Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00340/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00400/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 400 del 2017, proposto da IC EN, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio De Angelis, con domicilio eletto presso il suo studio in Sezze (LT), via San Bartolomeo 67 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvantoniodeangelis@puntopec.it;
contro
Comune di Sabaudia (LT), in persona del legale rappresentante p.t. , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. n. 8323 del 23 marzo 2017, comunicata il 5 aprile 2017, con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio prot. n. 29194, fasc. n. 363, del 9 dicembre 2004, relativa all’avvenuta realizzazione di un mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato preesistente da magazzino agricolo a civile abitazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 27 marzo 2026 il cons. ER RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – IC EN con istanza di condono edilizio prot. n. 29194, fasc. n. 363, del 9 dicembre 2004 ha domandato la sanatoria dell’avvenuta realizzazione, senza titolo, del mutamento di destinazione d’uso, da magazzino agricolo a civile abitazione, di un fabbricato preesistente situato in Sabaudia e censito nel locale catasto al foglio n. 2, particella n. 393, subalterni n. 1-3, intervento da lui ascritto alla tipologia 3, ai sensi dell’art. 32, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. nella l. 24 novembre 2003 n. 326.
L’amministrazione civica quindi, ai sensi dell’art. 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, con nota prot. n. 15845 del 17 giugno 2016, notificata per compiuta giacenza il 9 settembre 2016, ha comunicato a E.F. i motivi ostativi all’accoglimento della suddetta istanza, in relazione al disposto dell’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. 8 novembre 2004 n. 12, in quanto le opere de quibus , non conformi alle norme e prescrizioni urbanistiche vigenti, ricadono in area soggetta a vincolo di tutela paesaggistica-ambientale ed inclusa nel perimetro di una zona di protezione speciale dalla delibera di giunta regionale n. 2146 del 19 marzo 1996. Successivamente, in assenza di osservazioni da parte dell’interessato, con nota prot. n. 8323 del 23 marzo 2017, comunicata il 5 aprile 2017, l’ente locale ha definitivamente rigettato la citata istanza di condono perché, come già preavvisato, da un lato, l’edificazione abusiva ricade in area sottoposta a tutela paesaggistico-ambientale ed è compresa nel perimetro di una zona di protezione speciale e, dall’altro, perché non è conforme alle norme e prescrizioni urbanistiche vigenti, sì che non è suscettibile di sanatoria ex art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 del 2004, come interpretato dal parere della Regione Lazio prot. n. 184307 del 28 ottobre 2005.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 22 maggio 2017 e depositato il 5 giugno 2017, E.F. ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, lamentando “ violazione di legge per eccesso di potere e/o sviamento, contraddittorietà tra più atti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti ”, perché: a) all’epoca di presentazione della domanda di condono non vi sarebbe stato alcun vincolo sull’area, posto che il PTPR è stato adottato soltanto con delibera giuntale n. 556 del 25 luglio 2007, riguardando il vincolo de quo la fascia di rispetto di ml 150,00 dalle sponde dei canali delle Acque Medie e di Rio Martino; b) il ricorrente ha puntualmente riscontrato le richieste di integrazione documentale rivoltegli; c) il diniego dell’amministrazione è pervenuto dopo molti anni dalla presentazione dell’istanza di condono.
In vista della discussione del merito del ricorso, parte ricorrente ha domandato la riunione del ricorso all’esame con quello allibrato al n.r.g. 401 del 2017, calendarizzato per l’udienza straordinaria del 17 aprile 2026.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 27 marzo 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato e da rigettare e può essere definito immediatamente, non essendovi alcuna ragione per differirne la trattazione ad un’udienza successiva, atteso che il ricorso n.r.g. 401 del 2017 non pende tra le stesse parti e non riguarda il medesimo provvedimento amministrativo.
Nel merito, si osserva che a mente dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., “ 27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ;”. Invece, l’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., dispone che: “ 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria: […] b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali ”. La disciplina regionale sul condono di opere realizzate in area vincolata, quindi, è ancora più restrittiva di quella statale perché preclude la sanatoria per i manufatti edificati anche prima dell’apposizione del vincolo, e ciò al fine di tutelare valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici (Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2025 nn. 10302 e 10303; TAR Lazio, Latina, sez. I, 7 marzo 2016 nn. 214, 216 e 219).
Sulla base di questa premessa, rileva il collegio che, come appunto già affermato più volte in passato, ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., che è mantenuto fermo dall’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., la presenza di vincoli limita grandemente l’ammissibilità del condono, poiché per la sanatoria delle opere abusive è necessaria la concorrente sussistenza delle seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che si tratti di opere conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che si tratti di opere minori rientranti nelle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’all. 1, l. n. 326 cit., senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; pertanto, in difetto di anche una soltanto di esse è da escludere la possibilità di assentire la sanatoria anche laddove l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità solo relativa (TAR Lazio, Latina, sez. I, 7 marzo 2016 nn. 214, 216 e 219; sez. I, 11 marzo 2025 n. 194; sez. I, 18 aprile 2023 n. 247; sez. I, 12 dicembre 2022 nn. 941 e 947; sez. I, 2 maggio 2022 nn. 400 e 401; sez. I, 2 marzo 2022 nn. 208 e 209; sez. I, 24 dicembre 2021 n. 699; sez. I, 8 maggio 2021 n. 313). La rigorosa impostazione sopra illustrata è stata riconfermata dal giudice superiore in occasione delle decisioni adottate sugli appelli proposti nei confronti di alcune suddette sentenze di prime cure, ribadendosi proprio che in base all’art. 32, commi 26, lett. a) e 27, lett. d), d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., “ non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 ” dell’all. 1 del medesimo decreto-legge (c.d. abusi maggiori) “ realizzate su immobili soggetti a vincoli a prescindere dal fatto che (ad anche se) si tratti di interventi pienamente conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché a prescindere dal fatto che il vincolo comporti un’inedificabilità soltanto relativa dell’area ”, essendo invece sanabili, se conformi a detti strumenti urbanistici, gli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (c.d. abusi minori) di cui ai numeri 4, 5, 6 del citato all. 1 (Cons. Stato, sez. VII, 22 ottobre 2025 n. 8211; in termini v. anche: Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2025 nn. 10302 e 10303; sez. VI, 17 novembre 2025 n. 8969; sez. II, 18 settembre 2025 n. 7371).
Nella specie, dall’esame della domanda di condono versata in atti da parte ricorrente si evince che la sanatoria richiesta riguarda un abuso di tipologia 3 e cioè un mutamento di destinazione d’uso con opere di un immobile da agricolo a residenziale. Pertanto, l’amministrazione resistente del tutto legittimamente ha indicato la presenza di un vincolo paesaggistico-ambientale, oltre che di quello posto dall’esistenza di una zona di protezione speciale, come circostanza ostativa di per sé sola sufficiente ad escludere la condonabilità dell’illecito di cui è causa; illecito che, come detto, non consiste in opere minori non comportanti un incremento di superficie e di volume. Tale constatazione comporta anche l’irrilevanza di ogni ulteriore questione relativa al contrasto o meno dell’edificazione con le norme e prescrizioni urbanistiche applicabili, indicata dall’amministrazione tra le ragioni di diniego, dato che una simile problematica può porsi soltanto per gli abusi di tipologia 4, 5 e 6 che possono astrattamente accedere alla sanatoria ex art. 31, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit.
Peraltro, rileva il collegio che il vincolo in discorso, che il ricorrente precisa riguardare il divieto di edificazione entro la fascia di rispetto di 150 metri dagli argini dei corsi d’acqua, non è affatto successivo alla presentazione della domanda di condono o alla data di ultimazione dell’abuso (31 dicembre 1999). Infatti, se è vero che detto divieto è oggi posto dall’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, è altrettanto vero che esso risale, in realtà, all’art. 82, comma 5, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, ripreso dall’art. 1- quater , l. 8 agosto 1985 n. 431, e rappresenta un limite inderogabile all’attività edificatoria dei privati, a prescindere dalla natura e dalla tipologia del manufatto ( ex multis : TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 luglio 2022 n. 635; sez. I, 31 dicembre 2019 n. 761; Roma, sez. II, 26 settembre 2017 n. 9927; sez. II, 1° giugno 2016 n. 6460; sez. II, 6 marzo 2013 n. 2395; sez. II, 15 settembre 2010 n. 32322; sez. II 31 gennaio 2006 n. 662; sez. II, 31 dicembre 2003 n. 13726; TAR Emilia-Romagna, Parma, 29 settembre 2001 n. 869).
Da ultimo, il compimento di atti istruttori da parte dell’amministrazione o il decorso del tempo sono circostanze irrilevanti al fine di sostenere la domanda annullatoria di un provvedimento di diniego di condono, stante la sua natura vincolata ed il fatto che, in ogni caso, “ l’autore di un abuso edilizio non è portatore di alcun affidamento giuridicamente tutelabile al mantenimento dell’opera illecita ” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 7 marzo 2016 n. 215).
In definitiva, per le ragioni sopra esposte il ricorso è infondato e da respingere.
3. – Non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendosi costituita l’amministrazione risultata vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
ER RA, Consigliere, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO