Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 28/04/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00403/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00571/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Gallinaro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Rak, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.131 del 21 maggio 2015 di demolizione delle opere realizzate abusivamente e il ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 21 maggio 2015, adottata dai competenti uffici del Comune di -OMISSIS-, con la quale è stata ingiunta la demolizione di presunte opere abusive realizzate presso l’appartamento sito in via -OMISSIS-n. 9, piano primo, segnatamente riguardanti la costruzione di una veranda che sarebbe stata ottenuta chiudendo un balconcino preesistente con struttura in alluminio anodizzato e vetro.
Parte istante ha lamentato l’illegittimità del provvedimento deducendo, in primis, la violazione dell’articolo 7 della legge 241/90 e la lesione delle garanzie partecipative; in secondo luogo, assumendo il vizio di eccesso di potere declinato in varie figure sintomatiche, tra cui difetto di istruttoria, carenza di presupposti e travisamento dei fatti.
Ha altresì contestato la violazione dei pertinenti articoli del Testo Unico edilizio e il deficit motivazionale dell’atto.
Si è costituito in resistenza il Comune di -OMISSIS-, depositando documentazione.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento del 28 gennaio 2025.
Il ricorso è fondato in ragione della ricorrenza del vizio di violazione del contraddittorio procedimentale e del dedotto vizio di difetto di istruttoria, come lamentati con il ricorso introduttivo. La ricorrente, ricevuto il verbale del comune datato 28 aprile 2015, aveva puntualmente rappresentato all’amministrazione comunale (missiva del 27 maggio successivo), che la veranda in questione era preesistente e risaliva alla costruzione dell’edificio avvenuta con licenza edilizia del 10 luglio 1963 e comunque a data anteriore all’acquisto dell’immobile. Parte istante chiedeva altresì agli uffici di esaminare il fascicolo edilizio, proprio al fine di verificare la preesistenza dell’asserita opera abusiva. Di contro, parte ricorrente riceveva la gravata ordinanza, adottata illico et immediate dall’ente comunale.
Tanto ricordato in fatto, il Collegio osserva come il Comune abbia in effetti mancato di interloquire in contraddittorio con la parte privata, nonostante questa avesse specificamente richiesto accertarsi, sulla base dell’esame degli atti, la dedotta preesistenza dell’opera, che sarebbe risalita alla costruzione originaria dell’immobile e comunque a data antecedente all’acquisto del bene, avvenuto da parte dell’istante per mezzo di rogito del 26 ottobre 2012.
Gli uffici comunali hanno mancato di coinvolgere il privato nel procedimento ed anzi, per mezzo della citata nota dirigenziale del 24 giugno 2015, hanno ammesso che il fascicolo edilizio riconducibile all’immobile in questione non risultava reperibile in archivio.
È dunque evidente come l’ordine di demolizione notificato immediatamente al proprietario, senza avergli consentito di dimostrare in alcun modo la preesistenza dell’opera ed in assenza di una visione diretta del fascicolo edilizio dell’immobile, abbia integrato una chiara lesione dei diritti partecipativi, nonché abbia concretizzato la figura dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria, non avendo l’amministrazione evidentemente accertato la prospettata possibile preesistenza della veranda.
Nel corpo motivazionale dell’atto gravato non è del resto rinvenibile alcun riferimento alla deduzione difensiva proposta dai ricorrenti, posto che si assume la realizzazione della veranda abusiva, senza alcun approfondimento in ordine alla affermata risalenza dell’opera.
La dichiarata irreperibilità del fascicolo edilizio presso l’archivio comunale è circostanza, inoltre, eloquente che testimonia il deficit istruttorio che ha viziato il procedimento.
Entro tali limiti il ricorso deve dunque essere accolto, con riveniente annullamento dell’atto impugnato.
Resta salvo e impregiudicato il rinnovato esercizio del potere da parte del Comune, all’esito di più esaustiva istruttoria e nei limiti conformativi tracciati dalla presente sentenza.
Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla, l’atto gravato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO