Art. 15.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, norme dirette a potenziare le strutture dell'ufficio centrale della programmazione sanitaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) devono essere individuate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, le professionalita' tecniche e amministrative necessarie per la corretta esplicazione delle attivita' di programmazione sanitaria entro il limite massimo di 150 unita', comprese quelle gia' assegnate a detto ufficio, di cui 75 per il sistema informativo sanitario;
b) deve essere prevista la istituzione di nuovi ruoli anche di natura tecnica;
c) per fare fronte al fabbisogno di specifiche professionalita' ad alta specializzazione nelle materie attinenti la programmazione sanitaria, deve essere disciplinata anche la utilizzazione, a tempo pieno e sostitutiva dei doveri di istituto, del personale appartenente ai ruoli dei professori e ricercatori universitari, con oneri a carico del Ministero della sanita', nonche' la utilizzazione, mediante comando, di personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti locali e di enti pubblici anche economici.
Per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale e di controllo sull'impiego del fondo sanitario nazionale, il Ministro della sanita' e' autorizzato a stipulare una o piu' convenzioni per l'affidamento a societa' specializzate a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, secondo i criteri e in conformita' con gli obiettivi fissati dal Ministro stesso e sotto la direzione e la vigilanza dei competenti organi, dei compiti di analisi, progettazione e supporto all'amministrazione sanitaria centrale, compreso il Consiglio sanitario nazionale, l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, ai fini della realizzazione, della messa in funzione e della eventuale, temporanea gestione del sistema informativo sanitario in sede centrale e in sede locale, a richiesta delle unita' sanitarie locali e delle regioni o, in via sostitutiva, in caso di persistente inadempienza. ((6)) Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all' articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140 , con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.
All'onere derivante, per il 1982, dalla attuazione del presente articolo, determinato in lire 3.980.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dal 1983, mediante stanziamenti da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
------------ AGGIORNAMENTO (6) La L. 19 febbraio 1992, n.142 ha disposto (con l'art.15) che" l' articolo 15, secondo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181 , e' abrogato limitatamente alla parte in cui obbligatoriamente prevedono l'affidamento delle prestazioni ivi contemplate a societa' costituite con prevalente partecipazione statale, anche indiretta."
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, norme dirette a potenziare le strutture dell'ufficio centrale della programmazione sanitaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) devono essere individuate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, le professionalita' tecniche e amministrative necessarie per la corretta esplicazione delle attivita' di programmazione sanitaria entro il limite massimo di 150 unita', comprese quelle gia' assegnate a detto ufficio, di cui 75 per il sistema informativo sanitario;
b) deve essere prevista la istituzione di nuovi ruoli anche di natura tecnica;
c) per fare fronte al fabbisogno di specifiche professionalita' ad alta specializzazione nelle materie attinenti la programmazione sanitaria, deve essere disciplinata anche la utilizzazione, a tempo pieno e sostitutiva dei doveri di istituto, del personale appartenente ai ruoli dei professori e ricercatori universitari, con oneri a carico del Ministero della sanita', nonche' la utilizzazione, mediante comando, di personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti locali e di enti pubblici anche economici.
Per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale e di controllo sull'impiego del fondo sanitario nazionale, il Ministro della sanita' e' autorizzato a stipulare una o piu' convenzioni per l'affidamento a societa' specializzate a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, secondo i criteri e in conformita' con gli obiettivi fissati dal Ministro stesso e sotto la direzione e la vigilanza dei competenti organi, dei compiti di analisi, progettazione e supporto all'amministrazione sanitaria centrale, compreso il Consiglio sanitario nazionale, l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, ai fini della realizzazione, della messa in funzione e della eventuale, temporanea gestione del sistema informativo sanitario in sede centrale e in sede locale, a richiesta delle unita' sanitarie locali e delle regioni o, in via sostitutiva, in caso di persistente inadempienza. ((6)) Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all' articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140 , con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.
All'onere derivante, per il 1982, dalla attuazione del presente articolo, determinato in lire 3.980.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dal 1983, mediante stanziamenti da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
------------ AGGIORNAMENTO (6) La L. 19 febbraio 1992, n.142 ha disposto (con l'art.15) che" l' articolo 15, secondo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181 , e' abrogato limitatamente alla parte in cui obbligatoriamente prevedono l'affidamento delle prestazioni ivi contemplate a societa' costituite con prevalente partecipazione statale, anche indiretta."