la limitata istruttoria documentale effettuata), oltre accessori di legge quali IVA e c.p.a. ed oltre rimborso spese generali 15% e rifusione di anticipazioni documentate (per marche da bollo, spese di notifica, contributo unificato et coetera);
4) conseguente dichiarazione delle parti di nulla avere più a che pretendere reciprocamente, con riguardo ai fatti e alle domande di causa”.
− Preso atto dell'accettazione della proposta solo da parte dell'attore, il Giudice con provvedimento del
22.6.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 23.10.2024 assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c.
− In data 19.4.2023 il difensore di parte convenuta formalizzava rinuncia all'incarico senza che successivamente intervenisse nomina di nuovo difensore, con i conseguenti effetti ex art. 185 c.p.c.
* * *
A) Omesso versamento delle ritenute fiscali e omessa presentazione di CU e 770
− Quanto alle contestazioni di cui al punto A) dell'atto di citazione, il convenuto ha ammesso il mancato versamento delle ritenute previdenziali, attribuendolo genericamente alla responsabilità di altro professionista.
− Risulta quindi dovuto l'importo di € 4,44 versato dal a titolo di interessi e sanzioni (doc. Parte_1
3 attrice).
− Parte attrice, poi, ha contestato al convenuto di non aver provveduto a compilare le cosiddette
“certificazioni uniche” relative ai pagamenti effettuati ai fornitori e alle ritenute di legge operate.
Certificazioni che poi l'amministratore avrebbe dovuto inviare ai fornitori del condominio e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello
770, modello quest'ultimo - contenente il riepilogo per l'anno solare delle somme corrisposte ai fornitori e delle ritenute praticate - che l'amministratore deve inviare all'erario.
− Quanto a tali ulteriori contestazioni il convenuto si è limitato ad allegare genericamente di aver predisposto la restante documentazione in maniera assolutamente idonea e conforme alla normativa, senza però nulla provare sul punto.
− A fronte di ciò, da parte sua, parte attrice ha sia documentato l'invio dell'F24 per le ritenute in data
18.12.2019 (doc. 3) da parte della nuova Amministratrice, sig.ra anche per le scadenze CP_3
6/2018, 12/2018 e 6/2018 che erano di competenza del precedente Amministratore, rimasto in carica fino al 30.7.2019, sia documentato che anche per gli ulteriori adempimenti provvedeva la nuova
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amministratrice per il tramite del commercialista dott. , con un costo di € 228,38 come risulta CP_4 dalla fattura del professionista n. 18/20 del 17.01.2020 pagata dal Condominio in data 17.01.2020
(doc. 4).
− Anche tale somma risulta quindi dovuta dal convenuto a parte attrice trattandosi di esborso dovuto all'inadempimento da parte dello stesso al mandato ricevuto.
− Sull'amministratore gravano, infatti, gli obblighi posti a suo carico dalla legge e in particolare dall'art. 1130, comma 1, n. 5 che prevede tra gli obblighi dell'Amministratore quello di eseguire gli adempimenti fiscali.
− A fronte degli inadempimenti posti in essere da parte convenuta, la stessa risulta responsabile del danno subito da parte attrice a tale titolo pari a complessivi € 232,82, di cui € 4,44 per sanzioni e interessi per ritardato versamento delle ritenute fiscali ed € 228,38 per il costo del commercialista.
− Si prende atto che il ha formulato espressa riserva di eventualmente agire in separato Parte_1 giudizio nei confronti dell'Amministratore in caso di sopravvenuta applicazione della sanzione di €
100,00 per ogni certificazione unica non presentata nei termini di legge, non essendosi al momento concretizzato tale ulteriore paventato pregiudizio.
***
B) Mancata corretta tenuta della contabilità, mancata tenuta dei registri di contabilità e di nomina e revoca dell'amministratore.
− Parte attrice ha inoltre contestato al convenuto di non aver mai tenuto i registri di nomina e revoca dell'amministratore e di contabilità, previsti dall'art. 1129 c.c. comma 1 n. 7 e, in particolare, di aver utilizzato un mero elenco delle spese denominato “elenco dei documenti di competenza della gestione” e un “prospetto di riparto rate e scadenze versamenti” (docc. 5 e 6 attrice) invece di procedere alla stesura di un rendiconto consuntivo, che, ai sensi dell'art. 1130 bis c.c., dovrebbe espressamente contenere tra gli altri documenti lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota esplicativa.
− Parte attrice ha contestato quindi all'amministratore la violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge e in particolare dall'art. 1130 nn. 6, 7 e 9 per non aver tenuto i registri di contabilità e di nomina e revoca dell'amministratore - comportamento qualificato dal codice civile come “grave irregolarità” all'art. 1129 comma 1 n. 7 c.c. -, e dagli artt. 1130 comma 1 n. 10 c.c. e 1130 bis c.c. per non aver predisposto il rendiconto consuntivo con i requisiti di legge.
− A fronte di ciò, il convenuto si è limitato ad affermare di aver predisposto il registro di nomina e revoca dell'amministratore precisando “ma probabilmente non ha provveduto alla consegna dello stesso al proprio successore”, limitandosi per le ulteriori contestazioni ad affermare “si contesta fermamente quanto esposto circa
i documenti redatti dall'Amministratore uscente. In merito, preme invece evidenziare che gli stessi sono stati predisposti
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in maniera assolutamente idonea e conforme alla normativa. Quelle di controparte sono solamente delle valutazioni di parte, peraltro del tutto generiche ed erronee”, senza nulla provare sul punto.
− Parte attrice ha inoltre contestato alla convenuta di non aver conservato la documentazione condominiale e in particolare le fatture precedenti al 2018 e il bilancio di gestione del 2017, documenti tutti che non sarebbero mai stati consegnati al nuovo amministratore all'atto di passaggio delle consegne (docc. 7 e 8 attrice).
− A fronte di tale ulteriore censura, parte convenuta si è limitata ad affermare di aver conservato la documentazione anteriore al 2018 – senza fornire alcuna prova di quanto dedotto – meramente evidenziando trattarsi di “documentazione alquanto datata, risalente ad un periodo addirittura antecedente alla nomina di , e totalmente irrilevante ai fini dello svolgimento dell'incarico da parte del nuovo Amministratore”. CP_1
Ha, inoltre, genericamente affermato di aver sempre dato disponibilità ala consegna, senza provare nemmeno tale circostanza (e senza formulare sul punto alcun capitolo di prova).
− Parte attrice ha poi contestato al precedente Amministratore di non aver presentare il rendiconto consuntivo entro 180 giorni dalla scadenza dell'esercizio e di non aver convocato l'assemblea per l'approvazione (art. 1130 n. 10 c.c.), specificando l'inidoneità del mero prospetto predisposto da
[...]
redatto peraltro ben oltre i 180 giorni previsti per legge. Controparte_1
− Sul punto il convenuto si è limitato ad allegare lo stesso prospetto – prodotto e contestato dall'attrice
– affermandone l'idoneità.
− Tuttavia, va rilevato che – ferma l'inidoneità del mero riepilogo redatto dall'Amministratore – non è stata data prova dal convenuto nemmeno della presentazione all'Assemblea di tale riepilogo, essendosi lo stesso limitato a provare di averlo trasmesso via mail alla nuova Amministratrice in data 24.10.2019
(doc. 1 convenuta).
− Parte attrice ha inoltre rilevato che tale prospetto (prodotto sub 1 anche dal convenuto) è relativo a un periodo di 18 mesi con conseguente violazione del principio fondamentale della gestione annuale del condominio posto dal codice civile.
− Alla luce di quanto sopra, risulta, quindi, provato l'inadempimento del convenuto in quanto, come noto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cassazione civile sez. I, 02/09/2024, n. 23479).
Prova che – a fronte delle puntuali e specifiche contestazioni attoree - non è stata fornita da parte convenuta.
6
− Risulta quindi dovuto al anche l'ulteriore importo che lo stesso ha provato di aver Parte_1 sostenuto (doc. 9) per remunerare la nuova Amministratrice per “Ricostruzione Vs. contabilità per il periodo da dicembre 2017 a ottobre 2019”, pari a € 418,00.
***
Compenso determinato dall'Amministratore.
− Parte attrice ha inoltre lamentato che l'odierno convenuto in data 3.9.2019 (doc. 10 attrice) avrebbe provveduto a bonificarsi dal conto del Condominio l'importo di € 3.000,00 con causale “acconto compenso”, contestando la debenza di tale somma alla luce della mala gestio dallo stesso attuata.
− Da parte sua il convenuto non ha contestato tale circostanza, limitandosi ad affermare la debenza di tale somma in quanto “compenso spettante all'Amministratore per il periodo in cui lo stesso ha rivestito la carica, dal Marzo 2018 sino al 30 Luglio 2019”, specificando quanto all'importo prelevato che “il corrispettivo dell'esponente veniva determinato sin dalla nomina ad Amministratore Condominiale in € 100,00 per unità condominiale per ciascun anno”.
− Di tale determinazione parte convenuta non ha fornito però alcuna prova (né ha capitolato capitoli sul punto).
− In tema di condominio, come noto, la norma di cui all'art. 2233 c.c. attribuisce alla competenza dell'assemblea la determinazione del compenso dell'amministratore che non sia stabilito nell'atto costitutivo, fatta salva, in ipotesi di omessa determinazione, la determinazione giudiziale su istanza dell'avente diritto, non potendosi considerare la determinazione del corrispettivo implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto (Cassazione civile sez. VI, 22/04/2022, n.12927), peraltro qui nemmeno allegata.
− Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'attività posta in essere dall'Amministratore oggi convenuto e, altresì, degli inadempimenti imputabili allo stesso, risulta congruo rideterminare il complessivo compenso dovuto per l'incarico espletato a favore dell'attrice dal marzo 2018 al 30.7.2019 nel minor importo di € 1.000,00 con conseguente condanna del convenuto alla restituzione a parte attrice di quanto prelevato in eccedenza.
− Su tale somma, anche in assenza di apposita domanda saranno dovuti gli interessi legali dalla data del prelievo e fino alla restituzione.
Infatti: deve ritenersi non necessaria la formulazione di una autonoma domanda volta al riconoscimento del diritto agli interessi sulla somma della quale si chiede la restituzione, per la natura integralmente restitutoria dell'obbligo dettato dall'art. 1282 c.c., che opera ex lege, atteso che la sentenza che pone nel nulla il titolo e condanna alla restituzione chi ha percepito un importo non dovuto deve essere integralmente restitutoria nella posizione quo ante, essa può ritenersi anche implicitamente comprensiva dell'obbligo, in capo a chi ha ricevuto un importo che in base all'esito definitivo del
7
giudizio non gli spettava, di restituire anche i frutti civili appresi e quindi degli interessi, e, a sua volta, la domanda restitutoria può ritenersi comprensiva della domanda volta alla corresponsione, sulla somma che si chiede indietro, degli interessi legali (Cassazione civile sez. III, 12/11/2021, (ud.
11/06/2021, dep. 12/11/2021), n.34011).
***
Spese per esecuzione di lavori non autorizzati
− Parte attrice ha infine lamentato che parte convenuta avrebbe fatto arbitrariamente eseguire alcuni lavori di manutenzione non solo senza l'autorizzazione dei condomini, ma altresì contro la espressa volontà dei condomini stessi.
− Nello specifico, è pacifico tra le parti che i lavori eseguiti in difetto di preventivo assenso dell'assemblea erano relativi alla sistemazione dell'area di ingresso del e, in particolare, della Parte_1 pavimentazione della zona adibita ad area rifiuti, dei bordi delle aiuole e dei marciapiedi (docc.
3-6 convenuto).
− Parte convenuta, pur ammettendo il pagamento dell'importo, ha negato trattarsi di lavori di straordinaria amministrazione e ha dedotto di averli comunque sottoposti all'approvazione dell'assemblea senza tuttavia documentare la circostanza.
− Nel caso di specie, tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che si sia trattato di lavori di manutenzione ordinaria, e quindi di lavori eseguiti su materiali e finiture esistenti e non atti a rivoluzionare la struttura del condominio, in quanto tali rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c.
− Per tali lavori è sussiste un autonomo potere decisionale dell'amministratore laddove, come nel caso di specie, siano normali atti di gestione finalizzati a permettere l'utilizzazione e il godimento dei beni comuni e siano di lieve entità (come è indirettamente confermato anche dall'importo degli stessi, doc.
12 attrice).
− La mancata comunicazione all'Assemblea di tali lavori non risulta, quindi, nel caso di specie, sufficiente ad addivenire a un addebito di responsabilità dell'amministratore e alla sua condanna al versamento al di quanto da questo pagato per tali lavori. Parte_1
***
Spese di lite
− Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta – che peraltro ha omesso di prendere posizione sulla proposta conciliativa che era stata formulata dal Giudice e accettata da parte attrice –
e vengono liquidate come in dispositivo per lo scaglione di riferimento determinato in base all'accoglimento della domanda, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria considerata l'attività effettivamente svolta.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione rigettata:
1) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 versare a in persona dell'Amministratore pro tempore l'importo di € 644,78 a titolo Parte_1 di risarcimento dei danni da questo subiti;
2) determina il compenso di per il periodo di incarico quale Controparte_1 amministratrice del dal 7.3.2018 al 30.7.2019, in € 1.000,00 complessivi, Parte_1 condannando in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 restituire all'attrice la somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla data del prelievo al saldo;
3) condanna a rimborsare a in persona Controparte_1 Parte_1 dell'Amministratore pro tempore le spese di lite di questo giudizio, quantificate in complessivi € 2.127,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA e alla rifusione delle anticipazioni documentate per €
264,00.
Così deciso in Treviso l'8/3/2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1846/2021 promosso da:
IN AMM.RE PRO (C.F. Parte_1 Pt_2 Pt_3 P.IVA_1
Con l'Avv. VOLPI MASSIMO e con l'Avv. MORNICO KLAUS
- attore - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Con l'Avv. SCATURCHIO ANTONIO ex art. 85 c.p.c.
- convenuto -
Avente ad oggetto: Responsabilità professionale
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 23.10.2024 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: “ogni avversa istanza, eccezione e conclusione disattesa,
A) accertare e dichiarare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, l'inadempimento di Controparte_1 alle obbligazioni derivanti dal mandato di amministrazione condominiale intercorso con il
[...] Parte_1
[...]
B) condannare a pagare al in persona Controparte_1 Parte_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, la somma di € 644,78 per rimborso delle spese sostenute dal
a causa dell'inadempimento dell'amministratore; Parte_1
C) condannare a versare al in persona Controparte_1 Parte_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, la somma di € 3.000,00 prelevata dal conto corrente condominiale per compensi non dovuti;
D) condannare a versare al in persona Controparte_1 Parte_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, la somma di € 1.452,00 da questi prelevata dal conto corrente condominiale per il pagamento di un debito proprio.
In via istruttoria: ammettersi le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 del del 2 Parte_1
1
marzo 2022 e alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 del del 23 marzo 2022. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali iva e cap come per legge.”
Per parte convenuta: in via istruttoria come in atti e nel merito:
“Alla luce di quanto esposto in narrativa, dichiararsi che nulla deve in persona Controparte_1 del titolare sig. , al Controparte_1 Parte_1
Con rifusione integrale delle spese e competenze di lite.”
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato in data 16.3.2021 il in persona del proprio Parte_1
Amministratore, agiva nei confronti di amministratrice del Controparte_1 condominio dal 7.3.2018 al 30.7.2019. Allegava:
- di aver nominato il 7.3.2018 quale amministratrice la convenuta, rimasta poi in carica fino alla nomina del nuovo amministratore, avvenuta il 30.7.2019;
- che la convenuta non adempiva in maniera corretta e con la dovuta diligenza all'incarico di amministrazione, rendendosi inadempiente;
- che, in particolare, (A) ometteva di effettuare il versamento delle ritenute fiscali previsto e di presentare i modelli 770 e le certificazioni uniche relative ai pagamenti effettuati ai fornitori;
- (B) che ometteva di provvedere alla corretta tenuta della contabilità e ometteva di tenere i registri di contabilità e di nomina e revoca dell'amministratore;
- (C) che la convenuta ometteva di conservare la documentazione condominiale, in particolare le fatture degli anni precedenti al 2018 e il bilancio di gestione del 2017 redatto dal precedente amministratore;
- (D) che la convenuta ometteva di presentare nel termine di 180 giorni il rendiconto consuntivo
2018 e di convocare l'assemblea nel medesimo termine;
- di essersi dovuto rivolgere a dei professionisti per rimediare alla situazione creata dalla convenuta,
e in particolare per ricostruire la contabilità ed eseguire gli adempimenti di legge, sostenendo i relativi costi (€ 644,78);
- che, inoltre, l'Amministratore, in violazione dei diritti del e dei condomini, procedeva Parte_1 in data 2.9.2019 all'indebito prelievo di € 3.000,00 per compensi non dovuti a causa della mala gestio
(con causale “acconto compenso”) peraltro facendo così venir meno la provvista necessaria al pagamento dell'assicurazione nell'interesse del Condominio, con ulteriore inadempimento;
- che, inoltre, l'Amministratore provvedeva all'arbitraria esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e/o innovazioni e privi del carattere di urgenza, mai deliberati né approvati
2
dall'Assemblea e, anzi, contro l'espressa volontà dei condomini stessi (sistemazione e ampliamento della piazzola immondizie e sistemazione parcheggio), versando dal conto corrente condominiale l'importo di € 1.452,00.
Chiedeva, quindi, accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni derivanti dal mandato di amministrazione condominiale intercorso con il e per l'effetto Parte_1 la condanna della stessa al pagamento del complessivo importo di € 5.096,78.
− Si costituiva il 22.9.2021 chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande attoree. Allegava:
- (A) corrispondere al vero l'omesso versamento delle ritenute fiscali ma essere tale mancanza addebitabile al commercialista incaricato dal Geom. e comunque, esservi già stato posto CP_1 rimedio con esborso da parte del solo di € 4,44 a titolo di sanzione e dei € 228,38 Parte_1 versati dal quale compenso del professionista incaricato, per un totale quindi di € Parte_1
232,82;
- (B) essere irrilevante la tenuta o meno del registro di nomina e revoca dell'Amministratore, comunque predisposto da ma probabilmente mai consegnato al successore;
CP_1
- (C) di aver predisposto la restante documentazione in maniera assolutamente idonea e conforme alla normativa;
- (D) di aver opportunamente conservato la documentazione anteriore al 2018, pur trattandosi di documentazione del tutto irrilevante ai fini dello svolgimento dell'incarico da parte del nuovo
Amministratore e di aver comunque sempre dato disponibilità alla consegna di tale documentazione;
- di aver redatto – e trasmesso al nuovo Amministratore – il consuntivo 2018-2019;
- essere l'importo di € 3.000,00 prelevato, a sé dovuto quale compenso – rectius, acconto del compenso - per l'attività di Amministratore effettuata dal marzo 2018 al 30.7.2019, essendo stato fin dalla propria nomina il proprio compenso determinato in € 100,00 per unità condominiale per ciascun anno;
- non essere i lavori contestati in atto di citazione né di straordinaria manutenzione né innovazioni ed essere comunque gli stessi stati realizzati su espresso volere dei manifestato in CP_2 apposita assemblea, al fine di mettere ordine all'area di ingresso del che presentava Parte_1 svariati problemi essendo danneggiata la pavimentazione della zona adibita ad area rifiuti e rovinati i bordi delle aiuole e i marciapiedi.
− Con provvedimento del 23.9.2021 il Giudice assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma
6, c.p.c. e all'esito del deposito delle memorie, con ordinanza del 26.9.2022, formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.:
“1) rifusione da parte del convenuto, a favore dell'attrice, di € 644,78;
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2) determinazione del compenso per il periodi di incarico (circa un anno e mezzo) in € 1.200,00 complessivi, con conseguente restituzione della somma di € 1.800,00 al condominio, da parte del convenuto;
3) rifusione delle spese di lite di questo giudizio, quantificate secondo lo scaglione di riferimento sino ad € 5.200,00, in complessivi € 811,00 (valori ridotti del 50% per le prime tre fasi, atteso il valore limitato della controversia e la limitata istruttoria documentale effettuata), oltre accessori di legge quali IVA e c.p.a. ed oltre rimborso spese generali 15% e rifusione di anticipazioni documentate (per marche da bollo, spese di notifica, contributo unificato et coetera);
4) conseguente dichiarazione delle parti di nulla avere più a che pretendere reciprocamente, con riguardo ai fatti e alle domande di causa”.
− Preso atto dell'accettazione della proposta solo da parte dell'attore, il Giudice con provvedimento del
22.6.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 23.10.2024 assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c.
− In data 19.4.2023 il difensore di parte convenuta formalizzava rinuncia all'incarico senza che successivamente intervenisse nomina di nuovo difensore, con i conseguenti effetti ex art. 185 c.p.c.
* * *
A) Omesso versamento delle ritenute fiscali e omessa presentazione di CU e 770
− Quanto alle contestazioni di cui al punto A) dell'atto di citazione, il convenuto ha ammesso il mancato versamento delle ritenute previdenziali, attribuendolo genericamente alla responsabilità di altro professionista.
− Risulta quindi dovuto l'importo di € 4,44 versato dal a titolo di interessi e sanzioni (doc. Parte_1
3 attrice).
− Parte attrice, poi, ha contestato al convenuto di non aver provveduto a compilare le cosiddette
“certificazioni uniche” relative ai pagamenti effettuati ai fornitori e alle ritenute di legge operate.
Certificazioni che poi l'amministratore avrebbe dovuto inviare ai fornitori del condominio e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello
770, modello quest'ultimo - contenente il riepilogo per l'anno solare delle somme corrisposte ai fornitori e delle ritenute praticate - che l'amministratore deve inviare all'erario.
− Quanto a tali ulteriori contestazioni il convenuto si è limitato ad allegare genericamente di aver predisposto la restante documentazione in maniera assolutamente idonea e conforme alla normativa, senza però nulla provare sul punto.
− A fronte di ciò, da parte sua, parte attrice ha sia documentato l'invio dell'F24 per le ritenute in data
18.12.2019 (doc. 3) da parte della nuova Amministratrice, sig.ra anche per le scadenze CP_3
6/2018, 12/2018 e 6/2018 che erano di competenza del precedente Amministratore, rimasto in carica fino al 30.7.2019, sia documentato che anche per gli ulteriori adempimenti provvedeva la nuova
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amministratrice per il tramite del commercialista dott. , con un costo di € 228,38 come risulta CP_4 dalla fattura del professionista n. 18/20 del 17.01.2020 pagata dal Condominio in data 17.01.2020
(doc. 4).
− Anche tale somma risulta quindi dovuta dal convenuto a parte attrice trattandosi di esborso dovuto all'inadempimento da parte dello stesso al mandato ricevuto.
− Sull'amministratore gravano, infatti, gli obblighi posti a suo carico dalla legge e in particolare dall'art. 1130, comma 1, n. 5 che prevede tra gli obblighi dell'Amministratore quello di eseguire gli adempimenti fiscali.
− A fronte degli inadempimenti posti in essere da parte convenuta, la stessa risulta responsabile del danno subito da parte attrice a tale titolo pari a complessivi € 232,82, di cui € 4,44 per sanzioni e interessi per ritardato versamento delle ritenute fiscali ed € 228,38 per il costo del commercialista.
− Si prende atto che il ha formulato espressa riserva di eventualmente agire in separato Parte_1 giudizio nei confronti dell'Amministratore in caso di sopravvenuta applicazione della sanzione di €
100,00 per ogni certificazione unica non presentata nei termini di legge, non essendosi al momento concretizzato tale ulteriore paventato pregiudizio.
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B) Mancata corretta tenuta della contabilità, mancata tenuta dei registri di contabilità e di nomina e revoca dell'amministratore.
− Parte attrice ha inoltre contestato al convenuto di non aver mai tenuto i registri di nomina e revoca dell'amministratore e di contabilità, previsti dall'art. 1129 c.c. comma 1 n. 7 e, in particolare, di aver utilizzato un mero elenco delle spese denominato “elenco dei documenti di competenza della gestione” e un “prospetto di riparto rate e scadenze versamenti” (docc. 5 e 6 attrice) invece di procedere alla stesura di un rendiconto consuntivo, che, ai sensi dell'art. 1130 bis c.c., dovrebbe espressamente contenere tra gli altri documenti lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota esplicativa.
− Parte attrice ha contestato quindi all'amministratore la violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge e in particolare dall'art. 1130 nn. 6, 7 e 9 per non aver tenuto i registri di contabilità e di nomina e revoca dell'amministratore - comportamento qualificato dal codice civile come “grave irregolarità” all'art. 1129 comma 1 n. 7 c.c. -, e dagli artt. 1130 comma 1 n. 10 c.c. e 1130 bis c.c. per non aver predisposto il rendiconto consuntivo con i requisiti di legge.
− A fronte di ciò, il convenuto si è limitato ad affermare di aver predisposto il registro di nomina e revoca dell'amministratore precisando “ma probabilmente non ha provveduto alla consegna dello stesso al proprio successore”, limitandosi per le ulteriori contestazioni ad affermare “si contesta fermamente quanto esposto circa
i documenti redatti dall'Amministratore uscente. In merito, preme invece evidenziare che gli stessi sono stati predisposti
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in maniera assolutamente idonea e conforme alla normativa. Quelle di controparte sono solamente delle valutazioni di parte, peraltro del tutto generiche ed erronee”, senza nulla provare sul punto.
− Parte attrice ha inoltre contestato alla convenuta di non aver conservato la documentazione condominiale e in particolare le fatture precedenti al 2018 e il bilancio di gestione del 2017, documenti tutti che non sarebbero mai stati consegnati al nuovo amministratore all'atto di passaggio delle consegne (docc. 7 e 8 attrice).
− A fronte di tale ulteriore censura, parte convenuta si è limitata ad affermare di aver conservato la documentazione anteriore al 2018 – senza fornire alcuna prova di quanto dedotto – meramente evidenziando trattarsi di “documentazione alquanto datata, risalente ad un periodo addirittura antecedente alla nomina di , e totalmente irrilevante ai fini dello svolgimento dell'incarico da parte del nuovo Amministratore”. CP_1
Ha, inoltre, genericamente affermato di aver sempre dato disponibilità ala consegna, senza provare nemmeno tale circostanza (e senza formulare sul punto alcun capitolo di prova).
− Parte attrice ha poi contestato al precedente Amministratore di non aver presentare il rendiconto consuntivo entro 180 giorni dalla scadenza dell'esercizio e di non aver convocato l'assemblea per l'approvazione (art. 1130 n. 10 c.c.), specificando l'inidoneità del mero prospetto predisposto da
[...]
redatto peraltro ben oltre i 180 giorni previsti per legge. Controparte_1
− Sul punto il convenuto si è limitato ad allegare lo stesso prospetto – prodotto e contestato dall'attrice
– affermandone l'idoneità.
− Tuttavia, va rilevato che – ferma l'inidoneità del mero riepilogo redatto dall'Amministratore – non è stata data prova dal convenuto nemmeno della presentazione all'Assemblea di tale riepilogo, essendosi lo stesso limitato a provare di averlo trasmesso via mail alla nuova Amministratrice in data 24.10.2019
(doc. 1 convenuta).
− Parte attrice ha inoltre rilevato che tale prospetto (prodotto sub 1 anche dal convenuto) è relativo a un periodo di 18 mesi con conseguente violazione del principio fondamentale della gestione annuale del condominio posto dal codice civile.
− Alla luce di quanto sopra, risulta, quindi, provato l'inadempimento del convenuto in quanto, come noto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cassazione civile sez. I, 02/09/2024, n. 23479).
Prova che – a fronte delle puntuali e specifiche contestazioni attoree - non è stata fornita da parte convenuta.
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− Risulta quindi dovuto al anche l'ulteriore importo che lo stesso ha provato di aver Parte_1 sostenuto (doc. 9) per remunerare la nuova Amministratrice per “Ricostruzione Vs. contabilità per il periodo da dicembre 2017 a ottobre 2019”, pari a € 418,00.
***
Compenso determinato dall'Amministratore.
− Parte attrice ha inoltre lamentato che l'odierno convenuto in data 3.9.2019 (doc. 10 attrice) avrebbe provveduto a bonificarsi dal conto del Condominio l'importo di € 3.000,00 con causale “acconto compenso”, contestando la debenza di tale somma alla luce della mala gestio dallo stesso attuata.
− Da parte sua il convenuto non ha contestato tale circostanza, limitandosi ad affermare la debenza di tale somma in quanto “compenso spettante all'Amministratore per il periodo in cui lo stesso ha rivestito la carica, dal Marzo 2018 sino al 30 Luglio 2019”, specificando quanto all'importo prelevato che “il corrispettivo dell'esponente veniva determinato sin dalla nomina ad Amministratore Condominiale in € 100,00 per unità condominiale per ciascun anno”.
− Di tale determinazione parte convenuta non ha fornito però alcuna prova (né ha capitolato capitoli sul punto).
− In tema di condominio, come noto, la norma di cui all'art. 2233 c.c. attribuisce alla competenza dell'assemblea la determinazione del compenso dell'amministratore che non sia stabilito nell'atto costitutivo, fatta salva, in ipotesi di omessa determinazione, la determinazione giudiziale su istanza dell'avente diritto, non potendosi considerare la determinazione del corrispettivo implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto (Cassazione civile sez. VI, 22/04/2022, n.12927), peraltro qui nemmeno allegata.
− Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'attività posta in essere dall'Amministratore oggi convenuto e, altresì, degli inadempimenti imputabili allo stesso, risulta congruo rideterminare il complessivo compenso dovuto per l'incarico espletato a favore dell'attrice dal marzo 2018 al 30.7.2019 nel minor importo di € 1.000,00 con conseguente condanna del convenuto alla restituzione a parte attrice di quanto prelevato in eccedenza.
− Su tale somma, anche in assenza di apposita domanda saranno dovuti gli interessi legali dalla data del prelievo e fino alla restituzione.
Infatti: deve ritenersi non necessaria la formulazione di una autonoma domanda volta al riconoscimento del diritto agli interessi sulla somma della quale si chiede la restituzione, per la natura integralmente restitutoria dell'obbligo dettato dall'art. 1282 c.c., che opera ex lege, atteso che la sentenza che pone nel nulla il titolo e condanna alla restituzione chi ha percepito un importo non dovuto deve essere integralmente restitutoria nella posizione quo ante, essa può ritenersi anche implicitamente comprensiva dell'obbligo, in capo a chi ha ricevuto un importo che in base all'esito definitivo del
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giudizio non gli spettava, di restituire anche i frutti civili appresi e quindi degli interessi, e, a sua volta, la domanda restitutoria può ritenersi comprensiva della domanda volta alla corresponsione, sulla somma che si chiede indietro, degli interessi legali (Cassazione civile sez. III, 12/11/2021, (ud.
11/06/2021, dep. 12/11/2021), n.34011).
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Spese per esecuzione di lavori non autorizzati
− Parte attrice ha infine lamentato che parte convenuta avrebbe fatto arbitrariamente eseguire alcuni lavori di manutenzione non solo senza l'autorizzazione dei condomini, ma altresì contro la espressa volontà dei condomini stessi.
− Nello specifico, è pacifico tra le parti che i lavori eseguiti in difetto di preventivo assenso dell'assemblea erano relativi alla sistemazione dell'area di ingresso del e, in particolare, della Parte_1 pavimentazione della zona adibita ad area rifiuti, dei bordi delle aiuole e dei marciapiedi (docc.
3-6 convenuto).
− Parte convenuta, pur ammettendo il pagamento dell'importo, ha negato trattarsi di lavori di straordinaria amministrazione e ha dedotto di averli comunque sottoposti all'approvazione dell'assemblea senza tuttavia documentare la circostanza.
− Nel caso di specie, tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che si sia trattato di lavori di manutenzione ordinaria, e quindi di lavori eseguiti su materiali e finiture esistenti e non atti a rivoluzionare la struttura del condominio, in quanto tali rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c.
− Per tali lavori è sussiste un autonomo potere decisionale dell'amministratore laddove, come nel caso di specie, siano normali atti di gestione finalizzati a permettere l'utilizzazione e il godimento dei beni comuni e siano di lieve entità (come è indirettamente confermato anche dall'importo degli stessi, doc.
12 attrice).
− La mancata comunicazione all'Assemblea di tali lavori non risulta, quindi, nel caso di specie, sufficiente ad addivenire a un addebito di responsabilità dell'amministratore e alla sua condanna al versamento al di quanto da questo pagato per tali lavori. Parte_1
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Spese di lite
− Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta – che peraltro ha omesso di prendere posizione sulla proposta conciliativa che era stata formulata dal Giudice e accettata da parte attrice –
e vengono liquidate come in dispositivo per lo scaglione di riferimento determinato in base all'accoglimento della domanda, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria considerata l'attività effettivamente svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione rigettata:
1) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 versare a in persona dell'Amministratore pro tempore l'importo di € 644,78 a titolo Parte_1 di risarcimento dei danni da questo subiti;
2) determina il compenso di per il periodo di incarico quale Controparte_1 amministratrice del dal 7.3.2018 al 30.7.2019, in € 1.000,00 complessivi, Parte_1 condannando in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 restituire all'attrice la somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla data del prelievo al saldo;
3) condanna a rimborsare a in persona Controparte_1 Parte_1 dell'Amministratore pro tempore le spese di lite di questo giudizio, quantificate in complessivi € 2.127,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA e alla rifusione delle anticipazioni documentate per €
264,00.
Così deciso in Treviso l'8/3/2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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