Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00329/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01270/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2025, proposto da
Theras Lifetech S.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B287A20A3B, rappresentata e difesa dall’avvocato AN EF, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato AR NE, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Melo Da Bari, 226;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Roche Diabetes Care Italy S.p.A., Biochemical Systems International S.r.l., Terumo Italia S.r.l., non costituiti in giudizio;
Bc Trade S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della Determinazione del Direttore della Divisione SArPULIA n. 157 del 7/7/2025, comunicata solo il successivo 14/7/2025, con cui INNOVAPUGLIA SPA ha aggiudicato la gara telematica suddivisa in 9 Lotti a procedura aperta concernente la conclusione di un Accordo Quadro multi-fornitore ex art. 59 comma 4 lett. a) D.Lgs.n. 36/2023, per la fornitura di dispositivi ad alta tecnologia per la somministrazione di insulina e il monitoraggio in continuo del glucosio per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia ed, in particolar modo, nella parte in cui ha affidato il Lotto 2 relativo alla fornitura di “Microinfusore d’insulina a cerotto”, per un importo complessivo quadriennale a base d’asta di 7.854.000 € alle società ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A., B.C. TRADE S.R.L. e BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L.;
- di tutti i Verbali di gara e, in particolar modo, del Verbale n. 7 in seduta riservata del 11/02/2025 di valutazione delle offerte tecniche degli operatori partecipanti al suddetto Lotto 2, nonchè di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente, se ed in quanto rilevante
nonché
per la declaratoria d’inefficacia dell’Accordo-Quadro, se ed in quanto eventualmente sottoscritto, con il conseguente subentro della Theras Lifetech S.r.l. in corso d’esecuzione ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subìendi dalla ricorrente per effetto dell’esecuzione della concessione in quanto illegittimamente affidata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NO S.p.A. e di Bc Trade S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 04.03.2026 il dott. LO NN e uditi per le parti i difensori, avv.ti Adriano Colombani, su delega orale di AN EF, per la parte ricorrente; AR NE per NO è presente nelle preliminari; nessuno è comparso per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto notificato in data 08.08.2025 e depositato in pari data, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione della gara indetta dall’Amministrazione resistente per la fornitura di “ Microinfusore d’insulina a cerotto ” (lotto n. 2) e disposta in favore delle prime tre classificate.
1.1. Ha allegato di aver partecipato alla procedura, da assegnarsi a tre operatori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per la componente tecnica e 30 punti per quella economica.
La ricorrente ha conseguito un punteggio complessivo di 76,30 (di cui 59,24 per l’offerta tecnica e 17,06 per quella economica), risultando dunque esclusa dalla rosa degli operatori aggiudicatari e collocandosi al quinto posto della graduatoria.
1.2. In primo luogo, ha dedotto l’illegittimità dell’ammissione alla gara della controinteressata, prima classificata, lamentando l’insanabile difformità del dispositivo medico proposto rispetto alle specifiche tecniche minime previste dal Capitolato Speciale.
Il sistema offerto dalla prima classificata non rispetterebbe i parametri di precisione per la velocità di infusione basale dell’insulina e per cui è stata richiesta, per l’intero range operativo, una regolazione precisa con incrementi pari o inferiori a 0,05 U/h.
Il dispositivo della prima classificata garantirebbe invece, incrementi di 0,01 U/h solo per velocità comprese tra 0,1 U/h e 5 U/h; diversamente, per il range superiore (da 5 U/h a 25 U/h), l’incremento minimo consentito dal sistema della controinteressata sarebbe di 0,1 U/h e quindi, in sintesi, sarebbe un dispositivo meno sensibile e di qualità inferiore a quella richiesta dal bando.
1.3. In secondo luogo - per superare la prova di resistenza e raggiungere la terza posizione in classifica ed ottenere così l’aggiudicazione – la parte ricorrente ha formulato specifiche critiche contro i punteggi assegnati a sé e al quarto concorrente da parte della Stazione appaltante.
1.3.1. In particolare, ha dedotto l’illegittimità delle valutazioni della Commissione di gara in fase di attribuzione di un punteggio premiale all’offerta della quarta classificata per il sub-criterio della connettività con smartphone (1 punto).
Il software proposto dalla quarta classificata non costituirebbe una app dedicata o proprietaria, bensì una piattaforma di terze parti, multi-dispositivo e generalista, utilizzata per la raccolta e la visualizzazione di dati provenienti da molteplici sistemi presenti sul mercato.
1.3.2. Ha dedotto, altresì, violazione di legge per eccesso di potere per errata attribuzione del punteggio tecnico relativo agli avvisi ed allarmi erogati dal dispositivo.
La Commissione giudicatrice avrebbe attribuito alla ricorrente un punteggio di 3,60 su 6, in netto contrasto con i punteggi assegnati ad altri concorrenti, le cui soluzioni presenterebbero un numero inferiore di allarmi (variabili tra 22 e 28) e minori opzioni di personalizzazione.
1.3.3. Quanto, infine, al criterio dell’assistenza tecnica, la ricorrente avrebbe offerto un modello di supporto attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo la sostituzione del dispositivo entro 48 ore dalla segnalazione del guasto e una capillare rete di supporto sul territorio pugliese composta da oltre 40 professionisti dedicati per la formazione e l’assistenza in loco a pazienti e centri.
Nonostante questo, la Commissione avrebbe riconosciuto alla ricorrente il punteggio di 2,50 su 5.
1.4. In definitiva, la combinazione di tali punteggi avrebbe fatto posizionare la ricorrente al quinto posto della graduatoria definitiva, precludendole l’accesso alle posizioni utili per l’aggiudicazione del lotto.
2. Si è costituita in giudizio la stazione appaltante, insistendo per il rigetto delle domande e confutando le singole valutazioni operate dalla ricorrente.
3. Si è costituita la controinteressata classificatasi al secondo posto, rilevando l’assenza di errori macroscopici nell’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione e quindi, l’insindacabilità di tali scelte da parte del Giudice Amministrativo.
4. All’udienza pubblica del 04.03.2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Va respinta ogni richiesta istruttoria, in particolare quella che concerne gli approfondimenti tecnici in ordine al requisito minimo relativo agli incrementi/decrementi della basale (pari o inferiori a 0,05 unità per ora) lungo l’intero range operativo dichiarato dalla prima classificata, poiché tale dato non è contestato nella sua oggettività, dovendo piuttosto il Collegio verificare la sua rispondenza al bando di gara ai fini dell’esclusione del controinteressato risultato primo.
6. In via preliminare, il Collegio rileva la legittimazione della società ricorrente, subentrata nel rapporto processuale a seguito di fusione per incorporazione della società originaria partecipante.
Ai sensi dell’art. 2504- bis c.c., tale operazione configura una successione a titolo universale che determina il trasferimento automatico della posizione di concorrente e dei relativi requisiti ( ex artt. 94 e 100 D.lgs. 36 del 2023).
7. Nel merito, il primo motivo è infondato.
La tesi di parte ricorrente, secondo cui la precisione del dispositivo dovrebbe essere garantita in modo costante per l’intero spettro di erogazione (fino a 25 unità per ora), risulta il frutto di una lettura formalistica delle regole di gara.
Il bando, infatti, non specifica che il valore di 0,05 U/h debba essere mantenuto invariato per ogni possibile regime di infusione né impone un vincolo di linearità assoluta su tutto il range operativo.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le clausole del bando di gara devono essere interpretate evitando letture eccessivamente rigorose che avrebbero l’effetto di restringere la platea dei concorrenti.
I principi di trasparenza e di parità di trattamento che disciplinano tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici richiedono che le condizioni sostanziali e procedurali relative alla partecipazione ad un appalto siano chiaramente definite in anticipo e rese pubbliche, in particolare gli obblighi a carico degli offerenti, affinché questi ultimi possano conoscere esattamente i vincoli procedurali ed essere assicurati del fatto che gli stessi requisiti valgono per tutti i concorrenti (Corte Giustizia UE, C-27 del 2015 (Pippo Pizzo), punto 37; C‑226 del 2004 e C‑228 del 2004 (La Cascina e a.), punto 32).
Pertanto, in presenza di una clausola generica - che richiede una prestazione tecnica senza dettagliarne l’estensione a ogni singola frazione di potenza - l’Amministrazione deve interpretarla nel senso più favorevole alla partecipazione.
Escludere un concorrente il cui prodotto possiede la caratteristica richiesta (la capacità di erogare insulina a step di 0,05 U/h) sulla base di un dettaglio tecnico non esplicitato (il range di mantenimento di tale step ) avrebbe esposto la stazione appaltante al rischio di incorrere in eccesso di potere per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
La censura proposta dalla ricorrente si fonda pertanto, su una lettura atomistica e meccanica del disciplinare.
In applicazione del principio del risultato (art. 1 D.lgs. 36 del 2023), invece, va condivisa la scelta di valutare positivamente agli stretti fini di ammissibilità – sulla base della formulazione testuale del bando di gara – una specifica sensibilità anche solo in un determinato segmento e non invece per tutta la curva di valori.
Si può quindi ritenere ragionevole - e conseguentemente vietato al Giudice sostituirsi nel giudizio compiuto dall’organo legalmente deputato a compiere tale scelta (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 16 del 2025) – la valutazione compiuta dall’Amministrazione resistente.
8. Il rigetto della doglianza volta all'esclusione della prima classificata determina l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.
Poiché la procedura prevede l'aggiudicazione in favore dei primi tre operatori classificati e la società ricorrente occupa attualmente la quinta posizione, la permanenza in gara della prima graduata rende l'eventuale accoglimento delle censure sui punteggi tecnici inidoneo a garantire alla ricorrente la collocazione in posizione utile.
9. In ogni caso, va rilevato che le restanti censure, in particolare quelle sui punteggi premiali per assistenza (9.1.) e avvisi (9.2.), si risolvono, effettivamente, in un tentativo di sollecitare un sindacato sostitutivo, precluso al Giudice Amministrativo in assenza di macroscopica irragionevolezza.
9.1. La valorizzazione della presenza fisica sul territorio regionale costituisce una logica declinazione del criterio qualitativo in ambito sanitario, volta a garantire supporto immediato e formazione sul campo, elementi non fungibili con un’assistenza da remoto (aspetto neanche contestato dalla ricorrente, che invece si è lamentata della mancata motivazione della P.A. in ordine alla necessità di presenza fisica).
La stazione appaltante ha ritenuto prioritaria, e quindi da premiare con un punteggio ulteriore, la capillarità e la presenza fisica sul territorio regionale rispetto al mero supporto a distanza.
Tale scelta – non particolarmente sindacabile dal G.A. proprio per l’elasticità della legge di copertura, soltanto opinabile - non è stata neppure posta come una condizione di partecipazione.
Essa, ragionevolmente, ha rappresentato una valorizzazione di obbiettivi già insiti nel concetto di assistenza ed intervento e riconosciuti quali “ servizi aggiuntivi ” rispetto al mimino previsto dal Capitolato, rendendo quindi complessivamente logico e sostenibile l’operato della P.A. ed il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo.
9.2. Inoltre, la Commissione ha legittimamente valutato non solo la quantità numerica degli avvisi, ma anche la loro fruibilità e personalizzazione. Il loro semplice conteggio numerico risulta quindi neutro ai fini di una dimostrazione di irrazionalità da parte dell’organo tecnico nell’attribuzione di questi specifici punteggi premiali.
9.3. Quanto all’utilizzo di un app di terze parti, la disciplina di gara non richiedeva espressamente lo sviluppo di un’applicazione proprietaria.
Dunque, in virtù del principio di neutralità tecnologica (concetto elaborato nel settore delle comunicazioni elettroniche, ma estendibile anche in altri ambiti attraverso il volano dei principi generalissimi di non discriminazione e parità di trattamento), l’Amministrazione deve premiare il risultato (la connettività del device ) e non la specifica modalità industriale con cui lo si ottiene, a maggior ragione se non vi sono specifiche contro-indicazioni o divieti fissati in sede di bando di gara.
È irrilevante, infine, anche alla luce del disposto assorbimento, approfondire il concetto di monitoraggio: sebbene esso descriva un'interazione tecnica più evoluta e sistemica, come sostenuto dalla ricorrente, la scelta dell'Amministrazione di valorizzare la compatibilità con piattaforme esterne di mera raccolta dei dati non esorbita dai canoni di ragionevolezza tecnica e risponde, secondo un giudizio di sufficienza, alla funzione informativa richiesta dalla legge di gara.
10. Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti dell’Amministrazione resistente e si liquidano in dispositivo, mentre possono compensarsi nei confronti della controinteressata, alla luce del contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in €3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, compensandole tra le restanti parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IN BL, Presidente
LO Ieva, Primo Referendario
LO NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO NN | IN BL |
IL SEGRETARIO