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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 4029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4029 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 240 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocata Antonella Parte_1
Sirianni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fiano Romano, via Garibaldi 10
-APPELLANTE –
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_1 di procura generale, dall'avvocata Paola Scarlato ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 949/2024 pubblicata in data 28/01/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava che il ricorrente era in possesso del requisito sanitario per beneficiare Parte_1 dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/1971, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
CP_ Condannava l' alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.696 oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per ponendo definitivamente a carico dell'istituto le spese delle consulenze tecniche d'ufficio già liquidate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello fondato su un unico e articolato Parte_1 motivo con il quale contesta la sentenza esclusivamente con riferimento alla liquidazione delle spese di lite.
CP_ L' si è costituito in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
Le parti non si sono presentate all'udienza del 13.11.2025, sicché il Collegio ha disposto il rinvio della causa all'odierna udienza del 27.11.2025, mandando alla Cancelleria di provvedere agli adempimenti di competenza.
Le parti, sebbene validamente avvisate, non hanno preso parte all'udienza odierna, sicché la Corte non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno 2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c. – richiamato dall'art. 309 c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2208, convertito con l. 133/2008.
A detta pronuncia consegue, ex art. 310 u.c. c.p.c., che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
nulla sulle spese.
Roma, il 27.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 240 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocata Antonella Parte_1
Sirianni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fiano Romano, via Garibaldi 10
-APPELLANTE –
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_1 di procura generale, dall'avvocata Paola Scarlato ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 949/2024 pubblicata in data 28/01/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava che il ricorrente era in possesso del requisito sanitario per beneficiare Parte_1 dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/1971, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
CP_ Condannava l' alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.696 oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per ponendo definitivamente a carico dell'istituto le spese delle consulenze tecniche d'ufficio già liquidate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello fondato su un unico e articolato Parte_1 motivo con il quale contesta la sentenza esclusivamente con riferimento alla liquidazione delle spese di lite.
CP_ L' si è costituito in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
Le parti non si sono presentate all'udienza del 13.11.2025, sicché il Collegio ha disposto il rinvio della causa all'odierna udienza del 27.11.2025, mandando alla Cancelleria di provvedere agli adempimenti di competenza.
Le parti, sebbene validamente avvisate, non hanno preso parte all'udienza odierna, sicché la Corte non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno 2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c. – richiamato dall'art. 309 c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2208, convertito con l. 133/2008.
A detta pronuncia consegue, ex art. 310 u.c. c.p.c., che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
nulla sulle spese.
Roma, il 27.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario