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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 466/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 466/2024 promossa da:
(CF. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in via Val Di Fassa n. 9/D, C.F._2
Monterotondo (Roma) presso lo Studio dell' Avv. Micòl Buonomo che li rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta in data 29.3.2024, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in data 05.12.2015 a NT (ROMA), trascritto nei registri di detto Comune (atto n.1, parte II, serie C, Ufficio 1), precisando che dalla separazione non vi è stata alcuna forma di riconciliazione tra le parti.
All'esito dell'udienza del 17.4.2024, con sentenza parziale n. 40/2024, è stata pronunciata la separazione tra le parti con rimessione della causa sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio.
1 All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
A) la casa coniugale, condotta in locazione giusto contratto stipulato in data 11.01.2023, sita in via della Valle n.5/A nel Comune di Scandriglia (Rieti), e quanto in essa presente, con le precisazioni di cui al successivo punto c), viene assegnata alla signora Parte_1
B) ciascuno dei ricorrenti provvederà autonomamente al proprio sostentamento;
C) In relazione all'autovettura marca Alfa Romeo Giulietta intestata a ma in uso Parte_1 al sig. , quest'ultimo si impegna a procedere al ritiro presso il meccanico e saldo delle spese Pt_2
a questo dovute nonchè a pagare, alla loro scadenza, le rate del finanziamento compass derivante da contratto di credito n.26195827 (rata attuale 241,67 euro) -fino alla naturale scadenza.
D) Nel caso in cui il sig. non procederà al ritiro dell'autovettura presso il meccanico ed al Pt_2
saldo spese o non dovesse provvedere al pagamento delle rate residue del finanziamento sopra indicato, la sig.ra potrà liberamente disporre della propria autovettura ed il sig. Parte_1 Pt_2
nulla avrà ad opporre o a pretendere.
Nel caso invece in cui il sig. procederà al ritiro dell'autovettura ed al saldo spese del Pt_2
meccanico nonché al pagamento delle rate residue del predetto finanziamento fino alla sua naturale scadenza, la sig.ra si impegna a trasferire la proprietà della predetta autovettura al sig. Parte_1
, con spese a carico della prima. Pt_2
E) Il sig. si impegna altresì a restituire alla sig.ra l'importo delle rate relative alla Pt_2 Parte_1
xme rata spensierata intesa san paolo intestata alla sig.ra ma usata dal Sig. pari Parte_1 Pt_2
a 59,35 euro (ogni primo del mese) (numero di rate a scadere 36 termine 01-08-2025).
F) La macchina smart intestata alla sig.ra ed in uso alla stessa rimarrà alla proprietaria;
Parte_1
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3
n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
2 La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 40/2024, all'esito della udienza tenuta innanzi al Presidente in data 17.4.2024 e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale. L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti rappresentata da uno stesso difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in data 05.12.2015 a NT (RM), alle condizioni congiunte indicate in Parte_2
ricorso e riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
NT (atto n.1, parte II serie C, Ufficio 1 - anno 2015);
- nulla sulle spese.
Così deciso in Rieti, il 21 marzo 2025
Il Giudice del.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino de Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 466/2024 promossa da:
(CF. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in via Val Di Fassa n. 9/D, C.F._2
Monterotondo (Roma) presso lo Studio dell' Avv. Micòl Buonomo che li rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta in data 29.3.2024, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in data 05.12.2015 a NT (ROMA), trascritto nei registri di detto Comune (atto n.1, parte II, serie C, Ufficio 1), precisando che dalla separazione non vi è stata alcuna forma di riconciliazione tra le parti.
All'esito dell'udienza del 17.4.2024, con sentenza parziale n. 40/2024, è stata pronunciata la separazione tra le parti con rimessione della causa sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio.
1 All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
A) la casa coniugale, condotta in locazione giusto contratto stipulato in data 11.01.2023, sita in via della Valle n.5/A nel Comune di Scandriglia (Rieti), e quanto in essa presente, con le precisazioni di cui al successivo punto c), viene assegnata alla signora Parte_1
B) ciascuno dei ricorrenti provvederà autonomamente al proprio sostentamento;
C) In relazione all'autovettura marca Alfa Romeo Giulietta intestata a ma in uso Parte_1 al sig. , quest'ultimo si impegna a procedere al ritiro presso il meccanico e saldo delle spese Pt_2
a questo dovute nonchè a pagare, alla loro scadenza, le rate del finanziamento compass derivante da contratto di credito n.26195827 (rata attuale 241,67 euro) -fino alla naturale scadenza.
D) Nel caso in cui il sig. non procederà al ritiro dell'autovettura presso il meccanico ed al Pt_2
saldo spese o non dovesse provvedere al pagamento delle rate residue del finanziamento sopra indicato, la sig.ra potrà liberamente disporre della propria autovettura ed il sig. Parte_1 Pt_2
nulla avrà ad opporre o a pretendere.
Nel caso invece in cui il sig. procederà al ritiro dell'autovettura ed al saldo spese del Pt_2
meccanico nonché al pagamento delle rate residue del predetto finanziamento fino alla sua naturale scadenza, la sig.ra si impegna a trasferire la proprietà della predetta autovettura al sig. Parte_1
, con spese a carico della prima. Pt_2
E) Il sig. si impegna altresì a restituire alla sig.ra l'importo delle rate relative alla Pt_2 Parte_1
xme rata spensierata intesa san paolo intestata alla sig.ra ma usata dal Sig. pari Parte_1 Pt_2
a 59,35 euro (ogni primo del mese) (numero di rate a scadere 36 termine 01-08-2025).
F) La macchina smart intestata alla sig.ra ed in uso alla stessa rimarrà alla proprietaria;
Parte_1
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3
n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
2 La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 40/2024, all'esito della udienza tenuta innanzi al Presidente in data 17.4.2024 e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale. L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti rappresentata da uno stesso difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in data 05.12.2015 a NT (RM), alle condizioni congiunte indicate in Parte_2
ricorso e riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
NT (atto n.1, parte II serie C, Ufficio 1 - anno 2015);
- nulla sulle spese.
Così deciso in Rieti, il 21 marzo 2025
Il Giudice del.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino de Robbio
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