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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/11/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 4.11.2025, letti gli atti del procedimento n. 80-1/2025 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019
Il sig. (C.F. , nato ad [...] il [...], residente a [...] C.F._1
n. 40) in data 22.8.2025 ha depositato, con l'assistenza dell'Associazione O.C.C. Commercialisti Associati degli
Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avezzano, Chieti, Lanciano, L'Aquila e Sulmona, un ricorso con cui ha chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, che ha poi modificato nel corso dell'udienza del 25.9.2025, ed integrato in data 2.10.2025 (dichiarando di destinare ai creditori anche la somma di € 3.000,00, che si è procurato attraverso l'aiuto di parenti).
Il Tribunale,
preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019,
ritenuto che il sig. si trovi in uno stato di sovraindebitamento, desumibile dal fatto che il suo reddito CP_1
(di circa € 1.600,00 mensili) non gli consente il regolare adempimento delle sue obbligazioni pecuniarie (del complessivo importo di circa € 229.000,00),
letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore,
uditi il ricorrente ed il suo procuratore, comparsi all'udienza del 23.10.2025,
ritenuto che ogni valutazione in merito all'entità ed al grado (prededucibile o privilegiato) dei crediti dell'O.C.C. e dell'advisor debba essere compiuta dal liquidatore al momento di formazione dello stato passivo
p.q.m.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. Parte_1
giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.
[...] Conferma quale liquidatore l'Associazione O.C.C. Commercialisti Associati degli Ordini dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Avezzano, Chieti, Lanciano, L'Aquila e Sulmona, che ha assistito il sig.
nella presentazione del ricorso introduttivo. CP_1
Dispone che il liquidatore, entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione della presente sentenza, fornisca al giudice delegato ogni elemento utile ai fini della determinazione della quota di reddito del sig.
da escludere dalla liquidazione, in quanto destinata al mantenimento del sovraindebitato e dei CP_1 componenti del suo nucleo familiare.
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 90 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.
Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione
Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C.
Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C.
Ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura dell'O.C.C.
Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (così confermando anche la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 122/2024 r.g. di questo Tribunale), ed al concorso dei creditori.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Chieti, lì 04/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco