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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 21/07/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2458/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. FRANCESCO CAMPANA
-attrice opponente-
CONTRO
, P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. DAVIDE GRILL P.IVA_2
-convenuto opposta-
Conclusioni
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza, il (sin Controparte_1
d'ora anche solo “ ” o “ ), chiedendo, in via principale, la revoca del decreto CP_1 CP_1 ingiuntivo n. 828/2020, emesso dal Tribunale di Piacenza in data 15 ottobre 2020 per difetto dei requisiti di legge ed accertato, in ogni caso, l'inadempimento contrattuale di ed in via CP_1 riconvenzionale, accertata l'unicità del rapporto contrattuale sostanziale intercorso tra le Parti con riferimento ai contratti nn. 18C@IN300 e 18C@IN301 nonché la sussistenza di vizi e difetti del prototipo (etichettatrice mobile per bottiglie di vino) realizzato dal , di CP_1 diminuire proporzionalmente il prezzo pattuito in Contratto per complessivi € 47.731,76 e per l'effetto, di condannare il alla restituzione in favore di tale CP_1 Email_1 importo, oltre interessi moratori dalla data dei singoli pagamenti e sino al saldo effettivo.
A sostegno della domanda, Parte attrice opponente eccepiva che: - in data 15 ottobre 2020, il otteneva dal Tribunale di Piacenza l'emissione del decreto n. 828/2020 con il quale CP_1 veniva ingiunto all'odierna Opponente il pagamento in favore di della somma di € CP_1
12.200,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dal momento che il CP_1 dichiarava di essere creditore nei confronti della stessa della somma di € 12.200,00 di cui alla nota pro forma n. 11 del 24 giugno 2019, relativa al contratto n. 18C@IN300 sottoscritto dalle
Parti in data 14 settembre 2018 ed avente ad oggetto “Studio di fattibilità, progettazione e simulazione di una etichettatrice per moduli autoadesivi”; - il credito vantato dall'Opposta era insussistente, non avendo il completato alcuna attività di ricerca né consegnato il CP_1 report finale diversamente da quanto previsto nel contratto n. 18C@IN300 e che il prodotto consegnato risultava difettoso ed inidoneo all'uso contrattualmente stabilito;
- alcun riconoscimento di debito vi era stato da parte del dott. amministratore unico della R_
Società opponente in data 24 giugno 2019, atteso che quanto comunicato alla Administration
Manager del (“Vi anticipo che avremo bisogno di una Parte_2 decina di giorni prima di poter effettuare il pagamento”), indicava la necessità di una decina di giorni per far eseguire i controlli da parte dei tecnici prima di accertare se la somma richiesta fosse effettivamente dovuta;
- in particolare, il contratto stipulato tra le Parti in data 14 settembre 2018 prevedeva una durata di quattro mesi e che l'ultima rata di pagamento doveva essere corrisposta entro il 30 novembre 2018, previa consegna del Report Email_2
Finale da parte di - in relazione all'intera operazione negoziale, avvinta da un evidente CP_1 collegamento funzionale, aveva pagato all'odierna Opposta l'importo complessivo Parte_1
[...
– inclusivo di IVA – di € 84.424,00; - con e-mail inviata in data 9 agosto 2019 ai soci il responsabile del progetto per ing. aveva Email_1 CP_1 Persona_2 dichiarato: “Siamo riusciti a fare qualche prova e abbiamo individuato alcune criticità nella puleggia. Al rientro dalle ferie (26/8) andremo ad aggiornare il caricatore e quindi mostrarvi il risultato ottenuto. L'invio dei disegni sarà fatto a conclusione dei lavori, aggiornandoli con le ultime modifiche” … “Appena abbiamo il sistema funzionante, organizziamo l'incontro”, a riprova che ad agosto 2019 il prototipo non era stato consegnato e non era funzionante;
- in data
16 ottobre 2019, i soci di si recavano presso il per una dimostrazione, Parte_1 CP_1 ma la prova evidenziava il malfunzionamento del prodotto e l'inidoneità dello stesso all'utilizzo. Si costituiva in giudizio il , il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, in CP_1 via preliminare, eccepiva la decadenza della Parte opponente dal diritto alla garanzia ai sensi degli art. 1495 c.c. e 1667 c.c. e concludeva, nel merito, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte, con condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
A sostegno di tali conclusioni, Parte convenuta opposta deduceva che: - il CP_1 concludeva con una serie di contratti, allo scopo di studiare, progettare e realizzare Parte_1 un prototipo di etichettatrice innovativa per bottiglie di vino;
- in particolare, il contratto
18C@IN301 (che racchiudeva e sostituiva le precedenti offerte n. 17S@IN253 e 18S@IN277 aventi ad oggetto lo studio e la realizzazione della piattaforma di Stewart) aveva come oggetto la “realizzazione di etichettatrice per moduli autoadesivi su piattaforma di Stewart” ed era stato interamente saldato dall'Opponente, mentre il contratto 18C@IN300 (che racchiudeva e sostituiva la precedente offerta n. 18S@IN284, avente ad oggetto lo studio e la realizzazione dell'etichettatrice) aveva come oggetto “lo studio di fattibilità, progettazione e simulazione di una etichettatrice per moduli autoadesivi” e non prevedeva la progettazione del modulo di caricamento, l'adozione delle testine di stampa, l'acquisto di beni non consumabili e tutto quanto non specificamente definito;
- completata l'attività pattuita, in data 24 giugno 2019, il trasmetteva a la nota pro forma n. 11/2019 di € 12.200,00 per il saldo CP_1 Parte_1 previsto dal contratto 18C@IN300; - con mail del 24 giugno 2019, inviava a CP_1
Controparte la fattura pro forma n. 11, a chiusura del contratto 18C@IN300 del 14 settembre
2018, in cui veniva specificato che il saldo doveva essere comprensivo di IVA, per un totale di
€ 12.200 e a tale e-mail rispondeva in pari data il dott. legale rappresentante di R_
, chiedendo una variazione nell'oggetto della fattura pro forma e precisando “Vi Parte_1 anticipo che avremo bisogno di una decina di giorni prima di poter effettuare il pagamento”, così riconoscendo espressamente il debito;
- ciò nonostante, l'Opponente non saldava il dovuto e l'odierna opposta iniziava la procedura monitoria all'esito della quale veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 828/2020; - inoltre, senza nulla contestare, con mail del 27 giugno 2019 richiedeva al di fornire un'offerta per la successiva attività di Parte_1 CP_1 industrializzazione del prototipo, attraverso la realizzazione di un secondo prototipo (“Per partecipare al bando che abbiamo in corso ci serve che ci venga tutto fatturato come
Macchinario Prototipo. Penso entro pochi giorni massimo qualche settimana che potremo pagare gli anticipi”); era decaduta dalla garanzia ai sensi dell'art. 1667 c.c. Email_3 e 1495 c.c. per tardività della denuncia dei vizi, comunicata al solo con missiva del CP_1 legale del 23 gennaio 2020, oltre dieci mesi dalla data di consegna avvenuta a fine marzo 2019
e comunque ad oltre tre mesi dalla diversa data di consegna indicata da controparte del 16 ottobre 2019, quando, trattandosi di vizi palesi, ove sussistenti, essi sarebbero dovuti essere denunciati entro i termini di legge decorrenti dalla consegna;
- con mail del 15 giugno 2019, il dott. informava la Barban S.r.l. di Conegliano Veneto ed il sig. agente R_ Controparte_2 commerciale di Yellow & Yellow S.r.l. di Padova, che il primo prototipo era stato terminato ed era funzionante e che era in fase iniziale la progettazione del secondo prototipo da mostrare al
; - con domanda del 2 aprile 2019, si iscriveva al concorso Parte_3 Parte_1
, in occasione della 28° Fiera (Salone Internazionale Controparte_3 Pt_3
Macchine per Enologia ed Imbottigliamento - International Enological and Bottling Equipment
Exhibition), tenutasi a Rho (Milano) dal 19 al 22 novembre 2019, presentando il prototipo realizzato dal (denominato per l'occasione “ ”), dichiarando espressamente che CP_1 Parte_4 la realizzazione presentata era un “prototipo”; - al concorso, il prototipo presentato otteneva il premio Innovation Challenge e sui propri canali social, pubblicizzava il prodotto Email_4
“ ” e l'ottenimento del riconoscimento del - con domanda n. Parte_4 Pt_3
102019000006999 depositata il 20 maggio 2019, chiedeva all'Ufficio Parte_1
Italiano Brevetti e Marchi la registrazione del brevetto per invenzione industriale di un
“apparato di etichettatura” rappresentato dal prototipo realizzato dal , CP_1 nonostante i rapporti contrattuali inter partes stabilissero che “nel caso in cui i risultati della ricerca oggetto del presente contratto siano brevettabili, e valuteranno il CP_1 Parte_1 deposito della domanda di brevetto con successivi accordi”; - il report finale era composto dall'unione di due distinti report, il cd. Report Experimental Tests del 26 marzo 2019 ed il
Report Technical description del 29 aprile 2019, utilizzati da sia per la Parte_1 partecipazione al concorso sia per la domanda di brevetto;
- l'attività descritta nella Pt_3 comunicazione del 9 agosto 2019 non era oggetto né del contratto 18C@IN301 né del contratto
18C@IN300 bensì di altra attività di cui all'offerta del 3 luglio 2019, avente ad oggetto l'industrializzazione del prototipo, ossia l'evoluzione da prototipo a prodotto industriale, pronto per la messa in produzione di serie, mai accettata formalmente;
- nel video che Parte_1 trasmetteva agli organizzatori del ai fini della partecipazione al concorso si vedeva Pt_3
l'etichettatrice funzionare in diverse posizioni di lavoro, grazie alla piattaforma di Stewart e applicare in via automatica etichette su bottiglie di vino in modo preciso.
Alla prima udienza, il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle Parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., fissando per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova eventualmente articolati l'udienza del 19 maggio 2022.
L'istruttoria si svolgeva mediante prova orale per testi e CTU affidata all'ing. e all'esito Per_3 della stessa il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni, concedendo alle Parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Depositate le memorie di cui alla predetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale. La conferma o il rigetto del decreto ingiuntivo opposto sono ancorate ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto alla base della domanda di ingiunzione. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., prevede che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, il quale fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito
(Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; conf. Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: "Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione" (Corte Cass. Sez.
Unite, sent. n. 13533/2001). Pertanto, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento, mentre è a carico del debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione; sicché, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria.
Con la precisazione - per quanto rileva nel caso di specie - che la prova scritta, ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo - a norma degli art. 633 e 634 c.p.c. - è qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo, che abbia intrinseca legalità, purché il giudice - nella sua valutazione discrezionale - ne riconosca l'idoneità a dimostrare il diritto controverso, anche se il documento prodotto è privo di efficacia probatoria assoluta dato che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità e efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (Cass. civ. sez. II, 21/02/2013, n. 4334).
Inoltre, giova da ultimo rilevare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione è pacifico il principio secondo cui: " eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione" (Corte Cass. Sez.
Unite, sent. n. 13533/2001).
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, in sede monitoria il ha CP_1 chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 828/2020 con cui il Tribunale di Piacenza ha ingiunto il pagamento, in favore dell'odierna Opposta, dell'importo Email_5 complessivo di € 12.200,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, di cui alla nota pro-forma n. 11 del 24 giugno 2019 relativa al contratto n. 18C@IN300 stipulato tra le Parti in data 14 settembre 2018 ed avente ad oggetto lo “Studio di fattibilità, progettazione e simulazione di un'etichettatrice per moduli autoadesivi”, a seguito del mancato pagamento, da parte dell'Opponente, dell'ultima tranche di € 10.000,00 oltre IVA prevista dall'art. 4 del
Contratto, avendo il consegnato il prototipo in questione a fine marzo 2019, CP_1 unitamente ai report finali, come concordato dalle Parti.
Al fine di paralizzare la pretesa creditoria, l'Opponente ha eccepito, a sua volta, l'inadempimento di alle obbligazioni assunte in forza dei due contratti collegati, CP_1 sottoscritti dalle Parti rispettivamente in data 14 settembre 2018 ed in data 1° ottobre 2018, ai quali si aggiungono i contratti n. 17S@IN253 e n. 18S@IN277 aventi ad oggetto la progettazione e la realizzazione della piattaforma mobile Stewart, non avendo il CP_1 consegnato il report finale previsto all'art. 4 del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria nonché l'esistenza di vizi e difetti del prototipo consegnato solo ad ottobre 2019, che lo rendono inidoneo all'uso contrattualmente previsto e sulla base di tale assunto, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento della somma complessiva di € CP_1
47.731,76 a titolo di minor valore del bene.
Giova premettere che secondo la giurisprudenza unanime, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che imponga quindi la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorrano due requisiti: uno oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario ed uno soggettivo, costituito dal comune intento delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cassazione civile sez. II, 04/02/2025, n.2612).
Nel caso di specie le Parti hanno sottoscritto 4 contratti ciascuno dei quali aventi oggetto e fine specifici ma tutti tra loro collegati e diretti alla realizzazione di un'unica finalità corrispondente alla causa complessiva dell'intera operazione negoziale ovvero quella di consegnare
[...] una etichettatrice per bottiglie di vino innovativa rispetto alle macchine Email_6 analoghe disponibili sul mercato in quanto sorretta da una piattaforma di che le avrebbe CP_4 permesso di spostarsi nello spazio per collegarsi agevolmente alla giostra (non compresa nella fornitura) con le bottiglie da etichettare e collegata ad un alimentatore ( non commissionato a con le etichette da apporre sulle bottiglie disposte su fogli singoli anziché su bobine, CP_1 come per le macchine concorrenti.
In particolare, con il primo contratto (n. 18C@IN300 del 14 settembre 2018 doc. 14 Opponente) le Parti pattuivano espressamente l'impegno di ad eseguire, nel termine di quattro mesi CP_1
(art. 7), un programma di ricerca avente ad oggetto lo “studio di fattibilità, progettazione e simulazione di una etichettatrice per moduli autoadesivi”, da modularsi in quattro fasi (come da allegato tecnico: - “Fase 1: ricerca bibliografica e stato dell'arte industriale, progettazione e modellazione solida;
- Fase 2: Simulazione robustezza del sistema, alla massima velocità di azionamento;
- Fase 3: studio e progettazione dell'automazione; - Fase 4: simulazione dell'istallazione su piattaforma di per ricreare l'ambiente di lavoro previsto”) ed a CP_4 carico di il pagamento di un corrispettivo complessivo di € 42.000,00 oltre IVA (€ Parte_1
51.240,00) da corrispondersi in tre tranches, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Contratto (€
22.000,00 oltre IVA alla data di sottoscrizione del contratto;
€ 10.000,00 oltre IVA entro il
30.10.2018 ed € 10.000,00 oltre iva al 22%IVA entro il 30.11.2018, previa consegna del Report
Finale). Il successivo contratto n. 18C@IN301 (doc. 3 Opponente), stipulato in data 1° ottobre
2018, aveva invece ad oggetto la realizzazione da parte di dell'etichettatrice, così come CP_1 progettata e simulata nell'attività 18C@IN300, dietro il pagamento di un corrispettivo a carico di complessivi € 12.000,00 oltre IVA;
importo che veniva interamente Email_1 pagato dall'odierna Opponente. A corredo dei precedenti accordi, le Parti sottoscrivevano anche i due contratti n. 17S@IN253 e n. 18S@IN277 aventi ad oggetto la progettazione e la realizzazione della piattaforma mobile di CP_4
È evidente, dunque, che il rapporto contrattuale intercorso tra le Parti non si possa limitare al solo contratto posto a fondamento della pretesa creditoria ma, al fine di accertare la fondatezza della stessa, alla luce dell'eccezione di inadempimento svolta dall'Opponente, occorrerà avere riguardo a tutti i contratti sopra elencati in forza di un collegamento funzionale tra gli stessi per la realizzazione di uno scopo unitario finale consistito nel fornire alla un prodotto, Parte_1 denominato “etichettatrice” con le qualità sopra meglio precisate, all'esito di una fase di studio a cui è seguita la realizzazione del prototipo oggetto di causa.
Tanto premesso, nel caso in esame, l'Opponente oltre ad eccepire la mancata consegna del
Report Finale che avrebbe fatto sorgere il diritto al pagamento dell'ultima tranche del prezzo, così come pattuito tra le Parti all'art. 4 del contratto n. 18C@IN300 ha eccepito, altresì,
l'inadempimento di nella realizzazione del prodotto industriale presentando le stesso CP_1 gravi vizi che lo rendono inidoneo all'uso cui è destinato.
A fronte dell'eccezione di decadenza svolta dalla Convenuta opposta per tardività della denuncia dei vizi, che sarebbe stata comunicata al solo in data 23 gennaio 2020 (doc. CP_1
2 di Parte opponente), ossia oltre dieci mesi dalla data di consegna del prototipo, avvenuta a fine marzo 2019 e comunque ad oltre tre mesi dalla diversa data di consegna indicata dall'Opponente del 16 ottobre 2019, si rileva in primo luogo che il contratto in oggetto, in base all'art. 1362 c.c. e valutato il comportamento complessivo delle parti anche in seguito alla stipulazione dell'accordo, deve essere qualificato come contratto di appalto, tenuto conto della circostanza che, nonostante i contraenti fossero consapevoli della natura innovativa del progetto, gli accordi prevedevano un obbligo di risultato da parte di non avendo CP_1 accettato il rischio della irrealizzabilità del commissionato macchinario, di cui era Parte_1 stata mostrata la effettiva realizzabilità e promesso il funzionamento nei termini sopradetti ed avendo, altresì, le Parti concordato un termine di consegna (al quale non può attribuirsi carattere essenziale alla luce delle espressioni utilizzate nel Contratto e del comportamento tenuto dalle
Parti) ed un prezzo complessivo per la progettazione e realizzazione del macchinario. Al contrario, nel caso in cui fosse stato accertato che il Committente avesse assunto non già il rischio economico della operazione, che effettivamente, in caso di appalto, grava solo sull'appaltatore e rappresenta la normale alea del contratto bensì quella ulteriore dovuta al possibile fallimento della progettazione del prototipo, allora si sarebbe potuto concludere che, nella specie, fosse stato stipulato un accordo aleatorio non inquadrabile nello schema dell'appalto.
In conclusione, nel caso in esame non essendo stata neanche prospettata l'incertezza del buon fine della progettazione, né che il committente ne avrebbe accettato il rischio, l'accordo deve essere qualificato in termini di contratto di appalto.
Occorre, altresì, precisare che di particolare rilievo è l'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza previsto dalla legge. Tale giorno non coincide col momento in cui emerge il difetto, bensì dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. Tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione di relazioni peritali effettuate, di parte ovvero in sede di ATP a seguito del deposito della consulenza (cfr. Cass. sentenza n. 2460/2008).
Inoltre, laddove l'appaltatore riconosca (espressamente o tacitamente) l'esistenza di vizi, non sono applicabili termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 1667 terzo comma c.c., col limite della prescrizione ordinaria decennale.
Infine, come è noto “nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” (cfr. Cass. sentenza n. 13983/2011).
Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, l'eccezione di decadenza è infondata dovendo ritenersi (diversamente da quanto sostenuto dal CTU: “ ha potuto Parte_1 rilevare i vizi del prototipo poco prima della sua presentazione alla fiera del 19/11/19”) Pt_3 che la Parte opponente abbia avuto un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera solo all'atto dell'acquisizione delle relazioni peritali in atti, effettuate a dicembre 2019, con la conseguenza che la denuncia dei vizi contenuta nella comunicazione pervenuta al in data 23 CP_1 gennaio 2020 deve ritenersi tempestiva;
con l'ulteriore precisazione che la Parte opponente ha lamentato anche la mancata esecuzione dell'opera commissionata, con conseguente inoperatività della speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. e che ad ogni modo, all'esito dell'istruttoria svolta risulta provato che il prototipo consegnato a fine marzo 2019 presentava gravi difetti, i quali, venivano riconosciuti dal che si impegnava ad CP_1 eliminarli portando nuovamente il macchinario presso il centro per ulteriori test e CP_1 collaudi e ivi rimaneva sino al 16 ottobre 2019.
Emerge infatti dalle dichiarazioni rese dal teste (escusso sui capitoli di prova Testimone_1 nn. 39-40-41 ammessi nell'interesse di verbale udienza 31 gennaio 2023) che in Parte_1 data 6 marzo 2019 lo stesso ritirava presso la sede del la piattaforma di CP_1
Stewart, unitamente a due piastre di allumino, sei attuatori, sei motori, componenti per congiungere ed un pallet, e che la stessa piattaforma era manchevole di componenti elettronici
(“azionamenti, PLC, alimentazione”) ed era impossibilitata a funzionare autonomamente (“E' vero. Per funzionare autonomamente la piattaforma di Stewart necessitava di componenti elettronici che mancavano”). Conferma ancora il teste che, nei giorni successivi alla consegna, presso la sede della venivano effettuati delle registrazioni video al CO macchinario e che, durante le riprese, si manifestavano i vizi del macchinario, il quale non riusciva ad etichettare autonomamente i 15000 pezzi all'ora, come contrattualmente previsto, ma un numero di pezzi di molto inferiore e a volte necessitava dell'intervento manuale per evitare che il macchinario applicasse le etichette in modo discontinuo (“Confermo che il processo di etichettatura delle bottiglie non era completamente automatizzato poiché il macchinario riusciva ad etichettare di seguito solo 5 (cinque) bottiglie, ossia na strisciata di etichette e poi occorreva caricare manualmente la strisciata successiva di etichette”; “Il macchinario riusciva ad etichettare circa 1 bottiglia ogni 5 secondi. Quindi in un'ora etichettava circa 720 (settecentoventi) bottiglie”; “Di regola era necessario intervenire per rimuovere l'ultima etichetta della striscia. Poiché , come ho già detto, ciascuna striscia conteneva 5 etichette, di regola, era l'ultima che veniva incollata male e sulla quale occorreva intervenire manualmente. Quindi di regola ogni 5 etichette, 1 etichetta era posizionata male”).
Per risolvere tali problematiche riscontrate, conferma il teste escusso, la sera stessa della registrazione video il macchinario veniva restituito al e ivi rimaneva fino al CP_1
16 ottobre 2019.
Le medesime circostanze sono state, altresì, confermate dal teste (verbale ud. 31 Testimone_2 marzo 2023), il quale, escusso sui capitoli di prova ammessi nell'interesse di Parte_1 dichiarava espressamente di ricordare che, nelle more della consegna avvenuta a fine marzo
2019, il macchinario consegnato da che doveva etichettare 5 etichette su uno stesso CP_1 foglio, riusciva ad applicarne autonomamente in realtà soltanto quattro, tanto che, nell'occasione, il sig. chiese al teste, in qualità di Tes_3 Parte_5 ingegnere meccanico impiegato presso il , di effettuare delle modifiche in CP_1 loco, all'esito delle quali la macchina riusciva ad etichettare tutte le cinque etichette (“Confermo la circostanza. Ricordo che nell'occasione mi fece notare che il macchinario doveva Tes_3 etichettare di seguito 5 etichette su uno stesso foglio, in realtà riusciva ad applicare solo le prime quattro etichette. Mi richiese pertanto una modifica che feci in loco e all'esito della modifica il macchinario riusciva ad etichettare tutte e 5 le etichette”) e che, durante le riprese video effettuate in data 28 marzo 2019, il macchinario non riusciva ad applicare autonomamente tutte le etichette in modo continuo ed era necessario intervenire manualmente
(“Ero io che toglievo al volo ossia manualmente la quinta etichetta che non si riusciva ad applicare”) e che, infine, alla luce delle problematiche risultanza, il macchinario veniva restituito al la sera stessa del 28 marzo 2019 (“E' vero […] ricordo che CP_1 nell'occasione venne riportato presso la sede del tutto il prototipo con CP_1
l'esclusione della piattaforma di ). CP_4
Inoltre, con mail inviata in data 9 agosto 2019 ai soci l'Ing. Email_1 [...] dichiarava: “Siamo riusciti a fare qualche prova e abbiamo individuato alcune Persona_2 criticità nella puleggia. Al rientro dalle ferie (26/8) andremo ad aggiornare il caricatore e quindi mostrarvi il risultato ottenuto. L'invio dei disegni sarà fatto a conclusione dei lavori, aggiornandoli con le ultime modifiche”; “Appena abbiamo il sistema funzionante, organizziamo
l'incontro” (doc. 25) ed ancora, con mail datata 10 settembre 2023, “Ciao , abbiamo Tes_4 dei problemi nel farvi trovare l'impianto funzionante per la riunione prevista domani: c'è un problema al simulatore beckhoff (non riusciamo a comandare i motori e dobbiamo aspettare di ricevere una scheda). Vi avvisiamo non appena riceviamo un riscontro da Scusate, Pt_6
Andrea” (doc. 27).
Infine, il teste ha confermato che, alla data dal 16 ottobre 2019, il macchinario Testimone_1 mancava di motori, azionamenti, PLC, alimentazione e non poteva funzionare autonomamente e che, nei giorni successivi, lo stesso era dovuto intervenire sull'etichettatrice, unitamente ai propri colleghi “per programmarla e farla funzionare”, installando un piattello singolo per simulare i test di etichettatura, e che, nonostante la simulazione, il macchinario comunque presentava dei malfunzionamenti (“si inceppava”) nell'applicazione delle etichette (capp. 50-
51-52-53-54 verbale ud. 13 gennaio 2023).
Trova altresì riscontro probatorio la circostanza per cui alla consegna del 16 ottobre 2019 i test venivano effettuati senza la piattaforma di Stewart e senza giostra, in quanto la piattaforma si trovava fisicamente presso la sede di e non presso la sede del CO CP_1
(teste escusso su cap. 30 di e teste su cap. 24 di . Testimone_5 CP_1 Testimone_2 CP_1
Le suddette circostanze trovano riscontro anche nelle conclusioni del CTU, ing. dalle Per_3 quali non si ha motivo di dissentire, in quanto l'elaborato peritale ha vagliato - con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto - ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione.
Il Tribunale dunque - aderendo alle conclusioni del CTU, che ha tenuto conto dei rilievi dei
CTP, replicandovi - “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Pertanto, buona parte delle motivazioni della CTU si intende qui richiamata, attesa la legittimità della motivazione per relationem all'intero elaborato della CTU, come affermato dalla sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 2607/2017. In particolare, il CTU in relazione ai vizi e difetti lamentati da Parte opponente ha accertato che:
1. l'armadio elettrico, il relativo cablaggio, il PLC ed il software per il controllo dei 6 attuatori lineari della piattaforma di Stewart effettivamente non sono stati forniti da più CP_1 precisamente: un quadro elettrico è stato realizzato da (anziché da CO
(si veda foto in alto a pag. 16 della presente relazione) ma è risultato non funzionante. CP_1
Secondo vi sarebbero stati degli accordi tra le parti (per velocizzare la consegna del CP_1
Cont prototipo) secondo cui si era deciso che il quadro elettrico con l'avrebbe realizzato
(partner di ) ma documentalmente questa circostanza non CO Parte_1
Part è provata e soprattutto è contraria a quanto pattuito con il contratto 18C@IN (doc. 2
. Inoltre non ha fornito i cablaggi elettrici ed i 6 sensori di posizione della
CP_1 CP_1 piattaforma di Stewart mentre non è stato possibile accertare su chi grava la responsabilità per la deformazione di almeno uno degli steli degli attuatori della piattaforma di Stewart;
- 2 l'esito negativo della prova di precisione di applicazione delle etichette è ascrivibile alla responsabilità di in quanto dipende dall'inidoneità dell'alimentatore delle etichette che non è Parte_1 stato fornito da mentre le etichette non spellicolate dipendono da un vizio
CP_1 dell'etichettatrice e quindi è un vizio ascrivibile alla responsabilità del non essendo
CP_1 stato possibile accertare se le etichette stesse presentassero dei difetti in quanto si tratta di una doglianza che il CTP del ha riportato solo nelle note critiche ad accertamenti peritali
CP_1 ormai conclusi;
3. quanto alla velocità massima di deposizione delle etichette, l'esito della prova ha dimostrato che la velocità contrattuale (15000 pezzi/ora) è stata raggiunta e superata
(circa 18000 pezzi/ora).
Il CTU ha dunque concluso che il prototipo necessiti di essere modificato con delle specifiche opere di emenda, quantificabili in complessivi € 31.500,00.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla Parte opponente, conformemente alle conclusioni del CTU in merito alla quantificazione del corretto rapporto dare/avere tra le Parti (tenuto conto che € 69.200,00 oltre IVA è l'importo complessivamente pagato a dalla Società committente e che il valore complessivo del macchinario è pari ad CP_1
€ 79.200,00 oltre IVA) il è creditore nei confronti della CP_1 Email_1 somma residua di € 10.000,00 oltre IVA, importo che va detratto dalla somma di € 31.500,00 oltre IVA quantificata dal CTU per i costi delle riparazioni necessarie per ovviare ai vizi riscontrati nel macchinario e renderlo così idoneo all'uso cui è destinato.
Ne deriva pertanto che l'odierna opposta va condannata al pagamento in favore dell'Opponente della somma complessiva di € 21.500,00 oltre IVA. Alla somma di € 21.500,00 oltre IVA vanno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si badi infatti che “in tema di appalto, mentre la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera -a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 cod.civ.- ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta” (cfr.
Cass. sentenza n. 11594/04).
La somma odierna ha dunque natura di debito di valore.
Sulla somma sopra indicata - espressa in moneta attuale - sono dunque dovuti gli interessi legali e rivalutazione monetaria per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore,
e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, a far data dalla domanda al saldo effettivo.
Stante l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Parte opponente, la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla Convenuta opposta va rigettata per mancanza dei presupposti di Legge.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, tenuto conto del valore della causa, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 828/2020 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 15-23 ottobre 2020 all'esito del procedimento monitorio R.G. n.1905/2020, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'Attrice opponente, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore di della somma di € 21.500,00; Parte_1
[... 3) condanna la Parte convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite in favore che si liquidano in € 3.200,00 per compensi professionali (valori tra i Email_1 minimi ed i medi sullo scaglione di riferimento), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico della Convenuta opposta le spese della espletata CTU.
Così deciso in Piacenza, il 21 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. FRANCESCO CAMPANA
-attrice opponente-
CONTRO
, P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. DAVIDE GRILL P.IVA_2
-convenuto opposta-
Conclusioni
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza del 27 marzo 2025, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza, il (sin Controparte_1
d'ora anche solo “ ” o “ ), chiedendo, in via principale, la revoca del decreto CP_1 CP_1 ingiuntivo n. 828/2020, emesso dal Tribunale di Piacenza in data 15 ottobre 2020 per difetto dei requisiti di legge ed accertato, in ogni caso, l'inadempimento contrattuale di ed in via CP_1 riconvenzionale, accertata l'unicità del rapporto contrattuale sostanziale intercorso tra le Parti con riferimento ai contratti nn. 18C@IN300 e 18C@IN301 nonché la sussistenza di vizi e difetti del prototipo (etichettatrice mobile per bottiglie di vino) realizzato dal , di CP_1 diminuire proporzionalmente il prezzo pattuito in Contratto per complessivi € 47.731,76 e per l'effetto, di condannare il alla restituzione in favore di tale CP_1 Email_1 importo, oltre interessi moratori dalla data dei singoli pagamenti e sino al saldo effettivo.
A sostegno della domanda, Parte attrice opponente eccepiva che: - in data 15 ottobre 2020, il otteneva dal Tribunale di Piacenza l'emissione del decreto n. 828/2020 con il quale CP_1 veniva ingiunto all'odierna Opponente il pagamento in favore di della somma di € CP_1
12.200,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dal momento che il CP_1 dichiarava di essere creditore nei confronti della stessa della somma di € 12.200,00 di cui alla nota pro forma n. 11 del 24 giugno 2019, relativa al contratto n. 18C@IN300 sottoscritto dalle
Parti in data 14 settembre 2018 ed avente ad oggetto “Studio di fattibilità, progettazione e simulazione di una etichettatrice per moduli autoadesivi”; - il credito vantato dall'Opposta era insussistente, non avendo il completato alcuna attività di ricerca né consegnato il CP_1 report finale diversamente da quanto previsto nel contratto n. 18C@IN300 e che il prodotto consegnato risultava difettoso ed inidoneo all'uso contrattualmente stabilito;
- alcun riconoscimento di debito vi era stato da parte del dott. amministratore unico della R_
Società opponente in data 24 giugno 2019, atteso che quanto comunicato alla Administration
Manager del (“Vi anticipo che avremo bisogno di una Parte_2 decina di giorni prima di poter effettuare il pagamento”), indicava la necessità di una decina di giorni per far eseguire i controlli da parte dei tecnici prima di accertare se la somma richiesta fosse effettivamente dovuta;
- in particolare, il contratto stipulato tra le Parti in data 14 settembre 2018 prevedeva una durata di quattro mesi e che l'ultima rata di pagamento doveva essere corrisposta entro il 30 novembre 2018, previa consegna del Report Email_2
Finale da parte di - in relazione all'intera operazione negoziale, avvinta da un evidente CP_1 collegamento funzionale, aveva pagato all'odierna Opposta l'importo complessivo Parte_1
[...
– inclusivo di IVA – di € 84.424,00; - con e-mail inviata in data 9 agosto 2019 ai soci il responsabile del progetto per ing. aveva Email_1 CP_1 Persona_2 dichiarato: “Siamo riusciti a fare qualche prova e abbiamo individuato alcune criticità nella puleggia. Al rientro dalle ferie (26/8) andremo ad aggiornare il caricatore e quindi mostrarvi il risultato ottenuto. L'invio dei disegni sarà fatto a conclusione dei lavori, aggiornandoli con le ultime modifiche” … “Appena abbiamo il sistema funzionante, organizziamo l'incontro”, a riprova che ad agosto 2019 il prototipo non era stato consegnato e non era funzionante;
- in data
16 ottobre 2019, i soci di si recavano presso il per una dimostrazione, Parte_1 CP_1 ma la prova evidenziava il malfunzionamento del prodotto e l'inidoneità dello stesso all'utilizzo. Si costituiva in giudizio il , il quale, contestando quanto ex adverso dedotto, in CP_1 via preliminare, eccepiva la decadenza della Parte opponente dal diritto alla garanzia ai sensi degli art. 1495 c.c. e 1667 c.c. e concludeva, nel merito, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte, con condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
A sostegno di tali conclusioni, Parte convenuta opposta deduceva che: - il CP_1 concludeva con una serie di contratti, allo scopo di studiare, progettare e realizzare Parte_1 un prototipo di etichettatrice innovativa per bottiglie di vino;
- in particolare, il contratto
18C@IN301 (che racchiudeva e sostituiva le precedenti offerte n. 17S@IN253 e 18S@IN277 aventi ad oggetto lo studio e la realizzazione della piattaforma di Stewart) aveva come oggetto la “realizzazione di etichettatrice per moduli autoadesivi su piattaforma di Stewart” ed era stato interamente saldato dall'Opponente, mentre il contratto 18C@IN300 (che racchiudeva e sostituiva la precedente offerta n. 18S@IN284, avente ad oggetto lo studio e la realizzazione dell'etichettatrice) aveva come oggetto “lo studio di fattibilità, progettazione e simulazione di una etichettatrice per moduli autoadesivi” e non prevedeva la progettazione del modulo di caricamento, l'adozione delle testine di stampa, l'acquisto di beni non consumabili e tutto quanto non specificamente definito;
- completata l'attività pattuita, in data 24 giugno 2019, il trasmetteva a la nota pro forma n. 11/2019 di € 12.200,00 per il saldo CP_1 Parte_1 previsto dal contratto 18C@IN300; - con mail del 24 giugno 2019, inviava a CP_1
Controparte la fattura pro forma n. 11, a chiusura del contratto 18C@IN300 del 14 settembre
2018, in cui veniva specificato che il saldo doveva essere comprensivo di IVA, per un totale di
€ 12.200 e a tale e-mail rispondeva in pari data il dott. legale rappresentante di R_
, chiedendo una variazione nell'oggetto della fattura pro forma e precisando “Vi Parte_1 anticipo che avremo bisogno di una decina di giorni prima di poter effettuare il pagamento”, così riconoscendo espressamente il debito;
- ciò nonostante, l'Opponente non saldava il dovuto e l'odierna opposta iniziava la procedura monitoria all'esito della quale veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 828/2020; - inoltre, senza nulla contestare, con mail del 27 giugno 2019 richiedeva al di fornire un'offerta per la successiva attività di Parte_1 CP_1 industrializzazione del prototipo, attraverso la realizzazione di un secondo prototipo (“Per partecipare al bando che abbiamo in corso ci serve che ci venga tutto fatturato come
Macchinario Prototipo. Penso entro pochi giorni massimo qualche settimana che potremo pagare gli anticipi”); era decaduta dalla garanzia ai sensi dell'art. 1667 c.c. Email_3 e 1495 c.c. per tardività della denuncia dei vizi, comunicata al solo con missiva del CP_1 legale del 23 gennaio 2020, oltre dieci mesi dalla data di consegna avvenuta a fine marzo 2019
e comunque ad oltre tre mesi dalla diversa data di consegna indicata da controparte del 16 ottobre 2019, quando, trattandosi di vizi palesi, ove sussistenti, essi sarebbero dovuti essere denunciati entro i termini di legge decorrenti dalla consegna;
- con mail del 15 giugno 2019, il dott. informava la Barban S.r.l. di Conegliano Veneto ed il sig. agente R_ Controparte_2 commerciale di Yellow & Yellow S.r.l. di Padova, che il primo prototipo era stato terminato ed era funzionante e che era in fase iniziale la progettazione del secondo prototipo da mostrare al
; - con domanda del 2 aprile 2019, si iscriveva al concorso Parte_3 Parte_1
, in occasione della 28° Fiera (Salone Internazionale Controparte_3 Pt_3
Macchine per Enologia ed Imbottigliamento - International Enological and Bottling Equipment
Exhibition), tenutasi a Rho (Milano) dal 19 al 22 novembre 2019, presentando il prototipo realizzato dal (denominato per l'occasione “ ”), dichiarando espressamente che CP_1 Parte_4 la realizzazione presentata era un “prototipo”; - al concorso, il prototipo presentato otteneva il premio Innovation Challenge e sui propri canali social, pubblicizzava il prodotto Email_4
“ ” e l'ottenimento del riconoscimento del - con domanda n. Parte_4 Pt_3
102019000006999 depositata il 20 maggio 2019, chiedeva all'Ufficio Parte_1
Italiano Brevetti e Marchi la registrazione del brevetto per invenzione industriale di un
“apparato di etichettatura” rappresentato dal prototipo realizzato dal , CP_1 nonostante i rapporti contrattuali inter partes stabilissero che “nel caso in cui i risultati della ricerca oggetto del presente contratto siano brevettabili, e valuteranno il CP_1 Parte_1 deposito della domanda di brevetto con successivi accordi”; - il report finale era composto dall'unione di due distinti report, il cd. Report Experimental Tests del 26 marzo 2019 ed il
Report Technical description del 29 aprile 2019, utilizzati da sia per la Parte_1 partecipazione al concorso sia per la domanda di brevetto;
- l'attività descritta nella Pt_3 comunicazione del 9 agosto 2019 non era oggetto né del contratto 18C@IN301 né del contratto
18C@IN300 bensì di altra attività di cui all'offerta del 3 luglio 2019, avente ad oggetto l'industrializzazione del prototipo, ossia l'evoluzione da prototipo a prodotto industriale, pronto per la messa in produzione di serie, mai accettata formalmente;
- nel video che Parte_1 trasmetteva agli organizzatori del ai fini della partecipazione al concorso si vedeva Pt_3
l'etichettatrice funzionare in diverse posizioni di lavoro, grazie alla piattaforma di Stewart e applicare in via automatica etichette su bottiglie di vino in modo preciso.
Alla prima udienza, il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle Parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., fissando per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova eventualmente articolati l'udienza del 19 maggio 2022.
L'istruttoria si svolgeva mediante prova orale per testi e CTU affidata all'ing. e all'esito Per_3 della stessa il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni, concedendo alle Parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Depositate le memorie di cui alla predetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale. La conferma o il rigetto del decreto ingiuntivo opposto sono ancorate ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto alla base della domanda di ingiunzione. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., prevede che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, il quale fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito
(Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; conf. Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: "Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione" (Corte Cass. Sez.
Unite, sent. n. 13533/2001). Pertanto, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento, mentre è a carico del debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione; sicché, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria.
Con la precisazione - per quanto rileva nel caso di specie - che la prova scritta, ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo - a norma degli art. 633 e 634 c.p.c. - è qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo, che abbia intrinseca legalità, purché il giudice - nella sua valutazione discrezionale - ne riconosca l'idoneità a dimostrare il diritto controverso, anche se il documento prodotto è privo di efficacia probatoria assoluta dato che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità e efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (Cass. civ. sez. II, 21/02/2013, n. 4334).
Inoltre, giova da ultimo rilevare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione è pacifico il principio secondo cui: " eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione" (Corte Cass. Sez.
Unite, sent. n. 13533/2001).
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, in sede monitoria il ha CP_1 chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 828/2020 con cui il Tribunale di Piacenza ha ingiunto il pagamento, in favore dell'odierna Opposta, dell'importo Email_5 complessivo di € 12.200,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, di cui alla nota pro-forma n. 11 del 24 giugno 2019 relativa al contratto n. 18C@IN300 stipulato tra le Parti in data 14 settembre 2018 ed avente ad oggetto lo “Studio di fattibilità, progettazione e simulazione di un'etichettatrice per moduli autoadesivi”, a seguito del mancato pagamento, da parte dell'Opponente, dell'ultima tranche di € 10.000,00 oltre IVA prevista dall'art. 4 del
Contratto, avendo il consegnato il prototipo in questione a fine marzo 2019, CP_1 unitamente ai report finali, come concordato dalle Parti.
Al fine di paralizzare la pretesa creditoria, l'Opponente ha eccepito, a sua volta, l'inadempimento di alle obbligazioni assunte in forza dei due contratti collegati, CP_1 sottoscritti dalle Parti rispettivamente in data 14 settembre 2018 ed in data 1° ottobre 2018, ai quali si aggiungono i contratti n. 17S@IN253 e n. 18S@IN277 aventi ad oggetto la progettazione e la realizzazione della piattaforma mobile Stewart, non avendo il CP_1 consegnato il report finale previsto all'art. 4 del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria nonché l'esistenza di vizi e difetti del prototipo consegnato solo ad ottobre 2019, che lo rendono inidoneo all'uso contrattualmente previsto e sulla base di tale assunto, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento della somma complessiva di € CP_1
47.731,76 a titolo di minor valore del bene.
Giova premettere che secondo la giurisprudenza unanime, affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che imponga quindi la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorrano due requisiti: uno oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario ed uno soggettivo, costituito dal comune intento delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cassazione civile sez. II, 04/02/2025, n.2612).
Nel caso di specie le Parti hanno sottoscritto 4 contratti ciascuno dei quali aventi oggetto e fine specifici ma tutti tra loro collegati e diretti alla realizzazione di un'unica finalità corrispondente alla causa complessiva dell'intera operazione negoziale ovvero quella di consegnare
[...] una etichettatrice per bottiglie di vino innovativa rispetto alle macchine Email_6 analoghe disponibili sul mercato in quanto sorretta da una piattaforma di che le avrebbe CP_4 permesso di spostarsi nello spazio per collegarsi agevolmente alla giostra (non compresa nella fornitura) con le bottiglie da etichettare e collegata ad un alimentatore ( non commissionato a con le etichette da apporre sulle bottiglie disposte su fogli singoli anziché su bobine, CP_1 come per le macchine concorrenti.
In particolare, con il primo contratto (n. 18C@IN300 del 14 settembre 2018 doc. 14 Opponente) le Parti pattuivano espressamente l'impegno di ad eseguire, nel termine di quattro mesi CP_1
(art. 7), un programma di ricerca avente ad oggetto lo “studio di fattibilità, progettazione e simulazione di una etichettatrice per moduli autoadesivi”, da modularsi in quattro fasi (come da allegato tecnico: - “Fase 1: ricerca bibliografica e stato dell'arte industriale, progettazione e modellazione solida;
- Fase 2: Simulazione robustezza del sistema, alla massima velocità di azionamento;
- Fase 3: studio e progettazione dell'automazione; - Fase 4: simulazione dell'istallazione su piattaforma di per ricreare l'ambiente di lavoro previsto”) ed a CP_4 carico di il pagamento di un corrispettivo complessivo di € 42.000,00 oltre IVA (€ Parte_1
51.240,00) da corrispondersi in tre tranches, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Contratto (€
22.000,00 oltre IVA alla data di sottoscrizione del contratto;
€ 10.000,00 oltre IVA entro il
30.10.2018 ed € 10.000,00 oltre iva al 22%IVA entro il 30.11.2018, previa consegna del Report
Finale). Il successivo contratto n. 18C@IN301 (doc. 3 Opponente), stipulato in data 1° ottobre
2018, aveva invece ad oggetto la realizzazione da parte di dell'etichettatrice, così come CP_1 progettata e simulata nell'attività 18C@IN300, dietro il pagamento di un corrispettivo a carico di complessivi € 12.000,00 oltre IVA;
importo che veniva interamente Email_1 pagato dall'odierna Opponente. A corredo dei precedenti accordi, le Parti sottoscrivevano anche i due contratti n. 17S@IN253 e n. 18S@IN277 aventi ad oggetto la progettazione e la realizzazione della piattaforma mobile di CP_4
È evidente, dunque, che il rapporto contrattuale intercorso tra le Parti non si possa limitare al solo contratto posto a fondamento della pretesa creditoria ma, al fine di accertare la fondatezza della stessa, alla luce dell'eccezione di inadempimento svolta dall'Opponente, occorrerà avere riguardo a tutti i contratti sopra elencati in forza di un collegamento funzionale tra gli stessi per la realizzazione di uno scopo unitario finale consistito nel fornire alla un prodotto, Parte_1 denominato “etichettatrice” con le qualità sopra meglio precisate, all'esito di una fase di studio a cui è seguita la realizzazione del prototipo oggetto di causa.
Tanto premesso, nel caso in esame, l'Opponente oltre ad eccepire la mancata consegna del
Report Finale che avrebbe fatto sorgere il diritto al pagamento dell'ultima tranche del prezzo, così come pattuito tra le Parti all'art. 4 del contratto n. 18C@IN300 ha eccepito, altresì,
l'inadempimento di nella realizzazione del prodotto industriale presentando le stesso CP_1 gravi vizi che lo rendono inidoneo all'uso cui è destinato.
A fronte dell'eccezione di decadenza svolta dalla Convenuta opposta per tardività della denuncia dei vizi, che sarebbe stata comunicata al solo in data 23 gennaio 2020 (doc. CP_1
2 di Parte opponente), ossia oltre dieci mesi dalla data di consegna del prototipo, avvenuta a fine marzo 2019 e comunque ad oltre tre mesi dalla diversa data di consegna indicata dall'Opponente del 16 ottobre 2019, si rileva in primo luogo che il contratto in oggetto, in base all'art. 1362 c.c. e valutato il comportamento complessivo delle parti anche in seguito alla stipulazione dell'accordo, deve essere qualificato come contratto di appalto, tenuto conto della circostanza che, nonostante i contraenti fossero consapevoli della natura innovativa del progetto, gli accordi prevedevano un obbligo di risultato da parte di non avendo CP_1 accettato il rischio della irrealizzabilità del commissionato macchinario, di cui era Parte_1 stata mostrata la effettiva realizzabilità e promesso il funzionamento nei termini sopradetti ed avendo, altresì, le Parti concordato un termine di consegna (al quale non può attribuirsi carattere essenziale alla luce delle espressioni utilizzate nel Contratto e del comportamento tenuto dalle
Parti) ed un prezzo complessivo per la progettazione e realizzazione del macchinario. Al contrario, nel caso in cui fosse stato accertato che il Committente avesse assunto non già il rischio economico della operazione, che effettivamente, in caso di appalto, grava solo sull'appaltatore e rappresenta la normale alea del contratto bensì quella ulteriore dovuta al possibile fallimento della progettazione del prototipo, allora si sarebbe potuto concludere che, nella specie, fosse stato stipulato un accordo aleatorio non inquadrabile nello schema dell'appalto.
In conclusione, nel caso in esame non essendo stata neanche prospettata l'incertezza del buon fine della progettazione, né che il committente ne avrebbe accettato il rischio, l'accordo deve essere qualificato in termini di contratto di appalto.
Occorre, altresì, precisare che di particolare rilievo è l'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza previsto dalla legge. Tale giorno non coincide col momento in cui emerge il difetto, bensì dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. Tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione di relazioni peritali effettuate, di parte ovvero in sede di ATP a seguito del deposito della consulenza (cfr. Cass. sentenza n. 2460/2008).
Inoltre, laddove l'appaltatore riconosca (espressamente o tacitamente) l'esistenza di vizi, non sono applicabili termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 1667 terzo comma c.c., col limite della prescrizione ordinaria decennale.
Infine, come è noto “nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera” (cfr. Cass. sentenza n. 13983/2011).
Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, l'eccezione di decadenza è infondata dovendo ritenersi (diversamente da quanto sostenuto dal CTU: “ ha potuto Parte_1 rilevare i vizi del prototipo poco prima della sua presentazione alla fiera del 19/11/19”) Pt_3 che la Parte opponente abbia avuto un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera solo all'atto dell'acquisizione delle relazioni peritali in atti, effettuate a dicembre 2019, con la conseguenza che la denuncia dei vizi contenuta nella comunicazione pervenuta al in data 23 CP_1 gennaio 2020 deve ritenersi tempestiva;
con l'ulteriore precisazione che la Parte opponente ha lamentato anche la mancata esecuzione dell'opera commissionata, con conseguente inoperatività della speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. e che ad ogni modo, all'esito dell'istruttoria svolta risulta provato che il prototipo consegnato a fine marzo 2019 presentava gravi difetti, i quali, venivano riconosciuti dal che si impegnava ad CP_1 eliminarli portando nuovamente il macchinario presso il centro per ulteriori test e CP_1 collaudi e ivi rimaneva sino al 16 ottobre 2019.
Emerge infatti dalle dichiarazioni rese dal teste (escusso sui capitoli di prova Testimone_1 nn. 39-40-41 ammessi nell'interesse di verbale udienza 31 gennaio 2023) che in Parte_1 data 6 marzo 2019 lo stesso ritirava presso la sede del la piattaforma di CP_1
Stewart, unitamente a due piastre di allumino, sei attuatori, sei motori, componenti per congiungere ed un pallet, e che la stessa piattaforma era manchevole di componenti elettronici
(“azionamenti, PLC, alimentazione”) ed era impossibilitata a funzionare autonomamente (“E' vero. Per funzionare autonomamente la piattaforma di Stewart necessitava di componenti elettronici che mancavano”). Conferma ancora il teste che, nei giorni successivi alla consegna, presso la sede della venivano effettuati delle registrazioni video al CO macchinario e che, durante le riprese, si manifestavano i vizi del macchinario, il quale non riusciva ad etichettare autonomamente i 15000 pezzi all'ora, come contrattualmente previsto, ma un numero di pezzi di molto inferiore e a volte necessitava dell'intervento manuale per evitare che il macchinario applicasse le etichette in modo discontinuo (“Confermo che il processo di etichettatura delle bottiglie non era completamente automatizzato poiché il macchinario riusciva ad etichettare di seguito solo 5 (cinque) bottiglie, ossia na strisciata di etichette e poi occorreva caricare manualmente la strisciata successiva di etichette”; “Il macchinario riusciva ad etichettare circa 1 bottiglia ogni 5 secondi. Quindi in un'ora etichettava circa 720 (settecentoventi) bottiglie”; “Di regola era necessario intervenire per rimuovere l'ultima etichetta della striscia. Poiché , come ho già detto, ciascuna striscia conteneva 5 etichette, di regola, era l'ultima che veniva incollata male e sulla quale occorreva intervenire manualmente. Quindi di regola ogni 5 etichette, 1 etichetta era posizionata male”).
Per risolvere tali problematiche riscontrate, conferma il teste escusso, la sera stessa della registrazione video il macchinario veniva restituito al e ivi rimaneva fino al CP_1
16 ottobre 2019.
Le medesime circostanze sono state, altresì, confermate dal teste (verbale ud. 31 Testimone_2 marzo 2023), il quale, escusso sui capitoli di prova ammessi nell'interesse di Parte_1 dichiarava espressamente di ricordare che, nelle more della consegna avvenuta a fine marzo
2019, il macchinario consegnato da che doveva etichettare 5 etichette su uno stesso CP_1 foglio, riusciva ad applicarne autonomamente in realtà soltanto quattro, tanto che, nell'occasione, il sig. chiese al teste, in qualità di Tes_3 Parte_5 ingegnere meccanico impiegato presso il , di effettuare delle modifiche in CP_1 loco, all'esito delle quali la macchina riusciva ad etichettare tutte le cinque etichette (“Confermo la circostanza. Ricordo che nell'occasione mi fece notare che il macchinario doveva Tes_3 etichettare di seguito 5 etichette su uno stesso foglio, in realtà riusciva ad applicare solo le prime quattro etichette. Mi richiese pertanto una modifica che feci in loco e all'esito della modifica il macchinario riusciva ad etichettare tutte e 5 le etichette”) e che, durante le riprese video effettuate in data 28 marzo 2019, il macchinario non riusciva ad applicare autonomamente tutte le etichette in modo continuo ed era necessario intervenire manualmente
(“Ero io che toglievo al volo ossia manualmente la quinta etichetta che non si riusciva ad applicare”) e che, infine, alla luce delle problematiche risultanza, il macchinario veniva restituito al la sera stessa del 28 marzo 2019 (“E' vero […] ricordo che CP_1 nell'occasione venne riportato presso la sede del tutto il prototipo con CP_1
l'esclusione della piattaforma di ). CP_4
Inoltre, con mail inviata in data 9 agosto 2019 ai soci l'Ing. Email_1 [...] dichiarava: “Siamo riusciti a fare qualche prova e abbiamo individuato alcune Persona_2 criticità nella puleggia. Al rientro dalle ferie (26/8) andremo ad aggiornare il caricatore e quindi mostrarvi il risultato ottenuto. L'invio dei disegni sarà fatto a conclusione dei lavori, aggiornandoli con le ultime modifiche”; “Appena abbiamo il sistema funzionante, organizziamo
l'incontro” (doc. 25) ed ancora, con mail datata 10 settembre 2023, “Ciao , abbiamo Tes_4 dei problemi nel farvi trovare l'impianto funzionante per la riunione prevista domani: c'è un problema al simulatore beckhoff (non riusciamo a comandare i motori e dobbiamo aspettare di ricevere una scheda). Vi avvisiamo non appena riceviamo un riscontro da Scusate, Pt_6
Andrea” (doc. 27).
Infine, il teste ha confermato che, alla data dal 16 ottobre 2019, il macchinario Testimone_1 mancava di motori, azionamenti, PLC, alimentazione e non poteva funzionare autonomamente e che, nei giorni successivi, lo stesso era dovuto intervenire sull'etichettatrice, unitamente ai propri colleghi “per programmarla e farla funzionare”, installando un piattello singolo per simulare i test di etichettatura, e che, nonostante la simulazione, il macchinario comunque presentava dei malfunzionamenti (“si inceppava”) nell'applicazione delle etichette (capp. 50-
51-52-53-54 verbale ud. 13 gennaio 2023).
Trova altresì riscontro probatorio la circostanza per cui alla consegna del 16 ottobre 2019 i test venivano effettuati senza la piattaforma di Stewart e senza giostra, in quanto la piattaforma si trovava fisicamente presso la sede di e non presso la sede del CO CP_1
(teste escusso su cap. 30 di e teste su cap. 24 di . Testimone_5 CP_1 Testimone_2 CP_1
Le suddette circostanze trovano riscontro anche nelle conclusioni del CTU, ing. dalle Per_3 quali non si ha motivo di dissentire, in quanto l'elaborato peritale ha vagliato - con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto - ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione.
Il Tribunale dunque - aderendo alle conclusioni del CTU, che ha tenuto conto dei rilievi dei
CTP, replicandovi - “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Pertanto, buona parte delle motivazioni della CTU si intende qui richiamata, attesa la legittimità della motivazione per relationem all'intero elaborato della CTU, come affermato dalla sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 2607/2017. In particolare, il CTU in relazione ai vizi e difetti lamentati da Parte opponente ha accertato che:
1. l'armadio elettrico, il relativo cablaggio, il PLC ed il software per il controllo dei 6 attuatori lineari della piattaforma di Stewart effettivamente non sono stati forniti da più CP_1 precisamente: un quadro elettrico è stato realizzato da (anziché da CO
(si veda foto in alto a pag. 16 della presente relazione) ma è risultato non funzionante. CP_1
Secondo vi sarebbero stati degli accordi tra le parti (per velocizzare la consegna del CP_1
Cont prototipo) secondo cui si era deciso che il quadro elettrico con l'avrebbe realizzato
(partner di ) ma documentalmente questa circostanza non CO Parte_1
Part è provata e soprattutto è contraria a quanto pattuito con il contratto 18C@IN (doc. 2
. Inoltre non ha fornito i cablaggi elettrici ed i 6 sensori di posizione della
CP_1 CP_1 piattaforma di Stewart mentre non è stato possibile accertare su chi grava la responsabilità per la deformazione di almeno uno degli steli degli attuatori della piattaforma di Stewart;
- 2 l'esito negativo della prova di precisione di applicazione delle etichette è ascrivibile alla responsabilità di in quanto dipende dall'inidoneità dell'alimentatore delle etichette che non è Parte_1 stato fornito da mentre le etichette non spellicolate dipendono da un vizio
CP_1 dell'etichettatrice e quindi è un vizio ascrivibile alla responsabilità del non essendo
CP_1 stato possibile accertare se le etichette stesse presentassero dei difetti in quanto si tratta di una doglianza che il CTP del ha riportato solo nelle note critiche ad accertamenti peritali
CP_1 ormai conclusi;
3. quanto alla velocità massima di deposizione delle etichette, l'esito della prova ha dimostrato che la velocità contrattuale (15000 pezzi/ora) è stata raggiunta e superata
(circa 18000 pezzi/ora).
Il CTU ha dunque concluso che il prototipo necessiti di essere modificato con delle specifiche opere di emenda, quantificabili in complessivi € 31.500,00.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla Parte opponente, conformemente alle conclusioni del CTU in merito alla quantificazione del corretto rapporto dare/avere tra le Parti (tenuto conto che € 69.200,00 oltre IVA è l'importo complessivamente pagato a dalla Società committente e che il valore complessivo del macchinario è pari ad CP_1
€ 79.200,00 oltre IVA) il è creditore nei confronti della CP_1 Email_1 somma residua di € 10.000,00 oltre IVA, importo che va detratto dalla somma di € 31.500,00 oltre IVA quantificata dal CTU per i costi delle riparazioni necessarie per ovviare ai vizi riscontrati nel macchinario e renderlo così idoneo all'uso cui è destinato.
Ne deriva pertanto che l'odierna opposta va condannata al pagamento in favore dell'Opponente della somma complessiva di € 21.500,00 oltre IVA. Alla somma di € 21.500,00 oltre IVA vanno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si badi infatti che “in tema di appalto, mentre la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera -a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 cod.civ.- ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta” (cfr.
Cass. sentenza n. 11594/04).
La somma odierna ha dunque natura di debito di valore.
Sulla somma sopra indicata - espressa in moneta attuale - sono dunque dovuti gli interessi legali e rivalutazione monetaria per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore,
e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi, a far data dalla domanda al saldo effettivo.
Stante l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Parte opponente, la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla Convenuta opposta va rigettata per mancanza dei presupposti di Legge.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, tenuto conto del valore della causa, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 828/2020 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 15-23 ottobre 2020 all'esito del procedimento monitorio R.G. n.1905/2020, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo impugnato;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'Attrice opponente, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore di della somma di € 21.500,00; Parte_1
[... 3) condanna la Parte convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite in favore che si liquidano in € 3.200,00 per compensi professionali (valori tra i Email_1 minimi ed i medi sullo scaglione di riferimento), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico della Convenuta opposta le spese della espletata CTU.
Così deciso in Piacenza, il 21 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia