TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 28/05/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.: 600 /2022
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, alla udienza del 28/05/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 600/2022 R.G.L. TRA
nato a [...] (U.S.A.) il 24 AGOSTO 1969, c.f.: Parte_1
o dall'avv. Rosamaria Ventura c.f. , nel cui studio C.F._1 C.F._2 Costantino Mortati, 4, elettivamente domicilia;
ricorrente contro
(C.F.: , in persona del pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F.: in persona della Dirigente Controparte_3 P.IVA_2 pro-tempore, con sede in tutti rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dirigente pro-tempore, CP_3 Dott.ssa ); CP_4 C.F._3
resistente e
, nata a [...] [...] e residente in [...]al Corso Umberto I n. 203, CP_5
rapp.ta e difesa giusta mandato in calce alla memoria dall'avv. Antonio Salerno, CodiceFiscale_4 C.F. , unitamente al quale elett.te domicilia in Salerno alla Via Settimio Mobilio n. 9; CodiceFiscale_5
resistente
OGGETTO: trasferimento del lavoratore
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, in epigrafe indicato, docente a tempo indeterminato sulla classe di concorso A046, per l'a.s. 2021/2022, presentava domanda di trasferimento interprovinciale. Ad esito della procedura ha ottenuto il trasferimento presso l'IIS “Petruccelli Parisi” di ITo. Successivamente, con decreto n. 500 del 22/10/2021 l - ha annullato il suddetto provvedimento assegnando la cattedra Controparte_6
. Tanto è avvenuto in esecuzione di un provvedimento Pt_1 CP_5 giurisdizionale. Av l suddetto pr ata 15/02/2022, il ha proposto ricorso ex art 414 Pt_1 c.p.c. con istanza cautelare dinanzi al Tribunale di Potenza chiedendo di ndere l'esecuzione del decreto dell'ATP di n. 500 del 22/10/2021 e di dichiarare il diritto del prof all'assegnazione definitiva CP_3 Pt_1 della catted - Scienze Giuridico Economiche presso l'IIS “Petru arisi” di ITo (Pz). L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio ex art. 417 bis, comma 2, c.p.c.. come da nota dell'Avvocatura Distrettuale di acquisita con prot. 2656 del 16/03/2022, eccependo preliminarmente il CP_3 difetto di competenza territoriale del Giudice adito. Si è costituita in giudizio anche la controinteressata prof.ssa
, la quale prioritariamente ha eccepito la litispendenza tra il ricorso presentato innanzi al CP_5 enza e il giudizio promosso innanzi al Tribunale di Livorno dalla prof.ssa (cfr. R.G. n. CP_5 614-1/2021 e n. 614/2021), evidenziando come il ricorrente non si è costituito innanzi al di Livorno, pur avendo inoltrato la domanda di visibilità in data 08.11.2021, e non ha partecipato all'udienza di merito del 14.01.2022 all'esito della quale, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio. Pertanto, la ha CP_5 chiesto la dichiarazione della litispendenza con il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Livorn ro, n. 614/2021 e per l'effetto di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo. All'udienza del 29/03/2022, il ricorrente ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Amministrazione. Per quanto sopra, il Tribunale di Potenza ha dichiarato la propria incompetenza territoriale assegnando il termine di giorni trenta per la riassunzione del giudizio. Parte ricorrente in data 8/4/2022 ha iscritto a ruolo il ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale di Lagonegro, riportandosi integralmente a tutto quanto già dedotto ed eccepito, e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via cautelare: Voglia l'On. Tribunale adito, sospendere l'esecuzione del decreto dell'ATP di n. 0000500 del 22/10/2021 CP_3 accertando e dichiarando il diritto del prof. all'assegnazione definitiva della cattedr - Scienze Giuridico Economiche Pt_1 presso l'IIS “Petruccelli Parisi” di IT , già assegnatagli nella mobilità in organico di diritto dell'anno scolastico corrente 2021/22; nel merito: Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, annullare il decreto dell'ATP di n. n. 0000500 del CP_3 22/10/2021 e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del prof all'assegnazione definitiva della cattedra A046 - Pt_1 Scienze Giuridico Economiche presso l'IIS “Petruccelli Parisi” di OL z), assegnatagli già nella mobilità in organico di diritto dell'anno scolastico corrente 2021/22. Con vittoria di spese e con distrazione.”. Il ricorso cautelare è stato respinto dal Tribunale di Lagonegro con provvedimento del 29/7/2022 per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. In data 7/2/2023 era stata fissata l'udienza per la trattazione del merito del giudizio. Il si CP_1 costituiva nel presente giudizio, impugnando integralmente il predetto ricorso e quanto ex advers to, contestandone la fondatezza in fatto e in diritto. Si costituiva, del pari, , la quale reiterava CP_5 le difese già svolte. Alla odierna udienza il giudizio di merito veniva te sentenza di cui veniva data lettura in udienza ex art. 429 cpc. Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Alla odierna udienza la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo
“ottenuto, nelle more, il trasferimento presso l'Istituto Scolastico I.I.S.N. Miraglia di Lauria, in provincia di , che lo CP_3 soddisfa”. Il resistente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del co , con CP_1 compensazi pese di lite, mentre non è comparsa la difesa della . CP_5 La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata da parte ricorrente e non avversata dalla resistente, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. L'avvenuto trasferimento in altra sede è idoneo ad eliminare il contrasto fra le parti anche in relazione alla posizione della . CP_5 Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va emessa pronuncia di cess lla materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Le spese di lite vanno integralmente compensate, conformemente alla richiesta della parte resistente e tenuto conto che la parte ricorrente non ha chiesto la condanna alla refusione delle spese, che, ad ogni buon conto, non avrebbe potuto conseguire, anche solo in ragione della sussistenza di una ipotesi di soccombenza virtuale in relazione a quanto argomentato in relazione alla domanda cautelare formulata in corso di causa. Nei rapporti tra il ricorrente e il Tribunale rileva che le spese della fase cautelare sono state già integralmente CP_5 compensate, i ione di litispendenza si è rivelata infondata e, ad ogni buon conto, la complessità in fatto della vicenda relativa ai movimenti giustificava la compensazione delle spese di lite. In relazione alla presente fase di merito, il Tribunale non può che confermare la statuizione di compensazione delle spese tenuto conto dell'incertezza giurisprudenziale esistente sulla questione all'epoca dell'introduzione della causa;
ciò costituisce motivo sufficiente a determinare la compensazione dei costi del giudizio (sulla possibilità di compensare in ragione di incertezze giurisprudenziali: Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 11111 del 05/05/2017; Cass., Sez.
6-L, Ordinanza n. 8861 del 05/04/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22807 del 09/11/2015; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 8377 del 24/04/2015; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 24489 del 02/12/2015; in precedenza, Cass., Sez. U., 30/07/2008, n. 20598, Rv. 604398-01); del resto anche il Tribunale di Livorno, proprio in ragione di quanto sopra detto, ha disposto la compensazione delle spese anche nel detto giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di LAGONEGRO, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
LAGONEGRO, 28/05/2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, alla udienza del 28/05/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 600/2022 R.G.L. TRA
nato a [...] (U.S.A.) il 24 AGOSTO 1969, c.f.: Parte_1
o dall'avv. Rosamaria Ventura c.f. , nel cui studio C.F._1 C.F._2 Costantino Mortati, 4, elettivamente domicilia;
ricorrente contro
(C.F.: , in persona del pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F.: in persona della Dirigente Controparte_3 P.IVA_2 pro-tempore, con sede in tutti rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dirigente pro-tempore, CP_3 Dott.ssa ); CP_4 C.F._3
resistente e
, nata a [...] [...] e residente in [...]al Corso Umberto I n. 203, CP_5
rapp.ta e difesa giusta mandato in calce alla memoria dall'avv. Antonio Salerno, CodiceFiscale_4 C.F. , unitamente al quale elett.te domicilia in Salerno alla Via Settimio Mobilio n. 9; CodiceFiscale_5
resistente
OGGETTO: trasferimento del lavoratore
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, in epigrafe indicato, docente a tempo indeterminato sulla classe di concorso A046, per l'a.s. 2021/2022, presentava domanda di trasferimento interprovinciale. Ad esito della procedura ha ottenuto il trasferimento presso l'IIS “Petruccelli Parisi” di ITo. Successivamente, con decreto n. 500 del 22/10/2021 l - ha annullato il suddetto provvedimento assegnando la cattedra Controparte_6
. Tanto è avvenuto in esecuzione di un provvedimento Pt_1 CP_5 giurisdizionale. Av l suddetto pr ata 15/02/2022, il ha proposto ricorso ex art 414 Pt_1 c.p.c. con istanza cautelare dinanzi al Tribunale di Potenza chiedendo di ndere l'esecuzione del decreto dell'ATP di n. 500 del 22/10/2021 e di dichiarare il diritto del prof all'assegnazione definitiva CP_3 Pt_1 della catted - Scienze Giuridico Economiche presso l'IIS “Petru arisi” di ITo (Pz). L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio ex art. 417 bis, comma 2, c.p.c.. come da nota dell'Avvocatura Distrettuale di acquisita con prot. 2656 del 16/03/2022, eccependo preliminarmente il CP_3 difetto di competenza territoriale del Giudice adito. Si è costituita in giudizio anche la controinteressata prof.ssa
, la quale prioritariamente ha eccepito la litispendenza tra il ricorso presentato innanzi al CP_5 enza e il giudizio promosso innanzi al Tribunale di Livorno dalla prof.ssa (cfr. R.G. n. CP_5 614-1/2021 e n. 614/2021), evidenziando come il ricorrente non si è costituito innanzi al di Livorno, pur avendo inoltrato la domanda di visibilità in data 08.11.2021, e non ha partecipato all'udienza di merito del 14.01.2022 all'esito della quale, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio. Pertanto, la ha CP_5 chiesto la dichiarazione della litispendenza con il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Livorn ro, n. 614/2021 e per l'effetto di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo. All'udienza del 29/03/2022, il ricorrente ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Amministrazione. Per quanto sopra, il Tribunale di Potenza ha dichiarato la propria incompetenza territoriale assegnando il termine di giorni trenta per la riassunzione del giudizio. Parte ricorrente in data 8/4/2022 ha iscritto a ruolo il ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale di Lagonegro, riportandosi integralmente a tutto quanto già dedotto ed eccepito, e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via cautelare: Voglia l'On. Tribunale adito, sospendere l'esecuzione del decreto dell'ATP di n. 0000500 del 22/10/2021 CP_3 accertando e dichiarando il diritto del prof. all'assegnazione definitiva della cattedr - Scienze Giuridico Economiche Pt_1 presso l'IIS “Petruccelli Parisi” di IT , già assegnatagli nella mobilità in organico di diritto dell'anno scolastico corrente 2021/22; nel merito: Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, annullare il decreto dell'ATP di n. n. 0000500 del CP_3 22/10/2021 e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del prof all'assegnazione definitiva della cattedra A046 - Pt_1 Scienze Giuridico Economiche presso l'IIS “Petruccelli Parisi” di OL z), assegnatagli già nella mobilità in organico di diritto dell'anno scolastico corrente 2021/22. Con vittoria di spese e con distrazione.”. Il ricorso cautelare è stato respinto dal Tribunale di Lagonegro con provvedimento del 29/7/2022 per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. In data 7/2/2023 era stata fissata l'udienza per la trattazione del merito del giudizio. Il si CP_1 costituiva nel presente giudizio, impugnando integralmente il predetto ricorso e quanto ex advers to, contestandone la fondatezza in fatto e in diritto. Si costituiva, del pari, , la quale reiterava CP_5 le difese già svolte. Alla odierna udienza il giudizio di merito veniva te sentenza di cui veniva data lettura in udienza ex art. 429 cpc. Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Alla odierna udienza la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo
“ottenuto, nelle more, il trasferimento presso l'Istituto Scolastico I.I.S.N. Miraglia di Lauria, in provincia di , che lo CP_3 soddisfa”. Il resistente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del co , con CP_1 compensazi pese di lite, mentre non è comparsa la difesa della . CP_5 La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata da parte ricorrente e non avversata dalla resistente, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. L'avvenuto trasferimento in altra sede è idoneo ad eliminare il contrasto fra le parti anche in relazione alla posizione della . CP_5 Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va emessa pronuncia di cess lla materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Le spese di lite vanno integralmente compensate, conformemente alla richiesta della parte resistente e tenuto conto che la parte ricorrente non ha chiesto la condanna alla refusione delle spese, che, ad ogni buon conto, non avrebbe potuto conseguire, anche solo in ragione della sussistenza di una ipotesi di soccombenza virtuale in relazione a quanto argomentato in relazione alla domanda cautelare formulata in corso di causa. Nei rapporti tra il ricorrente e il Tribunale rileva che le spese della fase cautelare sono state già integralmente CP_5 compensate, i ione di litispendenza si è rivelata infondata e, ad ogni buon conto, la complessità in fatto della vicenda relativa ai movimenti giustificava la compensazione delle spese di lite. In relazione alla presente fase di merito, il Tribunale non può che confermare la statuizione di compensazione delle spese tenuto conto dell'incertezza giurisprudenziale esistente sulla questione all'epoca dell'introduzione della causa;
ciò costituisce motivo sufficiente a determinare la compensazione dei costi del giudizio (sulla possibilità di compensare in ragione di incertezze giurisprudenziali: Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 11111 del 05/05/2017; Cass., Sez.
6-L, Ordinanza n. 8861 del 05/04/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22807 del 09/11/2015; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 8377 del 24/04/2015; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 24489 del 02/12/2015; in precedenza, Cass., Sez. U., 30/07/2008, n. 20598, Rv. 604398-01); del resto anche il Tribunale di Livorno, proprio in ragione di quanto sopra detto, ha disposto la compensazione delle spese anche nel detto giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di LAGONEGRO, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
LAGONEGRO, 28/05/2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo