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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4988 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
10/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv. Pietro Vizzini
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 7968/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, (Avv.
[...] Parte_4 Parte_5
VIZZINI PIETRO)
ricorrenti
CONTRO
(AVVOCATURA DELLO STATO) Controparte_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta i ricorsi e compensa le spese di lite.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con ricorso depositato il 2/8/2022 i ricorrenti convenivano in giudizio l'
[...]
e, premesso di essere operai agricoli assunti Controparte_2
dall'ente convenuto con contratti di lavoro a tempo determinato, chiedevano condannarsi l'Ente datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive dovute loro in ragione dell'adeguamento dei parametri retributivi approvato con accordo collettivo del 19/10/2017 o, in subordine, in conseguenza degli intervenuti rinnovi contrattuali a decorrere dal 1°/4/2019.
L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta della causa ai sensi e per gli effetti dell'art .127-ter c.p.c., essa viene decisa, sulla scorta della produzione documentale in atti, in data odierna mediante il deposito di questo provvedimento.
◊
Il ricorso è infondato sulla scorta delle persuasive argomentazioni espresse da questo Tribunale, in diversa composizione, nella pronuncia n. 496/2024 resa in data 6/2/2024 alla quale si rinvia per relationem e che, per comodità espositiva,
si riporta comunque per esteso:
“Per un corretto inquadramento della fattispecie, occorre premettere che con
Con l'ipotesi di accordo del 19.10.2017, stipulato tra l' e le Organizzazioni sindacali di categoria, è stato previsto di attribuire a tutti gli operai agricoli assunti a tempo determinato su tutto il territorio regionale, il trattamento economico previsto dal
C.P.L. di Palermo, in luogo di quello di Enna.
Nel dettaglio, al fine di garantire l'uniformità della regolamentazione giuridico-
economica del rapporto di lavoro dei lavoratori stagionali assunti nelle campagne
CP_ di meccanizzazione dell' , le parti sociali hanno previsto: “nella
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con considerazione che la Sede legale dell' è nella città di Palermo, ai fini
retributivi il parametro di riferimento è la retribuzione in atto in vigore nella
provincia di Palermo” (…) “relativamente alla copertura finanziaria, il presente
accordo produrrà i propri effetti a decorrere dall'avvio della Campagna di
Meccanizzazione 2018, grazie alle economie scaturenti dal non avvio di quei
lavoratori già titolari di trattamento pensionistico per raggiungimento dei
requisiti contributivi e di età, nonché a quelle derivanti da misure di
razionalizzazione ed economie di gestione”.
L'ipotesi di accordo è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'ESA
con deliberazione n. 40/C.A. del 2 agosto 2018, poi trasmessa, con nota prot. n.
9616/DG del 7 agosto 2018, all'organo di vigilanza per l'approvazione.
Con nota prot. n. 19678 del 7 settembre 2018, il Dipartimento Regionale dello
Sviluppo Rurale e Territoriale ha trasmesso la deliberazione oggetto all'Ufficio di gabinetto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea, con una relazione dello stesso Dipartimento, per l'inserimento all'Ordine del Giorno della seduta della Giunta.
L'Assessore, quindi, con due successive note, prot. n. 27390/gab del 18 ottobre
2018 e prot. n. 28232/gab del 19 dicembre 2018, ha sollecitato il suddetto
Dipartimento a rendere ulteriori chiarimenti ed approfondimenti sulla vicenda,
quindi, richiamando l'art. 3 della legge regionale n. 2/1978, ha ritenuto che la delibera dovesse essere sottoposta al parere vincolante della Giunta regionale di
Governo, essendo quest'ultima competente in materia di miglioramenti contrattuali del personale dipendente degli Enti controllati.
Inoltre, nel maggio del 2019, a seguito di una incongruenza formale rilevata dagli
Uffici del Servizio Meccanizzazione dell'Ente, le parti sociali hanno sottoscritto un
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Addendum ad integrazione del citato accordo del 2017, rideterminando in € 76,67
l'importo giornaliero spettante ai dipendenti, in luogo di quello di € 78,70
precedentemente indicato.
L'addendum di cui sopra è stato approvato dall'Ente con delibera n. 35/CdA del 12
ottobre 2020, nella quale venivano applicati al personale a tempo determinato,
con effetti giuridici dall'avvio della campagna di meccanizzazione del 2020, i parametri retributivi di cui alle tabelle salariali del nuovo C.P.L. di Palermo, in vigore dall'1.4.2019, diversi quindi da quelli di cui al precedente accordo del 2017
(sopra citato e in atti).
Infine, a completamento dell'iter procedimentale ai sensi dell'art.3 della L.R.
2/1978, su richiesta dell' Parte_6
, la Giunta regionale, con deliberazione n. 203 del 5.5.2021
[...]
ha espresso parere favorevole all'approvazione della delibera n. 40 del 2 agosto
Con 2018 “Approvazione dell'ipotesi di accordo del 19 ottobre 2017 tra l' e le
Organizzazioni sindacali di categoria – personale operaio a tempo determinato
della Meccanizzazione Agricola” e della delibera n. 35 del 12 ottobre 2020
“Applicazione adeguamento contrattuale al personale a tempo determinato
dell' avviato nella campagna di Meccanizzazione Controparte_2
”. CP_1
Orbene parte ricorrente ritiene che a seguito dell'approvazione da parte della
Giunta regionale della delibera n.40/2018, senza l'apposizione di alcun termine di decorrenza o modifica rispetto alla stesura originaria della stessa, gli si dovessero riconoscere e liquidare le differenze retributive derivanti dall'adeguamento economico relativo agli anni 2018 e 2019.
Tale tesi non convince.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro In ordine alla disciplina dell'iter procedimentale sopra descritto, va richiamata la legge regionale n.19/2005, la quale all'art.20 comma 3 prevede che: “Nelle more
della piena attuazione della riforma dei controlli ai sensi degli articoli 47 e
seguenti del Titolo III della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il
Cont controllo sulle delibere dei consigli di amministrazione dell ,
dell'IRVV, dell'Istituto incremento ippico, dell'Istituto sperimentale zootecnico
per la Sicilia viene così disciplinato: il bilancio preventivo e consuntivo, le
eventuali variazioni al bilancio, il programma annuale e triennale sull'attività
dell'ente, adozione ed eventuali modifiche dello Statuto, del regolamento di
organizzazione, del regolamento di contabilità e del regolamento organico
dell'ente nonché tutte le ulteriori delibere inerenti l'organico, lo stato
giuridico ed economico del personale, l'amministrazione contabile
dell'ente, l'acquisto od alienazione di immobili;
sono trasmesse, entro dieci
giorni dall'adozione, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e
delle foreste, titolare del controllo e della vigilanza sugli enti, il quale
entro trenta giorni dalla ricezione, fatto salvo il termine di cui al comma 1
dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed
integrazioni, per l'acquisizione, ove richiesto del parere dell'Assessorato
regionale del bilancio e delle finanze, deve disporne l'approvazione o
l'annullamento, con provvedimento motivato, o, nei casi previsti per legge, la
trasmissione, con le proprie osservazioni, alla Giunta regionale per il conclusivo
esame.
Le delibere di cui alla presente disposizione diventano esecutive se, entro trenta
giorni dal ricevimento delle medesime da parte dell'Assessorato dell'agricoltura
e delle foreste, salvo eventuali sospensioni del termine, la procedura di controllo
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro non si conclude con l'approvazione o con motivato provvedimento di
annullamento da parte dell'Assessorato; il suddetto termine non opera
nell'ipotesi di trasmissione alla Giunta regionale.
Il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso se, prima della scadenza,
l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ritenga di chiederne il
riesame, debba richiederne il parere all'Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze o intenda acquisire un parere da organi consultivi, il quale deve essere
reso entro trenta giorni. Una volta che la delibera sia riproposta dagli enti o sia
pervenuto il parere, l'atto diviene esecutivo trascorsi venti giorni senza che ne
sia stato disposto l'annullamento o l'approvazione”.
La legge in esame, come visto, prevede una serie di termini che regolano l'iter procedimentale di approvazione delle delibere degli Enti ivi elencati, la cui scadenza comporta, in caso di inerzia dell'organo tutorio, l'esecutività delle stesse.
Tali termini e tale meccanismo di silenzio-assenso, però, non operano nei casi,
espressamente previsti dalla legge, in cui i provvedimenti ivi elencati devono essere trasmessi alla Giunta regionale per il conclusivo esame;
per essi, infatti, i termini sopra descritti devono ritenersi sospesi sino alla pronuncia della Giunta
Regionale.
Dunque, considerato che ai sensi dell'art. 3 della legge n.2/1978 “La Giunta
regionale esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza
degli Assessori relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti,
statuti o piante organiche degli stessi o comunque modifiche allo stato giuridico
o economico del relativo personale”, deve ritenersi che le delibere n. 40/2018 e
Co 35/2020, proprio perché incidenti sulla retribuzione del personale fossero soggette al parere vincolante della Giunta e non abbiano acquistato efficacia
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro esecutiva prima della delibera n.235 del 5.05.2021.
Il diritto soggettivo agli aumenti contrattuali azionato dai ricorrenti non discende quindi dall'accordo collettivo del 19 ottobre 2017, né tantomeno dalla delibera
ESA n. 40 del 2018 ma dal complesso iter sopra descritto, conclusosi solo con la succitata delibera.
Ciò chiarito, va confutata la deduzione attorea secondo la quale “emerge
chiaramente dalla stessa Delibera di Giunta, così come dalle delibere dell'ESA
nn. 40/2018 e 35/2020 e recepite dalla prima, che non è stata posta alcuna
diversa decorrenza degli effetti all'Accordo collettivo, richiamato ed approvato
in pieno, sic et simpliciter” (cfr note del 22.01.2024), in quanto la Giunta
regionale ha reso parere favorevole ad entrambe le delibere, ma ha dato atto del complesso iter sopra descritto e soprattutto del fatto che la delibera n.35 del 2020
ha integrato e modificato la delibera n.40 del 2018, specie alla luce dell'addendum siglato in sede sindacale nel maggio del 2019.
Più in dettaglio la seconda delibera ESA, lasciando immutata la cornice negoziale dell'accordo collettivo del 2017 ed in particolare tutti quegli istituti da esso disciplinati (livelli d'inquadramento, orario di lavoro, calcolo della retribuzione spettante e della relativa contribuzione, rimborso spese, permessi personali etc…),
è intervenuta su un duplice aspetto ovvero l'entità dell'importo giornaliero spettante ai dipendenti (alla luce del già citato addendum) ma soprattutto sull'entrata in vigore degli aumenti, provvedendo ad “approvare il
cronoprogramma economico…con effetti giuridici ed economico dall'avvio della
campagna di meccanizzazione 2020”.
In conclusione, quindi, la Giunta Regionale prendendo atto “che nella più volte
richiamata nota prot. n. 17536/2021, il Dirigente generale del Dipartimento
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riporta nella Tabella 1 i dati forniti Parte_7
dall'ESA circa la copertura finanziaria per l'anno 2020, che viene assicurata
grazie a quanto nella stessa specificato e, per gli anni a seguire, a parere del
Dipartimento in argomento, sussistono adeguate coperture finanziarie, come
esplicitato nella medesima nota dirigenziale”, ha reso parere favorevole sulla prima delibera ESA (40/2018) come integrata e modificata dalla seconda
(35/2020) e quindi ha ritenuto che l'adeguamento retributivo dovesse decorrere dall'anno 2020”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, che questo Tribunale ritiene corrette e perfettamente applicabili anche al caso in esame, le pretese creditorie dei ricorrenti relative agli anni 2018 e 2019 devono ritenersi infondate ed i relativi ricorsi vanno respinti, mentre risulta del tutto pacifico che con riferimento all'annualità 2020 l' ha già riconosciuto e liquidato le differenze retributive CP_1
dovute al personale operaio della Meccanizzazione con i parametri pattuiti dall'accordo sindacale, reso esecutivo con la determina n. 119 del 14/5/2021.
Le difformi pronunce di merito emesse in contenziosi analoghi giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/11/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
10/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv. Pietro Vizzini
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 7968/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, (Avv.
[...] Parte_4 Parte_5
VIZZINI PIETRO)
ricorrenti
CONTRO
(AVVOCATURA DELLO STATO) Controparte_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta i ricorsi e compensa le spese di lite.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con ricorso depositato il 2/8/2022 i ricorrenti convenivano in giudizio l'
[...]
e, premesso di essere operai agricoli assunti Controparte_2
dall'ente convenuto con contratti di lavoro a tempo determinato, chiedevano condannarsi l'Ente datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive dovute loro in ragione dell'adeguamento dei parametri retributivi approvato con accordo collettivo del 19/10/2017 o, in subordine, in conseguenza degli intervenuti rinnovi contrattuali a decorrere dal 1°/4/2019.
L' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
Disposta la trattazione scritta della causa ai sensi e per gli effetti dell'art .127-ter c.p.c., essa viene decisa, sulla scorta della produzione documentale in atti, in data odierna mediante il deposito di questo provvedimento.
◊
Il ricorso è infondato sulla scorta delle persuasive argomentazioni espresse da questo Tribunale, in diversa composizione, nella pronuncia n. 496/2024 resa in data 6/2/2024 alla quale si rinvia per relationem e che, per comodità espositiva,
si riporta comunque per esteso:
“Per un corretto inquadramento della fattispecie, occorre premettere che con
Con l'ipotesi di accordo del 19.10.2017, stipulato tra l' e le Organizzazioni sindacali di categoria, è stato previsto di attribuire a tutti gli operai agricoli assunti a tempo determinato su tutto il territorio regionale, il trattamento economico previsto dal
C.P.L. di Palermo, in luogo di quello di Enna.
Nel dettaglio, al fine di garantire l'uniformità della regolamentazione giuridico-
economica del rapporto di lavoro dei lavoratori stagionali assunti nelle campagne
CP_ di meccanizzazione dell' , le parti sociali hanno previsto: “nella
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con considerazione che la Sede legale dell' è nella città di Palermo, ai fini
retributivi il parametro di riferimento è la retribuzione in atto in vigore nella
provincia di Palermo” (…) “relativamente alla copertura finanziaria, il presente
accordo produrrà i propri effetti a decorrere dall'avvio della Campagna di
Meccanizzazione 2018, grazie alle economie scaturenti dal non avvio di quei
lavoratori già titolari di trattamento pensionistico per raggiungimento dei
requisiti contributivi e di età, nonché a quelle derivanti da misure di
razionalizzazione ed economie di gestione”.
L'ipotesi di accordo è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'ESA
con deliberazione n. 40/C.A. del 2 agosto 2018, poi trasmessa, con nota prot. n.
9616/DG del 7 agosto 2018, all'organo di vigilanza per l'approvazione.
Con nota prot. n. 19678 del 7 settembre 2018, il Dipartimento Regionale dello
Sviluppo Rurale e Territoriale ha trasmesso la deliberazione oggetto all'Ufficio di gabinetto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea, con una relazione dello stesso Dipartimento, per l'inserimento all'Ordine del Giorno della seduta della Giunta.
L'Assessore, quindi, con due successive note, prot. n. 27390/gab del 18 ottobre
2018 e prot. n. 28232/gab del 19 dicembre 2018, ha sollecitato il suddetto
Dipartimento a rendere ulteriori chiarimenti ed approfondimenti sulla vicenda,
quindi, richiamando l'art. 3 della legge regionale n. 2/1978, ha ritenuto che la delibera dovesse essere sottoposta al parere vincolante della Giunta regionale di
Governo, essendo quest'ultima competente in materia di miglioramenti contrattuali del personale dipendente degli Enti controllati.
Inoltre, nel maggio del 2019, a seguito di una incongruenza formale rilevata dagli
Uffici del Servizio Meccanizzazione dell'Ente, le parti sociali hanno sottoscritto un
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Addendum ad integrazione del citato accordo del 2017, rideterminando in € 76,67
l'importo giornaliero spettante ai dipendenti, in luogo di quello di € 78,70
precedentemente indicato.
L'addendum di cui sopra è stato approvato dall'Ente con delibera n. 35/CdA del 12
ottobre 2020, nella quale venivano applicati al personale a tempo determinato,
con effetti giuridici dall'avvio della campagna di meccanizzazione del 2020, i parametri retributivi di cui alle tabelle salariali del nuovo C.P.L. di Palermo, in vigore dall'1.4.2019, diversi quindi da quelli di cui al precedente accordo del 2017
(sopra citato e in atti).
Infine, a completamento dell'iter procedimentale ai sensi dell'art.3 della L.R.
2/1978, su richiesta dell' Parte_6
, la Giunta regionale, con deliberazione n. 203 del 5.5.2021
[...]
ha espresso parere favorevole all'approvazione della delibera n. 40 del 2 agosto
Con 2018 “Approvazione dell'ipotesi di accordo del 19 ottobre 2017 tra l' e le
Organizzazioni sindacali di categoria – personale operaio a tempo determinato
della Meccanizzazione Agricola” e della delibera n. 35 del 12 ottobre 2020
“Applicazione adeguamento contrattuale al personale a tempo determinato
dell' avviato nella campagna di Meccanizzazione Controparte_2
”. CP_1
Orbene parte ricorrente ritiene che a seguito dell'approvazione da parte della
Giunta regionale della delibera n.40/2018, senza l'apposizione di alcun termine di decorrenza o modifica rispetto alla stesura originaria della stessa, gli si dovessero riconoscere e liquidare le differenze retributive derivanti dall'adeguamento economico relativo agli anni 2018 e 2019.
Tale tesi non convince.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro In ordine alla disciplina dell'iter procedimentale sopra descritto, va richiamata la legge regionale n.19/2005, la quale all'art.20 comma 3 prevede che: “Nelle more
della piena attuazione della riforma dei controlli ai sensi degli articoli 47 e
seguenti del Titolo III della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il
Cont controllo sulle delibere dei consigli di amministrazione dell ,
dell'IRVV, dell'Istituto incremento ippico, dell'Istituto sperimentale zootecnico
per la Sicilia viene così disciplinato: il bilancio preventivo e consuntivo, le
eventuali variazioni al bilancio, il programma annuale e triennale sull'attività
dell'ente, adozione ed eventuali modifiche dello Statuto, del regolamento di
organizzazione, del regolamento di contabilità e del regolamento organico
dell'ente nonché tutte le ulteriori delibere inerenti l'organico, lo stato
giuridico ed economico del personale, l'amministrazione contabile
dell'ente, l'acquisto od alienazione di immobili;
sono trasmesse, entro dieci
giorni dall'adozione, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e
delle foreste, titolare del controllo e della vigilanza sugli enti, il quale
entro trenta giorni dalla ricezione, fatto salvo il termine di cui al comma 1
dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed
integrazioni, per l'acquisizione, ove richiesto del parere dell'Assessorato
regionale del bilancio e delle finanze, deve disporne l'approvazione o
l'annullamento, con provvedimento motivato, o, nei casi previsti per legge, la
trasmissione, con le proprie osservazioni, alla Giunta regionale per il conclusivo
esame.
Le delibere di cui alla presente disposizione diventano esecutive se, entro trenta
giorni dal ricevimento delle medesime da parte dell'Assessorato dell'agricoltura
e delle foreste, salvo eventuali sospensioni del termine, la procedura di controllo
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro non si conclude con l'approvazione o con motivato provvedimento di
annullamento da parte dell'Assessorato; il suddetto termine non opera
nell'ipotesi di trasmissione alla Giunta regionale.
Il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso se, prima della scadenza,
l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ritenga di chiederne il
riesame, debba richiederne il parere all'Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze o intenda acquisire un parere da organi consultivi, il quale deve essere
reso entro trenta giorni. Una volta che la delibera sia riproposta dagli enti o sia
pervenuto il parere, l'atto diviene esecutivo trascorsi venti giorni senza che ne
sia stato disposto l'annullamento o l'approvazione”.
La legge in esame, come visto, prevede una serie di termini che regolano l'iter procedimentale di approvazione delle delibere degli Enti ivi elencati, la cui scadenza comporta, in caso di inerzia dell'organo tutorio, l'esecutività delle stesse.
Tali termini e tale meccanismo di silenzio-assenso, però, non operano nei casi,
espressamente previsti dalla legge, in cui i provvedimenti ivi elencati devono essere trasmessi alla Giunta regionale per il conclusivo esame;
per essi, infatti, i termini sopra descritti devono ritenersi sospesi sino alla pronuncia della Giunta
Regionale.
Dunque, considerato che ai sensi dell'art. 3 della legge n.2/1978 “La Giunta
regionale esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza
degli Assessori relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti,
statuti o piante organiche degli stessi o comunque modifiche allo stato giuridico
o economico del relativo personale”, deve ritenersi che le delibere n. 40/2018 e
Co 35/2020, proprio perché incidenti sulla retribuzione del personale fossero soggette al parere vincolante della Giunta e non abbiano acquistato efficacia
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro esecutiva prima della delibera n.235 del 5.05.2021.
Il diritto soggettivo agli aumenti contrattuali azionato dai ricorrenti non discende quindi dall'accordo collettivo del 19 ottobre 2017, né tantomeno dalla delibera
ESA n. 40 del 2018 ma dal complesso iter sopra descritto, conclusosi solo con la succitata delibera.
Ciò chiarito, va confutata la deduzione attorea secondo la quale “emerge
chiaramente dalla stessa Delibera di Giunta, così come dalle delibere dell'ESA
nn. 40/2018 e 35/2020 e recepite dalla prima, che non è stata posta alcuna
diversa decorrenza degli effetti all'Accordo collettivo, richiamato ed approvato
in pieno, sic et simpliciter” (cfr note del 22.01.2024), in quanto la Giunta
regionale ha reso parere favorevole ad entrambe le delibere, ma ha dato atto del complesso iter sopra descritto e soprattutto del fatto che la delibera n.35 del 2020
ha integrato e modificato la delibera n.40 del 2018, specie alla luce dell'addendum siglato in sede sindacale nel maggio del 2019.
Più in dettaglio la seconda delibera ESA, lasciando immutata la cornice negoziale dell'accordo collettivo del 2017 ed in particolare tutti quegli istituti da esso disciplinati (livelli d'inquadramento, orario di lavoro, calcolo della retribuzione spettante e della relativa contribuzione, rimborso spese, permessi personali etc…),
è intervenuta su un duplice aspetto ovvero l'entità dell'importo giornaliero spettante ai dipendenti (alla luce del già citato addendum) ma soprattutto sull'entrata in vigore degli aumenti, provvedendo ad “approvare il
cronoprogramma economico…con effetti giuridici ed economico dall'avvio della
campagna di meccanizzazione 2020”.
In conclusione, quindi, la Giunta Regionale prendendo atto “che nella più volte
richiamata nota prot. n. 17536/2021, il Dirigente generale del Dipartimento
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riporta nella Tabella 1 i dati forniti Parte_7
dall'ESA circa la copertura finanziaria per l'anno 2020, che viene assicurata
grazie a quanto nella stessa specificato e, per gli anni a seguire, a parere del
Dipartimento in argomento, sussistono adeguate coperture finanziarie, come
esplicitato nella medesima nota dirigenziale”, ha reso parere favorevole sulla prima delibera ESA (40/2018) come integrata e modificata dalla seconda
(35/2020) e quindi ha ritenuto che l'adeguamento retributivo dovesse decorrere dall'anno 2020”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, che questo Tribunale ritiene corrette e perfettamente applicabili anche al caso in esame, le pretese creditorie dei ricorrenti relative agli anni 2018 e 2019 devono ritenersi infondate ed i relativi ricorsi vanno respinti, mentre risulta del tutto pacifico che con riferimento all'annualità 2020 l' ha già riconosciuto e liquidato le differenze retributive CP_1
dovute al personale operaio della Meccanizzazione con i parametri pattuiti dall'accordo sindacale, reso esecutivo con la determina n. 119 del 14/5/2021.
Le difformi pronunce di merito emesse in contenziosi analoghi giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/11/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro